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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10433 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28659/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
AN RI Presidente Silvia Albano Giudice rel
AN Frettoni Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28659/2024 promossa da:
, nato in ALBANIA, il 28/11/2001, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. FABRIZIO ZANGRILLI, del Foro di Velletri;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 luglio 2024 , cittadino albanese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Esponeva che era arrivato in Italia da minore con la famiglia nel 2014, aveva completato in Italia tutto il ciclo di studi fino a conseguire il diploma della scuola superiore, era perfettamente in integrato nel territorio italiano dove risiedeva la sua famiglia (i genitori e un fratello), mentre non aveva più alcun legame in Albania. Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
A sostegno della domanda ha depositato in giudizio certificazione attestante la frequentazione scolastica e il conseguimento del diploma di scuola superiore (con un punteggio di 89/100); denuncia Unilav per contratto di apprendistato professionalizzante, relativo contratto e buste paga, attestazione di iscrizione
Comitato residenti Colleferro e di partecipazione alle relative attività sottoscritta dalla rappresentante legale , statuto del Comitato istituito nel 2015. Controparte_2
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie la domanda di protezione è stata proposta il 12 ottobre 2023 e, pertanto, trova applicazione la normativa su citata. In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
"catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è giunto sul territorio italiano oltre 10 anni fa - da minore - con la sua famiglia, qui ha frequentato le scuole conseguendo il diploma della scuola secondaria superiore con ottimi risultati;
è pienamente integrato sul territorio italiano, svolge attività lavorativa con un contratto regolare a tempo indeterminato a tempo pieno con una buona retribuzione;
risulta anche essere pienamente integrato nella comunità in cui vive, dove svolge attività di volontariato con il comitato cittadino locale.
Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene dunque che il rimpatrio del ricorrente sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata, tenuto conto che nel paese di origine non risulta avere più alcun legame familiare e sociale.
Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner
c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_1
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008; condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 09/06/2025
la giudice est.
Silvia Albano il Presidente
AN RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
AN RI Presidente Silvia Albano Giudice rel
AN Frettoni Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28659/2024 promossa da:
, nato in ALBANIA, il 28/11/2001, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. FABRIZIO ZANGRILLI, del Foro di Velletri;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 luglio 2024 , cittadino albanese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Esponeva che era arrivato in Italia da minore con la famiglia nel 2014, aveva completato in Italia tutto il ciclo di studi fino a conseguire il diploma della scuola superiore, era perfettamente in integrato nel territorio italiano dove risiedeva la sua famiglia (i genitori e un fratello), mentre non aveva più alcun legame in Albania. Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
A sostegno della domanda ha depositato in giudizio certificazione attestante la frequentazione scolastica e il conseguimento del diploma di scuola superiore (con un punteggio di 89/100); denuncia Unilav per contratto di apprendistato professionalizzante, relativo contratto e buste paga, attestazione di iscrizione
Comitato residenti Colleferro e di partecipazione alle relative attività sottoscritta dalla rappresentante legale , statuto del Comitato istituito nel 2015. Controparte_2
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie la domanda di protezione è stata proposta il 12 ottobre 2023 e, pertanto, trova applicazione la normativa su citata. In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
"catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è giunto sul territorio italiano oltre 10 anni fa - da minore - con la sua famiglia, qui ha frequentato le scuole conseguendo il diploma della scuola secondaria superiore con ottimi risultati;
è pienamente integrato sul territorio italiano, svolge attività lavorativa con un contratto regolare a tempo indeterminato a tempo pieno con una buona retribuzione;
risulta anche essere pienamente integrato nella comunità in cui vive, dove svolge attività di volontariato con il comitato cittadino locale.
Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene dunque che il rimpatrio del ricorrente sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata, tenuto conto che nel paese di origine non risulta avere più alcun legame familiare e sociale.
Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner
c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_1
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008; condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 09/06/2025
la giudice est.
Silvia Albano il Presidente
AN RI