Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2003, n. 10947
CASS
Sentenza 11 luglio 2003

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La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 38975 del 07
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38975 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23293-2019 proposto da: F.M., F.A., FO.MA., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO ADONCECCHI; – ricorrenti – contro FALLIMENTO della (OMISSIS) SRL, in persona del curatore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2003, n. 10947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10947
Data del deposito : 11 luglio 2003

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