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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27281/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
TRA
CF. Parte_1 C.F._1 MB RE -CF. e - C.F._2 Parte_2
CF. , in C.F._3 Persona_1 deceduta in corso di causa
-CF. Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma Via Mario Romagnoli 11 presso lo studio degli avv.ti Simona Graziosi e Pasquale Gramaccioni, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti ATTORI CONTRO
F. 80273600587 Controparte_2
Persona_2 C.F._5 CF. Parte_3 C.F._6
Parte_4 C.F._7 elettivamente domiciliato in Roma Largo Ugo Bartolomei 5, presso lo studio dell'aav. Fabio Valente, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTI E Controparte_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] [...]
CP_6
[...] CP_7
Controparte_8
CP_9 [...]
CP_10
CP_11
Controparte_12
Controparte_13
1 2
Controparte_14
[...] [...]
CP_15 CP_16
Controparte_17 CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig. convenivano in giudizio il Pt_1
e gli altri condomini come in epigrafe per ivi Controparte_2 sentire accogliere la domanda di accertamento della proprietà in loro favore ex artt 1158 e 1120 cc del posto auto all'interno dello stabile distinto al Nuovo catasto Edilizio Urbano al Foglio 233 particella 134 sub 502, ordinando alla Conservatoria di Roma di trascrivere la sentenza. Hanno dedotto a sostegno:
-di essere comproprietari iure hereditatis pro indiviso del piano attico int 7 nel condominio evocato;
-detto immobile era stato acquistato da loro genitori con rogito del 5/5/1969;
-la dante causa sig. aveva avuto il possesso del posto auto oggi rivendicato ma Pt_5 non il diritto di proprietà, ragione per cui gli acquirenti avevano lasciato in deposito al notaio una somma pari a L.
1.500.000 affinché la venditrice procurasse loro la proprietà di detto posto auto nel frattempo trasferito in uso agli acquirenti;
-la obbligata tuttavia non aveva regolarizzato il trasferimento di proprietà;
-invero il costruttore dello stabile -società Galatea Coop. Srl- nel 1963 aveva assegnato la proprietà dell'abitazione e 4 soffitte ad una socia, senza il posto macchina, che la stessa utilizzava indisturbata;
-essa dunque aveva alienato alla sig. unità abitativa con il possesso del posto Pt_5 auto;
-stante il pacifico ed interrotto utilizzo del bene da parte dei sovra citati dante causa, il padre degli odierni attori sig. aveva presentato nel 1985 apposita Parte_6 domanda al Comune di Roma per ottenere il rilascio in concessione in sanatoria per la realizzazione del posto auto coperto, condono rilasciato nel 1997;
-tuttavia il posto auto risultava ancora intestato alla Galatea Coop, ormai liquidata e cancellata, ed è inclusa nei beni comuni da secondo regolamento condominiale. Concludevano dunque per il riconoscimento della proprietà, stante il possesso continuo ed indisturbato da oltre il ventennio.
Si costituiva il in Roma, ed i sig. Controparte_2 Per_2
e nulla opponendo, come deciso a seguito di riunione Parte_3 Parte_4 assembleare del 28.7.23.
Intervenuto in corso di causa il decesso della sig. si costituivano Persona_1 gli eredi in data 4.1.24 facendo proprie le domande della citazione.
2 3
La causa- istruita con la produzione documentale- veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.25.
Nel merito la domanda è fondata, avendo gli istanti dimostrato la circostanza del possesso continuato ed indisturbato ultraventennale dell'immobile reclamato ex art 1158 cc.
Al riguardo gli attori hanno depositato l'atto di compravendita del 28.5.1969 con cui e -genitori/nonni -hanno acquistato da Parte_7 Parte_8 Per_3
l'unità abitativa in via Ghino Valenti 9 (int 7 piano attico) (all. 1 citaz.), che a sua volta la aveva acquistata dalla sig. nel 1964 (all. 9 cit.) assegnataria del Per_4 compendio da parte della società cooperativa costruttrice in data 21.5.63 (all.8 cit.). Con il decesso di il bene è stato trasmesso ai figli pro quota iure Parte_8 successionis (all 2/3 cit.), ed a seguito di decesso di la sua quota Persona_1
è stata devoluta agli eredi legittimi (figlia) e (marito Parte_2 Persona_5 superstite) (all. note pct attori del 4.1.24).
Ora negli atti di trasferimento non è compreso mai il box post auto, pur tuttavia esistente ed utilizzato in continuità dai vari proprietari succedutisi nel tempo.
Depone in tal senso l'attestazione del notaio rogante la compravendita del 28.5.69, il quale dà conto del ricevimento del deposito fiduciario di € 1.500.000 con l'incarico di consegnarlo alla sig. al momento del conseguimento da parte degli acquirenti Pt_5 della proprietà del box abitualmente già usato dalla venditrice (all. 6 cit.). Ancora nel 1972 la sig. non essendo riuscita a regolarizzare la situazione Pt_5 sospesa come sopra poiché la cooperativa non poteva compiere l'atto di assegnazione e tenuto comunque conto che il box auto era nella disponibilità e pieno godimento degli acquirenti- chiedeva ai suoi aventi causa di poter incassare il deposito o restituire alla signora mora il box.
È dunque pacifico che sin dal 69 i sig. e avevano il Parte_7 Parte_8 pacifico godimento del box auto, pur non essendo stata trasferita loro la proprietà in quanto ancora in capo alla società cooperativa. Infatti in virtù di questa disponibilità il sig. in data 28.11.85 Parte_7 presentava una domanda di condono edilizio per abuso eseguito prima del 1967 e violazione consistita nella “realizzazione di un posto auto”, con opera completamente ultimata alla data del 1983 (pag 8 e 9 e fotografia pag 10 all 11 cit.). E la relativa sanatoria- per mq 11,20- veniva rilasciata in data 31.10.97. Parimenti- come da relazione tecnica- la società cooperativa procedeva al frazionamento dell'autorimessa generando 4 posti auto tra cui quello coperto sub 502 da sempre utilizzato dagli aventi causa degli attori.
3 4
E dal raffronto della planimetria catastale del sub 502 con i mq dichiarati nella richiesta di condono, è risultata la coincidenza dell'area.(all 10 cit.).
Per quanto sopra- essendo risultato il possesso degli aventi causa degli odierni istanti dal 1969 ed allo stato attuale dagli eredi- come peraltro incontestato dai convenuti- sussiste ex art 1158 cc il diritto al riconoscimento della intervenuta usucapione.
Spese compensate, in assenza di opposizione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione del posto auto all'interno dello stabile di 9 in Roma CP_2 distinto al Nuovo catasto Edilizio Urbano al Foglio 233 particella 134 sub 502 in favore di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Per_5
[...]
- ordina alla Conservatoria dei RR.II di Roma di trascrivere la presente sentenza;
-spese compensate.
Roma, 25.3.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27281/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
TRA
CF. Parte_1 C.F._1 MB RE -CF. e - C.F._2 Parte_2
CF. , in C.F._3 Persona_1 deceduta in corso di causa
-CF. Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma Via Mario Romagnoli 11 presso lo studio degli avv.ti Simona Graziosi e Pasquale Gramaccioni, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti ATTORI CONTRO
F. 80273600587 Controparte_2
Persona_2 C.F._5 CF. Parte_3 C.F._6
Parte_4 C.F._7 elettivamente domiciliato in Roma Largo Ugo Bartolomei 5, presso lo studio dell'aav. Fabio Valente, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTI E Controparte_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] [...]
CP_6
[...] CP_7
Controparte_8
CP_9 [...]
CP_10
CP_11
Controparte_12
Controparte_13
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Controparte_14
[...] [...]
CP_15 CP_16
Controparte_17 CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig. convenivano in giudizio il Pt_1
e gli altri condomini come in epigrafe per ivi Controparte_2 sentire accogliere la domanda di accertamento della proprietà in loro favore ex artt 1158 e 1120 cc del posto auto all'interno dello stabile distinto al Nuovo catasto Edilizio Urbano al Foglio 233 particella 134 sub 502, ordinando alla Conservatoria di Roma di trascrivere la sentenza. Hanno dedotto a sostegno:
-di essere comproprietari iure hereditatis pro indiviso del piano attico int 7 nel condominio evocato;
-detto immobile era stato acquistato da loro genitori con rogito del 5/5/1969;
-la dante causa sig. aveva avuto il possesso del posto auto oggi rivendicato ma Pt_5 non il diritto di proprietà, ragione per cui gli acquirenti avevano lasciato in deposito al notaio una somma pari a L.
1.500.000 affinché la venditrice procurasse loro la proprietà di detto posto auto nel frattempo trasferito in uso agli acquirenti;
-la obbligata tuttavia non aveva regolarizzato il trasferimento di proprietà;
-invero il costruttore dello stabile -società Galatea Coop. Srl- nel 1963 aveva assegnato la proprietà dell'abitazione e 4 soffitte ad una socia, senza il posto macchina, che la stessa utilizzava indisturbata;
-essa dunque aveva alienato alla sig. unità abitativa con il possesso del posto Pt_5 auto;
-stante il pacifico ed interrotto utilizzo del bene da parte dei sovra citati dante causa, il padre degli odierni attori sig. aveva presentato nel 1985 apposita Parte_6 domanda al Comune di Roma per ottenere il rilascio in concessione in sanatoria per la realizzazione del posto auto coperto, condono rilasciato nel 1997;
-tuttavia il posto auto risultava ancora intestato alla Galatea Coop, ormai liquidata e cancellata, ed è inclusa nei beni comuni da secondo regolamento condominiale. Concludevano dunque per il riconoscimento della proprietà, stante il possesso continuo ed indisturbato da oltre il ventennio.
Si costituiva il in Roma, ed i sig. Controparte_2 Per_2
e nulla opponendo, come deciso a seguito di riunione Parte_3 Parte_4 assembleare del 28.7.23.
Intervenuto in corso di causa il decesso della sig. si costituivano Persona_1 gli eredi in data 4.1.24 facendo proprie le domande della citazione.
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La causa- istruita con la produzione documentale- veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.25.
Nel merito la domanda è fondata, avendo gli istanti dimostrato la circostanza del possesso continuato ed indisturbato ultraventennale dell'immobile reclamato ex art 1158 cc.
Al riguardo gli attori hanno depositato l'atto di compravendita del 28.5.1969 con cui e -genitori/nonni -hanno acquistato da Parte_7 Parte_8 Per_3
l'unità abitativa in via Ghino Valenti 9 (int 7 piano attico) (all. 1 citaz.), che a sua volta la aveva acquistata dalla sig. nel 1964 (all. 9 cit.) assegnataria del Per_4 compendio da parte della società cooperativa costruttrice in data 21.5.63 (all.8 cit.). Con il decesso di il bene è stato trasmesso ai figli pro quota iure Parte_8 successionis (all 2/3 cit.), ed a seguito di decesso di la sua quota Persona_1
è stata devoluta agli eredi legittimi (figlia) e (marito Parte_2 Persona_5 superstite) (all. note pct attori del 4.1.24).
Ora negli atti di trasferimento non è compreso mai il box post auto, pur tuttavia esistente ed utilizzato in continuità dai vari proprietari succedutisi nel tempo.
Depone in tal senso l'attestazione del notaio rogante la compravendita del 28.5.69, il quale dà conto del ricevimento del deposito fiduciario di € 1.500.000 con l'incarico di consegnarlo alla sig. al momento del conseguimento da parte degli acquirenti Pt_5 della proprietà del box abitualmente già usato dalla venditrice (all. 6 cit.). Ancora nel 1972 la sig. non essendo riuscita a regolarizzare la situazione Pt_5 sospesa come sopra poiché la cooperativa non poteva compiere l'atto di assegnazione e tenuto comunque conto che il box auto era nella disponibilità e pieno godimento degli acquirenti- chiedeva ai suoi aventi causa di poter incassare il deposito o restituire alla signora mora il box.
È dunque pacifico che sin dal 69 i sig. e avevano il Parte_7 Parte_8 pacifico godimento del box auto, pur non essendo stata trasferita loro la proprietà in quanto ancora in capo alla società cooperativa. Infatti in virtù di questa disponibilità il sig. in data 28.11.85 Parte_7 presentava una domanda di condono edilizio per abuso eseguito prima del 1967 e violazione consistita nella “realizzazione di un posto auto”, con opera completamente ultimata alla data del 1983 (pag 8 e 9 e fotografia pag 10 all 11 cit.). E la relativa sanatoria- per mq 11,20- veniva rilasciata in data 31.10.97. Parimenti- come da relazione tecnica- la società cooperativa procedeva al frazionamento dell'autorimessa generando 4 posti auto tra cui quello coperto sub 502 da sempre utilizzato dagli aventi causa degli attori.
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E dal raffronto della planimetria catastale del sub 502 con i mq dichiarati nella richiesta di condono, è risultata la coincidenza dell'area.(all 10 cit.).
Per quanto sopra- essendo risultato il possesso degli aventi causa degli odierni istanti dal 1969 ed allo stato attuale dagli eredi- come peraltro incontestato dai convenuti- sussiste ex art 1158 cc il diritto al riconoscimento della intervenuta usucapione.
Spese compensate, in assenza di opposizione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione del posto auto all'interno dello stabile di 9 in Roma CP_2 distinto al Nuovo catasto Edilizio Urbano al Foglio 233 particella 134 sub 502 in favore di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Per_5
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- ordina alla Conservatoria dei RR.II di Roma di trascrivere la presente sentenza;
-spese compensate.
Roma, 25.3.25
Il giudice
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