Sentenza 11 luglio 2003
Massime • 1
La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38975 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38975 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23293-2019 proposto da: F.M., F.A., FO.MA., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO ADONCECCHI; – ricorrenti – contro FALLIMENTO della (OMISSIS) SRL, in persona del curatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2003, n. 10947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10947 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU OV, elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Monteversi n. 16, presso l'avv. GI Ruggieri, difeso dall'avv. Gennaro Stellato, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL GI;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice Conciliatore di Salerno, n. 48/01 del 10 - 12 luglio 2001 (R.G. 852/87). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 16 ottobre 1987 AL GI conveniva in giudizio, innanzi al conciliatore di Salerno, FU OV, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 1^ ottobre 1986, allorché la vettura dell'attore, regolarmente in sosta in via Roma di Salerno era stata investita e danneggiata alla parte anteriore destra dal furgone di proprietà del FU.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 10 - 12 luglio 2001 dichiarava il concorso di colpa dell'attore e del convenuto nella produzione dell'evento descritto nella citazione introduttiva in ragione della giusta metà, con condanna del FU al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 335.000, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al 31 marzo 1998.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 2 ottobre 2001 e date successive ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto 27 novembre 2001 FU OV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace, ha osservato il giudice a quo, va attentamente valutato ai fini del presente giudizio.
"La mancata costituzione in giudizio del predetto - evidenzia ancora la sentenza in questa sede gravata - dimostra che non vi erano idonei elementi di fatto e di diritto per contrastare la domanda e, quindi, la stessa va accolta pur nei limiti di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non avendo l'attore fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del convenuto".
"Va dichiarato quindi, conclude la sentenza, il concorso di colpa di entrambe le parti, nella produzione dell'evento, in eguale misura. Il danno subito dall'autoveicolo dell'attore può essere equitativamente determinato in lire 670.000, così come descritto nel preventivo prodotto e non contestato, il cui importo va ridotto in ragione del 50% per effetto del riconosciuto concorso di colpa".
2. Con il secondo motivo di ricorso che, per considerazioni di ordine logico deve essere esaminato con precedenza, rispetto al primo, parte ricorrente censura la sentenza sopra riassunta denunziandone la "nullità, per mancanza e apparenza della motivazione (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)". Si osserva, infatti, che la sentenza è priva di motivazione, oltre che fondata su argomentazioni inidonee a evidenziarne la ratio deciderteli, atteso che la domanda pare sia stata accolta esclusivamente perché il convenuto era rimasto contumace.
3. Come puntualmente evidenziato dal P.G. il riferito motivo è manifestamente fondato, dovendosi ritenere la sentenza priva di motivazione ex art. 132 c.p.c.. Le espressioni riportate sopra, infatti, sono assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere e non consentono di comprendere la ratio decidendo seguita dal giudice.
Quanto, ancora, alla rilevanza, decisiva, attribuita da quel giudice al contumacia del convenuto perché la stessa "dimostra che non vi erano idonei elementi di fatto e di diritto per contrastare la domanda e, quindi, la stessa va accolta ...", si osserva che la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore.
La stessa, infatti, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800). Deve ribadirsi, pertanto, in termini opposti rispetto a quanto del tutto apoditticamente affermato dal giudice a quo, che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11 aprile 1985, n. 2410. Sempre nel senso che la contumacia del convenuto non equivale all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, Cass. 6 febbraio 1998, n. 1293; Cass. 20 luglio 1985, n. 4301: per il rilievo che la contumacia non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie, Cass. 9 marzo 1990, n. 1898). La contumacia, in altri termini, è un atto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e disciplinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova;
pertanto, dalla contumacia del convenuto non possono ritenersi incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cass. 7 dicembre 1984, n. 6462; Cass. 28 gennaio 1982, n. 560). Certo quanto sopra è palese che il secondo motivo di ricorso deve trovare accoglimento, con assorbimento del primo (con il quale si denunzia "violazione e falsa applicazione norme di diritto (art. 2054 c.c., art. 115 e 116 c.p.c.) e principi fondamentali dell'ordinamento (onere probatorio - nesso di causalità) in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3) e la causa va rimessa, per nuovo esame, al giudice di pace di Salerno, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza gravata e rinvia la causa, per nuovo esame, al giudice di pace di Salerno, che provvedere, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2003