Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1923/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to IENGO MANOLO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2 lo studio dell'avv. MAFFEI RODOLFO LORENZO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
1
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 02/08/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24/05/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Ottaviano (al n. 10, Parte II, serie A, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati EN (in Napoli il 15/10/2016) e (in Napoli il Per_1
28/01/2020), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 16/12/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori EN e , rispettoso delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
17/12/2024.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Affidare i figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_2 Persona_3 il 28/01/2020) ad entrambi i genitori con residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione adibita a casa coniugale in Ottaviano (NA) alla Via Lucci n.44.
2 2) Entrambi i coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione, anche religiosa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i coniugi potranno presenziare, a meno di impedimenti, alle visite mediche dei bambini che avranno preventivamente concordato.
3) Il sig. , alla sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver già provveduto al ritiro di tutti i suoi Pt_1 effetti personali confermando di non aver altro da prelevare dalla casa familiare. La sig.ra dà atto, altresì, di Pt_2 aver ricevuto dal sig. la copia delle chiavi della casa familiare in suo possesso. Pt_1
4) I coniugi concordano di ispirare alla massima flessibilità -compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative e/o organizzative personali, nonché quelle primarie dei minori- il regime di tempo da trascorrere con i figli al fine di consentire a quest'ultimi il rapporto più ampio ed armonioso possibile con entrambi.
5.1) Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dalle 16 alle ore 20 (ovvero anche dalle ore
8 alle 14, durante i periodi di vacanze scolastiche dei bambini), con almeno un pernotto infrasettimanale presso di sé, che dovrà concordare con la madre almeno 3 (tre) giorni prima.
5.2) Il padre, che per ragioni di lavoro può essere costretto a cambiare l'orario ed i giorni di visita/permanenza, dovrà tempestivamente preavvertire la madre almeno 1 (uno) giorno prima. Tale facoltà viene sin da ora riconosciuta anche a quest'ultima, in ipotesi in cui la stessa dovesse in futuro trovare impiego.
Inoltre, un fine settimana, a settimane alterne, i bambini resteranno con il padre dal sabato dalle ore 9 alla domenica alle ore 21 con pernottamento presso di lui, il tutto compatibilmente con i giorni ed orari lavorativi dei coniugi e delle eventuali esigenze scolastiche e ludico ricreative dei minori.
In caso di impossibilità improvvisa a rispettare il calendario, i coniugi, ferme restando le esigenze scolastiche e ludiche dei minori, e sempre previo accordo, potranno eventualmente ampliare e/o modificare l'orario ed i giorni di visita qui concordati, compatibilmente con le rispettive necessità.
5.3) Inoltre, se i piccoli EN e dovessero ammalarsi e/o essere impossibilitati ad uscire, il padre potrà Per_1 far loro visita presso la casa coniugale dando tempestivo avviso alla madre e, comunque, compatibilmente con l'esigenze di quest'ultima, potrà liberamente passare anche solo per un saluto ai bambini.
5.4) Per le festività natalizie, i minori trascorreranno, previa intesa dei genitori, i giorni di festa alternati, sia con la madre che con il padre, precisando che l'alternanza potrà variare in ragione delle esigenze lavorative di uno e/o di entrambi i genitori, facendo sì che i minori trascorrano complessivamente 3 giorni di festa con la madre e 3 giorni di festa con il padre. In ogni caso, nei giorni di festa in cui i minori saranno con il padre, tali giorni si intendono compresivi anche dell'eventuale pernottamento (la sera prima o la sera del giorno di festa previo accordo con la madre).
3 5.5) Per le vacanze estive (che decorreranno dal 1° luglio al 31 agosto) il padre potrà avere i figli per un periodo continuativo con pernottamento di minimo 7 (sette) giorni e massimo 15 (quindici) giorni consecutivi e non frazionabili, da concordarsi preventivamente nel rispetto dei suoi piani di ferie e, comunque, consentendo all'altro genitore adeguato tempo per organizzarsi.
Per il primo anno si prevede che i minori trascorreranno le feste del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio con la madre, mentre il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con il padre, poi, ogni anno, le festività verranno invertite tra i due genitori.
Anche per le feste pasquali, i minori trascorreranno, previa intesa dei genitori e nel rispetto delle esigenze lavorative, che possono far variare l'alternanza pattuita, un giorno di festa con la madre e l'altro con il padre. Anche in questo caso, il giorno di festa trascorso con il padre, deve intendersi comprensivo del pernotto.
Sempre per il primo anno si prevede che i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre.
Eventuali modifiche a quanto innanzi indicato dovranno essere concordate preventivamente entro il 30 di Novembre, per le festività natalizie, nonché sempre 20 giorni prima, per le festività pasquali.
Uguali periodi di vacanza, durante l'estate, i minori trascorreranno con la madre con interruzione del diritto di visita paterno, nella scelta dei periodi andrà sempre garantito il principio dell'alternanza annuale.
Le parti si impegnano a comunicare il loro periodo e luogo di permanenza con i minori entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno, salvo la facoltà per entrambi i genitori di comunicare, con preavviso di almeno 7 giorni, eventuali variazioni del periodo programmato purché dipendenti da ragioni lavorative insorte successivamente al 30 Giugno.
L'altro genitore resterà, comunque, in diritto di dare seguito al calendario in precedenza concordato ove sarà impossibilitato a cambiare il proprio programma feriale. Resta fermo l'impegno, da parte di entrambi i genitori dei minori, ove il periodo di ferie dovesse in futuro eventualmente coincidere (per ragioni dipendenti dal datore di lavoro),
a permettere all'altro di trascorrere un eguale periodo di vacanza con i figli.
5.6) Il compleanno e l'onomastico dei bambini verranno festeggiati con la contemporanea presenza dei due genitori ed eventualmente anche con le rispettive famiglie di origine;
ove ciò non fosse possibile, i piccoli, EN e , Per_1 trascorreranno con uno la mattina e il pranzo, con l'altro il pomeriggio e la cena, il tutto sempre secondo la regola dell'alternanza e fermi gli impegni scolastici dei minori. Ciascun genitore trascorrerà con i piccoli, EN e , Per_1 il giorno del proprio onomastico, compleanno, Festa del Papà o della mamma.
5.7) Tutti i termini di preavviso suindicati saranno rispettati dai coniugi nei limiti di eventuali cause di forza maggiore ovvero per sopravvenuti e imprevisti impegni lavorativi del padre purché documentati a richiesta dell'altro genitore (es. ordini di servizio, prolungamento obbligato oltre termine dell'orario di servizio, etc.).
4 5.8) Il padre ha la facoltà di tenere con sè i figli durante l'anno per un periodo continuativo, con pernottamento di massimo 3 notti, da concordarsi preventivamente con la madre almeno 10 giorni prima. Uguale periodo i minori potranno trascorrerlo con la madre con conseguenziale interruzione del diritto di visita paterno, periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori almeno 10 giorni prima e compatibilmente con i rispettivi impegni. I coniugi precisano e danno atto che il numero massimo di notti indicato è orientativo e non vincolante, restando disponibili alla massima flessibilità nel supremo interesse dei minori. Qualora i coniugi facessero richiesta di voler trascorrere con i minori il medesimo periodo o parte dello stesso, si accorderanno secondo il principio dell'alternanza, lasciando a loro la scelta di chi debba esercitare per primo tale opzione.
5.9) Ciascun coniuge, durante le vacanze e nei periodi di permanenza continuativi trascorsi con i minori, ove si allontanasse dal proprio domicilio abituale, si impegna a comunicare all'altro il luogo di temporanea permanenza ed eventuali spostamenti già programmati, nonché a garantire -anche durante tali periodi- i contatti (videochiamate) con l'altro genitore nel corso della giornata.
6) Le parti si impegnano a garantire ai minori contatti telefonici con l'altro coniuge e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tale scopo, resta in facoltà di ciascun genitore decidere se trascorrere le festività o i periodi di vacanza - in cui sarà da solo con i bambini- anche in compagnia dei nonni e/o familiari del rispettivo lato di appartenenza.
7) A fronte delle indicate condizioni patrimoniali di cui ai punti H., I. e J. della suestesa premessa, il sig. , Pt_1 assumerà l'obbligo di corrispondere, a far data dalla omologazione della separazione e, comunque, entro il giorno cinque di ogni mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento, l'importo mensile di euro 500,00
(Euro cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento delle spese ordinarie in favore di ciascun figlio, il tutto secondo lo schema di cui al protocollo di intesa del Tribunale di OL tra avvocati e magistrati riportante la distinzione tra le spese da intendersi comprese ed escluse da tale assegno. L'importo dell'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 Pt_2 tramite accredito/bonifico su carta di debito intestata a quest'ultima (IBAN
[...]) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad euro 200,00 (Euro duecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento Parte_2 economico.
5 9) Per tutto ciò che concerne le spese extra-assegno di mantenimento, i coniugi intendono attenersi al Protocollo in essere presso il Tribunale di OL (che dichiarano di aver letto e di ben conoscere e che per patto espresso si evita di allegare) salve le specificazioni effettuate nel prosieguo del presente atto e qui volutamente derogate.
10) In riferimento all'auto familiare, il veicolo Mercedes tg.FR038DW, resterà di proprietà del sig. il Pt_1 quale si impegna a pagare il 50% delle spese di manutenzione straordinaria e bollo auto. Cederanno ad esclusivo carico della sig.ra le spese di manutenzione ordinaria e quella della r.c. auto del veicolo che, per patto espresso, Pt_2 sarà sempre assicurato dal sig. . Nell'ipotesi in cui il sig. dovesse acquistare altra auto per uso Pt_1 Pt_1 personale, il medesimo si impegna a trasferire a sue spese la proprietà del veicolo MERCEDES in favore Pt_1 della moglie sig.ra Pt_2
11) Il sig. si impegnerà al pagamento della retta della scuola privata dell'infanzia attualmente frequentata Pt_1 dalla piccola , che è - ad oggi- pari ad € 180,00 sino al termine dell'asilo previsto per il 30 giugno 2025. Le Per_1 attività extra-scolastiche della bambina, che si renderanno necessarie fino a tale data ricadranno integralmente a carico della madre.
Il si impegna, altresì, al pagamento del 50% della retta mensile e di quella annuale d'iscrizione della Scuola Pt_1 calcio di EN.
12) Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse reperire un impiego, il sig. si impegna, sin da ora, a prestare Pt_2 Pt_1 il suo consenso a riconoscere la metà delle spese extra-assegno che eventualmente dovessero rendersi necessarie per custodia (baby-sitter e doposcuola) dei minori durante la eventuale concomitanza dell'orario lavorativo dei genitori ovvero a provvedervi in prima persona.
13) L'assegno unico universale per i minori sarà richiesto e percepito solo dal padre con espressa rinuncia della madre a richiedere il versamento della metà di detto emolumento a lei spettante.
14) Il sig. si impegna altresì a cedere – a far data dal primo luglio 2025 - i ticket buoni pasto da lui Pt_1 percepiti nella sua qualità di Funzionario di Polizia, in favore della sig.ra che continuerà ad impiegarli per Pt_2
i beni alimentari necessari ai figli.
15) La sig.ra all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a consegnare nelle mani del sig. Pt_2
la carta di credito allo stesso intestata ed attualmente detenuta ed utilizzata dalla medesima sig.ra Pt_1 Pt_2 riferibile al conto corrente intestato al medesimo , accesso su (già Pt_1 Controparte_1 CP_2
[...]
16) Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e riferibili nella descrizione il più possibile alle spese sostenute.
6 17) Le spese mediche straordinarie dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei minori. Le spese sanitarie non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.
18) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione l'uno all'altra i documenti fiscali (fatture, ricevute, etc.) relative a spese deducibili.
19) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio della Carta di identità dei minori valida per l'espatrio e del passaporto.
20) Le parti, per ogni altro aspetto disciplinante la vita dei minori, EN e , si riportano al “piano Per_1 genitoriale”, che si rimette in allegato al presente atto.
21) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di significativo mutamento dell'attuale situazione personale e/o patrimoniale. I coniugi dichiarano, altresì, che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che -ad eccezione di quanto previsto sopra- non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
22) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 della nuova L.P. da parte dei sottoscritti procuratori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19/06/1976, e nata ad [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio ad Ottaviano (NA) il 24/05/2014 (atto n. 10, Parte II, Serie A, anno
2014);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
8