Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4066/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4066/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
ato/a AL (CN) il 06/08/1960 Parte_1
E
nato/a RI (TO) il 29/01/1968 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VASCHETTO MARIA TERESA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1 - Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
in data 18/12/1999 a Mango (CN), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Mango dell'anno 1999, parte II, serie A, n.2, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza nei Registri dello Stato Civile.
2 - La figlia Persona_1 maggiorenne e disabile, continuerà a vivere stabilmente presso l'abitazione della mamma, Pt_1
ove manterrà la residenza anagrafica.
3 - Salvo diversi accordi tra i genitori la figlia
[...] Per_1
trascorrerà con il padre, - durante la settimana: una o due sere in giorni da
[...] Parte_2
concordare di settimana in settimana tra i genitori;
- nei fine settimana: a week end alternati dal venerdì sera al riaccompagnamento a casa della madre il lunedì mattina;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre e per la metà del periodo di vacanza dal 26 al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio sera;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni per il periodo di giorni cinque;
- durante le vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
4 - La figlia trascorrerà inoltre Persona_1
con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra loro, anche le festività infra annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) nonché le varie ricorrenze ( compleanno, onomastico ecc…) secondo il criterio dell'alternanza;
5 - Il padre verserà mensilmente alla madre, Parte_2
, un contributo di mantenimento mensile per la figlia dell'importo di € 825,00; Parte_1 Per_1
tale contributo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario e sarà soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici Istat.
6 - Il padre, Parte_2 continuerà a versare mensilmente la metà del costo dell'assistente di sostegno della figlia Per_1
direttamente sul conto corrente della predetta assistente.
7 - I ricorrenti provvederanno in parti uguali al mantenimento ordinario della figlia che studia e vive all'estero. Ciò sia quando la Persona_2 figlia sarà all'estero, sia quando farà ritorno in Italia e fino a quando non sarà Per_2
economicamente autosufficiente.
8 - I ricorrenti, e continueranno a Parte_1 Parte_2
corrispondere ciascuno il 50% delle spese straordinarie da sostenere per le figlie e Per_1 Per_2
ossia le spese mediche non coperte dalla polizza assicurativa del dott. e della relativa Pt_2 franchigia;
le spese scolastiche (campus universitari, viaggi, ecc..) e ludico -sportive. Spese tutte necessarie o concordate e comunque documentate, con espresso riferimento a quanto previsto nel
Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Asti.
9 - I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'un o nei confronti dell'altro.
10 - I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo economico. 11 - I ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 12 - I ricorrenti, sottoscrivendo il presente ricorso, dichiarano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza fissanda, da sostituirsi con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare richiamando le suindicate condizioni di divorzio. 13 - Le spese del presente giudizio sono compensate tra i ricorrenti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 29/01/1968, celebrato in MANGO in data 18/12/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1999
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.