Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5421/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5421 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: contratto preliminare - recesso, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(TO) e domiciliato in Benevento (BN) alla via Collevaccino n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Carmen Marotta
(C.F. ) e dall'Avv. Attilio Maria La Marca (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla C.F._3 via A. Vivaldi n. 2;
ATTORE
E
(C.F. ) nata il [...] a nata a [...] e CP CodiceFiscale_4 residente in Torre del CO (NA), al C.so V. Emanuele n. 39;
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_2 CodiceFiscale_5 residente in Tortona (AL), alla via E. Guala n. 1000; entrambe evocate nella qualità di eredi della convenuta CP_2
(C.F. ), nata il [...] a [...]
[...] CodiceFiscale_6
(NA) e residente in [...] e deceduta in
Torre del CO (NA) in data 7.03.2022 e rappresentate e difese, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fernando Cerrato
(C.F. ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliate CodiceFiscale_7 in Boscoreale (NA), alla Via E. Messalli n. 46;
CONVENUTE
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Mugnano del Cardinale (AV), alla via Roma n. 7/a, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Silvio Sepe (C.F. ), presso CodiceFiscale_8 il cui studio è elettivamente domiciliata in Avella (AV), alla via Brodolini n. 1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino ed al fine di sentir Controparte_2 Controparte_3 dichiarare, previo accertamento del grave inadempimento della promittente venditrice , la legittimità del recesso dal contratto preliminare Controparte_2 sottoscritto in data 26 giugno 2018, con condanna della convenuta CP_2
e/o in subordine della convenuta società di intermediazione immobiliare
[...] al pagamento del doppio della caparra versata, ai sensi dell'art. Controparte_3
1385 c.c. e, dunque, della somma di € 10.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
L'attore ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare la responsabilità della società di mediazione immobiliare per violazione degli obblighi informativi Controparte_3 sulla stessa gravanti e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attore e da quantificarsi in corso di causa all'esito dell'istruttoria a farsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, l'attore ha chiesto l'annullamento del contratto preliminare sottoscritto in data 26 giugno 2018, per essere stato il consenso dell'attore carpito con dolo o comunque dato per errore e, per l'effetto, ha chiesto di condannare e in solido tra loro ovvero ciascuno per Controparte_2 Controparte_3 quanto di specifica spettanza, al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attore da quantificarsi in corso di causa. R.G. n. 5421/2019
In via ulteriormente subordinata, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da e integra gli estremi Controparte_2 Controparte_3 del dolo incidentale e, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di propria specifica spettanza e competenza, al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attore da quantificarsi in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
2. A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto:
a) di aver, in data 26 giugno 2018, sottoscritto con e per il Controparte_2 tramite della società di intermediazione immobiliare un contratto Controparte_3 preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'unità abitativa di tipo popolare, identificata al C.F., foglio 10, p.lla 690 sub 1, con annesso terreno pertinenziale antistante identificato al C.T., fl. 10, p.lla 691, siti nel Comune di Avella (AV), alla via San Francesco;
b) di aver corrisposto alla parte promittente venditrice, a titolo di caparra confirmatoria ex art.1385 c.c., la somma di € 5.000,00, a mezzo assegno postale non trasferibile n. 7217674651-05, dalla convenuta Tes_1 Controparte_2 in data 03 luglio 2018;
c) di aver, altresì, corrisposto alla convenuta per l'attività di Controparte_3 intermediazione immobiliare espletata la somma complessiva di € 3.620,00, di cui
€. 1.220,00 a mezzo assegno postale n.7217674652-06 regolarmente incassato in data 29.06.2018 ed € 2.400,00, mediante pagamento in contanti;
d) che, nel preliminare, l'agente immobiliare ha inserito nella sezione “note” la seguente dicitura: “La parte venditrice si impegna a sua cura e spese a presentare eventuale scia in sanatoria o permesso a costruire per l'immobile oggetto di vendita in catasto già al foglio 10 part.690 sub1”;
e) che, a fronte delle perplessità manifestate sul punto dall'attore ed, in particolare, in ordine alla regolarità urbanistica della consistenza immobiliare urbana identificata al foglio n. 10 p.lla 690 sub 1, promessa in vendita, l'agenzia di intermediazione immobiliare e la promittente venditrice hanno Controparte_2 rassicurato l'attore, sia con riguardo alla regolarità urbanistica della consistenza immobiliare urbana che, in quanto costruzione realizzata in epoca antecedente al
1967, non necessitava di alcun titolo abilitativo sia in ordine alla legittima provenienza dei beni immobili promessi in vendita appartenenti alla promittente R.G. n. 5421/2019
venditrice , in piena ed esclusiva proprietà, in quanto alla Controparte_2 medesima pervenuti con atto di donazione a rogito del Notaio di Persona_1
Cicciano in data 17 dicembre 1976, Repertorio n.18735 – Raccolta n.29817, menzionato nel citato preliminare con la dicitura “donazione”;
f) che la società di mediazione immobiliare Esclusiva per sua espressa CP_3 ammissione e dichiarazione, ha compiuto tutti gli accertamenti e le visure del caso;
g) che, tuttavia, in data 16 luglio 2018, all'insaputa dell'attore, è stata presentata da al Comune di Avella, per il tramite del suo tecnico di fiducia, Controparte_2 geom. , la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia in Persona_2
Sanatoria, acquisita dal detto Comune in data 18 luglio 2018 al protocollo n.00047978;
h) che anche il tecnico di fiducia dell'attore, geom. , ha manifestato le Testimone_2 proprie perplessità in ordine alla presentazione della SCIA in sanatoria e, pertanto,
l'attore si è recato in uno al proprio tecnico presso la sede della società di intermediazione immobiliare per un appuntamento con il consulente di parte Per_ convenuta, geom. , il quale, tuttavia, non si è presentato all'incontro;
i) che, nel corso degli accertamenti prodromici e preliminari alla stipula del contratto definitivo di compravendita, inizialmente convenuto per il 30 agosto 2018 e successivamente prorogato al 30 settembre 2018, sono emerse, relativamente alla consistenza immobiliare urbana promessa in vendita ed identificata al foglio n. 10
p.lla 690 sub 1, “talune significative anomalie e/o incongruenze di fatto ostative e/o preclusive alla valida conclusione del contratto traslativo della proprietà”;
j) che, segnatamente, è emersa l'assenza di un valido titolo di provenienza della consistenza immobiliare urbana ed identificata al foglio n. 10 p.lla 690 sub 1, non menzionata nell'atto di donazione a rogito del Notaio di Cicciano Persona_1 in data 17 dicembre 1976 e l'assoluta illegittimità della summenzionata consistenza immobiliare sotto il profilo urbanistico, stante l'assenza di un qualsivoglia titolo abilitativo, necessario trattandosi di una costruzione risalente ad una epoca successiva al 1967;
k) che le summenzionate circostanze erano note sia alla parte promittente venditrice sia alla società di intermediazione immobiliare e, tuttavia, sono state sottaciute in mala fede al fine di indurre il promissario acquirente a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe mai sottoscritto;
R.G. n. 5421/2019
l) che, con raccomandata a/r n. 58003520201817445 del 17 settembre 2018, pervenuta alla parte promittente venditrice in data 21 settembre 2018 e con raccomandata a/r n. 58003520201817444 del 17 settembre 2018, pervenuta alla società di mediazione immobiliare in data 18 settembre 2018, l'attore ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto preliminare di vendita, volontà ribadita con successive raccomandate rimaste prive di riscontro;
m) che, al fine di pregiudicare la pretesa creditoria dell'odierno attore, la parte promittente venditrice , per il tramite e di concerto con la Controparte_2 società di mediazione immobiliare, ha provveduto ad alienare a terzi, con un atto di compravendita a rogito del Notaio di Rienzo di Avellino Repertorio Per_3
n.1703 – Raccolta n.1163, datato 13 novembre 2018, la consistenza immobiliare promessa in vendita all'attore;
n) che sussiste, dunque, la responsabilità della parte promittente venditrice,
in concorso con quella della società di mediazione Controparte_2 immobiliare, e la legittimazione del promissario acquirente di Controparte_3 richiedere il risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza delle condotte tenute dalle convenute.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2020, , contestando la fondatezza delle domande Controparte_2 attoree ed, in particolare, negando la sussistenza di un proprio grave inadempimento, essendo l'immobile promesso in vendita conforme alla legislazione vigente all'epoca della sua costruzione, dal momento che il fabbricato
è individuato nei titoli di provenienza sin dall'atto del 1927 e nella stessa consistenza di due vani, già negli atti susseguenti al 1942 e, considerata la sua originaria ubicazione in un contesto esterno al centro abitato, la Legge urbanistica n. 1150 del 1942 stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo.
La convenuta ha aggiunto che sussiste in capo a sé la piena proprietà dell'immobile promesso in vendita e distinto al N.C.E.U. al foglio 10, particella 690, subalterno 1, insistente sul fondo rustico distinto al N.C.T. del Comune di Avella al foglio 10, particella 691, dal momento che il fondo rustico è pervenuto alla convenuta nel 1976 in forza di atto di donazione a rogito OT dr. CP_2
e l'unità immobiliare su esso insistente è divenuta di proprietà Persona_1 R.G. n. 5421/2019
della convenuta in forza del principio di accessione ex art. 934 c.c., in virtù del quale il proprietario del fondo diventa proprietario di qualunque opera o costruzione esistente sul fondo. La convenuta ha aggiunto che il promissario acquirente era a conoscenza della situazione giuridica ed Parte_1 urbanistica degli immobili promessi in vendita, avendo approvato in maniera specifica la clausola di cui agli artt. 13 e 14 delle condizioni particolari del preliminare che espressamente prevedevano che era a cura e a spese della parte venditrice presentare eventuale SCIA in sanatoria o permesso a costruire per l'immobile oggetto di vendita in catasto già al foglio 10, particella 690, sub 1.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attore , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03 marzo 2020, contestando la fondatezza delle domande attoree, Controparte_3 atteso che l'unita immobiliare per cui si controverte, composta dal terreno con sovrastante casa colonica in Avella, alla Via San Francesco e riportato in catasto terreni, al foglio 10, p.lla 691 e catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 690 sub 1, cat.
A/4, è stata alienata in data 13.11.2018 da a Marigliano Controparte_2
Speranza, in virtù di atto pubblico per Notaio del 13.11.2018 Persona_4
Rep. N. 1703, Raccolta n. 1163; che la proprietà è pervenuta a CP_2
per atto di donazione del 17.12.1976 per notar da
[...] Persona_1
Cicciano Rep 18735/2981 e, al suo dante causa, il terreno con la sovrastante casa colonica pervenne con atto del 23.10.1950 per notar da Persona_5 Per_6
Rep. 13916/13280 e, dunque, la mancata indicazione della casa colonica nell'atto del 1976 inserito nell'atto pubblico del 1950 è stata frutto di un mero errore che, tuttavia, non avrebbe impedito la stipula dell'atto definitivo che di fatto è stato concluso con soggetto diverso dall'attore; che nella proposta di acquisto era espressamente previsto che “la parte venditrice si impegna a sua cura e spese a presentare eventuale SCIA in sanatoria o permesso a costruire per l'immobile oggetto di vendita in catasto al foglio 10, p.lla 690 sub” e da un punto di vista urbanistico il fabbricato è stato sanato con S.C.I.A. in sanatoria Protocollo del
Comune di Avella N. 4797 del 18.07.2018; che alcuna responsabilità può essere R.G. n. 5421/2019
imputata all'intermediario immobiliare che ha diligentemente espletato il proprio mandato, essendo evidente l'inadempimento dell'attore che si è volontariamente sottratto alla stipula dell'atto.
La convenuta ha, pertanto, concluso instando per il rigetto della domanda attorea.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
5. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data
14.07.2020, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, ritenuta la superfluità delle prove orali articolate dalle parti e della Consulenza
Tecnica d'Ufficio, il presente giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 febbraio 2022, ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva “istanza per interruzione del processo” depositata in data 21 marzo 2022 (e, dunque, in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), il procuratore della convenuta ha dichiarato l'intervenuto decesso, in data 07 Controparte_2 marzo 2022, della propria assistita e, pertanto, previa rimessione della causa sul ruolo giusta ordinanza emessa in data 22 marzo 2022, è stata fissata l'udienza del
26 aprile 2022, ove è stata dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
6. Riassunto, poi, il processo con ricorso depositato dall'attore in data 26 luglio 2022, si sono costituite, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03 gennaio 2023, e , evocate in giudizio dall'attore nella CP Parte_2 qualità di eredi della convenuta , eccependo l'estinzione del Controparte_2 processo per tardiva riassunzione, avendo l'attore provveduto al Parte_1 deposito del ricorso in riassunzione in data 27 luglio 2022, oltre il termine di mesi tre dall'ordinanza di interruzione del processo del 26 aprile 2022.
Hanno, altresì, eccepito la propria “carenza di legittimazione passiva”, per aver rinunciato all'eredità della propria madre , con atto pubblico Controparte_2 reso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione volontaria giurisdizione, in data 17/03/2022, R.G.V. 491/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia – in data 17/05/2022 al n. 002094, chiedendo la propria estromissione dal giudizio. R.G. n. 5421/2019
Nel merito ed in via subordinata, hanno fatto proprie le difese, eccezioni e contestazioni spiegate da nella propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi ed hanno concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo per tardiva riassunzione e la propria estromissione dal giudizio per difetto di “legittimazione passiva” e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea così come formulata, con condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
7. All'udienza del 31 gennaio 2023, verificata la tempestività della riassunzione con conseguente rigetto dell'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del 31 ottobre 2023 e, poi, all'udienza dell'11 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
9. Ancora in via preliminare, va premesso che, a fronte della dichiarazione di intervenuto decesso della convenuta effettuata dal Controparte_2 procuratore con “istanza per interruzione del processo” depositata in data 21 marzo 2022, con ordinanza emessa in data 22 marzo 2022, la causa è stata rimessa sul ruolo, con fissazione dell'udienza del 26 aprile 2022, celebrata mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221 D. L. 34/2020, convertito con modifiche in L. 77/2020.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza emessa in data
27 aprile 2022 e comunicata in pari data è stata dichiarata l'interruzione dell'intero processo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo a una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento, e R.G. n. 5421/2019
perciò tale procedimento è interrotto per intero, salvo che il giudice non separi le cause connesse e scindibili facenti parte di detto procedimento, a sua volta confluito nel processo unitario. In presenza d'un evento interruttivo, che tocchi una sola delle cause connesse, pertanto, il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle. Se quindi, come nella specie, il giudice, constatato il verificarsi dell'evento interruttivo a carico di una sola parte di una delle cause connesse rientranti in uno dei giudizi riuniti, dichiari l'interruzione dell'intero giudizio, senza separare le cause in esso confluenti, il ricorso in riassunzione deve essere depositato tempestivamente dall'attore in relazione all'intero procedimento interrotto, al fine di escludere l'estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti” (cfr. Cass., sent. n. 7381/2016).
L'attore ha provveduto al deposito del ricorso in riassunzione in Parte_1 data 26 luglio 2022 e, dunque, nel rispetto del termine dei tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo e, segnatamente, dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, emessa in data 27 aprile 2022 e comunicata in pari data.
Con decreto emesso in data 27 luglio 2022 è stata fissata per il prosieguo del giudizio l'udienza del 31 gennaio 2023, assegnando all'attore termine sino al 07 ottobre 2022 per la notificazione del ricorso in riassunzione alle controparti.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, entro l'assegnato termine ed, in particolare, è stato notificato a mezzo pec, in data 07 settembre 2022, alla convenuta ed a Controparte_3 CP
e a mezzo Ufficiale giudiziario e la notificazione si è
[...] Parte_2 perfezionata, rispettivamente, in data 19 settembre 2022 ed in data 20 settembre
2022.
Ne consegue che deve esser confermata la statuizione di rigetto dell'eccezione di estinzione per tardiva riassunzione formulata dalle convenute e CP
, già emessa con ordinanza pronunciata in data 31 marzo 2023. Pt_2
10. Passando, a questo punto, ad esaminare l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva” formulata dalle convenute e per aver CP Parte_2 rinunciato all'eredità della madre in data 17 marzo 2022, con Controparte_2 atto pubblico reso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Volontaria
Giurisdizione, la stessa - da intendersi quale difetto di titolarità passiva, atteso che R.G. n. 5421/2019
la legittimazione attiva e passiva va delibata a livello di prospettazione (cfr. Cass.
SS. UU. Sent. n. 2051/2016) - è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ed, invero, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui "nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius" (Cass. n. 13571/2006).
Nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva prevista dall'art. 303 c.p.c., comma 2, non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, siccome l'agevolazione ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica ed individuale (Cass. n.
23783/2007).
Laddove si proceda invece, com'è avvenuto nella specie, alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, così come nel caso in cui essa intervenga oltre l'anno da tale evento, è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
Ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass. Civ., n. 18534 del
3.9.2007; cfr. negli stessi termini, Cass. Civ., n. 22870 del 10.11.2015) e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.
Nel caso di specie, e , nel costituirsi, hanno Parte_2 CP documentato l'intervenuta rinuncia all'eredità della loro dante causa CP_2
in data 17 marzo 2022 con atto rilasciato dinanzi al funzionario della
[...] R.G. n. 5421/2019
volontaria giurisdizione del Tribunale di Torre Annunziata avente num. Cron.
1051/2022 e num. Rep. 1106/2022.
Tale rinuncia è intervenuta in epoca antecedente rispetto alla notifica del ricorso in riassunzione da parte dell'attore, avvenuta in data 19 settembre 2022 nei confronti di e in data 20 settembre 2022 nei confronti di CP Pt_2
e rispetto alla loro costituzione in giudizio, intervenuta in data 03 gennaio
[...]
2023.
Orbene, come è noto, la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.
Essa, in virtù di quanto stabilito dall'art. 519 c.c., deve rivestire forma solenne
(dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere ed iscrizione nel registro delle successioni) e determina la perdita del diritto all'eredità (Cass., Sez. 2,
28/12/2022, n. 37927), non essendo precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio semel heres, semper heres (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024).
Da quanto sopra argomentato discende che, per effetto della rinuncia all'eredità, non sussiste la titolarità passiva del rapporto giuridico in capo a e CP
, nei cui confronti le domande proposte dall'attore Parte_2 Parte_1 devono esser rigettate.
11. Passando ad esaminare le domande proposte da nei confronti di Parte_1
l'attore ha chiesto, in primo luogo, la condanna della società di Controparte_3 mediazione immobiliare al pagamento della somma di € 10.000,00, Controparte_3 pari al doppio della caparra versata (per € 5.000,00) contestualmente alla proposta irrevocabile di acquisto.
Va premesso che, con il suddetto atto sottoscritto dal proponente acquirente in data 26 giugno 2018, per il tramite dell'agenzia immobiliare Parte_1
ha proposto a di acquistare, per sé o per Controparte_3 Controparte_2 persona da nominare, dietro corresponsione di un corrispettivo pari ad €
39.000,00, l'unità abitativa immobiliare sita in Avella (AV), alla via San Francesco, identificata al C.F., al foglio n. 10, p.lla n. 690 sub 1, con annesso terreno pertinenziale antistante identificato al C.T., al foglio n. 10, p.lla 691. R.G. n. 5421/2019
All'atto della sottoscrizione della proposta irrevocabile, l'attore ha, Parte_1 altresì, provveduto al pagamento della somma di € 5.000,00, a mezzo assegno postale non trasferibile n. 7217674651-05, tratto su filiale di Controparte_4
Benevento.
Tale assegno è stato consegnato all'agenzia immobiliare, la quale, si legge nella proposta irrevocabile, “è autorizzata sin d'ora dal Proponente a consegnare tali somme al Venditore nel momento in cui il Proponente avrà comunicazione dell'accettazione del Venditore medesimo, considerando “le parti” in tale momento il contratto concluso (vedi articolo 9). In tal caso la somma versata a titolo di deposito diventerà caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c.”.
La proposta irrevocabile d'acquisto formulata da è stata accettata, Parte_1 in data 26 giugno 2018, dalla venditrice , che ha poi Controparte_2 provveduto all'incasso dell'assegno in data 03 luglio 2018, ragion per cui con l'accettazione si è perfezionato il vincolo contrattuale (contratto preliminare), ai sensi dell'art. 9 della proposta irrevocabile.
Orbene, è noto che la caparra confirmatoria è una somma di denaro che una parte dà a garanzia dell'esecuzione del contratto con l'intesa che, in caso di suo inadempimento, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere definitivamente la somma ricevuta, mentre la parte che ha dato la caparra può legalmente recedere dal contratto in caso di inadempimento dell'altra parte e ha diritto di esigere il doppio della caparra versata (art. 1385 comma 2 c.c.).
La previsione della caparra confirmatoria attribuisce, quindi, a ciascuna parte il potere di recedere dal contratto in caso di inadempimento della controparte e quindi di risolvere il contratto senza dover proporre azione giudiziale o intimare la diffida.
Da tali considerazioni consegue che la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra proposta da “in via subordinata” nei confronti Parte_1 della società di intermediazione immobiliare deve esser rigettata, avendo CP_3 solo assolto al proprio obbligo di dare avviso della proposta irrevocabile alla
[...] venditrice (art. 8 della proposta irrevocabile) e di consegnare la somma di €
5.000,00 alla venditrice, senza aver per ciò solo acquisito la qualità di “parte” del vincolo contrattuale (contratto preliminare) insorto tra ed Parte_1 CP_3 per effetto dell'accettazione della proposta.
[...] R.G. n. 5421/2019
12. Quanto, poi, all'ulteriore domanda volta a far accertare e dichiarare la responsabilità della società di mediazione immobiliare per Controparte_3 violazione dei propri obblighi informativi, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei “danni patiti e patendi” subiti dall'attore, anch'essa è infondata.
Sul punto, è noto che il mediatore, ai sensi dell'art. 1759 c.c., è gravato - in positivo - dell'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione nonché, in negativo, del divieto di fornire non solo informazioni non veritiere ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tale caso di astenersi dal darle e, in ogni caso, non è tenuto, in assenza di un incarico specifico, a svolgere - nell'adempimento della sua prestazione - particolari indagini di natura tecnico-giuridica al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare (cfr. Cassazione civile sez. II,
12/11/2019, n.29229; Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, n.16623).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la società di intermediazione immobiliare avesse informato l'attore della Parte_1 provenienza dell'unità immobiliare sita in Avella, alla via S. Francesco ed identificata al foglio n. 10, particella n. 690, per esser il suddetto immobile pervenuto alla venditrice per atto di donazione del 17 Controparte_2 dicembre del 1976 per OT . Persona_1
Con tale atto i coniugi hanno donato, tra l'altro, alla figlia CP_2 CP_2
“la zona di terreno della superficie di are ventisei e centiare quindici
[...]
(26.15), distaccata dalla maggiore estensione in modo da confinare con la via
Petrarelle, con la zona di terreno innanzi donata a , con altra Persona_7 zona di terreno che qui di seguito sarà donata a e con beni Persona_8 alieni, individuata nel sopra citato tipo di frazionamento al foglio di mappa 10, particella 262, are 26.15”.
Orbene, quanto alla presunta assenza del titolo di provenienza dell'unità immobiliare, risulta documentalmente provato che, con atto di compravendita del
15.12.1942 per OT e avessero Persona_9 CP_5 CP_6 acquistato da la proprietà della particella n. 74, foglio n. 10 Persona_10 consistente nel “fondo rustico, seminativo, frutteto, vigneto sito in Avella in località Seminario, dalla estensione di ettari due, are nove e centiare ventiquattro, R.G. n. 5421/2019
pari a moggia locali cinque e quattro circa con casa colonica, composta di due vani, riportato nel catasto terreni del comune di Avella alla partita n. 1630 foglio
10 particella 74 per ettari 2,04,24 con reddito di L. 397.56, contrada seminario e foglio 16 particella 32 are 02,08 senza reddito “ ” e che, con successivo Per_11 atto di compravendita del 23 ottobre 1950 per OT , i coniugi Persona_5
avessero acquistato dalle germane e la CP_2 CP_5 CP_6 proprietà “del fondo in Avella, località Seminario, esteso circa ettari 2 are nove e centinare ventiquattro, con casa colonica di due vani, di natura frutteto – vigneto confinante con beni del signor per due lati, e con la strada comunale Per_12
Roccarainola Avella per gli altri due lati;
in catasto alla Partita 1630 foglio x, particelle n. 74 ett.
2.04.24 redd. L. 397,56 contrada Seminario e foglio XVI particella 32 are 2,08 località , senza reddito” e che la donazione del 17 Per_11 dicembre del 1976 per OT effettuata in favore di Persona_1 CP_2
avesse interessato la particella n. 262, derivante dal frazionamento della
[...] particella n. 74 foglio 10 e che la particella n. 262 foglio 10, a seguito di aggiornamento catastale, avesse dato origine alle particelle n. 690 e 691 foglio n.
10.
Ne consegue che alcun rilievo assume la circostanza valorizzata dall'attore con riguardo all'omesso riferimento nell'atto di donazione del 1976 all'unità immobiliare oggetto di preliminare, atteso che, accedendo al terreno identificato al
C.T., foglio 10, particella n. 691, la donataria ha acquistato Controparte_2
"ipso iure" l'unità immobiliare insistente su detto fondo, in virtù del principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28258 del 4 novembre 2019).
Quanto, poi, alla dedotta assenza di regolarità urbanistica per mancanza di titolo abilitativo, occorre evidenziare che la consistenza immobiliare per cui è causa è certamente anteriore alla legge Ponte n. 765/1967 e, pertanto, ai fini della stipula del definitivo non occorreva alcun titolo abilitativo se non la cosiddetta dichiarazione ante '67.
Peraltro, l'agenzia immobiliare ha inserito nella sezione “note” dell'offerta irrevocabile di acquisto l'impegno, da parte della venditrice, “a sua cura e spese a presentare eventuale scia in sanatoria o permesso a costruire per l'immobile oggetto di vendita in catasto già al foglio 10 part.690 sub1””, con la conseguenza che alcuna responsabilità è configurabile in capo all'agenzia di intermediazione R.G. n. 5421/2019
immobiliare, avendo quest'ultima adempiuto ai propri obblighi informativi, con conseguente rigetto della relativa domanda proposta da . Parte_1
13. Passando ad esaminare le domande proposte da in via subordinata Parte_1
e volte ad ottenere anche la condanna della convenuta al Controparte_3 risarcimento dei danni “patiti e patendi” per esser stato il consenso “carpito con dolo o comunque dato per errore” o, in via ulteriormente subordinata, per dolo incidente, la stessa va rigettata per l'assorbente ragione che alcuna domanda di annullamento del contratto per errore o dolo è stata formulata dall'attore, il quale ha omesso di fornire la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito e, segnatamente, della condotta illecita, della riconducibilità eziologica a tale condotta dei danni asseritamente patiti e solo genericamente enunciati nonché del pregiudizio effettivamente patito.
A fronte di tale generica allegazione ed in difetto di prova dell'an e del quantum, le domande attoree vanno rigettate.
14. Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'attore per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dalle convenute e CP
, postulando la condanna per responsabilità aggravata che Parte_2
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nella fattispecie in esame non è avvenuto.
15. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00), avuto riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) espletate, valori medi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori delle convenute nonchè e Controparte_3 CP Pt_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata da n. R.G. 5421/2019, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: R.G. n. 5421/2019
1) rigetta le domande attoree proposte da nei confronti di Parte_1 CP
e ; Parte_2
2) rigetta le domande proposte da nei confronti della convenuta Parte_1
Controparte_3
3) rigetta la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dalle convenute e;
CP Parte_2
4) condanna l'attore al pagamento in favore delle convenute Parte_1 CP
e delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi
[...] Parte_2 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fernando Cerrato, per dichiarato anticipo;
5) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1 CP_3 delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi professionali,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Silvio Sepe, per dichiarato anticipo.
Così deciso in data 06 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani