Articolo 38 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 37Articolo 39
Versione
29 luglio 1945
Art. 38. (Dichiarazione della estinzione del reato per la condotta del condannato) .


Alla data della cessazione dello stato di guerra, alla dichiarazione di estinzione del reato a' sensi dell' articolo 38 del codice penale militare di guerra provvede il tribunale competente per l'esecuzione, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, su richiesta del pubblico ministero o del condannato, previo accertamento delle condizioni prevedute dall'articolo suddetto.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945