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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana
Colameo, ha depositato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c. del 10/04/2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4726/2023
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Edmnondo De Amicis,1, C.F. , , nata il C.F._1 Parte_2
07.05.1982 a Caserta (CE) e residente in Lusciano (CE) alla via Carminiello coop la M,
C.F. , , nato il [...] a [...] C.F._2 Parte_3
Capua Vetere (CE) e residente in [...] al Corso Nuovo 6, C.F.
; nata il [...] a [...] e C.F._3 Parte_4
residente Lariano (RM) alla via Tevere 2/1 C.F. e la signora C.F._4 CP_1
, nata il [...] a [...] ed ivi residente al Corso Nuovo, 6,
[...]
CF , in qualità di unici eredi del de cuius, signor C.F._5 Per_1
, nato il [...] a [...], e deceduto in data 12.1.2025
[...] in Caserta (CE) C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Mariarosaria C.F._6
Buscetto
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_2
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
1 Resistente
MOTIVO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2023 il sig. proponeva opposizione, Persona_1
ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 13326/2022 avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui art. 3 co 3 ex L. 104/92.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
CP_ L' , stante la regolarità della notifica, si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dott. ). Persona_3
Anche il CTU nominato in questa fase non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario della prestazione in esame (v. CTU, in atti); richiesto successivamente al CTU un ulteriore supplemento di perizia a seguito della nuova documentazione medica versata in corso di causa dalla parte istante, il CTU ha ritenuto necessario sottoporre lo stesso ad una nuova visita peritale.
Nelle more del giudizio, avveniva il decesso del sig. e il giudizio veniva Persona_1
proseguito dagli eredi indicati in epigrafe.
Autorizzata la perizia sugli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.4.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta la causa, ritenuta matura per CP_ la decisione veniva decisa, sulle note di trattazione dell' , con sentenza depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la perizia sugli atti effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
il sig. è così risultato affetto dalle Persona_1 patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso
2 criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussisteva, pertanto, in capo al de cuius , proprio in base alla perizia Persona_1
sugli atti effettuata dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza dal 15 marzo 2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrevano in capo al de cuius gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa e al deposito del presente ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……il de cuius era da ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” in Persona_1 quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave (100%) dalla domanda amministrativa e con accompagnamento dal 15 Marzo del 2024 (riferendosi alla certificazione allegata)).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando che de cuius Persona_1
invalido al 100 % a decorrere dalla domanda amministrativa e con accompagnamento a decorrere dal 15 marzo 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
Alcuna condanna dei ratei in favore degli eredi può essere emessa in questa sede nei CP_ confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. n.9876/2019).
3 A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca delle stesse, stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva sia alla domanda amministrativa sia all'istanza di ATPO sia al presente ricorso in opposizione
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara che il de cuius
era invalido al 100 % dalla domanda amministrativa e con Persona_1
accompagnamento a decorrere dal 15 marzo 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Così deciso in Aversa, l'11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana
Colameo, ha depositato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c. del 10/04/2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4726/2023
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Edmnondo De Amicis,1, C.F. , , nata il C.F._1 Parte_2
07.05.1982 a Caserta (CE) e residente in Lusciano (CE) alla via Carminiello coop la M,
C.F. , , nato il [...] a [...] C.F._2 Parte_3
Capua Vetere (CE) e residente in [...] al Corso Nuovo 6, C.F.
; nata il [...] a [...] e C.F._3 Parte_4
residente Lariano (RM) alla via Tevere 2/1 C.F. e la signora C.F._4 CP_1
, nata il [...] a [...] ed ivi residente al Corso Nuovo, 6,
[...]
CF , in qualità di unici eredi del de cuius, signor C.F._5 Per_1
, nato il [...] a [...], e deceduto in data 12.1.2025
[...] in Caserta (CE) C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Mariarosaria C.F._6
Buscetto
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida CP_2
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
1 Resistente
MOTIVO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2023 il sig. proponeva opposizione, Persona_1
ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 13326/2022 avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui art. 3 co 3 ex L. 104/92.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
CP_ L' , stante la regolarità della notifica, si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dott. ). Persona_3
Anche il CTU nominato in questa fase non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario della prestazione in esame (v. CTU, in atti); richiesto successivamente al CTU un ulteriore supplemento di perizia a seguito della nuova documentazione medica versata in corso di causa dalla parte istante, il CTU ha ritenuto necessario sottoporre lo stesso ad una nuova visita peritale.
Nelle more del giudizio, avveniva il decesso del sig. e il giudizio veniva Persona_1
proseguito dagli eredi indicati in epigrafe.
Autorizzata la perizia sugli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.4.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta la causa, ritenuta matura per CP_ la decisione veniva decisa, sulle note di trattazione dell' , con sentenza depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la perizia sugli atti effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
il sig. è così risultato affetto dalle Persona_1 patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso
2 criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussisteva, pertanto, in capo al de cuius , proprio in base alla perizia Persona_1
sugli atti effettuata dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza dal 15 marzo 2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrevano in capo al de cuius gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa e al deposito del presente ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……il de cuius era da ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” in Persona_1 quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave (100%) dalla domanda amministrativa e con accompagnamento dal 15 Marzo del 2024 (riferendosi alla certificazione allegata)).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando che de cuius Persona_1
invalido al 100 % a decorrere dalla domanda amministrativa e con accompagnamento a decorrere dal 15 marzo 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
Alcuna condanna dei ratei in favore degli eredi può essere emessa in questa sede nei CP_ confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. n.9876/2019).
3 A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca delle stesse, stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva sia alla domanda amministrativa sia all'istanza di ATPO sia al presente ricorso in opposizione
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara che il de cuius
era invalido al 100 % dalla domanda amministrativa e con Persona_1
accompagnamento a decorrere dal 15 marzo 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Così deciso in Aversa, l'11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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