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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1632/2023 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 11,11 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. CERNIGLIA ALESSIO Parte_1
Per la dr. Controparte_1 Controparte_2
Il Gi L'avv. ER precisa le conclusioni da ricorso riportandosi integralmente agli atti e all'eccezione formulata alla scorsa udienza. La dr.ssa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione riportandosi agli atti CP_2 evidenzian decreto era stato notificato presso il domicilio eletto e a mani del ricorrente tramite la Guardia di Finanzia il 12.09.2023 successivamente all'instaurazione del giudizio. L'avv. ER evidenzia come la circostanza sia in ogni caso inconferente e come ogni notifica successiva all'instaurazione del giudizio sia comunque nulla e non atta a sanare la nullità della notifica originaria ritualmente eccepita. La dr. evidenzia che non è un tentativo effettuato dopo l'instaurazione del presente giudizio che il CP_2 primo di notifica non era andato a buon fine per causa non imputabile all'Amministrazione e pertanto si è provveduto tramite Guardi di Finanza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Alle ore 16,21 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessio ER ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Baluardo La Marmora n. 16, giusta delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 congiuntamente o disgiuntamente dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Daniela Li Vigni Controparte_2 funzionari delegati dalla dott.ssa Maria DI IORIO, Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Torino-
Aosta, presso i cui uffici in Torino Via Grandis, 14 è domiciliato;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione a decreto emesso dal conomia e delle Finaze- Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
Conclusioni di parte ricorrente: IN VIA PRELIMINARE: sospendere, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 1° novembre 2011 n. 150 l'ordinanza ingiunzione opposta. IN VIA
PRINCIPALE Accertare e dichiarare la nullita e/o annullabilità e/o invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché afflitta dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, così come disciplinati dall'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n.241, nonché per gli ulteriori motivi di fatto
Dell'Ordinanza Ingiunzione della , decreto n. Parte_2
799255/A/TO, a firma del direttore dott.ssa Maria di Iorio del 29 giugno 2023 e comunicata in data 30 giugno 2023, (DOC. 1)accogliendo il ricorso ex art. 6 comma 11 e 12 D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la nullita e/o annullabilità e/o invalidità pagina 2 di 6 dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché afflitto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, così come disciplinati dall'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n.241, nonché per gli ulteriori motivi di fatto e diritto esposti, e perciò rideterminare nel minimo edittale di euro 1000,00 anche con l'applicazione ex art. 2 comma 4 c.p. l'applicazione dell'art. 63 comma 1 ter D.Lgs 21.11.2007 n. 231 in vigore a partire dal 27.10.2019, l'ordinanza ingiunzione Dell'Ordinanza Ingiunzione della Parte_2
, decreto n. 799255/A/TO, a firma del direttore Maria di Iorio del 29 giugno
[...] Pt_3
2023 e comunicata in data 30 giugno 2023 (doc. 1), ai sensi dell'art. 6 comma 12 D.Lgs 1 settembre
2011 n. 150. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare la nullita e/o annullabilità
e/o invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché afflitto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, così come disciplinati dall'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n.241, nonché per gli ulteriori motivi di fatto e diritto esposti, e perciò rideterminare nel minimo edittale di euro 2000,00, anche con l'applicazione ex art. 68 comma 1 del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 così modificato ed integrato dal D. Lgs 25 maggio 2017 e/o di ogni altra norma di legge che si riterrà di giustizia,
l'ordinanza ingiunzione Dell'Ordinanza Ingiunzione della , Parte_2 decreto n. 799255/A/TO, a firma del direttore dott.ssa Maria di Iorio del 29 giugno 2023 e comunicata in data 30 giugno 2023 (doc. 1), ai sensi dell'art. 6 comma 12 D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio in caso di vittoria.
Conclusioni di parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via principale, nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
-
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel ricorso, compensare le spese di lite
Fatto e motivi della decisione
, proponeva opposizione avverso il decreto n. 799255/A/TO emesso a suo carico dal Parte_1
con il quale Controparte_5 veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 per la violazione dell'art.49, comma
2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo
25.05.2017 n. 90, per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo pari a € 4.536,91.
A fondamento della svolta opposizione il ricorrente eccepiva (a) la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto non notificata correttamente al soggetto incolpato bensi' inviata solamente via pec pagina 3 di 6 al solo difensore e non anche al presunto trasgressore, facoltà non è prevista dalla legge;
(b) la nullita' della contestazione per la violazione dell'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto non era dato evincere la data di accertamento del fatto;
(c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 e 63 comma
1 ter del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231; (d) l'assenza di prova della condotta illecita e la carenza di accertamento;
(e) la carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689; (f)
l'estinzione dell'obbligazione per l'omessa notifica dell'illecito alla ditta individuale CP_6
Si costituiva in giudizio il , Controparte_5 Controparte_1 contestando, in via preliminare, l'eccezione di nullità della notificazione del decreto sollevata dal ricorrente.
Sul punto, il resistente segnalava che la prima notifica del decreto al sig. (inoltrata tramite il Pt_4 servizio postale in data 06/07/2023) non era andata a buon fine per cause non imputabili all' ed CP_7
è stata resa al mittente, come si evinceva dalla cartolina dell'atto ritornato all' Ufficio in data
23/08/2023 pur essendo l'indirizzo di destinazione (corso Risorgimento 298, 28100 Novara) non solo corretto ma altresì identico a quello indicato nel ricorso. L' Ufficio provvedeva, in data 25/08/2023, a richiedere alla Guardia di Finanza l'effettuazione della notifica, della quale però non aveva, allo stato, contezza circa l'esito della stessa. Pertanto, il procedimento di notificazione si era svolto rispettando le modalità prescritte dalla legge.
La stessa rilevava, inoltre, l'infondatezza della asserita nullità della contestazione -in quanto dalla lettura del verbale erano evincibili tutti gli elementi idonei all'esatta collocazione temporale del fatto contestato. In particolare, veniva indicata la data di redazione dell'atto, il 1 dicembre 2020, data che era da intendersi senza dubbio quella di accertamento finale del fatto- così come della dedotta mancata prova della pretesa sanzionatoria. Infatti, il verbale della Guardia di Finanza, su cui si basava il decreto opposto, in quanto atto pubblico, faceva piena prova dei fatti che il verbalizzante attestava essere avvenuti in sua presenza (sia se osservati direttamente, sia se riscontrati dalla lettura dei documenti esaminati) o da lui compiuti, e quindi delle operazioni di accertamento dell'avvenuta infrazione, nonché della documentazione relativa, della cui acquisizione ed analisi si dava atto nel medesimo verbale.
Il convenuto contestava poi l'invocata esimente della buona fede che aveva determinato un errore sulla liceità della propria condotta.
Infine, in ordine alla quantificazione, precisava che era stata applicata, la normativa vigente al momento di commissione del fatto, irrogando una sanzione pari al minimo edittale, in maniera del tutto legittima.
Pertanto il resistente concludeva come in premessa.
pagina 4 di 6 Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte ricorrente a verbale d'udienza del 31.01.2024, di carenza di legittimazione passiva del giacchè le Ragionerie territoriali Controparte_5 dello Stato sono organi locali del e dipendono organicamente e Controparte_5 Controparte_5 funzionalmente dal , del quale svolgono, su base Controparte_8 regionale ovvero interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento stesso.
Diversamente deve invece argomentarsi in ordine alla eccepita nullità della notifica del provvedimento opposto.
In merito “deve reputarsi ormai non più contestata la facoltà per l'Amministrazione di provvedere alla notifica dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato dalla Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria”.
Ora, sebbene la notificazione dell'atto possa essere fatta mediante consegna di copia al domiciliatario, nel caso in oggetto deve rilevarsi, in primo luogo, che non risulta versato in atti il mandato alle lite rilasciato al difensore dall'odierno ricorrente per la proposizione del ricorso ex art. 18 L. 689/91 e che nel corpo di predetto ricorso non vi è indicata alcuna elezione di domicilio e, in secondo luogo, che l'assunto in ordine al perfezionamento della notifica effettuata tramite Guardia di Finanza a mani dell'odierno ricorrente è rimasta un mera asserzione in mancanza di riscontro documentale a supporto.
Ne deriva che l'abnorme notificazione dell'atto, ne determina la sua nullità.
Da ciò consegue che il provvedimento in questa sede opposto dev'essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo, nella causa di cui in epigrafe , rigetta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione così pronuncia:
Annulla il decreto n. 799255/A/TO emesso dal Controparte_5
;
[...]
pagina 5 di 6 Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forfet. , cpa e Iva di legge.
Così deciso in Novara, 28.05.2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1632/2023 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 11,11 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. CERNIGLIA ALESSIO Parte_1
Per la dr. Controparte_1 Controparte_2
Il Gi L'avv. ER precisa le conclusioni da ricorso riportandosi integralmente agli atti e all'eccezione formulata alla scorsa udienza. La dr.ssa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione riportandosi agli atti CP_2 evidenzian decreto era stato notificato presso il domicilio eletto e a mani del ricorrente tramite la Guardia di Finanzia il 12.09.2023 successivamente all'instaurazione del giudizio. L'avv. ER evidenzia come la circostanza sia in ogni caso inconferente e come ogni notifica successiva all'instaurazione del giudizio sia comunque nulla e non atta a sanare la nullità della notifica originaria ritualmente eccepita. La dr. evidenzia che non è un tentativo effettuato dopo l'instaurazione del presente giudizio che il CP_2 primo di notifica non era andato a buon fine per causa non imputabile all'Amministrazione e pertanto si è provveduto tramite Guardi di Finanza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Alle ore 16,21 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1632/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessio ER ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Baluardo La Marmora n. 16, giusta delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 congiuntamente o disgiuntamente dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Daniela Li Vigni Controparte_2 funzionari delegati dalla dott.ssa Maria DI IORIO, Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Torino-
Aosta, presso i cui uffici in Torino Via Grandis, 14 è domiciliato;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione a decreto emesso dal conomia e delle Finaze- Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
Conclusioni di parte ricorrente: IN VIA PRELIMINARE: sospendere, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 1° novembre 2011 n. 150 l'ordinanza ingiunzione opposta. IN VIA
PRINCIPALE Accertare e dichiarare la nullita e/o annullabilità e/o invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché afflitta dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, così come disciplinati dall'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n.241, nonché per gli ulteriori motivi di fatto
Dell'Ordinanza Ingiunzione della , decreto n. Parte_2
799255/A/TO, a firma del direttore dott.ssa Maria di Iorio del 29 giugno 2023 e comunicata in data 30 giugno 2023, (DOC. 1)accogliendo il ricorso ex art. 6 comma 11 e 12 D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la nullita e/o annullabilità e/o invalidità pagina 2 di 6 dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché afflitto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, così come disciplinati dall'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n.241, nonché per gli ulteriori motivi di fatto e diritto esposti, e perciò rideterminare nel minimo edittale di euro 1000,00 anche con l'applicazione ex art. 2 comma 4 c.p. l'applicazione dell'art. 63 comma 1 ter D.Lgs 21.11.2007 n. 231 in vigore a partire dal 27.10.2019, l'ordinanza ingiunzione Dell'Ordinanza Ingiunzione della Parte_2
, decreto n. 799255/A/TO, a firma del direttore Maria di Iorio del 29 giugno
[...] Pt_3
2023 e comunicata in data 30 giugno 2023 (doc. 1), ai sensi dell'art. 6 comma 12 D.Lgs 1 settembre
2011 n. 150. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare la nullita e/o annullabilità
e/o invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta poiché afflitto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, così come disciplinati dall'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n.241, nonché per gli ulteriori motivi di fatto e diritto esposti, e perciò rideterminare nel minimo edittale di euro 2000,00, anche con l'applicazione ex art. 68 comma 1 del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 così modificato ed integrato dal D. Lgs 25 maggio 2017 e/o di ogni altra norma di legge che si riterrà di giustizia,
l'ordinanza ingiunzione Dell'Ordinanza Ingiunzione della , Parte_2 decreto n. 799255/A/TO, a firma del direttore dott.ssa Maria di Iorio del 29 giugno 2023 e comunicata in data 30 giugno 2023 (doc. 1), ai sensi dell'art. 6 comma 12 D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio in caso di vittoria.
Conclusioni di parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via principale, nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
-
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel ricorso, compensare le spese di lite
Fatto e motivi della decisione
, proponeva opposizione avverso il decreto n. 799255/A/TO emesso a suo carico dal Parte_1
con il quale Controparte_5 veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 per la violazione dell'art.49, comma
2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo
25.05.2017 n. 90, per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo pari a € 4.536,91.
A fondamento della svolta opposizione il ricorrente eccepiva (a) la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto non notificata correttamente al soggetto incolpato bensi' inviata solamente via pec pagina 3 di 6 al solo difensore e non anche al presunto trasgressore, facoltà non è prevista dalla legge;
(b) la nullita' della contestazione per la violazione dell'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto non era dato evincere la data di accertamento del fatto;
(c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 e 63 comma
1 ter del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231; (d) l'assenza di prova della condotta illecita e la carenza di accertamento;
(e) la carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689; (f)
l'estinzione dell'obbligazione per l'omessa notifica dell'illecito alla ditta individuale CP_6
Si costituiva in giudizio il , Controparte_5 Controparte_1 contestando, in via preliminare, l'eccezione di nullità della notificazione del decreto sollevata dal ricorrente.
Sul punto, il resistente segnalava che la prima notifica del decreto al sig. (inoltrata tramite il Pt_4 servizio postale in data 06/07/2023) non era andata a buon fine per cause non imputabili all' ed CP_7
è stata resa al mittente, come si evinceva dalla cartolina dell'atto ritornato all' Ufficio in data
23/08/2023 pur essendo l'indirizzo di destinazione (corso Risorgimento 298, 28100 Novara) non solo corretto ma altresì identico a quello indicato nel ricorso. L' Ufficio provvedeva, in data 25/08/2023, a richiedere alla Guardia di Finanza l'effettuazione della notifica, della quale però non aveva, allo stato, contezza circa l'esito della stessa. Pertanto, il procedimento di notificazione si era svolto rispettando le modalità prescritte dalla legge.
La stessa rilevava, inoltre, l'infondatezza della asserita nullità della contestazione -in quanto dalla lettura del verbale erano evincibili tutti gli elementi idonei all'esatta collocazione temporale del fatto contestato. In particolare, veniva indicata la data di redazione dell'atto, il 1 dicembre 2020, data che era da intendersi senza dubbio quella di accertamento finale del fatto- così come della dedotta mancata prova della pretesa sanzionatoria. Infatti, il verbale della Guardia di Finanza, su cui si basava il decreto opposto, in quanto atto pubblico, faceva piena prova dei fatti che il verbalizzante attestava essere avvenuti in sua presenza (sia se osservati direttamente, sia se riscontrati dalla lettura dei documenti esaminati) o da lui compiuti, e quindi delle operazioni di accertamento dell'avvenuta infrazione, nonché della documentazione relativa, della cui acquisizione ed analisi si dava atto nel medesimo verbale.
Il convenuto contestava poi l'invocata esimente della buona fede che aveva determinato un errore sulla liceità della propria condotta.
Infine, in ordine alla quantificazione, precisava che era stata applicata, la normativa vigente al momento di commissione del fatto, irrogando una sanzione pari al minimo edittale, in maniera del tutto legittima.
Pertanto il resistente concludeva come in premessa.
pagina 4 di 6 Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte ricorrente a verbale d'udienza del 31.01.2024, di carenza di legittimazione passiva del giacchè le Ragionerie territoriali Controparte_5 dello Stato sono organi locali del e dipendono organicamente e Controparte_5 Controparte_5 funzionalmente dal , del quale svolgono, su base Controparte_8 regionale ovvero interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento stesso.
Diversamente deve invece argomentarsi in ordine alla eccepita nullità della notifica del provvedimento opposto.
In merito “deve reputarsi ormai non più contestata la facoltà per l'Amministrazione di provvedere alla notifica dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato dalla Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, sebbene non produca effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria”.
Ora, sebbene la notificazione dell'atto possa essere fatta mediante consegna di copia al domiciliatario, nel caso in oggetto deve rilevarsi, in primo luogo, che non risulta versato in atti il mandato alle lite rilasciato al difensore dall'odierno ricorrente per la proposizione del ricorso ex art. 18 L. 689/91 e che nel corpo di predetto ricorso non vi è indicata alcuna elezione di domicilio e, in secondo luogo, che l'assunto in ordine al perfezionamento della notifica effettuata tramite Guardia di Finanza a mani dell'odierno ricorrente è rimasta un mera asserzione in mancanza di riscontro documentale a supporto.
Ne deriva che l'abnorme notificazione dell'atto, ne determina la sua nullità.
Da ciò consegue che il provvedimento in questa sede opposto dev'essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo, nella causa di cui in epigrafe , rigetta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione così pronuncia:
Annulla il decreto n. 799255/A/TO emesso dal Controparte_5
;
[...]
pagina 5 di 6 Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forfet. , cpa e Iva di legge.
Così deciso in Novara, 28.05.2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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