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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/01/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
2) Controparte_1 Controparte_2
3) Controparte_3
Con il dott. ON TE e la dott.ssa ROCCO MARIA CHIARA
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/9/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione prot. 1402 del
26.04.2024 emesso dall'istituto Superi ore di Portogruaro (Ve), e ogni altro atto conseguente CP_3
e connesso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici, economici e contributivi, della supervalutazione del servizio prestato all'estero ai sensi dell'art. 673 del D.Lvo 297/64 per il periodo successivo al 30.05.2017 e fino al 31.08.2024.
Con Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per l'effetto dell'accertamento richiesto, condannare il ad inquadrare la ricorrente nell'esatta posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata a seguito della supervalutazione del servizio prestato all'estero.
Con vittoria di spese e di compenso professionale.
PER I RESISTENTI
In via principale: -Rigettare, nel merito, le domande della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
In via subordinata: -Dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti al punto 1), chiedendo, altresì, sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive;
In ogni caso: - con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/1/2025 la signora nel dedurre: Parte_1
• di rivestire la qualifica di docente a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore “G. Luzzatto” di Portogruaro;
• di aver svolto un periodo di collocamento fuori ruolo all'estero dal 31/10/2016 al 31/8/2023
ha inteso evocare in giudizio il lamentando che, in relazione a detto Controparte_1
periodo, non gli fosse stata riconosciuta la supervalutazione del servizio svolto all'estero ai sensi dell'art. 673 D. Lvo N. 297/1994 ai fini giuridici ed economici se non antecedentemente al 30/05/2017.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda giudizialmente azionata debba andare disattesa.
Ed invero:
A) L'art. 673 D. Lvo N. 297/1994, che prevedeva una valutazione speciale e maggiorata del servizio prestato all'estero, è stato abrogato dal D. Lvo 13/4/2017 N. 64.
Orbene, stante il fatto che detto MUTAMENTO NORMATIVO È ENTRATO IN VIGORE IL 31/5/2017,
APPARE NATURALE CHE LA DISPOSIZIONE VOLTA A RICONOSCERE IL SERVIZIO ALL'ESTERO SIA STATA
APPLICATA IN CONSIDERAZIONE DEL PRINCIPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”.
B) Per altro verso risulta arduo rinvenire un qualsivoglia appiglio normativo finalizzato a mantenere attualmente operante la suddetta supervalutazione al personale già destinatario di provvedimento di collocamento all'estero alla data del 31/5/2017.
In tal senso reputa il decidente che l'art. 37 D. Lvo N. 64/2017, se da un lato consente la permanenza all'estero per il personale già ivi collocato al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa,
NON PER QUESTO SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE IN PUNTO SUPERVALUTAZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATO.
C) Reputa altresì l'adito Tribunale che la giurisprudenza di merito richiamata e pronunciatasi in senso favorevole all'attrice rivesta una portata creativa del diritto anziché interpretativa sì da non poter essere condivisa.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la novità della questione trattata, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda formulata dall'odierna ricorrente.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/01/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
2) Controparte_1 Controparte_2
3) Controparte_3
Con il dott. ON TE e la dott.ssa ROCCO MARIA CHIARA
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/9/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione prot. 1402 del
26.04.2024 emesso dall'istituto Superi ore di Portogruaro (Ve), e ogni altro atto conseguente CP_3
e connesso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici, economici e contributivi, della supervalutazione del servizio prestato all'estero ai sensi dell'art. 673 del D.Lvo 297/64 per il periodo successivo al 30.05.2017 e fino al 31.08.2024.
Con Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per l'effetto dell'accertamento richiesto, condannare il ad inquadrare la ricorrente nell'esatta posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata a seguito della supervalutazione del servizio prestato all'estero.
Con vittoria di spese e di compenso professionale.
PER I RESISTENTI
In via principale: -Rigettare, nel merito, le domande della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
In via subordinata: -Dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla parte ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti al punto 1), chiedendo, altresì, sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive;
In ogni caso: - con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/1/2025 la signora nel dedurre: Parte_1
• di rivestire la qualifica di docente a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore “G. Luzzatto” di Portogruaro;
• di aver svolto un periodo di collocamento fuori ruolo all'estero dal 31/10/2016 al 31/8/2023
ha inteso evocare in giudizio il lamentando che, in relazione a detto Controparte_1
periodo, non gli fosse stata riconosciuta la supervalutazione del servizio svolto all'estero ai sensi dell'art. 673 D. Lvo N. 297/1994 ai fini giuridici ed economici se non antecedentemente al 30/05/2017.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda giudizialmente azionata debba andare disattesa.
Ed invero:
A) L'art. 673 D. Lvo N. 297/1994, che prevedeva una valutazione speciale e maggiorata del servizio prestato all'estero, è stato abrogato dal D. Lvo 13/4/2017 N. 64.
Orbene, stante il fatto che detto MUTAMENTO NORMATIVO È ENTRATO IN VIGORE IL 31/5/2017,
APPARE NATURALE CHE LA DISPOSIZIONE VOLTA A RICONOSCERE IL SERVIZIO ALL'ESTERO SIA STATA
APPLICATA IN CONSIDERAZIONE DEL PRINCIPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”.
B) Per altro verso risulta arduo rinvenire un qualsivoglia appiglio normativo finalizzato a mantenere attualmente operante la suddetta supervalutazione al personale già destinatario di provvedimento di collocamento all'estero alla data del 31/5/2017.
In tal senso reputa il decidente che l'art. 37 D. Lvo N. 64/2017, se da un lato consente la permanenza all'estero per il personale già ivi collocato al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa,
NON PER QUESTO SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE IN PUNTO SUPERVALUTAZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATO.
C) Reputa altresì l'adito Tribunale che la giurisprudenza di merito richiamata e pronunciatasi in senso favorevole all'attrice rivesta una portata creativa del diritto anziché interpretativa sì da non poter essere condivisa.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la novità della questione trattata, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda formulata dall'odierna ricorrente.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci