Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.-
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2139 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona Parte 1 dell'Amministratore Unico ing. Parte 2 rappresentata e difesa dall'avv. Abignente Angelo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carlo Poerio n.90
APPELLANTE
E
CP_1 e CP 2 rappresentati e difesi dagli Avv. Nerino Allocati e Enrico Cellupica, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli, via Gomez D'Ayala n.6
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.8.2023, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1475/2023, pubblicata il 2.3.2023, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di CP 1 CP_2 volta al e pagamento di differenze per retribuzione feriale comprensiva delle
"indennità di mansione" "indennità giornaliera turnisti" e
"indennità di condotta", condannandola al pagamento di euro 6.635,13 in favore del primo e di euro 6.758,67 in favore del secondo.
Parte appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione del quadro normativo interno e comunitario in tema di retribuzione spettante nel periodo feriale chiedendo, in riforma della stessa,
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità suddette, e del deposito delle note delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per le considerazioni già espresse da questa stessa Corte con le sentenze prodotte in atti da parte appellata che qui si richiamano ex art. 118 disp. att.
c.p.c...
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020
n.22401 e più recentemente da Cass. 2023/19663), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una
disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.:
"Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, C.C. "Ha diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo .. di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: "1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali" nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea cui l'art. 6, n. 1,
-
TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati secondo cui "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per 1
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
3. che la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita "a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori";
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che "l'espressione " ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)" e che
"L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto
60)" ;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante
(v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C- 155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato "che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione", cosicché "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" e che "vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore";
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che "non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a in coprire spese occasionali О accessorie che sopravvengano occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"; 6. che "In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata, non sia condivisibile.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente allora che non ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021,
n.217) ha ribadito gli stessi principi: "23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, Controparte_3 Iccrea Banca
SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Persona 2
(omissis) la26 In terzo luogo, in tale contesto, Corte ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del
13 dicembre 2018, Per 3, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). il27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, Per 3, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi un disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro
(sentenza del 13 dicembre 2018, Per 3, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)". In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la "indennità giornaliera di mansione" è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del
29.12.2004, legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00%; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, о di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti", disciplinata dall'art. 5 A.N.
21.5.1981, prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La "indennità di condotta diurna" è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 Part con cui 1" ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Conformemente ai criteri evidenziati, tali emolumenti devono essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne
l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a la prestazione, tanto che la quantificazione compensare dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362
e ss. C.C. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 C.C.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché, come già affermato dal primo giudice, rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. In tal senso si richiama la recente sentenza della Suprema Corte
n.2024/2674, secondo cui "l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale". In ordine ai conteggi, infine, condivisibilmente sono stati utilizzati quelli proposti dai ricorrenti- odierni appellati-, in quanto la quantificazione risulta corretta, chiaramente esplicitata
è stata realizzata in base ai criteri di cui all'accordo ed integrativo del 2004.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza per metà e vanno liquidate come da dispositivo, mentre per la restante metà, attesa l'oscillazione giurisprudenziale di merito e la natura seriale, si compensano.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Part Compensa le spese di lite del grado per metà, con condanna della al pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 1.500,00, oltre iva, сра e spese, con attribuzione agli avv. Cellupica Enrico e
Allocati Nerino.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 15/4/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente