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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5822/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. INCARDONA Parte_1
ANGELO);
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(avv. INCARDONA ANGELO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'08/04/2025. .
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 24/03/1984 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 2089/2024 dell'11.04.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento;
2) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale le proprie residenze impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni l'uno in favore dell'altro;
3) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto:
4) I coniugi danno atto di avere regolato tra di loro ogni ulteriore diverso rapporto.
5) le spese del presente procedimento rimangono a carico di entrambe le parti per quote uguali” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 24/03/1984, da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a Controparte_1
PALMA DI MONTECHIARO (AG) il 02/10/1958, trascritto nei registri dello Stato civile di detto comune al n. 76 – P.II - S.A. – Vol. 180 dell'anno 1984, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5822/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. INCARDONA Parte_1
ANGELO);
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(avv. INCARDONA ANGELO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'08/04/2025. .
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 24/03/1984 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 2089/2024 dell'11.04.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento;
2) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale le proprie residenze impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni l'uno in favore dell'altro;
3) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto:
4) I coniugi danno atto di avere regolato tra di loro ogni ulteriore diverso rapporto.
5) le spese del presente procedimento rimangono a carico di entrambe le parti per quote uguali” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 24/03/1984, da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a Controparte_1
PALMA DI MONTECHIARO (AG) il 02/10/1958, trascritto nei registri dello Stato civile di detto comune al n. 76 – P.II - S.A. – Vol. 180 dell'anno 1984, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.