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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa DA D'OF, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 9932 /2021 R.G. avente ad oggetto: : appello avverso la sentenza n. 1390/2021 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, assegnata in decisione all'udienza del 11.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
., (P. IVA , in Parte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Rosaria Ortiero (C.F. ) elettivamente domiciliata presso C.F._1
l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della predetta: Email_1 appellante nei confronti di
; Controparte_1
; CP_2 appellati -contumaci
CONCLUSIONI: come in atti;
Motivi in fatto e in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1390/2021, pubblicata in
[...]
1 data 14.05.2021, emessa a definizione del procedimento R.G. 1242/2019, con la quale il
Giudice di Pace di Carinola aveva accolto la domanda proposta da , Controparte_1 volta al ristoro dei danni materiali patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data
06.12.2018, alle ore 10.00 circa, sulla S.P. di Sant'Andrea del Pizzone ( CE).
Nel giudizio di primo grado, aveva dedotto che, mentre percorreva Controparte_1 la Strada Provinciale alla guida della propria autovettura Mercedes Classe A, targa
FR619LL, veniva urtato dall'autovettura Fiat 500 L, targa FF316HT, di proprietà di
, assicurata per la RCA con la CP_2 Parte_2
Secondo la ricostruzione dell'attore, la Fiat 500L proveniente da una strada laterale sulla destra rispetto alla direzione di marcia della Mercedes, senza arrestarsi né adottare le dovute cautele, aveva causato la collisione. L'impatto aveva provocato a sua volta l'urto della Mercedes Classe A contro un terzo veicolo, una Mercedes CLA targa FM362NA, la quale era finita in un fossato, con conseguenti danni materiali ai veicoli coinvolti.
Assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 L, l'attore aveva adito il Giudice di Pace di Carinola al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si era costituita regolarmente la che aveva Parte_2 eccepito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, nonché la sua improcedibilità, inammissibilità e improponibilità; il convenuto era rimasto invece CP_2 contumace.
Istruita la causa mediante assunzione della prova testimoniale, acquisizione della documentazione prodotta e CTU tecnico-comparativa, il Giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza con la quale aveva accolto la domanda, dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 L nella causazione del sinistro, e aveva condannato in solido il convenuto e la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 7.696,68 in favore di , oltre interessi legali e spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.950,00.
-2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_2
deducendo l'erroneità della decisione impugnata in fatto ed in diritto.
[...]
In via principale, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 145 del Codice della Strada, deducendo che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente individuato nel conducente dell'autovettura Fiat 500 L la responsabilità esclusiva del sinistro, omettendo di considerare che, secondo la corretta interpretazione della norma sulla precedenza, il conducente del veicolo proveniente da destra -nel caso
2 di specie la Fiat 500 L- doveva ritenersi favorito in assenza di segnaletica contraria, e che pertanto la responsabilità doveva gravare, in via esclusiva, sul conducente dell'autovettura Mercedes Classe A, proveniente da sinistra e privo del diritto di precedenza.
L'appellante ha poi censurato l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la decisione di primo grado sarebbe stata fondata su una testimonianza inattendibile e contraddittoria
(quella resa dal teste , nonché su una CTU priva di adeguato Testimone_1 fondamento probatorio, che non avrebbe potuto supplire all'inerzia probatoria dell'attore.
Con il terzo motivo di gravame, la ha dedotto la violazione dell'art. 112 Parte_2
c.p.c., lamentando la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, in particolare, un vizio di ultrapetizione, poiché il Giudice di Pace avrebbe liquidato in favore dell'attore la somma di € 7.696,68, superiore all'importo di € 5.200,00 richiesto in via definitiva nel corso del giudizio di primo grado, come modificato in udienza e notificato al convenuto contumace.
Con ulteriore motivo, la società appellante ha censurato la regolamentazione delle spese processuali effettuata in quanto sproporzionata poiché liquidata in misura superiore ai parametri di cui al D.M. 55/2014, chiedendone la rideterminazione secondo i criteri normativi vigenti.
Infine, l'appellante ha chiesto che, in caso di accoglimento del gravame, fosse disposta la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € 8.012,57 in favore di ed € 3.227,49 in favore del procuratore Controparte_1 distrattario.
In via subordinata, ha chiesto, in ipotesi di parziale riforma, la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di € 5.200,00 e la riforma della statuizione sulle spese legali ai sensi del D.M. 55/2014, con condanna degli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si sono costituiti e , nonostante la regolare Controparte_1 CP_2 notifica del gravame.
Così definito il tema della lite, acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice istruttore all'udienza del 11.09.2025 ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
3 -3. Tanto premesso in fatto, va dichiarata la contumacia degli appellati CP_1
e di , non costituitisi, nonostante la regolare notifica dell'atto di
[...] CP_2 appello nei loro confronti.
-4. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, dovendosi condividere la valutazione del Giudice di primo grado in ordine al compendio istruttorio acquisito, che ha consentito di ritenere provato il fatto storico come dedotto da parte attrice.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 comma 2C.d.S., sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva al conducente della Fiat 500L, mentre quest'ultimo
-provenendo da destra- avrebbe avuto diritto di precedenza in assenza di segnaletica contraria.
La doglianza è infondata.
Si osserva come nessun dubbio possa esservi in ordine alla responsabilità della vettura di proprietà di nella determinazione del sinistro, non avendo la Fiat 500L CP_2 osservato la norma di cui all'art. 145 comma 8 c.d.s., la quale prevede che “Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.”.
Dall' istruttoria svolta in primo grado, ed in particolare dalle deposizioni raccolte, è emerso che la Fiat 500L provenisse da una strada campestre, con caratteristiche strutturali e funzionali del tutto secondarie rispetto alla strada percorsa dall'autovettura Mercedes
Classe A. Pertanto, il Giudice di Pace ha correttamente qualificato tale via come “strada secondaria”, e, in quanto tale, soggetta all'obbligo di precedenza ai veicoli transitanti sulla strada principale.
Nel caso di specie, il teste escusso, sulla cui attendibilità, come meglio Testimone_1 si dirà in seguito, non sussistono ragioni di dubbio, ha riferito che, in pieno giorno, intorno alle ore 10:00, mentre la Mercedes Classe A percorreva la Strada Provinciale, una Fiat
500L proveniente da una via laterale di campagna si immetteva senza rallentare e senza osservare la dovuta precedenza.
È opportuno evidenziare che dalla documentazione fotografica in atti emerge che il punto d'urto -rilevato sulla portiera anteriore destra della Mercedes Classe A di proprietà di
[...] conferma che il veicolo Mercedes Classe A avesse già ampiamente Controparte_1
4 impegnato ed occupato l'intersezione al momento dell'impatto, circostanza che avrebbe in ogni caso imposto al conducente della Fiat 500L l'obbligo di concedere la precedenza.
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi la esclusiva responsabilità del veicolo Fiat 500L, di proprietà di , nella causazione dell'incidente occorso in data 06.12.2025. CP_2
-5. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 cpc. e art. 2697 c.c..
Anche tale doglianza risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
La dinamica del sinistro deve ritenersi pienamente provata alla luce della concordanza tra la testimonianza resa nel giudizio di primo grado da e le conclusioni Testimone_1 elaborate dal CTU Per. Ind. in quanto entrambe si pongono in Persona_1 reciproco riscontro.
La deposizione del teste escusso si è rivelata precisa, coerente e del tutto credibile.
Il teste ha infatti riferito: “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi all'inizio del mese di dicembre del 2018 verso le ore 10:00. (…) Ho visto che una 500L di colore nero, nell'uscire da una via secondaria di campagna per rimettersi sulla strada provinciale, urtava una Mercedes classe A nuovo modello di colore grigio scuto nella fiancata laterale destra, la quale perdeva il controllo ed invadeva la corsia opposta di marcia, dove urtava il veicolo Mercedes di colore nero che proveniva frontalmente.”
Le sue dichiarazioni risultano puntuali non solo nel descrivere la sequenza degli urti, ma anche nella individuazione dei punti d'impatto: “I punti d'urto furono la parte laterale della destra della Mercedes classe A, altezza della portiera con la parte anteriore della
Fiat 500L, ed ancora lo spigolo anteriore sinistro della Mercedes classe A con la parte anteriore sinistra della Mercedes che proveniva frontalmente.”
Tale narrazione trova riscontro oggettivo nelle conclusioni della CTU, che ha accertato la coerenza altimetrica e morfologica dei danni con la dinamica riferita dalle parti e confermata dal teste. Il perito, infatti, ha affermato che: “Gli esiti dannosi derivanti dall'urto diretto visibili sul fianco destro della Mercedes possono essere morfologicamente riconducibili alla parte anteriore di una Fiat 500L”; “Gli esiti dannosi derivanti dall'urto indiretto visibili sul terzo anteriore sinistro della Mercedes possono essere morfologicamente riconducibili alla parte anteriore sinistra di una
Mercedes CLA.”
Il CTU ha quindi ritenuto coerenti i danni del veicolo attoreo con la dinamica riportata nel modello CAI e ribadita nell'atto introduttivo, specificando che l'accostamento
5 effettuato tramite software professionale consente di esprimere “un sereno parere di positiva coerenza altimetrica, alla luce delle risultanze derivanti da tale accostamento virtuale, ancorché positivo riscontro per morfologia dei punti asseriti di collisione”.
La piena sovrapponibilità tra la descrizione del teste -resa in modo lineare, circostanziato e privo di contraddizioni- e la valutazione peritale consente di ritenere la dinamica dei fatti comprovata in modo univoco.
Né può assumere rilievo la mancata ispezione dei veicoli coinvolti, giacché il CTU ha chiaramente evidenziato che, nonostante tale limitazione, gli elementi tecnici disponibili
(documentazione fotografica, confronto con sagome professionali, analisi dei danni della
Mercedes) gli consentivano di esprimere un giudizio di coerenza pienamente attendibile e privo di incertezze.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, tenendo conto sia delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sia della prova testimoniale, entrambe coerentemente apprezzate nel contesto del quadro probatorio emerso in giudizio.
Parimenti, ritenute pienamente attendibili e condivisibili le conclusioni del CTU, il
Giudice di primo grado ha proceduto a una corretta liquidazione del danno, attenendosi all'importo stimato in perizia;
sebbene tale importo comprendesse anche l'IVA, il giudice ha correttamente escluso detta voce dalla liquidazione finale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'IVA non è riconoscibile in assenza di prova dell'effettiva esecuzione della riparazione e del relativo esborso da parte del danneggiato.
L'ulteriore affermazione dell'appellante, secondo cui il sopraggiungere della Fiat 500L dalla strada laterale situata sulla destra sarebbe stato percepibile già da lontano, si risolve in una mera allegazione priva di riscontro probatorio, non suffragata da elementi oggettivi né da risultanze istruttorie idonee a confermarla.
-6. Col terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta una pronuncia del giudice di prime cure in violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo quest'ultimo liquidando un importo superiore al limite di € 5.200,00 indicato dall'attore nell'atto introduttivo ai fini del contributo unificato.
La doglianza non può essere accolta.
La dichiarazione relativa al valore della controversia, contenuta nell'atto introduttivo, risulta infatti finalizzata esclusivamente alla determinazione del contributo unificato e al radicamento della competenza per valore in capo al Giudice di Pace, e non può in alcun
6 modo ritenersi idonea a delimitare il petitum sostanziale della domanda risarcitoria, la quale risulta proposta in termini determinabili e rimesse alla valutazione giudiziale.
Al contrario, nelle conclusioni, l'attore ha espressamente chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del risarcimento del danno in misura da quantificarsi nel corso del giudizio, anche mediante CTU, formulando dunque una domanda chiaramente determinabile e rimettendo la liquidazione al prudente apprezzamento del giudice sulla base delle risultanze istruttorie.
-7. Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese processuali.
Ebbene, la doglianza non appare fondata, atteso che il Giudice di Pace ha correttamente applicato i parametri di cui al D.M. 55/2014, commisurando il compenso al valore del decisum, giustamente stimato in relazione all'importo effettivamente liquidato in sentenza e la decisione appare, inoltre, coerente con l'esito della lite che ha visto soccombente il convenuto e la compagnia assicurativa odierna appellante.
-8. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia di entrambi gli appellati.
-9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 1390/2021, emessa dal Giudice di Pace di Carinola e pubblicata in data 14.05.2021, dalla Parte_2
nei confronti di e , nella
[...] Controparte_1 CP_2 contumacia degli appellati, così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1390/2021, emessa dal Giudice di Pace di Carinola e pubblicata in data 14.05.2021;
- nulla sulle spese;
7 - pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27/11/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'OF
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