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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1575/2025
TRIBUNALE DI MODENA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il giudice delle successioni, dott.ssa Carolina Clò
A scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
Pt_1
In data 21.8.2024 decedeva a Pavullo nel Frignano – Mo, il sig. nato il [...] Persona_1
a Pavullo nel Frignano, ultima residenza in vita via Giardini Sud 374 Pavullo nel Frignano - MO, senza lasciare testamento;
con ricorso depositato in data 16.04.2025, la moglie del de cuius, sig.ra e le due Persona_2
figlie, sig.re e chiedevano, nei confronti del chiamato Parte_2 Parte_3 CP_1
(altro figlio del de cuius) la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 481 c.c.;
[...]
a mezzo del proprio difensore, si costituiva con atto depositato in data 06.06.2025, Controparte_1
e chiedeva dichiarare inammissibile il ricorso (per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti) o, in subordine, l'assegnazione di un termine “lungo” di almeno due anni dall'apertura della successione.
Ciò posto, ritiene il giudicante che le ricorrenti abbiano un concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inteso come condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
invero, in assenza di testamento, l'eredità si devolve ex lege, nel caso di specie secondo le seguenti quote: 1/3 alla moglie e 2/3 ai figli;
è evidente che, in mancanza di operatività dell'istituto della rappresentazione – non risulta, infatti, che abbia discendenti – opera l'istituto dell'accrescimento previsto dall'art. 522 c.c. Controparte_1
in favore delle concorrenti di pari grado del chiamato Controparte_1
Di conseguenza, avendo le ricorrenti rappresentato la necessità di dividere l'asse ereditario, sussiste un concreto interesse delle stesse a conoscere la quota di relativa spettanza nonché a conoscere i comproprietari con i quali sarà necessario procedere (eventualmente in giudizio) a detta divisione.
Non può poi obliterarsi che - comprendendo l'eredità beni immobili – sussiste in capo alle ricorrenti anche un interesse all'eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di tali beni, incertezza che, in assenza di fissazione di un termine ex art. 481 c.c., si protrarrebbe per ben altri 9 anni.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto con fissazione di congruo termine ex art. 481 c.c. che da un lato, tenga conto della sospensione feriale dei termini ma che, dall'altro, non determini un'eccessiva protrazione della situazione di incertezza testé rappresentata.
PQM
Visto l'art. 481 c.c. dato atto della regolarità delle notifiche, fissa al giorno 10 ottobre 2025 il termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia l'eredità, senza dichiarazioni perduto il diritto Controparte_1
di accettare.
Modena 10 giugno 2025
Il Giudice delle successioni dott.ssa Carolina Clò
TRIBUNALE DI MODENA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il giudice delle successioni, dott.ssa Carolina Clò
A scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
Pt_1
In data 21.8.2024 decedeva a Pavullo nel Frignano – Mo, il sig. nato il [...] Persona_1
a Pavullo nel Frignano, ultima residenza in vita via Giardini Sud 374 Pavullo nel Frignano - MO, senza lasciare testamento;
con ricorso depositato in data 16.04.2025, la moglie del de cuius, sig.ra e le due Persona_2
figlie, sig.re e chiedevano, nei confronti del chiamato Parte_2 Parte_3 CP_1
(altro figlio del de cuius) la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 481 c.c.;
[...]
a mezzo del proprio difensore, si costituiva con atto depositato in data 06.06.2025, Controparte_1
e chiedeva dichiarare inammissibile il ricorso (per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti) o, in subordine, l'assegnazione di un termine “lungo” di almeno due anni dall'apertura della successione.
Ciò posto, ritiene il giudicante che le ricorrenti abbiano un concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inteso come condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
invero, in assenza di testamento, l'eredità si devolve ex lege, nel caso di specie secondo le seguenti quote: 1/3 alla moglie e 2/3 ai figli;
è evidente che, in mancanza di operatività dell'istituto della rappresentazione – non risulta, infatti, che abbia discendenti – opera l'istituto dell'accrescimento previsto dall'art. 522 c.c. Controparte_1
in favore delle concorrenti di pari grado del chiamato Controparte_1
Di conseguenza, avendo le ricorrenti rappresentato la necessità di dividere l'asse ereditario, sussiste un concreto interesse delle stesse a conoscere la quota di relativa spettanza nonché a conoscere i comproprietari con i quali sarà necessario procedere (eventualmente in giudizio) a detta divisione.
Non può poi obliterarsi che - comprendendo l'eredità beni immobili – sussiste in capo alle ricorrenti anche un interesse all'eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di tali beni, incertezza che, in assenza di fissazione di un termine ex art. 481 c.c., si protrarrebbe per ben altri 9 anni.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto con fissazione di congruo termine ex art. 481 c.c. che da un lato, tenga conto della sospensione feriale dei termini ma che, dall'altro, non determini un'eccessiva protrazione della situazione di incertezza testé rappresentata.
PQM
Visto l'art. 481 c.c. dato atto della regolarità delle notifiche, fissa al giorno 10 ottobre 2025 il termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia l'eredità, senza dichiarazioni perduto il diritto Controparte_1
di accettare.
Modena 10 giugno 2025
Il Giudice delle successioni dott.ssa Carolina Clò