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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10693 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Maria Rosaria Volpe presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Tito Angelini, n. 8,
E
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. RA Iaccarino presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo, n. 205,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2024, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Parte_2
28.10.2002, e che dalla loro unione erano nati i figli (nato Per_1
1 a Napoli il 14.08.2003) e RA (nato a [...] il [...]), deducevano che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incompatibilità di carattere, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, chiedevano con un unico ricorso la pronuncia della separazione consensuale e successivamente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza pubblicata in data 09.09.2024, su parere conforme del
PM, era pronunciata la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso e contestualmente era fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, presenti personalmente e assistite dai difensori costituiti, si riportavano al ricorso e ai patti già oggetto della sentenza di separazione consensuale;
rappresentavano che era perdurata la separazione e non era avvenuta riconciliazione;
chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni oggetto della sentenza di separazione pubblicata il 09.09.2024.
All'esito, il Tribunale riservava la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
In data 27.03.2025, il P.M. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74,
e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale per la separazione consensuale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ribadito la propria volontà che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al
2 ricorso, già accolte e omologate nella sentenza di separazione consensuale, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciproco avviso di ogni ulteriore variazione con preavviso di almeno giorni 15 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla data di sottoscrizione del presente atto il
Sig. ha già lasciato da tempo la casa coniugale, d'accordo con Pt_1 la moglie. Gli effetti personali del Sig. ancora presenti nel Pt_1 suddetto immobile saranno ritirati dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Il Sig. si obbliga a spostare la propria residenza entro sei mesi Pt_1 dal provvedimento del Tribunale di conferma del presente accordo.
2) Il figlio minore RA resta affidato ad entrambi i genitori con l'obbligo di concordare l'indirizzo educativo e le scelte relative all'istruzione, tenendo conto delle sue capacità e della sua inclinazione naturale ed aspirazione. Entrambi i figli, essendo maggiorenne ma ancora non economicamente Per_1 autosufficiente, vivranno con la madre presso la casa coniugale in
Napoli alla Via S. Maria Ognibene n. 18;
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere, dalla sottoscrizione del Pt_1 presente atto entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari a 600,00 euro (euro seicento virgola zero zero) mensili con versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su conto Monte Paschi di Siena intestato a IBAN: Parte_2
[...].
Tale importo sarà adeguato annualmente, e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati nel mese antecedente a quello dell'emissione del provvedimento di conferma del presente accordo.
4) Per quanto attiene all'Assegno Unico, per patto espresso, lo stesso verrà interamente richiesto e accreditato alla Sig.ra e il Sig. Pt_2
si obbliga a firmare tutte le autorizzazioni che si dovessero Pt_1 rendere necessarie per il suddetto adempimento;
3 5) Il Sig. si obbliga a farsi carico delle esigenze dei figli durante Pt_1 il tempo di permanenza degli stessi presso di lui senza che ciò infici la misura e la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 3 che precede;
6) I ricorrenti si obbligano a partecipare ognuno nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) preventivamente concordate, con richiesta da farsi per iscritto e sulle quali l'altro coniuge non avrà espresso dissenso entro dieci giorni dalla comunicazione, e debitamente documentate, fatte salve le spese mediche urgenti o quelle ritenute necessarie dal medico di base. In particolare, i ricorrenti concorderanno le spese relative alle tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private e alloggio e relative utenze. Per le spese extrascolastiche i ricorrenti concorderanno i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ad abbigliamento oltre l'uno all'anno; le spese relative a viaggi e vacanze trascorse autonomamente dai figli;
le spese relative ai centri ricreativi estivi e gruppi estivi;
i soggiorni estivi, di studio, sportivi e stage sportivi, le spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione. Infine disporre comunque che in caso di spese mediche ovvero qualsiasi altra spesa di notevole entità, ciascun genitore sia facultato a consultare più di uno specialista per la verifica della congruità della parcella richiesta nonché possa verificare la congruità della spesa da sostenere. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi coniugi di portare in detrazione le spese stesse nella misura del 50% ciascuno. In mancanza di mancato concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e quindi nella misura del 100% dal coniuge che le ha per intero sostenute.
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
8) La sig.ra è proprietaria di un unico bene immobile sito in Pt_2
4 Napoli alla Via S. Maria Ognibene 18 e adibito a casa coniugale;
il Sig.
non è proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato né Pt_1 titolare di un conto bancario.
9) La sig.ra ha contratto n. 2 finanziamenti con la Findomestic Pt_2
Spa, ed uno contratto sempre con la Findomestic Spa, dalla
[...]
, per un totale mensile da pagare di € 738,00 al mese sino Parte_3 al 2031, così suddivisi:
a. Mutuo di € 70.000,00 con rate da € 480 con scadenza anno 2031, le rate del mutuo vengono pagate al 50% dalla Sig.ra e dal Sig. Pt_2
(fratello del ); Persona_2 Parte_1
b. Finanziamento di € 7.000,00 con la Findomestic Spa, con rate di
€.115,00 con scadenza anno 2031;
c. Un finanziamento contratto con la Findomestic Spa, dalla Sig.ra a favore della di €.30.000,00 Parte_3 Parte_4 con rate mensili di € 383 mensili con scadenza anno 2031;
Il Sig. ha contratto due finanziamenti con la Findomestic S.p.A. Pt_1 per un totale mensile da pagare di €.393,60 così suddivisi:
1. Finanziamento con rata mensile di €. 56,10, contratto per l'acquisto del telefono cellulare della Sig.ra con ultima rata scadente il 5 Pt_2 giugno 2025;
2. Finanziamento con rata mensile di €. 337,50 con ultima rata scadente il 5 marzo 2030;
I suddetti finanziamenti resteranno a carico di ciascuno dei ricorrenti e saranno pagati ed estinti come sopra. La Sig.ra dichiara di Pt_2 non avere nulla a pretendere, per qualsivoglia causale, nei confronti del Sig. in relazione ai suddetti finanziamenti ed, in Parte_1 particolare, al contratto di mutuo.
10) Il Sig. si obbliga a fornire al proprio nucleo familiare un Pt_1 recapito telefonico, fisso e mobile, dove poter sempre essere reperito.
Le parti si impegnano non usare, se non per casi eccezionali ed urgenti, Facebook o altri social network per comunicare.
11) A decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, il Sig. Pt_1 concorderà con i figli, compatibilmente con le necessità scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, i giorni e gli orari dei loro incontri. In linea
5 generale il padre vedrà il figlio minore ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 I figli pernotteranno con il padre il secondo ed il quarto weekend del mese. Le festività, i ponti e le vacanze verranno trascorse dai genitori alternativamente con i figli. In particolare, il Signor avrà facoltà di tenere con sé Parte_1 il figlio una settimana per le festività natalizie, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio.
In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con il figlio, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. Il Sig. Pt_1 inoltre, potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi (ma mai inferiore ad una settimana) nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno comunicando periodo e luogo scelto, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore, alla Sig.ra entro il 15 giugno di ciascun anno. Pt_2
12) I ricorrenti si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero esonerando gli Organi di Pubblica Sicurezza da ogni responsabilità al riguardo. Fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore RA, i viaggi di lungo raggio devono essere autorizzati per iscritto dall'altro genitore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
6 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 28.10.2002 (atto n. 95, p.
II, s. A, sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/3/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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