Articolo 29 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 ottobre 1960
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Versione
4 agosto 1965
Art. 29.
I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli. ((3)) A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito. ((3)) Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma e' di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge.
Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine e' di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.
---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 luglio 1965, n. 817 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1)che "Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 , e riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo e' di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione relativa alla nuova valutazione".
Entrata in vigore il 4 agosto 1965