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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. N. R.G. 1214/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO ORSINI
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. ALDO ELLI e dell'Avv. DIEGO RUFINI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
come da foglio depositato telematicamente: Parte_2
“IN VIA PRINCIPALE, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione od eccezione, con ogni preliminare statuizione e conseguente determinazione, accertare la responsabilità contrattuale (anche da contatto sociale e/o da obbligazione di protezione), e/o extracontrattuale della convenuta per i fatti e/o i titoli di cui in atti e/o per qualsiasi ragione di legge;
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, sia per danno emergente, sia per
pagina 1 di 19 lucro cessante, compreso il danno all'immagine commerciale, manlevandola da ogni onere sostenuto.
Il tutto da quantificarsi, anche in via equitativa o con supplemento di istruttoria. Accertare comunque il diritto di regresso e/o surrogazione dell'attrice rispetto al pagamento effettuato a e Pt_3 condannare la convenuta alla restituzione delle somme pagate, con interessi e rivalutazione, ferma la condanna al risarcimento dei danni.
IN VIA SUBORDINATA, accertare l'arricchimento indebito della convenuta e condannarla in conseguenza. In ogni caso, condannare comunque la convenuta al risarcimento di ogni danno/pregiudizio/indennità per la ragione e nella misura che risulterà dovuta.
IN SUBORDINE, condannare la convenuta al risarcimento derivante dalla perdita delle relative chance. Il tutto previa, occorrendo, declaratoria dell'avvenuta decadenza di da ogni CP_1 eccezione non rilevabile d'ufficio e/o attinente a fatti differenti da quelli esposti in citazione.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, in primo luogo, si insiste per la rinnovazione della CTU per le ragioni già esposte con l'istanza di rinnovazione del 23 novembre 2023
e con la memoria autorizzata del 20 febbraio 2024. Il nuovo CTU dovrà avere adeguata competenza tecnica sul processo industriale in questione, competenza che non ha il chimico puro, quale il CTU in precedenza officiato. Presso l'Università di Pisa esiste un corso di laurea magistrale di tecnologia della stampa (il tema, infatti, era quello del difetto di distacco casuale delle figurine dal supporto cartaceo, ad avviso dell'attrice, ignorato dalle relazioni in atti, benché evidente anche al profano, come si era mostrato in udienza). Si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse dedotte con le memorie istruttorie del 27 luglio 2022 e del 16 settembre 2022), qui da intendersi integralmente richiamate. In sintesi, e senza rinuncia alle istanze ivi formalizzate: CTU contabile sulla quantificazione del danno emergente e del lucro cessante connesso agli eventi di cui è causa (anche per perdita di chance); richiesta di informazioni all'Istat sull'andamento del mercato del settore della stampa di figurine negli anni 2019, 2020, 2021 per verificare la portata degli scostamenti del fatturato subiti dall'attrice rispetto al cliente in connessione con i fatti di causa, rispetto all'andamento Pt_3 del mercato. Prova per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli non ammessi.
CON RISERVA, con le difese finali (per la dimissione delle quali si chiedono i termini massimi di legge), di rinunciare ai capitoli relativi a circostanze che risultassero già provate in giudizio.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi, IVA e CPA come per legge”.
come da foglio depositato telematicamente: Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: - in via principale, rigettare le domande, tutte e nessuna pagina 2 di 19 esclusa, svolte da nel presente giudizio, in quanto manifestamente infondate in fatto ed Parte_1 in diritto per le ragioni espresse in narrativa, mandando conseguentemente assolta AR da ogni pretesa dell'attrice ed emettendo ogni più opportuna declaratoria;
IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità della convenuta nella vicenda di cui è causa, accertare e dichiarare che la condotta tenuta da CP_1
è stata connotata da grave negligenza e che essa ha comunque concorso a cagionare il Parte_1 danno patito da per le ragioni espresse in narrativa, emettendo ogni più opportuna Parte_4 declaratoria anche ai fini della ripartizione delle responsabilità.
IN OGNI CASO, AR chiede altresì che l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
SULLE SPESE: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 4 febbraio 2022 (di seguito anche conveniva in giudizio Parte_1 Pt_1 CP_1 per chiederne la condanna al pagamento di una somma di denaro in suo favore, in
[...] considerazione del fatto che aveva indebitamente corrisposto a quanto da Pt_1 Parte_4 quest'ultima richiestole per il risarcimento del danno asseritamente provocatole da e Pt_1 CP_1
(sue fornitrici), ma in realtà, a parere dell'attrice, dovuto dalla sola convenuta, ritenuta unica responsabile del danno subito da e, dunque, indebitamente corrisposto dalla (sola) Con Pt_3 Pt_1 maggior sforzo esplicativo, l'attrice asseriva quanto segue:
- al fine di effettuare, su incarico di lavorazioni di stampa con Parte_1 Parte_4 fustellatura di figurine adesive da collezione, riceveva, in data 09-12-2019, direttamente da CP_1
fornitrice di 46.800 fogli di PVC;
[...] Pt_3
- procedeva alla fustellatura, con le modalità da sempre utilizzate, senza incontrare criticità e il Pt_1
16-12-2019 il personale di presente presso lo stabilimento, approvava il foglio di avviamento Pt_3
(primo foglio di stampa), dopo le usuali verifiche (rimozione dello sfrido e controllo dell'assenza di tagli sul fondo del foglio);
- pochi giorni dopo la consegna dei lotti, emergeva un'imperfezione, in quanto la figurina, nel distaccarsi dal foglio, risultava asportare anche la carta. Venivano quindi svolte diverse attività istruttorie stragiudiziali volte a determinare la causa del difetto. In particolare: a) in data del 20-12-
2019 veniva svolto un sopralluogo congiunto al quale partecipavano tutte le parti coinvolte, in esito al pagina 3 di 19 quale veniva constatato che il lotto stampato non rispondeva ai requisiti di qualità; b) l'attrice commissionava una perizia sulle cause del difetto al perito il quale, basandosi su Persona_1 campioni prelevati nel corso del sopralluogo congiunto del 20-12-2019, concludeva nel senso che la difficoltà di distacco dipendeva dalla qualità dei fogli forniti da a causa dell'insufficiente CP_1 spessore dello strato di silicone. In particolare, parte attrice rilevava che le “criticità si verificavano in modo casuale, non in tutti i fogli, e non per le stesse figurine: quelle “difettose” erano diverse da foglio a foglio. La carta di supporto rimaneva attaccata alla figurina, indipendentemente dalla posizione del foglio nella quale essa era stampata, anche a distanza dalle linee di taglio create dalla fustella”; c) i risultati venivano poi confermati da ulteriori prove tecniche condotte in un laboratorio specializzato su altri campioni, dalle quali emergeva una distribuzione del silicone insufficiente nei punti di problematico distacco;
d) il consulente ritirava 25 fogli, già fustellati da e Per_1 Pt_1 successivamente ri-fustellati anche da in posizioni differenti, con sagome di taglio di diversa Pt_3 foggia e con diversa tecnologia (fustella in piano e non rotativa) e constatava che il problema si riproponeva anche nelle aree fustellate da non in corrispondenza delle linee di taglio incise dalla Pt_3 fustella di Pt_1
- le risultanze di cui sopra venivano, in diverse occasioni e nelle date meglio riportate negli atti di parte attrice, trasmesse a (una prima relazione veniva inviata il 19-02-2020, l'ultima il 06-10-2020) e Pt_3 da questa ad CP_1
- tuttavia: a) dopo una prima sospensione, pagava con riserva sia sia ma, nel Pt_3 Pt_1 CP_1 rivendicare la propria estraneità alla cattiva riuscita della lavorazione, chiedeva il pagamento di €
62.194,49 oltre IVA ad entrambi i suoi fornitori, asseritamente invitati a “vedersela tra loro”, condividendo l'onere; b) già declinata per iscritto la propria responsabilità, rifiutava il CP_1 pagamento anche parziale delle somme richieste da Pt_3
- l'attrice, asseritamente esposta alla maggior forza contrattuale di “fonte” di larga parte del Pt_3 proprio fatturato (sino al 65-70%:), nella speranza di salvaguardare il rapporto con un cliente vitale, emetteva nota di credito conforme alle istruzioni di per € 73.157,23, poi pagata con bonifico del Pt_3
23-12-2020, seppur con espressa salvezza delle azioni spettanti all'attrice contro CP_1
- chiedeva ancora ad in via di regresso, il pagamento delle somme anticipate a Pt_1 CP_1
in assenza di riscontro della convenuta, l'attrice agiva giudizialmente;
Pt_3
- con riferimento al danno risarcibile, affermava comporsi delle seguenti voci: a) per il danno Pt_1 emergente, gli importi pagati da a per rimborsare il pregiudizio in realtà imputabile al Pt_1 Pt_3 materiale consegnato da nonché le spese per l'assistenza del CTP per un totale di € CP_1 Per_1
81.201,92; b) per il lucro cessante, da quantificarsi anche equitativamente, i minori utili conseguiti da pagina 4 di 19 per effetto della drastica riduzione degli ordini chiesti da leader del settore, nonché da Pt_1 Pt_3 altri attori di mercato, che avrebbero ridotto le loro committenze per effetto del danno di immagine subito da Pt_1
1.2. In diritto, l'attrice offriva diverse qualificazioni della domanda: a) come azione di risarcimento dei danni per responsabilità da contatto sociale qualificato, sorto per effetto della durevole collaborazione tra l'attrice e vista la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di protezione nei CP_1 confronti di ossia per averle fornito materiale scadente sul quale effettuare la lavorazione;
b) Pt_1 come azione in surrogazione o in regresso nei confronti del condebitore solidale CP_1 quantomeno corresponsabile del danno provocato a in solido con per aver adempiuto Pt_3 CP_1
l'intera obbligazione risarcitoria, in realtà gravante (almeno) parzialmente sulla convenuta;
c) come azione in regresso, spettante a per effetto del pagamento conseguente alla previa espromissione Pt_1 non liberatoria verificatasi in seguito del pagamento da parte dell'attrice del debito risarcitorio gravante sulla sola con conseguente facoltà di regresso dell'espromittente ( nei confronti CP_1 Pt_1 dell'espromesso; d) come azione di responsabilità extracontrattuale, in quanto avrebbe CP_1 commesso un fatto illecito, incidente tra l'altro sulle relazioni tra l'attrice e e comunque sul Pt_3 patrimonio della prima, impedendo l'adempimento della prestazione e condizionando i futuri rapporti tra le Società; e) in forza dei “principi in tema di arricchimento, in quanto ha subito un Pt_1 impoverimento ingiustificato”.
L'attrice quantificava il risarcimento del danno in € 81.201,92 per il danno emergente, si rimetteva alla valutazione equitativa per il lucro cessante, allegando quale criterio di calcolo quello del calo del fatturato globale dell'attrice verso (a titolo esemplificativo, l'attrice scriveva: “Per la sola Pt_3 stampa di PVC adesivo con fustellatura, ha fatturato nel 2018 e nel 2019 Parte_1 rispettivamente € 55.610,00 ed € 60.395,97. Dopo la contestazione provocata da detto CP_1 fatturato si è completamente azzerato: dai 21 ordini del 2019, si è passati ai 5 del 2020 e al nulla del
2021”).
1.3. Per l'istruttoria, l'attrice chiedeva ammettersi a) prova per interrogatorio formale e per testimoni
“sui fatti di cui in narrativa”; b) CTU volta ad accertare l'inidoneità dei materiali forniti da CP_1
c) CTU contabile sulla quantificazione del danno.
2. Il 28 aprile 2022 si costituiva AR, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea. La convenuta affermava quanto segue:
- (consulente di controparte) non aveva partecipato all'incontro del 20 dicembre 2019 né, Per_1 pertanto, aveva in quella sede prelevato dei campioni di fogli sui quali effettuare la perizia;
pagina 5 di 19 - con lettera del 10 novembre 2020, informava e che, risultando il prodotto Pt_3 Pt_1 CP_1
“affetto da vizi manifesti” che ne determinavano l'inutilizzabilità totale (cioè dell'intero lotto venduto da a e successivamente lavorato da , sarebbe stato decurtato in parti eguali CP_1 Pt_3 Pt_1
l'importo complessivo di € 62.194,49, imputandolo per metà sul credito di verso per CP_1 Pt_3 il corrispettivo delle successive forniture e per l'altra metà sul credito di maturato a titolo di Pt_1 corrispettivo per le altre lavorazioni;
- anche aveva svolto i suoi accertamenti, sulla base dei quali era giunta poi a negare la sua CP_1 responsabilità per il difetto del prodotto finale. In particolare, in data 24 novembre 2020, l'Ing. Per_2
quality manager di inviava a una relazione riepilogativa nella quale illustrava
[...] CP_1 Pt_3 le cause del difetto riscontrato sulle figurine individuandole nella errata fustellatura e formulava - disponendo la stessa di particolare expertise e competenza tecnica sul materiale di cui si discute - significativi rilievi di carattere tecnico anche sulla metodologia applicata dal consulente Per_1 tecnico di parte attrice, per svolgere le proprie indagini;
- le attività svolte da erano state condotte su incarico di e del tutto autonomamente, Per_1 Pt_1 senza alcun contraddittorio con salvo uno scambio di considerazioni;
CP_1
- con riferimento, invece, al quantum debeatur, contestava la genericità delle domande di controparte, nonché la loro ambigua qualificazione. Più specificamente, poi, contestava la posta risarcitoria relativa alle spese sostenute dall'attrice per il compenso del consulente di parte, nonché l'attribuzione del calo di fatturato (e conseguentemente di utili) alla condotta di anche in termini di danno CP_1 all'immagine.
2.1. In diritto, in via preliminare di rito, la convenuta riteneva che l'unico foro competente a decidere sulla controversia fosse il Tribunale di Rovereto, sede della convenuta (la sede legale si trova ad Arco)
e foro generale ex art. 19 c.p.c., a nulla rilevando ai fini della determinazione della competenza territoriale l'oggetto del petitum di (la domanda di risarcimento), essendo questa Parte_1
l'obbligazione “derivata” da un presunto inadempimento di all'obbligo di fornire merce CP_1 idonea e priva di difetti. In subordine, pur a voler ritenere sussistente un forum contractus ex art. 20
c.p.c., si escludeva comunque il foro bolognese, in quanto l'obbligazione primaria dedotta in giudizio veniva individuata nell'obbligo di consegna di merce da a in esecuzione di un CP_1 Pt_3 contratto intercorso solo ed esclusivamente tra queste due parti ( esclusa). Pt_1
2.2. Nel merito, la convenuta negava qualsivoglia responsabilità di sulla base di tutte le CP_1 qualificazioni attoree già supra indicate: a) per la responsabilità contrattuale, la convenuta anzitutto negava l'inadempimento e, ad ogni modo, in subordine, chiedeva di accertare la corresponsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. per non aver tempestivamente notiziato il committente dell'inidoneità dei pagina 6 di 19 materiali ex art. 1663 c.c., oltre ad eccepire la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile ex art. 1225 c.c., ossia al solo danno emergente;
b) in relazione all'azione surrogatoria e/o in regresso, la convenuta rilevava la mancanza del presupposto della solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria, data l'assenza di inadempimenti ad essa ascrivibili;
c) con riferimento alla qualificazione del pagamento come parte di un'espromissione, ne affermava l'infondatezza, in quanto “ CP_1 [...] non ha “promesso di pagare” ma ha pagato di sua spontanea iniziativa e per ragioni Pt_1 Pt_3 di mera convenienza del tutto proprie”; d) per la responsabilità extracontrattuale, la convenuta affermava la mancanza di prova in relazione a tutti gli elementi dei danni evento e conseguenza, nonché della causalità materiale e giuridica;
e) per l'azione ex art. 2041 c.c., la convenuta rilevava l'assenza dei requisiti sia dell'impoverimento che dell'arricchimento ingiustificato.
Da ultimo nel contestare il quantum richiesto a titolo di risarcimento, qualificava come CP_1 temeraria la domanda di risarcimento estesa al lucro cessante per deficit di fatturato, in considerazione del fatto che la stessa nota integrativa al bilancio del 2020 di collegava gran parte delle perdite Pt_1 alle conseguenze negative della pandemia da Covid-19, non già alla condotta della convenuta.
2.3. Per l'istruttoria, la parte si riservava di formulare le proprie istanze nelle memorie ex art. 183
c.p.c..
3. In data 26 maggio 2022 si teneva l'udienza di prima comparizione delle parti e il giudice concedeva i termini per la presentazione delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
3.1. Con la prima memoria, riaffermava la competenza del foro bolognese, in quanto luogo Pt_1 genetico dell'obbligazione da contatto sociale qualificato, nonché forum commissi delicti ex art. 2043
c.c.. L'attrice rilevava inoltre l'inammissibilità dell'eccezione di controparte, non effettuata sulla base di tutti i criteri di determinazione della competenza.
Nel merito, ribadiva in sostanza quanto già affermato nell'atto di citazione e offriva alcune precisazioni sulla stima del danno conseguenza, distinguendo tra danno emergente e lucro cessante. In via istruttoria, si riservava di dedurre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..
3.2. Nella seconda memoria, in replica in relazione alla competenza, la convenuta rilevava di aver analiticamente illustrato nella comparsa di costituzione tutte le ragioni per le quali deve escludersi, nella fattispecie oggetto di causa, il collegamento con il foro di Bologna, evidenziando che CP_1 era del tutto estranea al contratto di appalto tra e contestava, poi, i conteggi relativi al Pt_1 Pt_3 danno emergente e lucro cessante e formulava istanze istruttorie (prove per testi ed interrogatorio formale).
pagina 7 di 19 3.3. Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e di CTU per accertare la causa del difetto di produzione delle figurine. Proponeva, inoltre, istanza per la formulazione di richiesta di “informazioni all'ISTAT sull'andamento del mercato del settore della stampa di figurine negli anni 2019, 2020, 2021 per verificare la portata degli scostamenti del fatturato subiti dall'attrice in connessione con i fatti di causa, rispetto all'andamento del mercato”, al fine di stimare il lucro cessante, quale porzione di danno subito dall'attrice.
3.4. Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta chiedeva l'ammissione di prova contraria.
3.5. Nella terza memoria, l'attrice argomentava ancora in merito alla sussistenza della competenza presso il foro bolognese ed eccepiva, da ultimo, la tardività dell'indicazione del Tribunale di Rovereto,
“prospettata soltanto con la seconda memoria”.
4. Nel corso dell'udienza del 29 settembre 2022, il Giudice ritenendo di poter decidere sull'eccezione di competenza per territorio unitamente al merito, disponeva C.T.U. e nominava l'Ing. , Persona_3 poi sostituito in seguito a rinuncia col dott. Vladimiro del Santo, “sul quesito di cui a pag. 5 di parte attrice”, esclusi i punti relativi alle questioni contabili;
ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dalle parti esclusi i capitoli attorei nn. 1, 2, 5, perché aventi ad oggetto fatti pacifici.
4.1. Nel corso dell'udienza del 13 dicembre 2022, le parti nominavano i CC.TT.PP. e si procedeva ad interrogatorio formale, reso dal procuratore speciale di e da Parte_5 Parte_6
quale legale rappresentante di Il Giudice, inoltre, ammetteva le prove per testi sui
[...] Pt_1 capitoli 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice e sui capp. A, C della terza memoria, nonché la prova contraria sui capitoli di parte convenuta ammessi con i testi già indicati dall'attrice; ammetteva altresì le prove per testi richieste da parte convenuta.
4.2. All'udienza del 23 febbraio 2023 venivano escussi i testimoni.
5. In data 25 ottobre 2023, il CTU depositava la relazione peritale.
5.1. Nel corso dell'udienza del 23 novembre 2023 il procuratore di parte attrice contestava interamente la CTU, ne eccepiva la nullità per omesso deposito delle osservazioni del CTP e per omessa risposta alle medesime, nonché per numerose violazioni del contraddittorio.
Il Giudice disponeva, quindi, l'integrazione della CTU con le osservazioni delle parti.
5.2. Il 31 gennaio 2024, il CTU riscontrava le osservazioni delle parti, depositando relazione integrativa.
pagina 8 di 19 5.3. Il 2 febbraio 2024 parte attrice depositava memorie anticipatorie della discussione sulla CTU calendarizzata per il 19 marzo 2024, autorizzate dal Giudice in esito all'udienza del 23 novembre 2023, eccependo ancora la nullità della CTU, contestandola nel metodo e nel merito.
5.4. La convenuta, con memoria del 5 marzo 2024, chiedeva di dichiarare inammissibili o, comunque, di non accogliere le richieste di rinnovazione/integrazione della CTU.
6. All'udienza del 19 marzo 2024, i Procuratori delle parti si riportavano alle rispettive note difensive in relazione all'espletata CTU. Il Procuratore di parte attrice insisteva nell'istanza di rinnovazione della
CTU con altro consulente. Il Procuratore di parte convenuta si opponeva.
6.1. Le parti, su disposizione del Giudice, depositavano memorie scritte in sostituzione dell'udienza del
28 novembre 2024.
7. Con ordinanza del 16 dicembre 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
Entrambe le parti depositavano la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
***
8. In via preliminare di rito – sull'eccezione di incompetenza - Premessa sull'ammissibilità e fondatezza dell'eccezione. È bene chiarire che, affinché l'eccezione di incompetenza per territorio sia ammissibile, occorre che questa sia tempestiva (proposta entro la comparsa di costituzione) e completa, nel senso che deve contenere non solo l'indicazione del tribunale alternativamente competente, ma anche contestare tutti i possibili criteri di determinazione della competenza territoriale confermativi di quella ab origine individuata dall'attore, e ciò anche in relazione a eventuali profili di incompetenza per connessione. La regola è chiaramente fissata dall'art. 38 c.p.c., ma, ad abundantiam, si richiama l'indirizzo costante della Suprema Corte (Cass. Sez. 6, 20/08/2020, n. 17374, Rv. 658753 – 01; Cass.
Sez. 3, 18/04/2000, n. 5030, Rv. 535818 – 01, Cass. Sez. 3, 18/12/1987, n. 9434, Rv. 456560 – 01).
8.1. Sulle singole questioni di competenza. Come si è già anticipato in narrativa, l'attrice ha offerto diverse ricostruzioni della propria pretesa, con conseguenti alternative qualificazioni della/e sua/e domanda/e. Si procede, pertanto, a verificare se l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta sia ammissibile e fondata in relazione a tutte le suddette ricostruzioni: risarcimento ex art. 1218 c.c. per violazione del contatto sociale, domanda in regresso/surrogazione, risarcimento ex art. 2043 c.c., arricchimento sine causa ex art. 2041 c.c.. pagina 9 di 19 8.1.1.Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per violazione del contatto sociale qualificato, non risulta contestata la competenza del Tribunale di Bologna ex art. 20
c.p.c.. La convenuta ha sostenuto l'inesistenza del contatto sociale, nonché di qualsivoglia rapporto negoziale tra ed essendo, quest'ultima, parte del solo contratto con (pagg. 12 Pt_1 CP_1 Pt_3 ss. - comparsa di risposta). Ciò, tuttavia, non vale a contestare il criterio di competenza, bensì la fondatezza della domanda. L'inesistenza del contatto non si traduce nell'incompetenza del giudice, ma nella mancanza del titolo, rilevante ai soli fini del merito e non anche della competenza, la quale va determinata sulla base della sola prospettazione (Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15254, Rv. 658729 - 01).
Ad ogni modo, l'eccezione sarebbe comunque infondata, perché il contatto sociale tra e Pt_1
(prospettato) consisterebbe (se esistente) nell'obbligo di consegnare a fogli esenti da CP_1 Pt_1 vizi, e sarebbe dunque sorto o, comunque, si sarebbe dovuto adempiere presso la sede di in Pt_1
ST Di CA (BO), con conseguente competenza di questo Giudice.
Per quanto concerne la prima domanda, dunque, deve essere affermata, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Bologna.
8.1.2. Per quanto attiene alle domande in regresso (ex art. 1299 c.c., per aver pagato a il Pt_1 Pt_3 debito risarcitorio del corresponsabile e in surrogazione (ex art. 1201 c.c.: secondo l'attrice CP_1 la surrogazione si sarebbe verificata per volontà del creditore in seguito al pagamento da parte di Pt_3 anche della quota risarcitoria spettante ad , l'eccezione della convenuta deve Pt_1 CP_1 considerarsi tardiva ed incompleta, perché non conforme al dettato dell'art. 38 c.p.c..
Più nel dettaglio, l'eccezione della convenuta può essere ridotta ai seguenti quattro passaggi logici: a) le obbligazioni dedotte in giudizio sarebbero obbligazioni c.d. derivate da altre obbligazioni. Si tratterebbe, infatti, o di obbligazioni derivanti dalla modificazione soggettiva, per surrogazione dal lato attivo di obbligazioni originariamente intercorrenti solo tra e o comunque di CP_1 Pt_3 obbligazioni risarcitorie (derivate), generate dall'inadempimento di altre obbligazioni originarie intercorrenti tra i due suesposti soggetti;
b) quando sono dedotte in giudizio obbligazioni derivate, la competenza deve essere determinata sulla base dell'obbligazione originaria;
c) in questo caso,
l'obbligazione originaria, consistente nella consegna dei fogli, doveva essere (ed è stata) adempiuta presso il paese di Arco, nel circondario del Tribunale di Rovereto, dal momento che il contratto tra e prevedeva la c.d. clausola CPT, secondo la quale il venditore adempie con la CP_1 Pt_3 consegna al vettore, avente, in questo caso, sede ad Arco. Parte convenuta ha rilevato, inoltre, che anche il proprio domicilio è ad Arco, con conseguente individuazione del Tribunale di Rovereto ai sensi sia dell'art. 20, sia dell'art. 19 c.p.c..
pagina 10 di 19 In linea generale e dal punto di vista del diritto sostanziale, le affermazioni della convenuta relative all'irrilevanza dell'inadempimento e delle modificazioni soggettive sulla competenza per territorio trovano parziale riscontro in giurisprudenza. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a) nel determinare la competenza, debba farsi riferimento all'obbligazione originaria (il cui inadempimento è dedotto in giudizio) e non a quelle derivate (cioè quella risarcitoria derivata dall'inadempimento). b) le modificazioni soggettive dell'obbligazione non incidono sulla competenza territoriale (Cass. Sez. 6,
01/06/2021, n. 15229, Rv. 661667 – 01); c) quando il contratto prevede la clausola CPT, il luogo dell'adempimento deve considerarsi quello di consegna al vettore, anche in linea con quanto previsto dall'art. 1510 c.c. (Cass. Sez. 6, 15/05/2018, n. 11811, Rv. 648827 – 01).
Nonostante ciò, l'eccezione è tardiva e incompleta e, pertanto, non può essere accolta.
È tardiva perché, come correttamente rilevato dall'attrice, la specificazione per la quale “si considera che il venditore ( ha adempiuto e dato esecuzione agli obblighi derivanti dalla CP_1 compravendita (in questo caso intercorsa con mettendo le merci a disposizione del vettore (la Pt_3
Cooperativa Autotrasportatori Arco) presso il proprio stabilimento (cioè lo stabilimento di Parte_7
) per la successiva consegna in un luogo determinato”, è contenuta solamente nella seconda
[...] memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e non, invece, nella comparsa di risposta, come richiede l'art. 38
c.p.c.. Vero è, poi, che a parere della Suprema Corte il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. debba essere considerato dal giudice anche nelle decisioni assunte in limite litis, ma ciò pur sempre a patto che l'eccezione sia comunque completamente formulata entro i limiti di decadenza, valendo le integrazioni a precisare quanto già detto e non a rilevare elementi nuovi, mai allegati in precedenza, come è accaduto invece nel caso di specie (Cass. Sez. 6, 30/07/2019, n. 20553, Rv. 654948
– 01).
L'eccezione è inoltre incompleta, avendo la convenuta omesso di contestare la competenza del foro bolognese sulla base del criterio di connessione soggettiva, il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., consente la concentrazione delle domande dinanzi ad un unico giudice anche quando non siano altrimenti connesse su base oggettiva, se proposte nei confronti dello stesso convenuto. Si tratta di un criterio di connessione, beninteso, che ben può operare anche nel caso di specie. In questo giudizio, infatti, la domanda per risarcimento del danno da contatto sociale qualificato, che, come suesposto, sicuramente si radica dinanzi al foro bolognese ex art. 20 c.p.c., può senza dubbio attrarre anche quella in surrogazione/regresso/risarcimento, non rinvenendosi casi di competenza inderogabile. È indubbio, infatti, che il foro speciale ex art. 20 c.p.c. sia dotato della suesposta vis attractiva. Si richiama, al riguardo, la pronuncia della Suprema Corte, che ha deciso proprio nel senso della vis attractiva dell'art. 20 c.p.c. nei casi di cui all'art. 104 c.p.c., esattamente come nel caso di specie (Cass. Sez. 6, pagina 11 di 19 16/07/2020, n. 15252, Rv. 658727 – 01; analogamente, Cass. Sez. 3, 14/10/2005, n. 19958, Rv. 585115
– 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021, Rv. 660674 - 02). L'eccezione è, pertanto, incompleta per omessa contestazione del foro bolognese sotto il profilo del criterio di competenza per connessione ex art. 104 c.p.c..
L'eccezione, per vero, è incompleta anche perché gli argomenti spesi a sostegno della necessità di determinare la competenza in base all'obbligazione originaria e non a quelle derivate, non possono certamente valere per l'azione di regresso, la quale è distinta ed autonoma da quella di risarcimento o in surrogazione, perché riguarda i rapporti interni tra due debitori solidali (per ipotesi e CP_1 Pt_1
e nasce per effetto del pagamento e non in seguito alla modificazione soggettiva – lato attivo. (in questo senso: Cass. Sez. 1, 01/12/2011, n. 25718, Rv. 620711 – 01; Cass. Sez. 2, 01/03/2000, n. 2249, Rv.
534488 – 01). L'incompletezza, pertanto, è data anche dalla mancata esaustiva contestazione della competenza bolognese, in relazione alla domanda in regresso.
8.1.3. Proseguendo nella disamina, occorre affrontare la questione di competenza in relazione alle domande proposte dall'attore ex art. 2043 c.c. (per danno extracontrattuale all'autonomia privata, consistente nella lesione della posizione contrattuale di debitrice di , per surrogazione Pt_1 Pt_3 nel debito del creditore conseguente a pagamento del debito assunto in esito ad espromissione, per ottenere il pagamento dell'arricchimento di cui ha beneficiato per non aver corrisposto il CP_1 risarcimento dovuto a (azione ex art. 2041 c.c.). In relazione a tutte queste ulteriori ricostruzioni Pt_3 attoree, l'eccezione di incompetenza è assente o inammissibile, perché a-specifica (operata per rinvio alle contestazioni relative alle altre domande e basata sull'inesistenza del rapporto prospettato dall'attore e non sulla carenza dei presupposti per radicare la competenza presso il foro bolognese).
Sul punto, vale la pena di ribadire ancora una volta che la contestazione, nel merito, della pretesa attorea (anche deducendo la radicale inesistenza del rapporto sostanziale sotteso, sia esso di genesi negoziale o aquiliana), non vale a contestare la competenza, che va determinata alla luce della prospettazione dei fatti contenuta nella domanda: contestare la fondatezza della pretesa si traduce in una questione di merito e non di rito, qual è quella di competenza (cfr. Cass. Sez. U., 02/12/2013, n.
26937, Rv. 628677 – 01; Cass. Sez. 3, 20/09/2004, n. 18906, Rv. 577212 – 01; Cass. Sez. 3,
01/12/2004, n. 22586, Rv. 585274 – 01).
Ad ogni modo, solo ad abundantiam, si conferma quanto riportato già prima facie nel verbale di udienza del 29 settembre 2022, ossia che, per quanto concerne le controversie risarcitorie ex art. 2043
c.c., la competenza si radica nel luogo nel quale il danno si produce, ovvero, nel caso di specie, e sempre sulla base dei fatti prospettati nella domanda, presso la sede di Anche la domanda ex Pt_1
pagina 12 di 19 art. 2043 c.c., quindi, ben può radicarsi presso il foro bolognese ex art. 20 c.p.c., quale luogo in cui l'obbligazione è sorta.
8.2. In generale: non è stata contestata la competenza per connessione. Nei punti che precedono si
è dimostrato che l'eccezione della convenuta è inammissibile o incompleta in relazione alle diverse qualificazioni della domanda attorea. Ad abundantiam, è bene mettere in luce che il convenuto ha omesso di contestare la competenza bolognese in relazione al criterio di connessione soggettiva, e ciò in relazione a tutte le domande attoree, quando è invece pacifico che sia suo specifico onere procedere in tal senso (cfr: Cass. Sez. 6, 20/08/2020, n. 17374, Rv. 658753 – 01; Cass. Sez. 3, 18/04/2000, n.
5030, Rv. 535818 – 01; Cass. Sez. 3, 18/12/1987, n. 9434, Rv. 456560 – 01).
Anche sotto questo profilo e in termini più generali, quindi, l'eccezione di incompetenza deve ritenersi incompleta e non può essere accolta.
8.3. In conclusione, l'eccezione è inammissibile e infondata. Alla luce di tutto quanto suesposto,
l'eccezione di incompetenza deve ritenersi inammissibile e comunque infondata. Pertanto, la competenza a decidere sulla controversia in esame si è correttamente radicata dinanzi al Tribunale di
Bologna .
9. Sull'eccezione di nullità della CTU. Come già descritto in narrativa, parte attrice ha mosso una serie di censure relative ai contenuti e alle modalità di espletamento della CTU. Rinviando al successivo paragrafo la disamina delle censure tecniche, relative al contenuto della relazione finale e agli esiti ai quali essa è giunta, che si inquadrano nell'ambito di osservazioni rivolte al CTU e all'attendibilità della relazione finale, interessa ora accertare l'intervenuta sanatoria delle nullità che, stando alla ricostruzione dell'attrice, si sarebbero verificate per violazione del contraddittorio.
9.1. Sono sanate le nullità per irrituale deposito della relazione. In particolare, si ritengono sanati i vizi di nullità dovuti all'irrituale modalità di deposito della bozza di relazione, priva delle osservazioni delle parti. Il 31 gennaio 2024 il CTU ha, infatti, provveduto, su ordine del Giudice, a depositare una relazione integrata con le osservazioni delle parti e i relativi riscontri (in questo senso: Cass. Sez. 3,
08/06/2023, n. 16196, Rv. 667830 - 01).
9.2. Sono sanate anche le nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Parte attrice censura la violazione del contraddittorio anche sul piano endoprocedimentale, ritenendo, in sintesi, che il CTU non si sia confrontato con le parti su alcuni elementi valutativi, acquisendo in autonomia diverse informazioni (v. in particolare, pp.
2-3 della memoria del 31 gennaio 2024, tutta incentrata sui vizi della CTU). Anche questa violazione deve ritenersi sanata dalla relazione integrativa,
pagina 13 di 19 che tiene conto delle osservazioni delle parti formulate anche su quella documentazione che era stata oggetto di deposito, ma non di previa sottoposizione, in forma di bozza, alle parti stesse.
In ogni caso, dalla lettura della prima relazione e di quella integrativa emerge chiaramente che il CTU abbia tenuto in debita considerazione le osservazioni delle parti. Esemplificativamente e per gruppi di contestazioni, la convenuta si doleva: a) della scarsa portata esplicativa della consulenza, b) della mancata sufficiente considerazione dei vizi oggettivi della carta utilizzata per la produzione, comunque ritenuta, anche dal consulente d'ufficio, non del tutto conforme agli standard di settore e dichiarati da
c) della mancata tempestiva trasmissione degli allegati e della bozza ai CTP;
d) dell'aver CP_1 posto a base della consulenza, in buona parte, gli esiti degli esami relativi ai supporti cartacei eseguiti presso il laboratorio Innovhub -Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l., sito in via Giuseppe
Colombo 83, Milano, senza considerare le risultanze presentate dai CTP.
Il CTU rispondeva a tutte le osservazioni di parte e, in particolare, seguendo il raggruppamento suesposto a) forniva spiegazioni maggiormente dettagliate in relazione ad alcuni punti della perizia (v. risposta all'osservazione n. 5); b) negava di non aver dato conto dei vizi oggettivi della carta, rilevando tuttavia che “non vi è nessuna correlazione tra i casi di fustellatura non conforme e i casi in cui le misurazioni hanno mostrato che il frontale aveva uno spessore minore”; “in ogni caso 3 μm di spessore fuori dall'intervallo di tolleranza non giustificano i casi fustellatura passante, cioè il taglio completo di uno spessore, del solo supporto, pari a 127 μm” c) rilevava di aver ritrasmesso “in data 22 Settembre
2023 la Bozza corretta e definitiva comprensiva di tutti gli allegati”; d) affermava che “si era deciso di far eseguire le misure dal laboratorio InnovHub proprio con lo scopo di avere dati da parte di un soggetto terzo al disopra delle parti e, lo si ribadisce per l'ennesima volta, la scelta del laboratorio e delle analisi da svolgere è stata discussa, approvata e concordata con i CTP”.
9.3. Complessivamente, il contraddittorio è stato rispettato. Più in generale e diffusamente, i documenti depositati dal CTU danno atto della cronologia delle operazioni peritali e della partecipazione alle stesse dei CC.TT.PP. A titolo esemplificativo: a) è stata verbalizzata la partecipazione di tutte le parti all'incontro di inizio delle operazioni peritali con relativa visita agli impianti di (CTU – all. 7); b) è stato dato atto che, al momento della selezione dei campioni (di Pt_1 fogli) oggetto di esame erano presenti tutte le parti e che lo stesso CTP (di parte attrice) Per_1 provvedeva a consegnare i fogli fustellati da e poi ri-fustellati da oltre ai più di 20 fogli Pt_1 Pt_3 fustellati solo da (CTU – all. 12); c) i campioni da consegnare a Innovhub - Stazioni Pt_1
Sperimentali per l'Industria S.r.l. per il rilevamento dello spessore dei fogli e del silicone sono stati scelti congiuntamente (CTU - all. 16); d) anche gli esiti del suddetto esame presso INNOVHUB sono stati esaminati collegialmente e in contraddittorio. In particolare, nel verbale di cui all'allegato n. 9 pagina 14 di 19 della relazione peritale, viene dato ampio spazio alle osservazioni del CTP alle quali fanno Per_1 seguito i riscontri del CTP (di parte convenuta) e del CTU, dal momento che, mentre il primo Per_4 riteneva che lo spessore di silicone tale da rendere esente il foglio da vizi, dovesse misurarsi sulla base di valori minimo e massimo, i secondi concordavano nel considerare significativo il valore medio;
e)
l'esame presso il laboratorio SEM-EDX dell' è avvenuto in Controparte_3 contraddittorio, sia per quanto concerne la selezione dei campioni, sia con riferimento all'espletamento delle operazioni (CTU - all. 11), sia con riguardo alla discussione sugli esiti della relazione del Prof.
professore associato presso la prefata Università (CTU - all. 18). Il verbale di detta Per_5 discussione dà ampiamente atto delle divergenti valutazioni del CTP il quale, pur non Per_1 contestando le risultanze dei test, dai quali si evinceva che “circa il 99.8% della superficie dei materiali esaminati risultava ricoperto da uno strato di silicone”, riteneva, a differenza degli altri consulenti, che la percentuale non coperta (o coperta da uno strato minore di silicone) fosse comunque rilevante ai fini del vizio finale riscontrato.
9.4. La CTU non necessita di essere integrata o rinnovata. In conclusione, le eccezioni sollevate dal
CTP e dalla parte attrice in merito alla violazione del contraddittorio devono ritenersi Per_1 infondate o, comunque, sanate dalla relazione integrativa.
Per questa ragione, la CTU non deve essere ripetuta.
10. Nel merito – sull'an debeatur – sull'insussistenza del nesso eziologico tra le imperfezioni della carta e il vizio finale. Comunque si vogliano qualificare le domande attoree, comunque le si vogliano porre in relazione tra loro (subordinate, alternative, cumulative…), è certo che tutte presuppongono l'ascrivibilità in capo ad della responsabilità (anche solo parziale) per il danno causato a CP_1
ossia per la realizzazione di figurine viziate. Pt_3
Ebbene, affinché detta responsabilità possa dirsi esistente è necessario che: a) sia provato il vizio delle figurine;
b) sia provato il vizio della carta;
c) sia provata la sussistenza di un nesso causale tra il vizio delle figurine e il vizio della carta. In assenza di siffatti elementi, nessun debito risarcitorio può rinvenirsi in capo ad Non un debito sorto già ab origine nei confronti di ex art. 1218 CP_1 Pt_1
o 2043 c.c., vista la carenza del fatto illecito, contrattuale o aquiliano. Non un credito oggi esercitabile da in regresso, per effetto di una surrogazione soggettiva o, ancora, in esito ad un'espromissione Pt_1 non liberatoria, perché, affinché dette vicende si verifichino a valle (regresso, surrogazione, espromissione), è necessario che esista, a monte, una qualche obbligazione, la quale, stando alla ricostruzione attorea, sarebbe quella tra e per effetto del fatto illecito suesposto. CP_1 Pt_3
pagina 15 di 19 Quanto, poi, alla distribuzione dell'onere probatorio, il vizio della carta e il nesso eziologico devono esser provati dall'attrice, rimanendo a carico della convenuta, e nel solo caso di responsabilità ex art. 1218 c.c., la prova liberatoria dell'assenza dell'elemento soggettivo o della presenza di altri elementi negativi. La regola vale in generale. In ogni caso, per la giurisprudenza in materia di distribuzione dell'onere di provare i vizi della cosa, si richiama l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. Sez. 2,
10/09/1998, n. 8963, Rv. 518754 – 01).
10.1. Sull'esistenza del vizio delle figurine. Quanto al vizio consistente nella tendenza delle figurine ad asportare il supporto cartaceo al momento del distacco dal foglio, questo risulta provato per testimoni, pacifico e non contestato. Risulta, in particolare, che “In un sopralluogo congiunto del 20-
12-2019 al quale parteciparono i sigg. per per Prezzi per AR, Pt_8 Pt_1 Per_6 Pt_3 le parti convennero che il lotto stampato, benché il problema non si verificasse su tutti i fogli e su tutte le figurine, non rispondeva ai requisiti di qualità” (dichiarazioni di interrogato sul Testimone_1 cap. 7 della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice – v. verbale di udienza del 23/02/2023).
10.2. Sul vizio della carta e sull'inesistenza del nesso eziologico. Per quanto concerne il vizio della carta, la CTU rinviene a) la sussistenza di alcuni difetti nei fogli di carta forniti da b) la non CP_1 incidenza di questi difetti, in quanto non significativi, sul vizio finale. In altri termini, pur ammesse le imperfezioni, manca, secondo il CTU, il nesso eziologico col danno evento di rilievo in questo giudizio. Per quanto di maggior interesse ai fini della decisione, si riporta ciò che ha relazionato il
CTU, con riguardo al quesito “se il difetto dipenda dalla distribuzione del silicone”. Il CTU ha risposto che “più del 99.8% della superficie risulta ricoperto da uno strato di silicone, quindi la difettività riscontrata è insignificante e non può essere causa della lacerazione dello strato di carta riscontrato all'atto del distacco di alcune figurine” (pag. 7 della prima relazione, non modificata dalla relazione integrativa).
10.2.1. La CTU è attendibile - le contestazioni di parte non sono dirimenti. Questo giudice ritiene attendibili le conclusioni della CTU. In tal senso, è giusto il caso di rilevare che queste ultime si basano primariamente su due tipologie di esami condotti sui fogli di carta presso soggetti terzi, di riconosciuta professionalità e, soprattutto, come si è detto nel precedente paragrafo, in contraddittorio con tutte le parti, e precisamente: a) le indagini microscopiche con microscopio elettronico a scansione (SEM) dotato di sistema di microanalisi EDS, eseguite dal Prof. presso i laboratori dell' Per_7 [...]
, sede di via Valleggio 11, Como, su 10 campioni ricavati dai fogli prelevati Controparte_3 presso in data 6 febbraio 2023; b) misure puntuali di spessore dei fogli Parte_1 adesivi (supporto + frontale) e del solo supporto presso il laboratorio Innovhub - Stazioni Sperimentali
pagina 16 di 19 per l'Industria S.r.l. sito in via Giuseppe Colombo 83, Milano. In nessuno dei due esami sono state riscontrare anomalie significative.
Ciò detto, parte attrice non ha contestato, in quanto tali e nella loro portata oggettiva, i test suesposti, ma nella componente valutativa della CTU medesima. In altri termini, la parte condivide la constatazione per la quale la presenza di disomogeneità nella distribuzione del silicone era minima, ma, mentre secondo il CTU non vi sarebbero correlazioni tra le disomogeneità nella distribuzione del silicone e il vizio delle figurine e, dunque, le disomogeneità, oltre che minime, sarebbero anche ininfluenti, per il CTP i vizi dovrebbero considerarsi significativi e direttamente correlati al Per_1 vizio riscontrato sul prodotto finale. A dimostrazione di ciò, il perito sottolinea che, in risposta al secondo quesito (“se la seconda fustellatura dei fogli operata da presenti problemi di distacco Pt_3
e/o di eccesso o insufficienza di penetrazione della fustella”), lo stesso CTU ha affermato che i vizi delle figurine si sono riscontrati anche sui fogli fustellati da e non da “Pur non avendo Pt_3 Pt_1 potuto visionare l'apparecchiatura utilizzata per la seconda fustellatura operata da è stato Pt_3 però possibile visionare dei fogli con la doppia fustellatura e anche in questo caso si sono riscontrati fenomeni di eccesso di penetrazione della fustella.” (vedi relazione depositata). Il rilievo, a parere del
CTP avrebbe dovuto indurre ad escludere che il vizio finale fosse riconducibile alla fustellatura effettuata da non potendosi altrimenti spiegare la presenza del vizio anche sui fogli fustellati da Pt_1
Pt_3
A ben vedere, però, anche questa osservazione non è dirimente ai fini di questo giudizio. Ciò per tre ragioni: a) il CTU tiene conto di questa contestazione, e risponde che ben potrebbero esserci state cause alternative al vizio riscontrato sui campioni oggetto di doppia fustellatura (sia da parte di che di Pt_1
, comunque non riconducibili ai vizi della carta. Il CTU scrive che “potrebbe trattarsi di eccesso Pt_3 di pressione e/o utilizzo di fustella non adatta alle specifiche del materiale. Anche in questo caso una penetrazione del profilo tagliente tale da tagliare completamente lo strato di carta di supporto, spesso circa 135 µm, risulta difficile da giustificare e non può essere attribuito a difetti del foglio adesivo, in termini di spessori dei singoli costituenti” (v. relazione depositata); b) a fronte del mancato riscontro dei vizi significativi nella distribuzione del silicone sulla carta, il CTU ha invece riscontrato un errore di fustellatura, il quale, quindi, risulta accertato e attribuibile a c) ciò che rileva in questo Pt_1 giudizio, non è accertare quale sia stata la causa del vizio finale delle figurine, ma verificare se detta causa sia o meno riconducibile ai vizi della carta forniti da Perché la domanda di CP_1 Pt_1 possa ritenersi fondata è necessario che la stessa provi la responsabilità di mentre la prova CP_1 dell'irresponsabilità di (comunque non fornita) potrà, semmai, rilevare in altro giudizio, ad Pt_1 esempio per ripetizione dell'indebito o ingiustificato arricchimento nei confronti di alla quale Pt_3
pagina 17 di 19 ha pagato sua sponte, sulla base di asserite pressioni di mercato che, in ogni caso, andrebbero Pt_1 accertate in altra sede e non rilevano ai fini dell'oggetto di questa causa.
- 10.3. In conclusione. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene dimostrato, secondo il canone del più probabile che non, che le imperfezioni della carta non siano causalmente riconducibili ai vizi delle figurine, e ciò è sufficiente ad escludere la responsabilità in capo ad per i vizi del CP_1 prodotto finale. Pertanto, la domanda, comunque la si voglia qualificare, non può trovare accoglimento.
11. La domanda deve essere rigettata per insussistenza della responsabilità di nella CP_1 realizzazione di figurine viziate. Le conclusioni della CTU, dato il rispetto del metodo scientifico, la coerenza intrinseca della relazione e la conformità della stessa ai verbali, nonché alle risultanze empiriche dei diversi test condotti, sono condivise da questo Giudice. Queste ultime provano l'assenza di correlazione tra le (pur rilevate) lievi imperfezioni dei fogli forniti da e il vizio finale delle CP_1 figurine, consistente nell'asportazione di parte del supporto cartaceo al momento del distacco dal foglio. La domanda attorea è quindi infondata e deve essere rigettata.
12. Le spese legali. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, vengono poste a carico di parte attrice;
sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
La causa si considera di complessità media e di valore indeterminato, in considerazione della mancata quantificazione del valore del lucro cessante, non esattamente indicato dall'attore e rimesso alla valutazione del Giudice secondo equità (da € 52.001 a € 260.000).
Le spese di CTU, comprese le anticipazioni, vengono invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in quanto detto approfondimento istruttorio si è reso necessario in ragione della condotta e del coinvolgimento di entrambe le parti nella vertenza con il committente, tenuto conto delle caratteristiche della controversia, dell'individuazione da parte di delle responsabilità sia di sia di Parte_4 Pt_1
della presenza di difetti nei fogli di carta forniti dalla convenuta (rilevati anche in sede di CP_1
CTU), con conseguente necessità di verificarne la relazione eziologica (poi esclusa) con il danno lamentato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) respinge l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Controparte_1
pagina 18 di 19 2) respinge tutte le domande proposte da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti di Controparte_1
3) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessive € Controparte_1
14.103,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, per quote uguali.
Bologna, 27 giugno 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. N. R.G. 1214/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO ORSINI
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. ALDO ELLI e dell'Avv. DIEGO RUFINI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
come da foglio depositato telematicamente: Parte_2
“IN VIA PRINCIPALE, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione od eccezione, con ogni preliminare statuizione e conseguente determinazione, accertare la responsabilità contrattuale (anche da contatto sociale e/o da obbligazione di protezione), e/o extracontrattuale della convenuta per i fatti e/o i titoli di cui in atti e/o per qualsiasi ragione di legge;
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, sia per danno emergente, sia per
pagina 1 di 19 lucro cessante, compreso il danno all'immagine commerciale, manlevandola da ogni onere sostenuto.
Il tutto da quantificarsi, anche in via equitativa o con supplemento di istruttoria. Accertare comunque il diritto di regresso e/o surrogazione dell'attrice rispetto al pagamento effettuato a e Pt_3 condannare la convenuta alla restituzione delle somme pagate, con interessi e rivalutazione, ferma la condanna al risarcimento dei danni.
IN VIA SUBORDINATA, accertare l'arricchimento indebito della convenuta e condannarla in conseguenza. In ogni caso, condannare comunque la convenuta al risarcimento di ogni danno/pregiudizio/indennità per la ragione e nella misura che risulterà dovuta.
IN SUBORDINE, condannare la convenuta al risarcimento derivante dalla perdita delle relative chance. Il tutto previa, occorrendo, declaratoria dell'avvenuta decadenza di da ogni CP_1 eccezione non rilevabile d'ufficio e/o attinente a fatti differenti da quelli esposti in citazione.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, in primo luogo, si insiste per la rinnovazione della CTU per le ragioni già esposte con l'istanza di rinnovazione del 23 novembre 2023
e con la memoria autorizzata del 20 febbraio 2024. Il nuovo CTU dovrà avere adeguata competenza tecnica sul processo industriale in questione, competenza che non ha il chimico puro, quale il CTU in precedenza officiato. Presso l'Università di Pisa esiste un corso di laurea magistrale di tecnologia della stampa (il tema, infatti, era quello del difetto di distacco casuale delle figurine dal supporto cartaceo, ad avviso dell'attrice, ignorato dalle relazioni in atti, benché evidente anche al profano, come si era mostrato in udienza). Si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse dedotte con le memorie istruttorie del 27 luglio 2022 e del 16 settembre 2022), qui da intendersi integralmente richiamate. In sintesi, e senza rinuncia alle istanze ivi formalizzate: CTU contabile sulla quantificazione del danno emergente e del lucro cessante connesso agli eventi di cui è causa (anche per perdita di chance); richiesta di informazioni all'Istat sull'andamento del mercato del settore della stampa di figurine negli anni 2019, 2020, 2021 per verificare la portata degli scostamenti del fatturato subiti dall'attrice rispetto al cliente in connessione con i fatti di causa, rispetto all'andamento Pt_3 del mercato. Prova per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli non ammessi.
CON RISERVA, con le difese finali (per la dimissione delle quali si chiedono i termini massimi di legge), di rinunciare ai capitoli relativi a circostanze che risultassero già provate in giudizio.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi, IVA e CPA come per legge”.
come da foglio depositato telematicamente: Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: - in via principale, rigettare le domande, tutte e nessuna pagina 2 di 19 esclusa, svolte da nel presente giudizio, in quanto manifestamente infondate in fatto ed Parte_1 in diritto per le ragioni espresse in narrativa, mandando conseguentemente assolta AR da ogni pretesa dell'attrice ed emettendo ogni più opportuna declaratoria;
IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità della convenuta nella vicenda di cui è causa, accertare e dichiarare che la condotta tenuta da CP_1
è stata connotata da grave negligenza e che essa ha comunque concorso a cagionare il Parte_1 danno patito da per le ragioni espresse in narrativa, emettendo ogni più opportuna Parte_4 declaratoria anche ai fini della ripartizione delle responsabilità.
IN OGNI CASO, AR chiede altresì che l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
SULLE SPESE: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 4 febbraio 2022 (di seguito anche conveniva in giudizio Parte_1 Pt_1 CP_1 per chiederne la condanna al pagamento di una somma di denaro in suo favore, in
[...] considerazione del fatto che aveva indebitamente corrisposto a quanto da Pt_1 Parte_4 quest'ultima richiestole per il risarcimento del danno asseritamente provocatole da e Pt_1 CP_1
(sue fornitrici), ma in realtà, a parere dell'attrice, dovuto dalla sola convenuta, ritenuta unica responsabile del danno subito da e, dunque, indebitamente corrisposto dalla (sola) Con Pt_3 Pt_1 maggior sforzo esplicativo, l'attrice asseriva quanto segue:
- al fine di effettuare, su incarico di lavorazioni di stampa con Parte_1 Parte_4 fustellatura di figurine adesive da collezione, riceveva, in data 09-12-2019, direttamente da CP_1
fornitrice di 46.800 fogli di PVC;
[...] Pt_3
- procedeva alla fustellatura, con le modalità da sempre utilizzate, senza incontrare criticità e il Pt_1
16-12-2019 il personale di presente presso lo stabilimento, approvava il foglio di avviamento Pt_3
(primo foglio di stampa), dopo le usuali verifiche (rimozione dello sfrido e controllo dell'assenza di tagli sul fondo del foglio);
- pochi giorni dopo la consegna dei lotti, emergeva un'imperfezione, in quanto la figurina, nel distaccarsi dal foglio, risultava asportare anche la carta. Venivano quindi svolte diverse attività istruttorie stragiudiziali volte a determinare la causa del difetto. In particolare: a) in data del 20-12-
2019 veniva svolto un sopralluogo congiunto al quale partecipavano tutte le parti coinvolte, in esito al pagina 3 di 19 quale veniva constatato che il lotto stampato non rispondeva ai requisiti di qualità; b) l'attrice commissionava una perizia sulle cause del difetto al perito il quale, basandosi su Persona_1 campioni prelevati nel corso del sopralluogo congiunto del 20-12-2019, concludeva nel senso che la difficoltà di distacco dipendeva dalla qualità dei fogli forniti da a causa dell'insufficiente CP_1 spessore dello strato di silicone. In particolare, parte attrice rilevava che le “criticità si verificavano in modo casuale, non in tutti i fogli, e non per le stesse figurine: quelle “difettose” erano diverse da foglio a foglio. La carta di supporto rimaneva attaccata alla figurina, indipendentemente dalla posizione del foglio nella quale essa era stampata, anche a distanza dalle linee di taglio create dalla fustella”; c) i risultati venivano poi confermati da ulteriori prove tecniche condotte in un laboratorio specializzato su altri campioni, dalle quali emergeva una distribuzione del silicone insufficiente nei punti di problematico distacco;
d) il consulente ritirava 25 fogli, già fustellati da e Per_1 Pt_1 successivamente ri-fustellati anche da in posizioni differenti, con sagome di taglio di diversa Pt_3 foggia e con diversa tecnologia (fustella in piano e non rotativa) e constatava che il problema si riproponeva anche nelle aree fustellate da non in corrispondenza delle linee di taglio incise dalla Pt_3 fustella di Pt_1
- le risultanze di cui sopra venivano, in diverse occasioni e nelle date meglio riportate negli atti di parte attrice, trasmesse a (una prima relazione veniva inviata il 19-02-2020, l'ultima il 06-10-2020) e Pt_3 da questa ad CP_1
- tuttavia: a) dopo una prima sospensione, pagava con riserva sia sia ma, nel Pt_3 Pt_1 CP_1 rivendicare la propria estraneità alla cattiva riuscita della lavorazione, chiedeva il pagamento di €
62.194,49 oltre IVA ad entrambi i suoi fornitori, asseritamente invitati a “vedersela tra loro”, condividendo l'onere; b) già declinata per iscritto la propria responsabilità, rifiutava il CP_1 pagamento anche parziale delle somme richieste da Pt_3
- l'attrice, asseritamente esposta alla maggior forza contrattuale di “fonte” di larga parte del Pt_3 proprio fatturato (sino al 65-70%:), nella speranza di salvaguardare il rapporto con un cliente vitale, emetteva nota di credito conforme alle istruzioni di per € 73.157,23, poi pagata con bonifico del Pt_3
23-12-2020, seppur con espressa salvezza delle azioni spettanti all'attrice contro CP_1
- chiedeva ancora ad in via di regresso, il pagamento delle somme anticipate a Pt_1 CP_1
in assenza di riscontro della convenuta, l'attrice agiva giudizialmente;
Pt_3
- con riferimento al danno risarcibile, affermava comporsi delle seguenti voci: a) per il danno Pt_1 emergente, gli importi pagati da a per rimborsare il pregiudizio in realtà imputabile al Pt_1 Pt_3 materiale consegnato da nonché le spese per l'assistenza del CTP per un totale di € CP_1 Per_1
81.201,92; b) per il lucro cessante, da quantificarsi anche equitativamente, i minori utili conseguiti da pagina 4 di 19 per effetto della drastica riduzione degli ordini chiesti da leader del settore, nonché da Pt_1 Pt_3 altri attori di mercato, che avrebbero ridotto le loro committenze per effetto del danno di immagine subito da Pt_1
1.2. In diritto, l'attrice offriva diverse qualificazioni della domanda: a) come azione di risarcimento dei danni per responsabilità da contatto sociale qualificato, sorto per effetto della durevole collaborazione tra l'attrice e vista la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di protezione nei CP_1 confronti di ossia per averle fornito materiale scadente sul quale effettuare la lavorazione;
b) Pt_1 come azione in surrogazione o in regresso nei confronti del condebitore solidale CP_1 quantomeno corresponsabile del danno provocato a in solido con per aver adempiuto Pt_3 CP_1
l'intera obbligazione risarcitoria, in realtà gravante (almeno) parzialmente sulla convenuta;
c) come azione in regresso, spettante a per effetto del pagamento conseguente alla previa espromissione Pt_1 non liberatoria verificatasi in seguito del pagamento da parte dell'attrice del debito risarcitorio gravante sulla sola con conseguente facoltà di regresso dell'espromittente ( nei confronti CP_1 Pt_1 dell'espromesso; d) come azione di responsabilità extracontrattuale, in quanto avrebbe CP_1 commesso un fatto illecito, incidente tra l'altro sulle relazioni tra l'attrice e e comunque sul Pt_3 patrimonio della prima, impedendo l'adempimento della prestazione e condizionando i futuri rapporti tra le Società; e) in forza dei “principi in tema di arricchimento, in quanto ha subito un Pt_1 impoverimento ingiustificato”.
L'attrice quantificava il risarcimento del danno in € 81.201,92 per il danno emergente, si rimetteva alla valutazione equitativa per il lucro cessante, allegando quale criterio di calcolo quello del calo del fatturato globale dell'attrice verso (a titolo esemplificativo, l'attrice scriveva: “Per la sola Pt_3 stampa di PVC adesivo con fustellatura, ha fatturato nel 2018 e nel 2019 Parte_1 rispettivamente € 55.610,00 ed € 60.395,97. Dopo la contestazione provocata da detto CP_1 fatturato si è completamente azzerato: dai 21 ordini del 2019, si è passati ai 5 del 2020 e al nulla del
2021”).
1.3. Per l'istruttoria, l'attrice chiedeva ammettersi a) prova per interrogatorio formale e per testimoni
“sui fatti di cui in narrativa”; b) CTU volta ad accertare l'inidoneità dei materiali forniti da CP_1
c) CTU contabile sulla quantificazione del danno.
2. Il 28 aprile 2022 si costituiva AR, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea. La convenuta affermava quanto segue:
- (consulente di controparte) non aveva partecipato all'incontro del 20 dicembre 2019 né, Per_1 pertanto, aveva in quella sede prelevato dei campioni di fogli sui quali effettuare la perizia;
pagina 5 di 19 - con lettera del 10 novembre 2020, informava e che, risultando il prodotto Pt_3 Pt_1 CP_1
“affetto da vizi manifesti” che ne determinavano l'inutilizzabilità totale (cioè dell'intero lotto venduto da a e successivamente lavorato da , sarebbe stato decurtato in parti eguali CP_1 Pt_3 Pt_1
l'importo complessivo di € 62.194,49, imputandolo per metà sul credito di verso per CP_1 Pt_3 il corrispettivo delle successive forniture e per l'altra metà sul credito di maturato a titolo di Pt_1 corrispettivo per le altre lavorazioni;
- anche aveva svolto i suoi accertamenti, sulla base dei quali era giunta poi a negare la sua CP_1 responsabilità per il difetto del prodotto finale. In particolare, in data 24 novembre 2020, l'Ing. Per_2
quality manager di inviava a una relazione riepilogativa nella quale illustrava
[...] CP_1 Pt_3 le cause del difetto riscontrato sulle figurine individuandole nella errata fustellatura e formulava - disponendo la stessa di particolare expertise e competenza tecnica sul materiale di cui si discute - significativi rilievi di carattere tecnico anche sulla metodologia applicata dal consulente Per_1 tecnico di parte attrice, per svolgere le proprie indagini;
- le attività svolte da erano state condotte su incarico di e del tutto autonomamente, Per_1 Pt_1 senza alcun contraddittorio con salvo uno scambio di considerazioni;
CP_1
- con riferimento, invece, al quantum debeatur, contestava la genericità delle domande di controparte, nonché la loro ambigua qualificazione. Più specificamente, poi, contestava la posta risarcitoria relativa alle spese sostenute dall'attrice per il compenso del consulente di parte, nonché l'attribuzione del calo di fatturato (e conseguentemente di utili) alla condotta di anche in termini di danno CP_1 all'immagine.
2.1. In diritto, in via preliminare di rito, la convenuta riteneva che l'unico foro competente a decidere sulla controversia fosse il Tribunale di Rovereto, sede della convenuta (la sede legale si trova ad Arco)
e foro generale ex art. 19 c.p.c., a nulla rilevando ai fini della determinazione della competenza territoriale l'oggetto del petitum di (la domanda di risarcimento), essendo questa Parte_1
l'obbligazione “derivata” da un presunto inadempimento di all'obbligo di fornire merce CP_1 idonea e priva di difetti. In subordine, pur a voler ritenere sussistente un forum contractus ex art. 20
c.p.c., si escludeva comunque il foro bolognese, in quanto l'obbligazione primaria dedotta in giudizio veniva individuata nell'obbligo di consegna di merce da a in esecuzione di un CP_1 Pt_3 contratto intercorso solo ed esclusivamente tra queste due parti ( esclusa). Pt_1
2.2. Nel merito, la convenuta negava qualsivoglia responsabilità di sulla base di tutte le CP_1 qualificazioni attoree già supra indicate: a) per la responsabilità contrattuale, la convenuta anzitutto negava l'inadempimento e, ad ogni modo, in subordine, chiedeva di accertare la corresponsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. per non aver tempestivamente notiziato il committente dell'inidoneità dei pagina 6 di 19 materiali ex art. 1663 c.c., oltre ad eccepire la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile ex art. 1225 c.c., ossia al solo danno emergente;
b) in relazione all'azione surrogatoria e/o in regresso, la convenuta rilevava la mancanza del presupposto della solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria, data l'assenza di inadempimenti ad essa ascrivibili;
c) con riferimento alla qualificazione del pagamento come parte di un'espromissione, ne affermava l'infondatezza, in quanto “ CP_1 [...] non ha “promesso di pagare” ma ha pagato di sua spontanea iniziativa e per ragioni Pt_1 Pt_3 di mera convenienza del tutto proprie”; d) per la responsabilità extracontrattuale, la convenuta affermava la mancanza di prova in relazione a tutti gli elementi dei danni evento e conseguenza, nonché della causalità materiale e giuridica;
e) per l'azione ex art. 2041 c.c., la convenuta rilevava l'assenza dei requisiti sia dell'impoverimento che dell'arricchimento ingiustificato.
Da ultimo nel contestare il quantum richiesto a titolo di risarcimento, qualificava come CP_1 temeraria la domanda di risarcimento estesa al lucro cessante per deficit di fatturato, in considerazione del fatto che la stessa nota integrativa al bilancio del 2020 di collegava gran parte delle perdite Pt_1 alle conseguenze negative della pandemia da Covid-19, non già alla condotta della convenuta.
2.3. Per l'istruttoria, la parte si riservava di formulare le proprie istanze nelle memorie ex art. 183
c.p.c..
3. In data 26 maggio 2022 si teneva l'udienza di prima comparizione delle parti e il giudice concedeva i termini per la presentazione delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
3.1. Con la prima memoria, riaffermava la competenza del foro bolognese, in quanto luogo Pt_1 genetico dell'obbligazione da contatto sociale qualificato, nonché forum commissi delicti ex art. 2043
c.c.. L'attrice rilevava inoltre l'inammissibilità dell'eccezione di controparte, non effettuata sulla base di tutti i criteri di determinazione della competenza.
Nel merito, ribadiva in sostanza quanto già affermato nell'atto di citazione e offriva alcune precisazioni sulla stima del danno conseguenza, distinguendo tra danno emergente e lucro cessante. In via istruttoria, si riservava di dedurre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..
3.2. Nella seconda memoria, in replica in relazione alla competenza, la convenuta rilevava di aver analiticamente illustrato nella comparsa di costituzione tutte le ragioni per le quali deve escludersi, nella fattispecie oggetto di causa, il collegamento con il foro di Bologna, evidenziando che CP_1 era del tutto estranea al contratto di appalto tra e contestava, poi, i conteggi relativi al Pt_1 Pt_3 danno emergente e lucro cessante e formulava istanze istruttorie (prove per testi ed interrogatorio formale).
pagina 7 di 19 3.3. Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e di CTU per accertare la causa del difetto di produzione delle figurine. Proponeva, inoltre, istanza per la formulazione di richiesta di “informazioni all'ISTAT sull'andamento del mercato del settore della stampa di figurine negli anni 2019, 2020, 2021 per verificare la portata degli scostamenti del fatturato subiti dall'attrice in connessione con i fatti di causa, rispetto all'andamento del mercato”, al fine di stimare il lucro cessante, quale porzione di danno subito dall'attrice.
3.4. Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta chiedeva l'ammissione di prova contraria.
3.5. Nella terza memoria, l'attrice argomentava ancora in merito alla sussistenza della competenza presso il foro bolognese ed eccepiva, da ultimo, la tardività dell'indicazione del Tribunale di Rovereto,
“prospettata soltanto con la seconda memoria”.
4. Nel corso dell'udienza del 29 settembre 2022, il Giudice ritenendo di poter decidere sull'eccezione di competenza per territorio unitamente al merito, disponeva C.T.U. e nominava l'Ing. , Persona_3 poi sostituito in seguito a rinuncia col dott. Vladimiro del Santo, “sul quesito di cui a pag. 5 di parte attrice”, esclusi i punti relativi alle questioni contabili;
ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dalle parti esclusi i capitoli attorei nn. 1, 2, 5, perché aventi ad oggetto fatti pacifici.
4.1. Nel corso dell'udienza del 13 dicembre 2022, le parti nominavano i CC.TT.PP. e si procedeva ad interrogatorio formale, reso dal procuratore speciale di e da Parte_5 Parte_6
quale legale rappresentante di Il Giudice, inoltre, ammetteva le prove per testi sui
[...] Pt_1 capitoli 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice e sui capp. A, C della terza memoria, nonché la prova contraria sui capitoli di parte convenuta ammessi con i testi già indicati dall'attrice; ammetteva altresì le prove per testi richieste da parte convenuta.
4.2. All'udienza del 23 febbraio 2023 venivano escussi i testimoni.
5. In data 25 ottobre 2023, il CTU depositava la relazione peritale.
5.1. Nel corso dell'udienza del 23 novembre 2023 il procuratore di parte attrice contestava interamente la CTU, ne eccepiva la nullità per omesso deposito delle osservazioni del CTP e per omessa risposta alle medesime, nonché per numerose violazioni del contraddittorio.
Il Giudice disponeva, quindi, l'integrazione della CTU con le osservazioni delle parti.
5.2. Il 31 gennaio 2024, il CTU riscontrava le osservazioni delle parti, depositando relazione integrativa.
pagina 8 di 19 5.3. Il 2 febbraio 2024 parte attrice depositava memorie anticipatorie della discussione sulla CTU calendarizzata per il 19 marzo 2024, autorizzate dal Giudice in esito all'udienza del 23 novembre 2023, eccependo ancora la nullità della CTU, contestandola nel metodo e nel merito.
5.4. La convenuta, con memoria del 5 marzo 2024, chiedeva di dichiarare inammissibili o, comunque, di non accogliere le richieste di rinnovazione/integrazione della CTU.
6. All'udienza del 19 marzo 2024, i Procuratori delle parti si riportavano alle rispettive note difensive in relazione all'espletata CTU. Il Procuratore di parte attrice insisteva nell'istanza di rinnovazione della
CTU con altro consulente. Il Procuratore di parte convenuta si opponeva.
6.1. Le parti, su disposizione del Giudice, depositavano memorie scritte in sostituzione dell'udienza del
28 novembre 2024.
7. Con ordinanza del 16 dicembre 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
Entrambe le parti depositavano la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
***
8. In via preliminare di rito – sull'eccezione di incompetenza - Premessa sull'ammissibilità e fondatezza dell'eccezione. È bene chiarire che, affinché l'eccezione di incompetenza per territorio sia ammissibile, occorre che questa sia tempestiva (proposta entro la comparsa di costituzione) e completa, nel senso che deve contenere non solo l'indicazione del tribunale alternativamente competente, ma anche contestare tutti i possibili criteri di determinazione della competenza territoriale confermativi di quella ab origine individuata dall'attore, e ciò anche in relazione a eventuali profili di incompetenza per connessione. La regola è chiaramente fissata dall'art. 38 c.p.c., ma, ad abundantiam, si richiama l'indirizzo costante della Suprema Corte (Cass. Sez. 6, 20/08/2020, n. 17374, Rv. 658753 – 01; Cass.
Sez. 3, 18/04/2000, n. 5030, Rv. 535818 – 01, Cass. Sez. 3, 18/12/1987, n. 9434, Rv. 456560 – 01).
8.1. Sulle singole questioni di competenza. Come si è già anticipato in narrativa, l'attrice ha offerto diverse ricostruzioni della propria pretesa, con conseguenti alternative qualificazioni della/e sua/e domanda/e. Si procede, pertanto, a verificare se l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta sia ammissibile e fondata in relazione a tutte le suddette ricostruzioni: risarcimento ex art. 1218 c.c. per violazione del contatto sociale, domanda in regresso/surrogazione, risarcimento ex art. 2043 c.c., arricchimento sine causa ex art. 2041 c.c.. pagina 9 di 19 8.1.1.Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per violazione del contatto sociale qualificato, non risulta contestata la competenza del Tribunale di Bologna ex art. 20
c.p.c.. La convenuta ha sostenuto l'inesistenza del contatto sociale, nonché di qualsivoglia rapporto negoziale tra ed essendo, quest'ultima, parte del solo contratto con (pagg. 12 Pt_1 CP_1 Pt_3 ss. - comparsa di risposta). Ciò, tuttavia, non vale a contestare il criterio di competenza, bensì la fondatezza della domanda. L'inesistenza del contatto non si traduce nell'incompetenza del giudice, ma nella mancanza del titolo, rilevante ai soli fini del merito e non anche della competenza, la quale va determinata sulla base della sola prospettazione (Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15254, Rv. 658729 - 01).
Ad ogni modo, l'eccezione sarebbe comunque infondata, perché il contatto sociale tra e Pt_1
(prospettato) consisterebbe (se esistente) nell'obbligo di consegnare a fogli esenti da CP_1 Pt_1 vizi, e sarebbe dunque sorto o, comunque, si sarebbe dovuto adempiere presso la sede di in Pt_1
ST Di CA (BO), con conseguente competenza di questo Giudice.
Per quanto concerne la prima domanda, dunque, deve essere affermata, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Bologna.
8.1.2. Per quanto attiene alle domande in regresso (ex art. 1299 c.c., per aver pagato a il Pt_1 Pt_3 debito risarcitorio del corresponsabile e in surrogazione (ex art. 1201 c.c.: secondo l'attrice CP_1 la surrogazione si sarebbe verificata per volontà del creditore in seguito al pagamento da parte di Pt_3 anche della quota risarcitoria spettante ad , l'eccezione della convenuta deve Pt_1 CP_1 considerarsi tardiva ed incompleta, perché non conforme al dettato dell'art. 38 c.p.c..
Più nel dettaglio, l'eccezione della convenuta può essere ridotta ai seguenti quattro passaggi logici: a) le obbligazioni dedotte in giudizio sarebbero obbligazioni c.d. derivate da altre obbligazioni. Si tratterebbe, infatti, o di obbligazioni derivanti dalla modificazione soggettiva, per surrogazione dal lato attivo di obbligazioni originariamente intercorrenti solo tra e o comunque di CP_1 Pt_3 obbligazioni risarcitorie (derivate), generate dall'inadempimento di altre obbligazioni originarie intercorrenti tra i due suesposti soggetti;
b) quando sono dedotte in giudizio obbligazioni derivate, la competenza deve essere determinata sulla base dell'obbligazione originaria;
c) in questo caso,
l'obbligazione originaria, consistente nella consegna dei fogli, doveva essere (ed è stata) adempiuta presso il paese di Arco, nel circondario del Tribunale di Rovereto, dal momento che il contratto tra e prevedeva la c.d. clausola CPT, secondo la quale il venditore adempie con la CP_1 Pt_3 consegna al vettore, avente, in questo caso, sede ad Arco. Parte convenuta ha rilevato, inoltre, che anche il proprio domicilio è ad Arco, con conseguente individuazione del Tribunale di Rovereto ai sensi sia dell'art. 20, sia dell'art. 19 c.p.c..
pagina 10 di 19 In linea generale e dal punto di vista del diritto sostanziale, le affermazioni della convenuta relative all'irrilevanza dell'inadempimento e delle modificazioni soggettive sulla competenza per territorio trovano parziale riscontro in giurisprudenza. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a) nel determinare la competenza, debba farsi riferimento all'obbligazione originaria (il cui inadempimento è dedotto in giudizio) e non a quelle derivate (cioè quella risarcitoria derivata dall'inadempimento). b) le modificazioni soggettive dell'obbligazione non incidono sulla competenza territoriale (Cass. Sez. 6,
01/06/2021, n. 15229, Rv. 661667 – 01); c) quando il contratto prevede la clausola CPT, il luogo dell'adempimento deve considerarsi quello di consegna al vettore, anche in linea con quanto previsto dall'art. 1510 c.c. (Cass. Sez. 6, 15/05/2018, n. 11811, Rv. 648827 – 01).
Nonostante ciò, l'eccezione è tardiva e incompleta e, pertanto, non può essere accolta.
È tardiva perché, come correttamente rilevato dall'attrice, la specificazione per la quale “si considera che il venditore ( ha adempiuto e dato esecuzione agli obblighi derivanti dalla CP_1 compravendita (in questo caso intercorsa con mettendo le merci a disposizione del vettore (la Pt_3
Cooperativa Autotrasportatori Arco) presso il proprio stabilimento (cioè lo stabilimento di Parte_7
) per la successiva consegna in un luogo determinato”, è contenuta solamente nella seconda
[...] memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e non, invece, nella comparsa di risposta, come richiede l'art. 38
c.p.c.. Vero è, poi, che a parere della Suprema Corte il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. debba essere considerato dal giudice anche nelle decisioni assunte in limite litis, ma ciò pur sempre a patto che l'eccezione sia comunque completamente formulata entro i limiti di decadenza, valendo le integrazioni a precisare quanto già detto e non a rilevare elementi nuovi, mai allegati in precedenza, come è accaduto invece nel caso di specie (Cass. Sez. 6, 30/07/2019, n. 20553, Rv. 654948
– 01).
L'eccezione è inoltre incompleta, avendo la convenuta omesso di contestare la competenza del foro bolognese sulla base del criterio di connessione soggettiva, il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., consente la concentrazione delle domande dinanzi ad un unico giudice anche quando non siano altrimenti connesse su base oggettiva, se proposte nei confronti dello stesso convenuto. Si tratta di un criterio di connessione, beninteso, che ben può operare anche nel caso di specie. In questo giudizio, infatti, la domanda per risarcimento del danno da contatto sociale qualificato, che, come suesposto, sicuramente si radica dinanzi al foro bolognese ex art. 20 c.p.c., può senza dubbio attrarre anche quella in surrogazione/regresso/risarcimento, non rinvenendosi casi di competenza inderogabile. È indubbio, infatti, che il foro speciale ex art. 20 c.p.c. sia dotato della suesposta vis attractiva. Si richiama, al riguardo, la pronuncia della Suprema Corte, che ha deciso proprio nel senso della vis attractiva dell'art. 20 c.p.c. nei casi di cui all'art. 104 c.p.c., esattamente come nel caso di specie (Cass. Sez. 6, pagina 11 di 19 16/07/2020, n. 15252, Rv. 658727 – 01; analogamente, Cass. Sez. 3, 14/10/2005, n. 19958, Rv. 585115
– 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021, Rv. 660674 - 02). L'eccezione è, pertanto, incompleta per omessa contestazione del foro bolognese sotto il profilo del criterio di competenza per connessione ex art. 104 c.p.c..
L'eccezione, per vero, è incompleta anche perché gli argomenti spesi a sostegno della necessità di determinare la competenza in base all'obbligazione originaria e non a quelle derivate, non possono certamente valere per l'azione di regresso, la quale è distinta ed autonoma da quella di risarcimento o in surrogazione, perché riguarda i rapporti interni tra due debitori solidali (per ipotesi e CP_1 Pt_1
e nasce per effetto del pagamento e non in seguito alla modificazione soggettiva – lato attivo. (in questo senso: Cass. Sez. 1, 01/12/2011, n. 25718, Rv. 620711 – 01; Cass. Sez. 2, 01/03/2000, n. 2249, Rv.
534488 – 01). L'incompletezza, pertanto, è data anche dalla mancata esaustiva contestazione della competenza bolognese, in relazione alla domanda in regresso.
8.1.3. Proseguendo nella disamina, occorre affrontare la questione di competenza in relazione alle domande proposte dall'attore ex art. 2043 c.c. (per danno extracontrattuale all'autonomia privata, consistente nella lesione della posizione contrattuale di debitrice di , per surrogazione Pt_1 Pt_3 nel debito del creditore conseguente a pagamento del debito assunto in esito ad espromissione, per ottenere il pagamento dell'arricchimento di cui ha beneficiato per non aver corrisposto il CP_1 risarcimento dovuto a (azione ex art. 2041 c.c.). In relazione a tutte queste ulteriori ricostruzioni Pt_3 attoree, l'eccezione di incompetenza è assente o inammissibile, perché a-specifica (operata per rinvio alle contestazioni relative alle altre domande e basata sull'inesistenza del rapporto prospettato dall'attore e non sulla carenza dei presupposti per radicare la competenza presso il foro bolognese).
Sul punto, vale la pena di ribadire ancora una volta che la contestazione, nel merito, della pretesa attorea (anche deducendo la radicale inesistenza del rapporto sostanziale sotteso, sia esso di genesi negoziale o aquiliana), non vale a contestare la competenza, che va determinata alla luce della prospettazione dei fatti contenuta nella domanda: contestare la fondatezza della pretesa si traduce in una questione di merito e non di rito, qual è quella di competenza (cfr. Cass. Sez. U., 02/12/2013, n.
26937, Rv. 628677 – 01; Cass. Sez. 3, 20/09/2004, n. 18906, Rv. 577212 – 01; Cass. Sez. 3,
01/12/2004, n. 22586, Rv. 585274 – 01).
Ad ogni modo, solo ad abundantiam, si conferma quanto riportato già prima facie nel verbale di udienza del 29 settembre 2022, ossia che, per quanto concerne le controversie risarcitorie ex art. 2043
c.c., la competenza si radica nel luogo nel quale il danno si produce, ovvero, nel caso di specie, e sempre sulla base dei fatti prospettati nella domanda, presso la sede di Anche la domanda ex Pt_1
pagina 12 di 19 art. 2043 c.c., quindi, ben può radicarsi presso il foro bolognese ex art. 20 c.p.c., quale luogo in cui l'obbligazione è sorta.
8.2. In generale: non è stata contestata la competenza per connessione. Nei punti che precedono si
è dimostrato che l'eccezione della convenuta è inammissibile o incompleta in relazione alle diverse qualificazioni della domanda attorea. Ad abundantiam, è bene mettere in luce che il convenuto ha omesso di contestare la competenza bolognese in relazione al criterio di connessione soggettiva, e ciò in relazione a tutte le domande attoree, quando è invece pacifico che sia suo specifico onere procedere in tal senso (cfr: Cass. Sez. 6, 20/08/2020, n. 17374, Rv. 658753 – 01; Cass. Sez. 3, 18/04/2000, n.
5030, Rv. 535818 – 01; Cass. Sez. 3, 18/12/1987, n. 9434, Rv. 456560 – 01).
Anche sotto questo profilo e in termini più generali, quindi, l'eccezione di incompetenza deve ritenersi incompleta e non può essere accolta.
8.3. In conclusione, l'eccezione è inammissibile e infondata. Alla luce di tutto quanto suesposto,
l'eccezione di incompetenza deve ritenersi inammissibile e comunque infondata. Pertanto, la competenza a decidere sulla controversia in esame si è correttamente radicata dinanzi al Tribunale di
Bologna .
9. Sull'eccezione di nullità della CTU. Come già descritto in narrativa, parte attrice ha mosso una serie di censure relative ai contenuti e alle modalità di espletamento della CTU. Rinviando al successivo paragrafo la disamina delle censure tecniche, relative al contenuto della relazione finale e agli esiti ai quali essa è giunta, che si inquadrano nell'ambito di osservazioni rivolte al CTU e all'attendibilità della relazione finale, interessa ora accertare l'intervenuta sanatoria delle nullità che, stando alla ricostruzione dell'attrice, si sarebbero verificate per violazione del contraddittorio.
9.1. Sono sanate le nullità per irrituale deposito della relazione. In particolare, si ritengono sanati i vizi di nullità dovuti all'irrituale modalità di deposito della bozza di relazione, priva delle osservazioni delle parti. Il 31 gennaio 2024 il CTU ha, infatti, provveduto, su ordine del Giudice, a depositare una relazione integrata con le osservazioni delle parti e i relativi riscontri (in questo senso: Cass. Sez. 3,
08/06/2023, n. 16196, Rv. 667830 - 01).
9.2. Sono sanate anche le nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Parte attrice censura la violazione del contraddittorio anche sul piano endoprocedimentale, ritenendo, in sintesi, che il CTU non si sia confrontato con le parti su alcuni elementi valutativi, acquisendo in autonomia diverse informazioni (v. in particolare, pp.
2-3 della memoria del 31 gennaio 2024, tutta incentrata sui vizi della CTU). Anche questa violazione deve ritenersi sanata dalla relazione integrativa,
pagina 13 di 19 che tiene conto delle osservazioni delle parti formulate anche su quella documentazione che era stata oggetto di deposito, ma non di previa sottoposizione, in forma di bozza, alle parti stesse.
In ogni caso, dalla lettura della prima relazione e di quella integrativa emerge chiaramente che il CTU abbia tenuto in debita considerazione le osservazioni delle parti. Esemplificativamente e per gruppi di contestazioni, la convenuta si doleva: a) della scarsa portata esplicativa della consulenza, b) della mancata sufficiente considerazione dei vizi oggettivi della carta utilizzata per la produzione, comunque ritenuta, anche dal consulente d'ufficio, non del tutto conforme agli standard di settore e dichiarati da
c) della mancata tempestiva trasmissione degli allegati e della bozza ai CTP;
d) dell'aver CP_1 posto a base della consulenza, in buona parte, gli esiti degli esami relativi ai supporti cartacei eseguiti presso il laboratorio Innovhub -Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l., sito in via Giuseppe
Colombo 83, Milano, senza considerare le risultanze presentate dai CTP.
Il CTU rispondeva a tutte le osservazioni di parte e, in particolare, seguendo il raggruppamento suesposto a) forniva spiegazioni maggiormente dettagliate in relazione ad alcuni punti della perizia (v. risposta all'osservazione n. 5); b) negava di non aver dato conto dei vizi oggettivi della carta, rilevando tuttavia che “non vi è nessuna correlazione tra i casi di fustellatura non conforme e i casi in cui le misurazioni hanno mostrato che il frontale aveva uno spessore minore”; “in ogni caso 3 μm di spessore fuori dall'intervallo di tolleranza non giustificano i casi fustellatura passante, cioè il taglio completo di uno spessore, del solo supporto, pari a 127 μm” c) rilevava di aver ritrasmesso “in data 22 Settembre
2023 la Bozza corretta e definitiva comprensiva di tutti gli allegati”; d) affermava che “si era deciso di far eseguire le misure dal laboratorio InnovHub proprio con lo scopo di avere dati da parte di un soggetto terzo al disopra delle parti e, lo si ribadisce per l'ennesima volta, la scelta del laboratorio e delle analisi da svolgere è stata discussa, approvata e concordata con i CTP”.
9.3. Complessivamente, il contraddittorio è stato rispettato. Più in generale e diffusamente, i documenti depositati dal CTU danno atto della cronologia delle operazioni peritali e della partecipazione alle stesse dei CC.TT.PP. A titolo esemplificativo: a) è stata verbalizzata la partecipazione di tutte le parti all'incontro di inizio delle operazioni peritali con relativa visita agli impianti di (CTU – all. 7); b) è stato dato atto che, al momento della selezione dei campioni (di Pt_1 fogli) oggetto di esame erano presenti tutte le parti e che lo stesso CTP (di parte attrice) Per_1 provvedeva a consegnare i fogli fustellati da e poi ri-fustellati da oltre ai più di 20 fogli Pt_1 Pt_3 fustellati solo da (CTU – all. 12); c) i campioni da consegnare a Innovhub - Stazioni Pt_1
Sperimentali per l'Industria S.r.l. per il rilevamento dello spessore dei fogli e del silicone sono stati scelti congiuntamente (CTU - all. 16); d) anche gli esiti del suddetto esame presso INNOVHUB sono stati esaminati collegialmente e in contraddittorio. In particolare, nel verbale di cui all'allegato n. 9 pagina 14 di 19 della relazione peritale, viene dato ampio spazio alle osservazioni del CTP alle quali fanno Per_1 seguito i riscontri del CTP (di parte convenuta) e del CTU, dal momento che, mentre il primo Per_4 riteneva che lo spessore di silicone tale da rendere esente il foglio da vizi, dovesse misurarsi sulla base di valori minimo e massimo, i secondi concordavano nel considerare significativo il valore medio;
e)
l'esame presso il laboratorio SEM-EDX dell' è avvenuto in Controparte_3 contraddittorio, sia per quanto concerne la selezione dei campioni, sia con riferimento all'espletamento delle operazioni (CTU - all. 11), sia con riguardo alla discussione sugli esiti della relazione del Prof.
professore associato presso la prefata Università (CTU - all. 18). Il verbale di detta Per_5 discussione dà ampiamente atto delle divergenti valutazioni del CTP il quale, pur non Per_1 contestando le risultanze dei test, dai quali si evinceva che “circa il 99.8% della superficie dei materiali esaminati risultava ricoperto da uno strato di silicone”, riteneva, a differenza degli altri consulenti, che la percentuale non coperta (o coperta da uno strato minore di silicone) fosse comunque rilevante ai fini del vizio finale riscontrato.
9.4. La CTU non necessita di essere integrata o rinnovata. In conclusione, le eccezioni sollevate dal
CTP e dalla parte attrice in merito alla violazione del contraddittorio devono ritenersi Per_1 infondate o, comunque, sanate dalla relazione integrativa.
Per questa ragione, la CTU non deve essere ripetuta.
10. Nel merito – sull'an debeatur – sull'insussistenza del nesso eziologico tra le imperfezioni della carta e il vizio finale. Comunque si vogliano qualificare le domande attoree, comunque le si vogliano porre in relazione tra loro (subordinate, alternative, cumulative…), è certo che tutte presuppongono l'ascrivibilità in capo ad della responsabilità (anche solo parziale) per il danno causato a CP_1
ossia per la realizzazione di figurine viziate. Pt_3
Ebbene, affinché detta responsabilità possa dirsi esistente è necessario che: a) sia provato il vizio delle figurine;
b) sia provato il vizio della carta;
c) sia provata la sussistenza di un nesso causale tra il vizio delle figurine e il vizio della carta. In assenza di siffatti elementi, nessun debito risarcitorio può rinvenirsi in capo ad Non un debito sorto già ab origine nei confronti di ex art. 1218 CP_1 Pt_1
o 2043 c.c., vista la carenza del fatto illecito, contrattuale o aquiliano. Non un credito oggi esercitabile da in regresso, per effetto di una surrogazione soggettiva o, ancora, in esito ad un'espromissione Pt_1 non liberatoria, perché, affinché dette vicende si verifichino a valle (regresso, surrogazione, espromissione), è necessario che esista, a monte, una qualche obbligazione, la quale, stando alla ricostruzione attorea, sarebbe quella tra e per effetto del fatto illecito suesposto. CP_1 Pt_3
pagina 15 di 19 Quanto, poi, alla distribuzione dell'onere probatorio, il vizio della carta e il nesso eziologico devono esser provati dall'attrice, rimanendo a carico della convenuta, e nel solo caso di responsabilità ex art. 1218 c.c., la prova liberatoria dell'assenza dell'elemento soggettivo o della presenza di altri elementi negativi. La regola vale in generale. In ogni caso, per la giurisprudenza in materia di distribuzione dell'onere di provare i vizi della cosa, si richiama l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. Sez. 2,
10/09/1998, n. 8963, Rv. 518754 – 01).
10.1. Sull'esistenza del vizio delle figurine. Quanto al vizio consistente nella tendenza delle figurine ad asportare il supporto cartaceo al momento del distacco dal foglio, questo risulta provato per testimoni, pacifico e non contestato. Risulta, in particolare, che “In un sopralluogo congiunto del 20-
12-2019 al quale parteciparono i sigg. per per Prezzi per AR, Pt_8 Pt_1 Per_6 Pt_3 le parti convennero che il lotto stampato, benché il problema non si verificasse su tutti i fogli e su tutte le figurine, non rispondeva ai requisiti di qualità” (dichiarazioni di interrogato sul Testimone_1 cap. 7 della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice – v. verbale di udienza del 23/02/2023).
10.2. Sul vizio della carta e sull'inesistenza del nesso eziologico. Per quanto concerne il vizio della carta, la CTU rinviene a) la sussistenza di alcuni difetti nei fogli di carta forniti da b) la non CP_1 incidenza di questi difetti, in quanto non significativi, sul vizio finale. In altri termini, pur ammesse le imperfezioni, manca, secondo il CTU, il nesso eziologico col danno evento di rilievo in questo giudizio. Per quanto di maggior interesse ai fini della decisione, si riporta ciò che ha relazionato il
CTU, con riguardo al quesito “se il difetto dipenda dalla distribuzione del silicone”. Il CTU ha risposto che “più del 99.8% della superficie risulta ricoperto da uno strato di silicone, quindi la difettività riscontrata è insignificante e non può essere causa della lacerazione dello strato di carta riscontrato all'atto del distacco di alcune figurine” (pag. 7 della prima relazione, non modificata dalla relazione integrativa).
10.2.1. La CTU è attendibile - le contestazioni di parte non sono dirimenti. Questo giudice ritiene attendibili le conclusioni della CTU. In tal senso, è giusto il caso di rilevare che queste ultime si basano primariamente su due tipologie di esami condotti sui fogli di carta presso soggetti terzi, di riconosciuta professionalità e, soprattutto, come si è detto nel precedente paragrafo, in contraddittorio con tutte le parti, e precisamente: a) le indagini microscopiche con microscopio elettronico a scansione (SEM) dotato di sistema di microanalisi EDS, eseguite dal Prof. presso i laboratori dell' Per_7 [...]
, sede di via Valleggio 11, Como, su 10 campioni ricavati dai fogli prelevati Controparte_3 presso in data 6 febbraio 2023; b) misure puntuali di spessore dei fogli Parte_1 adesivi (supporto + frontale) e del solo supporto presso il laboratorio Innovhub - Stazioni Sperimentali
pagina 16 di 19 per l'Industria S.r.l. sito in via Giuseppe Colombo 83, Milano. In nessuno dei due esami sono state riscontrare anomalie significative.
Ciò detto, parte attrice non ha contestato, in quanto tali e nella loro portata oggettiva, i test suesposti, ma nella componente valutativa della CTU medesima. In altri termini, la parte condivide la constatazione per la quale la presenza di disomogeneità nella distribuzione del silicone era minima, ma, mentre secondo il CTU non vi sarebbero correlazioni tra le disomogeneità nella distribuzione del silicone e il vizio delle figurine e, dunque, le disomogeneità, oltre che minime, sarebbero anche ininfluenti, per il CTP i vizi dovrebbero considerarsi significativi e direttamente correlati al Per_1 vizio riscontrato sul prodotto finale. A dimostrazione di ciò, il perito sottolinea che, in risposta al secondo quesito (“se la seconda fustellatura dei fogli operata da presenti problemi di distacco Pt_3
e/o di eccesso o insufficienza di penetrazione della fustella”), lo stesso CTU ha affermato che i vizi delle figurine si sono riscontrati anche sui fogli fustellati da e non da “Pur non avendo Pt_3 Pt_1 potuto visionare l'apparecchiatura utilizzata per la seconda fustellatura operata da è stato Pt_3 però possibile visionare dei fogli con la doppia fustellatura e anche in questo caso si sono riscontrati fenomeni di eccesso di penetrazione della fustella.” (vedi relazione depositata). Il rilievo, a parere del
CTP avrebbe dovuto indurre ad escludere che il vizio finale fosse riconducibile alla fustellatura effettuata da non potendosi altrimenti spiegare la presenza del vizio anche sui fogli fustellati da Pt_1
Pt_3
A ben vedere, però, anche questa osservazione non è dirimente ai fini di questo giudizio. Ciò per tre ragioni: a) il CTU tiene conto di questa contestazione, e risponde che ben potrebbero esserci state cause alternative al vizio riscontrato sui campioni oggetto di doppia fustellatura (sia da parte di che di Pt_1
, comunque non riconducibili ai vizi della carta. Il CTU scrive che “potrebbe trattarsi di eccesso Pt_3 di pressione e/o utilizzo di fustella non adatta alle specifiche del materiale. Anche in questo caso una penetrazione del profilo tagliente tale da tagliare completamente lo strato di carta di supporto, spesso circa 135 µm, risulta difficile da giustificare e non può essere attribuito a difetti del foglio adesivo, in termini di spessori dei singoli costituenti” (v. relazione depositata); b) a fronte del mancato riscontro dei vizi significativi nella distribuzione del silicone sulla carta, il CTU ha invece riscontrato un errore di fustellatura, il quale, quindi, risulta accertato e attribuibile a c) ciò che rileva in questo Pt_1 giudizio, non è accertare quale sia stata la causa del vizio finale delle figurine, ma verificare se detta causa sia o meno riconducibile ai vizi della carta forniti da Perché la domanda di CP_1 Pt_1 possa ritenersi fondata è necessario che la stessa provi la responsabilità di mentre la prova CP_1 dell'irresponsabilità di (comunque non fornita) potrà, semmai, rilevare in altro giudizio, ad Pt_1 esempio per ripetizione dell'indebito o ingiustificato arricchimento nei confronti di alla quale Pt_3
pagina 17 di 19 ha pagato sua sponte, sulla base di asserite pressioni di mercato che, in ogni caso, andrebbero Pt_1 accertate in altra sede e non rilevano ai fini dell'oggetto di questa causa.
- 10.3. In conclusione. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene dimostrato, secondo il canone del più probabile che non, che le imperfezioni della carta non siano causalmente riconducibili ai vizi delle figurine, e ciò è sufficiente ad escludere la responsabilità in capo ad per i vizi del CP_1 prodotto finale. Pertanto, la domanda, comunque la si voglia qualificare, non può trovare accoglimento.
11. La domanda deve essere rigettata per insussistenza della responsabilità di nella CP_1 realizzazione di figurine viziate. Le conclusioni della CTU, dato il rispetto del metodo scientifico, la coerenza intrinseca della relazione e la conformità della stessa ai verbali, nonché alle risultanze empiriche dei diversi test condotti, sono condivise da questo Giudice. Queste ultime provano l'assenza di correlazione tra le (pur rilevate) lievi imperfezioni dei fogli forniti da e il vizio finale delle CP_1 figurine, consistente nell'asportazione di parte del supporto cartaceo al momento del distacco dal foglio. La domanda attorea è quindi infondata e deve essere rigettata.
12. Le spese legali. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, pertanto, vengono poste a carico di parte attrice;
sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
La causa si considera di complessità media e di valore indeterminato, in considerazione della mancata quantificazione del valore del lucro cessante, non esattamente indicato dall'attore e rimesso alla valutazione del Giudice secondo equità (da € 52.001 a € 260.000).
Le spese di CTU, comprese le anticipazioni, vengono invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in quanto detto approfondimento istruttorio si è reso necessario in ragione della condotta e del coinvolgimento di entrambe le parti nella vertenza con il committente, tenuto conto delle caratteristiche della controversia, dell'individuazione da parte di delle responsabilità sia di sia di Parte_4 Pt_1
della presenza di difetti nei fogli di carta forniti dalla convenuta (rilevati anche in sede di CP_1
CTU), con conseguente necessità di verificarne la relazione eziologica (poi esclusa) con il danno lamentato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) respinge l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Controparte_1
pagina 18 di 19 2) respinge tutte le domande proposte da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti di Controparte_1
3) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessive € Controparte_1
14.103,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, per quote uguali.
Bologna, 27 giugno 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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