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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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N. 5446/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5446/2020 R.G.A.C.,
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Casal di Principe Parte_1 C.F._1
alla Via Petruzzelli n. 24, presso lo studio dell'Avv. Antonio Martino ( C.F._2
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
[...]
ATTRICE
E
P.IVA C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. Parte_2
192, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Schiavo (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n. 23, presso lo studio dell'Avv. CP_3
, (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in
[...] C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
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(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._5
Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157 presso lo studio dell'Avv. Luca Palma (C.F.
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
) e (C.F. ), in C.F._8 Controparte_7 C.F._9 proprio e nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
San Cipriano D'Aversa (CE), alla Via Po n. 11 presso lo studio dell'Avv. Luca Martinelli
(C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in C.F._10
calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
NONCHÈ
(C.F. ) Controparte_8 C.F._11
CONVENUTA- CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.04.2021, premesso che in data Parte_1
12.09.2018 alle ore 00.40 circa in Casal di Principe riportava lesioni in qualità di trasportata del motociclo IO Liberty tg. X7NFP3 di proprietà e condotto da Persona_1
(privo di copertura assicurativa), conveniva in giudizio quale impresa Controparte_1
designata per la gestione del Fondo Vittime della Strada, la gli eredi di Controparte_2
, nonché il proprietario ed il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel Persona_1
sinistro, rispettivamente e . Controparte_8 Controparte_4
L'attrice evidenziava che il motociclo IO Liberty, mentre percorreva la Via Vaticale in direzione Capua, veniva colliso frontalmente dal veicolo Fiat VO tg. EM186ES di proprietà di , condotto da , assicurato con la che Controparte_8 Controparte_4 Controparte_2 proveniva dall'opposto senso di marcia;
che a seguito della collisione il ciclomotore IO
Liberty scarrocciava sul manto stradale finendo la corsa contro il veicolo Fiat Punto tg.
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DL008MN che si trovava fermo, parcheggiato accanto al marciapiede, senza nessun passeggero a bordo. A seguito del sinistro perdeva la vita , gli occupanti Persona_1 del veicolo Fiat VO rimanevano illesi, mentre l'attrice riportava lesioni per le quali si rendeva necessario l'intervento del 118 ed il successivo trasporto al P.S. dell'ospedale di
Aversa, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta del femore con fissazione interna”. Sul luogo del sinistro intervenivano i C.C. di Casal di Principe che redigevano rapporto con conseguente apertura innanzi alla Procura presso il Tribunale dei
Minorenni di Napoli di procedimento penale a carico di , conducente del Controparte_4 veicolo Fiat VO. A seguito del sinistro residuavano postumi permanenti a carico dell'attrice quantificati con perizia medica di parte in 13-14% danno biologico, oltre euro 1.603,91 per spese.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare A1) nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 141 dlgs 209/2005 la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ma esserne irrilevante la graduazione della responsabilità; A2) ovvero alternativamente nell'ipotesi di non applicabilità dell'art.141 dlgs
209/2005 – ma di responsabilità esclusiva attribuita alla condotta di guida di Persona_1
la responsabilità esclusiva del defunto per effetto della sua
[...] Persona_1
condotta alla guida del ciclomotore IO Liberty targato X7NFP3 e conseguentemente di
e , unici coeredi di esso Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; A3) ovvero alternativamente nell'ipotesi di non applicabilità dell'art. Persona_1
141 dlgs 209/2005 – ma di responsabilità esclusiva attribuita alla condotta di guida di
la responsabilità esclusiva di per la sua condotta Controparte_4 Controparte_4
alla guida della Fiat VO targata EM 186 ES, e conseguentemente di Controparte_8 proprietaria della suddetta auto;
A4) ovvero alternativamente nell'ipotesi di non applicabilità dell'art. 141 dlgs 209/2005 – ma di responsabilità concorrente attribuita a Persona_1
e di per la rispettiva condotta di guida la responsabilità
[...] Controparte_4 concorrente di pari grado od anche di grado diverso di Controparte_5 [...]
, , , ognuno nei CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_4
rispettivi ed ormai noti ruoli B) condannare, B1) nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 141 dlgs 209/2005 la in plrpt impresa designata alla gestione dei sinistri a Controparte_1
carico del fgvs a prescindere dalla graduazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
B2) ovvero alternativamente nell'ipotesi di non applicabilità dell'art.141 dlgs 209/2005 – ma di responsabilità esclusiva attribuita alla condotta di guida di
la quale impresa designata alla gestione dei sinistri Persona_1 Controparte_1
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Per a carico del fgvs, e , unici coeredi di Controparte_5 Controparte_6 CP_7
tutti in solido e ciascuno per intero;
B3) ovvero alternativamente Persona_1 nell'ipotesi di non applicabilità dell'art. 141 dlgs 209/2005 – ma di responsabilità esclusiva attribuita alla condotta di guida di la in plrpt, Controparte_4 CP_2
assicuratrice della Fiat VO targata EM 186 ES, e Controparte_8 Controparte_4
, questi ultimi due rispettivamente proprietario e conducente della suddetta auto, tutti in
[...] solido e ciascuno per intero B4) ovvero alternativamente nell'ipotesi di non applicabilità dell'art.141 dlgs 209/2005, ma di responsabilità concorrente attribuita alla condotta di guida di e di la , impresa designata Persona_1 Controparte_4 Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del fgvs, , Controparte_5 Controparte_6
Con
in plrpt, stiano , , nei Controparte_7 CP_2 CP Controparte_4
rispettivi ed ormai noti ruoli e tutti in solido e ciascuno per intero, a prescindere dalla graduazione della responsabilità tra i suddetti, od anche separatamente in misura proporzionale al grado di responsabilità a ciascuno attribuito al pagamento in favore di
della somma che – con l'utilizzo dei parametri previsti dalla “tabella di Parte_1
Milano” da applicarsi al grado d'invalidità permanente ed al periodo d'invalidità temporanea totale e parziale che sarà riconosciuto ed attribuito all'attrice con l'aiuto dei risultati processuali, ed anche con eventuale ausilio di CTU - medica - complessivamente sarà precisata in corso di causa per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla lesione relativamente al danno biologico inclusivo di ogni danno di natura fisica e/o psichica, di relazione, ecc.. con adeguamento personalizzato in funzione della valutazione della gravità
e serietà della sofferenza morale e con riferimento sia all'invalidità temporanea totale e parziale, sia all'invalidità permanente, con l'aggiunta delle spese documentate (come indicate al capo 13) della premessa). Sulla somma totale, comunque riconosciuta andranno aggiunti, gl'interessi la svalutazione dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
C) condannare, altresì, gli uni e/o gli altri o tutti in solido e per intero od anche in misura proporzionale in stretta correlazione con l'accoglimento di una delle domande alternative sovra specificate al pagamento delle spese, onorari e competenze di giudizio, rivalsa, iva.,
c.p.a. e spese generali, con attribuzione allo scrivente anticipatario;
D) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2020 si costituiva in giudizio la - FGVS, la quale in primo luogo eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva evidenziando che, avendo parte attrice evocato in giudizio anche il proprietario del veicolo vettore nonché quello del veicolo antagonista, chiedendo
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l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo, va escluso che la domanda risarcitoria sia stata proposta ai sensi ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005; infatti l'azione diretta nei confronti del solo assicuratore del vettore prescinde dall'accertamento delle responsabilità in concreto dei conducenti. Nel merito contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Concludeva chiedendo:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta
nella invocata qualità di Impresa Designata dal Controparte_1 [...]
. Spese e compenso del giudizio vinti. IN VIA ISTRUTTORIA: 1) Parte_2 disporre l'acquisizione di ufficio o con onere a carico della del rapporto Controparte_1
redatto dai C.C. di Casal di Principe e di tutti gli atti consentiti facenti parte del fascicolo di ufficio relativo al procedimento penale n. 1492/2018 R.G. aperto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli a carico del Sig. Controparte_4
; 2) abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse
[...]
circostanze dedotte da parte attrice e con gli stessi testi;
3) disporre consulenza medico – legale di ufficio con la nomina di uno specialista medico – legale al fine di accertare la natura, la causa e l'entità delle lesioni subite dall'attrice. Con riserva di designare consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali. IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: rigettare l'attorea domanda siccome infondata, non provata e non dimostrata.
Spese e compenso del giudizio vinti. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, graduare la responsabilità del Sig.
, quale conducente del ciclomotore IO Liberty a bordo del quale Persona_1 viaggiava l'attrice , e del Sig. , quale conducente del veicolo Fiat Pt_1 Controparte_4
VO, nella produzione del sinistro per cui è causa e condannare la Sig.ra CP
, il Sig. nonché la in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_4 Controparte_2
p.t., a restituire alla , nella qualità, quanto quest'ultima dovesse Controparte_1 corrispondere all'attrice oltre il grado di responsabilità ascrivibile al conducente del ciclomotore ove risultato privo di copertura assicurativa. Con ogni CP_10 conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
Si costituiva, altresì, la con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_2 data 29.09.2020, la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 145 d.lgs. n. 209/2005, nel merito l'infondatezza della domanda stante la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del motociclo;
eccepiva, inoltre, il concorso del danneggiato in quanto salito a bordo dello scooter senza indossare il casco.
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Spiegava domanda di rivalsa ai sensi dell'art. 144 Cod. Assicurazioni in quanto il conducente del veicolo assicurato era minorenne e privo di patente di guida.
Concludeva: “affinché il Giudice adito: -Dichiari la domanda improcedibile;
- Rigetti la domanda nei confronti della - In subordine riduca il risarcimento in misura del CP_2
grado di concorso di colpa accertato;
-Accogliersi la spiegata domanda di rivalsa nei confronti della sig.ra e per tutte le somme Controparte_8 Controparte_4
eventualmente poste a carico della per gli esposti motivi e come anzi domandato, ed CP_2
in vi subordinata- essendo assorbente la richiesta totale di rivalsa- si chiede accogliersi la domanda di rivalsa della franchigia come anzi indicata, autorizzando la notifica della comparsa contenente domanda di rivalsa nei confronti di e Controparte_8 [...]
come richiesto. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.” CP_4
Vista l'istanza di notifica della proposta azione di rivalsa ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 da parte della convenuta nei confronti del proprio assicurato , Controparte_2 Controparte_8
nonché nei confronti del conducente del veicolo assicurato quale Controparte_4
obbligato in solido, il Giudice disponeva il differimento della prima udienza al fine di consentirne i necessari adempimenti.
In data 23.03.2021 si costituivano in giudizio gli eredi del vettore , Persona_1 eccependo in via pregiudiziale l'infondatezza della domanda per difetto di imputabilità dell'evento allo stesso, nel merito contestavano la ricostruzione della dinamica dell'evento fornita dalla convenuta Controparte_2
Concludevano per sentir “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare il difetto di imputabilità dell'evento al de cuius sig. , in Persona_1
accoglimento delle formulate eccezioni e quindi rigettare la domanda formulata nei confronti Per dei sigg.ri e per manifesta Controparte_5 Controparte_6 CP_7 infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la esclusiva responsabilità del sig.re nella produzione del sinistro de qua . Il tutto con vittoria di Controparte_4
spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.04.2021, si costituiva in giudizio il conducente del veicolo il quale, in via pregiudiziale, eccepiva la Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione di rivalsa in quanto la stessa può essere esperita dall'Assicuratore nei soli confronti del proprietario del veicolo e non del conducente;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di propria responsabilità nel sinistro.
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Rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ; -nel merito: rigettare la avversa domanda nei Controparte_4
confronti del sig. . Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di Controparte_4 causa, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente citata in giudizio. Controparte_8
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/05/25.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituita in giudizio Controparte_8
sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità ai sensi dell'art. 287 e ss. del d.lgs. n.
209/2005 alla stregua dell'invio delle messe in mora ed invito a negoziazione assistita inviate a mezzo pec alle FGVS, alla e alla , prodotte in CP_1 CP_11 CP_2 giudizio dall'attrice.
Ancora in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Nel merito la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, occorre chiarire che in materia di sinistri stradali, ai sensi dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni il terzo trasportato ha diritto di chiedere all'impresa, che assicurava il veicolo a bordo del quale si trovava a viaggiare, il risarcimento dei danni che egli abbia patito durante il trasporto entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
L'introduzione dell'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava al momento del sinistro ha la finalità di riconoscere al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus
e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto, cfr. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo dall'accertamento della effettiva
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distribuzione della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista (cfr.
Cass. n. 16181 del 2015).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 comma 2 d.lgs. n. 209/2005, che ha previsto che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, risolvendo alcuni dubbi prospettatisi in passato in ordine alle differenze tra trasporto a titolo di cortesia ed a titolo oneroso.
Il regime dell'indennizzo diretto di cui all'art. 141 cod. ass., peraltro, introducendo un'azione aggiuntiva a favore del terzo trasportato, non priva quest'ultimo della possibilità di agire in giudizio esclusivamente nei confronti del responsabile civile – ovvero nei confronti del titolare e del conducente del veicolo antagonista – e della compagnia di assicurazioni di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n. 20654 del 13 ottobre 2016), aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità.
Tutto ciò premesso, l'azione di cui all'art. 141 Cod. Ass. ha carattere di eccezionalità, atteso che:
- dal punto di vista sostanziale, la norma prevede un'ipotesi di responsabilità qualificabile come oggettiva, nei rapporti tra il terzo trasportato e l'assicuratore del veicolo del vettore, e come tale certamente eccezionale, in quanto prevede che il trasportato deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro";
- dal punto di vista procedurale, l'art. 141 Cod. Ass. prevede quali parti necessarie solo il trasportato e la compagnia del veicolo del vettore, con ciò differenziandosi dal procedimento di cui all'art. 283 Cod. Ass. che prevede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti coinvolti nel sinistro, delle relative imprese assicuratrici e, quale danneggiato, del trasportato, con l'unica particolarità che, invece della inesistente impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava il trasportato, è in giudizio il Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada.
Ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., “le leggi … che fanno eccezione a regole generali … non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”; nel caso di specie, stante l'eccezionalità della norma come sopra rilevato, l'azione diretta di cui all'art. 141 Cod. Ass non può applicarsi nei confronti della (inesistente) compagnia assicuratrice del vettore (e dunque nei
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confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) nelle ipotesi previste dall'art. 283
Cod. Ass. Le superiori considerazioni trovano conferma:
- nella circostanza che l'art. 141 citato prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, tale non potendosi intendere il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale e la cui attività è svolta da imprese di assicurazione che, eseguito l'eventuale pagamento, ottengono dal Fondo il rimborso delle spese versate per il pagamento dei danni in favore degli aventi diritto;
- ancora, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che con ordinanza del 13/06/2008 ha rilevato che l'art. 141 Cod. Ass. si limita a rafforzare la posizione del trasportato, il quale è considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore, senza peraltro escludere la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio sorto dalla responsabilità civile dell'autore del fatto illecito.
Il Tribunale non ignora, peraltro, che di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.
16477/2017, ha stabilito che il terzo trasportato può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., “anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
I principi enunciati nella citata sentenza, però, non sono pertinenti al caso di specie, atteso che la fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte riguardava l'ammissibilità dell'azione proposta dal trasportato ex art. 141 Cod. Ass. nei confronti della impresa assicuratrice del vettore, laddove era “l'altro veicolo” e cioè il c.d. veicolo antagonista a risultare non identificato o privo di copertura assicurativa, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, ove è il veicolo del vettore ad essere sprovvisto di copertura assicurativa.
Alla luce dei principi sopra esposti, se è dunque vero che l'art. 141 Cod. Ass. è applicabile anche qualora vi sia il coinvolgimento di un veicolo privo di copertura assicurativa, in base alle considerazioni sopra esposte ed ai fini dell'applicazione dell'azione diretta ex art. 141 cit. il mezzo non assicurato non può essere il veicolo del vettore.
Pertanto, stante l'inapplicabilità della procedura ex art. 141 Cod. Ass. nei casi previsti dall'art. 283 Cod. Ass., va dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea formulata ai sensi del cit. art. 141 nei confronti della nella qualità di impresa designata alla Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Tuttavia, l'azione delineata dall'art. 141 del Cod. Ass. non è esclusiva ed il trasportato può
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pur agire nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 144 del Cod. Ass., così come nella specie avvenuto.
L'attrice afferma, in citazione, che il sinistro si verificava in quanto il motociclo IO liberty tg X7NFP3 veniva urtato dall'auto Fiat VO tg EM 186 ES che proveniva dal senso opposto di marcia, chiedendo l'accertamento della responsabilità del conducente dell'autovettura; la stessa, infatti, evocava in giudizio anche il proprietario ed il conducente del veicolo antagonista e la relativa impresa assicurativa, al fine di chiederne l'accertamento della responsabilità nella causazione dell'evento.
L'attrice, inoltre, non invoca la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, bensì, in via subordinata, chiedeva accertarsi l'eventuale concorso di colpa del vettore;
circostanza che rende ammissibile l'esercizio dell'azione
contro
- FGVS attesa la Controparte_1
scopertura assicurativa del veicolo del vettore.
Pertanto nella specie, l'attrice ha proposto contestualmente l'azione diretta di cui all'art. 141 del Cod. Ass. nonché l'azione ordinaria nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 144 del Cod. Ass..
Le incertezze al riguardo, almeno in parte, sono state fugate dalla Corte Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 141 del Cod. Ass. nella parte in cui prevedeva che il trasportato dovesse agire unicamente nei confronti della impresa che assicurava il veicolo sul quale viaggiava, dichiarò la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente non aveva ricercato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (C.Cost., sent., 13 giugno 2008 n. 205). La norma censurata, infatti, in quanto ispirata dalla esigenza di rafforzare la posizione del trasportato, non può privare il danneggiato della possibilità di fare valere i suoi diritti nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Il trasportato, nel caso di specie, non si limita ad evocare in giudizio il proprio assicuratore (il proprietario e l'impresa che garantiva la circolazione del veicolo sul quale viaggiava) ma estende il contraddittorio all'assicuratore del presunto responsabile civile, del quale chiede la condanna in solido con l'assicuratore del vettore. Orbene, si tratta di capire se la lettura costituzionalmente orientata della norma nel senso indicato dalla Corte consenta al danneggiato anche di cumulare le due azioni e non solo di scegliere tra le due quella che è più adeguata ad una migliore tutela dei suoi diritti. Ciò premesso, non vi sono dubbi che, nell'ipotesi di danni causati al terzo trasportato, quest'ultimo abbia il diritto di proporre domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti sia al proprietario e alla compagnia assicurativa del veicolo sinistrato sul quale viaggiava, ai sensi dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni, e sia al responsabile civile e alla sua compagnia assicurativa (se
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diverso dal conducente il veicolo sul quale viaggiava il trasportato/danneggiato), ex art. 144 e risulta, altresì, pacifico che non vi sia un divieto per il trasportato/danneggiato di presentare contestualmente, con un unico atto di citazione, entrambe le domande giudiziali summenzionate;
al contrario, non risulta possibile accogliere entrambe le domande contemporaneamente poiché un eventuale risarcimento del danno all'attore danneggiato può essere riconosciuto soltanto o, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni oppure ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
Quindi, è da considerare ammissibile la domanda giudiziale come presentata dall'attrice, dovendosi considerare le due azioni risarcitorie presentate quali suscettibili di presentazione contestuale senza che ciò renda nullo il giudizio.
Peraltro, “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l'art. 122 cod. ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone un circolazione un veicolo, ciò non significa che l'inadempimento di tale obbligo comporti l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora infatti il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto” (cfr. Cass. sez. III, 17/01/2022 n. 1179).
Nel caso in esame, considerato per quanto riferito supra, non risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni bensì la disciplina di cui agli artt. 144 e 283 lett. a), comma 1 e 2, CdA, va quindi valutato se nella causazione del sinistro risulti la responsabilità del vettore del veicolo sul quale viaggiava ovvero di colui che Parte_1
guidava il veicolo Fiat VO tg EM 186 ES.
La domanda attorea deve dunque qualificarsi come pretesa risarcitoria ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass..
In punto di diritto, si rileva dunque che la presente controversia rientra nell'alveo normativo di cui all'art. 2054, comma uno, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno derivante a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale
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che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).
Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La giurisprudenza ha chiarito (in ipotesi di mancata applicazione dell'art. 141 cod.ass., in fattispecie relativa a sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato), che il trasportato, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cfr. Cass. civ., sez.
III, sentenza n. 17963 del 23.06.2021 conf. da Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 35318 del
30.11.2022) ed il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, precisandosi che nelle ipotesi quale, quella di specie, gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141 cod. ass..
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta dimostrato per tabulas il verificarsi del sinistro de quo secondo le circostanze di luogo e di tempo descritte nel libello introduttivo.
Altresì, considerato che parte convenuta non contesta la presenza della danneggiata a bordo del motociclo al momento del sinistro né il verificarsi dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., i fatti sono pacifici fra le parti ed idonei a costituire il fondamento della presente decisione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 5488 del 14.03.2006).
Attraverso il deposito in atti della documentazione medica – sia di quella rilasciata dal Pronto
Soccorso sia di quella relativa ai successivi accertamenti medici - e dai verbali redatti dai
Carabinieri occorsi sul luogo del sinistro, la danneggiata ha adempiuto al proprio onere probatorio su essa gravante ex art. 2697 c.c. relativamente al fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria.
In merito all'accertamento della responsabilità del sinistro dedotto in lite, la stessa a parere di questo Giudice deve essere posta solidalmente a carico di entrambi i conducenti, non essendo stata raggiunta idonea prova atta al superamento della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Mette conto evidenziare che dall'accertamento di una colpa in concreto a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale non può discendere ex se il superamento della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, a carico (anche) dell'altro. Al contrario, il
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giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex multis, Cass., sez. III, 15-
12-2000, n. 15847). Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09- 2000, n. 12524). Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18-12-1998, n. 12692). Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05-05-2000, n.
5671).
La dinamica dell'incidente stradale descritta nella domanda introduttiva trova un riscontro nei verbali di sopralluogo dei carabinieri intervenuti sul luogo teatro del sinistro, dai quali emerge lo scontro frontale tra lo scooter IO targato X7NFP3 e l'autovettura Fiat VO CP_10
targata EM 186 ES.
Sulla base degli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata dal sinistro, i pubblici ufficiali accertavano quale probabile sviluppo causale dell'evento dannoso la seguente dinamica: “Il conducente della Fiat VO giunto ormai al suo indirizzo, si apprestava ad effettuare svolta a sinistra per parcheggiare l'auto davanti al portone di ingresso all'abitazione del CP_12
Quindi sia per effettuare la citata manovra ed in ragione delle autovetture parcheggiate sul margine destro della carreggiata si sarebbe spostato verso il centro della stessa. In tale frangente sarebbe sopraggiunto lo scooter condotto dalla vittima che per posizione e punto di impatto non può escludersi che abbia fatto una repentina manovra verso sinistra nel tentativo di svoltare proprio a sinistra su via Quasimodo. Tale manovra dello scooter ha reso inevitabile l'impatto” (cfr. pag. 3 comunicazione notizia di reato del 12.09.2018 - fascicolo di parte convenuta . Controparte_2
Pertanto, gli accertamenti eseguiti dai carabinieri sulle modalità di svolgimento dell'incidente, con riguardo allo stato dei luoghi ed alla descrizione dei danni subiti di veicoli, inducono a ritenere che l'impatto sia da ricondursi alle manovre eseguite da parte di entrambi i
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conducenti.
Con riguardo al valore probatorio dei verbali di polizia, la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che il rapporto dei carabinieri, quale atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (Cassazione civile sez. VI, 01.04.2019, n.9037), con la precisazione che “per quanto riguarda le altre circostanze di fatto accertate nel corso dell'indagine, per averle il pubblico ufficiale apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Tribunale Palermo 28.08.2020, n.2561).
I testi escussi, indicati da parte attrice nonché da parte convenuta, pur confermando l'accadimento non hanno fornito elementi univoci tali da consentire l'accertamento della esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti.
Non senza rilievo è la circostanza che sono emerse a carico di entrambi i conducenti violazioni ai dettami del Codice della Strada, entrambi alla guida senza valida patente di guida;
in un caso in quanto mai conseguita e nell'altro in quanto sospesa.
Per quanto concerne la ricostruzione dell'accadimento dannoso posto a fondamento dell'azione risarcitoria risultano, altresì, depositati in atti gli accertamenti compiuti in sede penale. A tal riguardo si osserva che il Giudice civile può trarre dalle risultanze del procedimento penale utili elementi di valutazione, utilizzando come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale e gli elementi di fatto acquisiti in tale sede, non essendogli precluso ripercorrere autonomamente il medesimo "iter" argomentativo del giudice penale, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. n. 5009/09, Cass. n. 16559/05), nell'ambito della quale gli elementi probatori assunti nel processo penale possono essere vagliati dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (cfr. Cass. n.
4186/2004, Cass. n. 7713/2002).
Nel caso di specie, va evidenziato che sono state espletate due consulenze tecniche con esiti diametralmente opposti, tali da indurre dapprima ad una richiesta di archiviazione nei confronti dell'imputato e successivamente ad un rinvio a giudizio.
Ne deriva per quanto anzidetto, che per sconfessare la presunzione di responsabilità occorre
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fornire prova contraria, cioè dimostrare di aver rispettato il Codice della strada a differenza dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro, nel caso che ci occupa i convenuti non hanno fornito elementi atti a determinare il superamento della suddetta presunzione di corresponsabilità.
Pertanto, in esito all'esame dalle risultanze probatorie deve affermarsi il pari concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sinistro di cui è causa.
Non può dubitarsi, inoltre, della responsabilità di , proprietaria del mezzo, Controparte_8
il quale è chiamato a rispondere in base all'art. 2054 co. 3 c.c., non avendo ella provato che la circolazione del mezzo fosse avvenuta “contro la sua volontà”; trattasi, infatti, di fattispecie di responsabilità presunta ex lege, fatta salva la prova liberatoria che, nella specie, stante la contumacia del proprietario dell'auto, non è stata all'evidenza fornita.
Occorre a questo punto esaminare quanto eccepito da in merito al concorso di Controparte_2
colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. per il mancato utilizzo del casco.
Il concorso di colpa è disciplinato dall'art. 1227 c.c., il quale primo comma contempla l'ipotesi in cui il creditore abbia contribuito con la propria condotta alla produzione dell'evento dannoso: in tal caso, l'ammontare del risarcimento dovrà essere diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il secondo comma, invece, prevede l'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato determinato esclusivamente dalla condotta del debitore, ma talune conseguenze pregiudizievoli avrebbero potuto essere evitate se il creditore fosse stato diligente.
L'art. 1227 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale, può trovare applicazione anche in sede di illecito aquiliano, per effetto dell'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 2056 c.c. In quest'ultimo contesto, la vittima del sinistro che intenda ottenere il risarcimento del danno subito, ha l'onere di provare il fatto illecito, e cioè l'evento dannoso, l'elemento soggettivo, vale a dire la colpa o il dolo del danneggiante al quale viene imputato l'occorso, nonché l'elemento oggettivo, costituito dal nesso causale tra la condotta del danneggiante ed il danno di cui si domanda il ristoro. In capo al danneggiante ritenuto responsabile del sinistro - così come in capo agli altri soggetti eventualmente obbligati con lui in via solidale - che invochi il concorso del fatto colposo del danneggiato, invece, grava l'onere di sollevare la relativa eccezione e di dimostrare i fatti su cui questa si fonda.
E ciò in applicazione della regola fondamentale che informa il processo civile, sancita dall'art. 2697 c.c., secondo la quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
mentre chi eccepisce l'inesistenza di tali fatti, o che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Vero è tuttavia che, sul piano probatorio, vanno distinte le due ipotesi contemplate nell'art.
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1227 c.c., posto che solo nella circostanza di cui secondo comma può essere ravvisato l'oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto tale proponibile solo dalla parte interessata, mentre il concorso causale di cui al primo comma è rilevabile anche d'ufficio sempre che risultino acquisiti al processo elementi certi idonei a rendere chiaro il concorso causale del danneggiato.
In sintesi, il fatto colpevole del danneggiato per aver imprudentemente trascurato di indossare il casco, può essere accertato d'ufficio dall'organo giudicante qualora emerga dalla ricostruzione storica dell'evento, senza che sia necessaria una specifica eccezione del danneggiante, che può pertanto limitarsi, nello svolgere le proprie difese e nell'asserire tramite di esse il difetto della propria responsabilità, a presentare una descrizione dei fatti tale per cui, dalla narrativa dell'accaduto, possa il giudice estrapolare elementi utili a fondare il riconoscimento del comportamento colposo del danneggiato, risultando in tal modo già possibile lo svolgimento, da parte del giudice, di una indagine sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso.
Tanto chiarito in termini generali, si osserva che la compagnia convenuta, a ciò onerata in base al principio d'ordine generale di cui all'art. 2697 c.c. sopra richiamato, non ha fornito adeguata prova del mancato utilizzo del casco da parte di Parte_1
All'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi accertato che il terzo trasportato non stesse indossando il casco al momento del sinistro.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., dell'attore, in quanto non sono emerse circostanze da cui desumere, sia pur presuntivamente, il mancato utilizzo del casco, e quindi poter ritenere sussistente un comportamento negligente del danneggiato tale da poter individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione delle lesioni personali per cui è causa.
Le risultanze istruttorie relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da all'incidente stradale per come descritto nella domanda introduttiva, Parte_1
risultano poi suffragate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alle sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è
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assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione
(e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott. Per_2
, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di
[...]
ritenere dimostrata, in primo luogo, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico e le lesioni iniziali riportate da Può dirsi quindi dimostrato Parte_1 il nesso causale tra l'evento e le lesioni, nonché tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice.
Nella fattispecie in oggetto, pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro,
e quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
proprietario del motociclo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata l'attrice,
[...]
la quale impresa designata alla gestione del FGVS, in quanto il predetto Controparte_1
motociclo circolava senza copertura assicurativa, quale conducente e Controparte_4
quale proprietaria del veicolo Fiat VO, nonché la compagnia Controparte_8 CP_2
assicuratrice di detto veicolo.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti da rilevano Parte_1
le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU, Dott. , Persona_2
condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico
- ospedaliera versata in atti - secondo cui i “postumi hanno determinato una INABILITA'
TEMPORANEA TOTALE quantizzabile in giorni quaranta (I.T.T. 40 gg.), una INABILITA'
TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni quaranta da valutare con una formula a scalare del cinquanta per cento (I.T.P. 40 gg. al 50%), una INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE quantizzabile in giorni quaranta da valutare con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P. 40 gg. al 25%), con postumi residui che determinano un danno biologico quantizzabile nella misura del dieci per cento (POSTUMI 10%). In base all'istruttoria compiuta si riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra la suddetta lesione e la modalità dell'evento. Le spese sostenute e documentate nel presente fascicolo ammontano
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ad € 1603,91”.
In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 23), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di Milano trattandosi di lesioni macro-permanenti, a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: €. 4.600,00 per 40 giorni di invalidità temporanea totale;
€. 2.300,00 per
40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; €.1.150,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %; €. 23.250,00 di danno biologico permanente. L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologico permanente e temporaneo
è, pertanto, pari ad €. 32.903,91, comprensivi di €. 1.603,91 per spese.
Null'altro va liquidato, infine, sub specie di danno non patrimoniale.
Invero, nulla può essere riconosciuto alla vittima dell'incidente per l'invocato danno morale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 – 3 ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 e Sez. 3, sentenza n. 21532 del 27/07/2021 e n. 28988 del 11/11/2019).
Nella specie, l'attrice non ha né specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto, motivo per cui deve ritenersi non sussistente il danno morale.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
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Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare in via solidale i convenuti al pagamento in favore dell'attrice degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (12.09.2018) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data suddetta del 12.09.2018, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Va infine esaminata la domanda di rivalsa avanzata da nei confronti di Controparte_2
proprietaria del veicolo antagonista e conducente Controparte_8 Controparte_4
dello stesso.
Per quanto, invece, concerne la posizione del conducente del veicolo Fiat VO tg. EM186ES rispetto all'azione rivalsa esperita dalla ai sensi dell'art. 144 cod. ass. va Controparte_2
accolta l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva dallo stesso sollevata con la propria comparsa di costituzione e risposta.
Invero, secondo la giurisprudenza va esclusa la legittimazione passiva del conducente non proprietario e non contraente rispetto all'azione di rivalsa ex art. 18 co. 2 L. n. 990/69 (e dunque ex art. 144 co. 2 cod.ass – cfr. ex multis Cass. n. 2130/06, 2665/06, 8622/03,
15848/01).
Sulla questione se l'azione di rivalsa verso il conducente non proprietario trovi o meno giustificazione nella disposizione dell'art. 18 co. 2 L. 990/69 (ora art. 144 co. 2 cod.ass.) - la quale, dopo avere disposto che l'assicuratore della responsabilità civile
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obbligatoria "non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto", prevede che "l'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione"- la principale giurisprudenza ha chiarito che la rivalsa prevista dalla detta norma è legata al contratto di assicurazione, essendo attribuita nei casi in cui l'assicuratore
"avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione", onde va indirizzata contro colui che era soggetto all'obbligo assicurativo e che è parte del rapporto assicurativo, al quale è invece estraneo il conducente. Il diritto di rivalsa verso l'assicurato integra il contratto di assicurazione e dipende dal modo di essere del contratto secondo la conformazione del rischio che le parti hanno inteso dare all'assicurazione; esso ha la funzione di redistribuire tra i contraenti l'onere economico della prestazione dell'assicuratore nei limiti in cui il premio pagato non sia stato sufficiente a operare il trasferimento a suo carico del rischio assunto (cfr. Cass. n. 9814/97), mentre del contenuto del contratto il conducente non contraente non proprietario è peraltro normalmente ignaro.
La domanda di rivalsa, invece, deve essere rigettata.
Invero, pur prevedendo la polizza assicurativa agli atti che la garanzia non opera per i sinistri laddove il conducente del veicolo assicurato sia privo della patente perché mai conseguita, va comunque rilevato che il predetto documento non reca la firma del contraente. Ne deriva che la domanda va respinta per mancanza del necessario supporto probatorio.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo a loro carico, in base ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa.
P Q M
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così provvede: Parte_1
A) dichiara il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli motociclo IO Liberty tg. X7NFP3 e Fiat VO tg. EM186ES e per l'effetto:
B) NN , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del FGVS, in solido tra loro, al pagamento
[...]
in favore di della somma di Euro 16.451,95, oltre agli importi dovuti a Parte_1
titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
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C) NN , e la in solido tra Controparte_4 Controparte_8 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di della somma di Euro 16.451,95, oltre Parte_1
agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
D) NN , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del FGVS, ,
[...] Controparte_4 CP
e la in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in
[...] Controparte_2
favore di che liquida in Euro 7.616,00, oltre I.V.A. e cpa e rimb. forf. Parte_1
nella misura del 15%;
E) pone definitivamente a carico di , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
quale impresa designata alla gestione del FGVS,
[...] Controparte_1 [...]
, e la in solido tra loro, le spese di CP_4 Controparte_8 Controparte_2
CTU;
F) rigetta la domanda di rivalsa proposta da Controparte_2
Aversa, 28/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
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