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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4144/2024
promosso da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. CARENA Parte_1 C.F._1
CRISTINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Che l'Ill.mo Tribunale intestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c. e 473 bis n. 14 e ss C.p.c.,
Voglia fissare l'udienza di prima comparizione delle parti, nonché termine per la notifica del presente
ricorso ed emanando decreto alla controparte, esperito il tentativo di conciliazione ed in caso
negativo dello stesso, adottare i provvedimenti temporanei e provvisori nell'interesse delle parti. IN VIA PROVVISORIA ed urgente Voglia modificare le condizioni di separazione consensuale: =
disponendo che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre , con Per_1 Parte_1
la quale risiede, tenuto conto che dal 2019 il Sig. non vede né sente il proprio figlio Controparte_1
minore = disporre che sia versato alla ricorrente un assegno mensile pari ad Euro 400,00 Per_1
in favore del figlio minore rivalutando lo stesso in base agli indici ISTAT = Persona_2
disporre che i genitori concorrano, nella misura del 50%, nelle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , così come Per_1
meglio indicate in dettaglio nel Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino;
in via istruttoria, ammettersi i capi di prova formulati dal n. 1 al n. 12) delle premesse
in ogni caso, Con il favore delle spese”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 26/6/2017.
Con ricorso depositato il 06/03/2024 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione relativamente all'affidamento del figlio minore e alla previsione Per_1
di un contributo per il suo mantenimento. Ella formulava altresì istanze istruttorie.
Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva, né compariva per parte resistente.
All'udienza del 11/12/2024 è stata sentita parte ricorrente. Il suo difensore ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda della ricorrente debba trovare accoglimento.
Quanto al figlio minore deve essere disposto l'affidamento dello stesso alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre.
Egli, infatti, si è disinteressato al minore sin da settembre 2018, quando il figlio si è trasferito Per_1
a vivere dalla madre. Da allora, il padre non contribuisce neppure al suo mantenimento. Nemmeno lo stesso ha risposto alle numerose richieste di parte ricorrente, anche per il tramite del difensore, né si
è costituito. Il convenuto, come dichiarato dalla GN all'udienza del 9/12/2024, Pt_1
ultimamente si è riavvicinato al figlio, trascorrendo del tempo con , ma in linea generale si Per_1
disinteressa di tutto ciò che riguarda la vita e le esigenze del minore.
Tutto ciò è prova, evidentemente, delle gravi difficoltà che incontrerebbe la madre nel dover concordare le decisioni che riguardano il minore con il padre.
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”,
peraltro nemmeno richiesto dalla madre.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (di fatto assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 400 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto giova rilevare che la sig.ra attualmente vive assieme al figlio minore in una casa in Pt_1
affitto il cui canone mensile ammonta ad euro 350,00, oltre alle spese. La stessa non lavora, prende il reddito di cittadinanza di euro 800 mensili oltre all'assegno unico di euro 200 mensili.
Pur non risultando dati certi circa l'attuale stato di occupazione e/o delle eventuali entrate del sig.
e pur presumendo che le stesse siano modeste non si può prescindere dalla natura CP_1
insopprimibile del dovere di mantenimento del figlio, pertanto, valutando anche la capacità lavorativa generica del convenuto (di anni 55) e considerato che la ricorrente ha dichiarato che attualmente egli lavora in fabbrica, il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 400,00 oltre al 50%
delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di
Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre GN;
Per_1 Parte_1
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate come da
Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino 15.3.2016 con decorrenza dal mese di aprile 2024.
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui €
[...]
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4144/2024
promosso da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. CARENA Parte_1 C.F._1
CRISTINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Che l'Ill.mo Tribunale intestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c. e 473 bis n. 14 e ss C.p.c.,
Voglia fissare l'udienza di prima comparizione delle parti, nonché termine per la notifica del presente
ricorso ed emanando decreto alla controparte, esperito il tentativo di conciliazione ed in caso
negativo dello stesso, adottare i provvedimenti temporanei e provvisori nell'interesse delle parti. IN VIA PROVVISORIA ed urgente Voglia modificare le condizioni di separazione consensuale: =
disponendo che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre , con Per_1 Parte_1
la quale risiede, tenuto conto che dal 2019 il Sig. non vede né sente il proprio figlio Controparte_1
minore = disporre che sia versato alla ricorrente un assegno mensile pari ad Euro 400,00 Per_1
in favore del figlio minore rivalutando lo stesso in base agli indici ISTAT = Persona_2
disporre che i genitori concorrano, nella misura del 50%, nelle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , così come Per_1
meglio indicate in dettaglio nel Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino;
in via istruttoria, ammettersi i capi di prova formulati dal n. 1 al n. 12) delle premesse
in ogni caso, Con il favore delle spese”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 26/6/2017.
Con ricorso depositato il 06/03/2024 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione relativamente all'affidamento del figlio minore e alla previsione Per_1
di un contributo per il suo mantenimento. Ella formulava altresì istanze istruttorie.
Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva, né compariva per parte resistente.
All'udienza del 11/12/2024 è stata sentita parte ricorrente. Il suo difensore ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda della ricorrente debba trovare accoglimento.
Quanto al figlio minore deve essere disposto l'affidamento dello stesso alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre.
Egli, infatti, si è disinteressato al minore sin da settembre 2018, quando il figlio si è trasferito Per_1
a vivere dalla madre. Da allora, il padre non contribuisce neppure al suo mantenimento. Nemmeno lo stesso ha risposto alle numerose richieste di parte ricorrente, anche per il tramite del difensore, né si
è costituito. Il convenuto, come dichiarato dalla GN all'udienza del 9/12/2024, Pt_1
ultimamente si è riavvicinato al figlio, trascorrendo del tempo con , ma in linea generale si Per_1
disinteressa di tutto ciò che riguarda la vita e le esigenze del minore.
Tutto ciò è prova, evidentemente, delle gravi difficoltà che incontrerebbe la madre nel dover concordare le decisioni che riguardano il minore con il padre.
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”,
peraltro nemmeno richiesto dalla madre.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (di fatto assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 400 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sul punto giova rilevare che la sig.ra attualmente vive assieme al figlio minore in una casa in Pt_1
affitto il cui canone mensile ammonta ad euro 350,00, oltre alle spese. La stessa non lavora, prende il reddito di cittadinanza di euro 800 mensili oltre all'assegno unico di euro 200 mensili.
Pur non risultando dati certi circa l'attuale stato di occupazione e/o delle eventuali entrate del sig.
e pur presumendo che le stesse siano modeste non si può prescindere dalla natura CP_1
insopprimibile del dovere di mantenimento del figlio, pertanto, valutando anche la capacità lavorativa generica del convenuto (di anni 55) e considerato che la ricorrente ha dichiarato che attualmente egli lavora in fabbrica, il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 400,00 oltre al 50%
delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di
Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre GN;
Per_1 Parte_1
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate come da
Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino 15.3.2016 con decorrenza dal mese di aprile 2024.
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui €
[...]
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.