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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 786/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Berardi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 già Controparte_2
(avv.to Pate)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8157 del 7/10/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di , si dichiarava che, inter partes, era intercorso un rapporto di lavoro domestico Parte_1 dal 19/9/2007 al 17/9/2018, per 8 ore settimanali, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B del CCNL domestico e, per l'effetto, si condannava la resistente al pagamento della complessiva somma di €
8.416,79 - a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità, permessi, ferie e t.f.r. - oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
La interponeva appello, cui resisteva la lavoratrice (nelle more identificata come Parte_1 [...]
). Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di tardività del presente appello, proposto in data 11/4/2023
a fronte della suddetta sentenza pubblicata il 7/10/2022, a seguito dell'ordinanza collegiale del 24/9/2024, che ha disposto la remissione in termini dell'appellante.
Il gravame si articola in tre motivi.
Con il primo, la reitera l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, Parte_1 rilevando, per un verso, che i conteggi non indicavano i nomi delle parti e, per altro verso, che la lavoratrice aveva errato nell'indicare il luogo di lavoro (la doglianza relativa alla trascrizione ed efficacia della messaggistica non ha significativo rilievo decisorio, avendo il primo giudice basato il suo convincimento soprattutto alla luce della condotta processuale della resistente e dell'espletata prova testimoniale, v. infra).
L'eccezione risulta priva di pregio.
Sotto il primo profilo, si osserva che i conteggi allegati provenivano dal sindacato dei lavoratori CP_3
e la loro riferibilità al rapporto dedotto in ricorso si evinceva dal fatto che il periodo cui si riferivano coincideva pienamente con quello indicato nell'atto introduttivo e le voci retributive conteggiate erano le stesse rivendicate nel medesimo ricorso.
Sotto il secondo profilo, si condivide l'assunto del primo giudice, ad avviso del quale la rettifica della ricorrente, quanto all'indirizzo dell'abitazione/luogo di lavoro, effettuata all'udienza del 3/2/2022 - l'abitazione indicata a pag. 2 del ricorso, punto 6, in Via dei Quattro Venti n. 104/A è quella attuale, mentre il luogo di lavoro è in Via Benedetto Valli n. 18 - va considerata alla luce della mancata contestazione del rapporto di lavoro, quale collaboratrice domestica della (oggi ), da parte della , nel senso CP_2 CP_1 Parte_1 che, proprio perché avendo la lavoratrice, comunque, specificamente allegato non solo le modalità della prestazione, ma altresì il contesto in cui la stessa si era concretamente attuata, anche nel periodo di ristrutturazione del predetto immobile, tale affermazione deve ritenersi un mero errore materiale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la lettura delle risultanze probatorie effettuata dal Tribunale capitolino, sostenendo che i testi di parte attorea “hanno fatto confusione sul luogo di lavoro, non hanno mai dichiarato di aver visto la ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni ed hanno riferito in merito a pochissimi giorni rispetto al numero di anni richiesti dalla controparte”.
La doglianza si rivela infondata, non senza sottolineare che, avendo la resistente incentrato la propria difesa senza contestare specificamente le circostanze allegate in ricorso (rapporto di lavoro, periodo, mansioni) su quello che è risultato essere un mero errore materiale nell'individuazione dell'abitazione sede di lavoro della ricorrente, le ulteriori circostanze debbono considerarsi implicitamente ammesse. Ad ogni buon conto, le risultanze dell'esperita prova orale militano nel senso di confermare le allegazioni attoree, nel senso che l'esistenza e consistenza del rapporto di lavoro domestico è stata corroborata dalle concordi e circostanziate deposizioni dei testi di parte ricorrente e Testimone_1 [...]
- escusse, rispettivamente, alle udienze del 3/2/2022 e 8/4/2022 - le quali hanno riferito di Testimone_2 aver coadiuvato o sostituito l'odierna appellata, nel periodo 2007/2018, nello svolgimento delle pulizie presso l'abitazione della . Parte_1
Il tutto senza smentita quanto alla deposizione del teste di parte resistente, - Testimone_3 compagno (ora convivente) della , escusso all'udienza dell'8/4/2022 - il quale, in realtà, oltre Parte_1 che riferire e/o negare, ma pur sempre genericamente, determinate circostanze, è caduto anche in contraddizione laddove ha affermato che, nel ristorante “Novecento”, erano i camerieri ad occuparsi delle pulizie, pur affermando di aver visto la ricorrente occuparsene, sempre nel medesimo ristorante.
Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante si lamenta della liquidazione delle spese di lite, ma trattasi di profilo assorbito in quanto proposto “nell'auspicato accoglimento del presente appello e di riforma dell'impugnata sentenza”.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate con separato decreto in pari data, avendo parte appellata presentato istanza di liquidazione per gratuito patrocinio.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del grado, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.983,00, come da separato decreto, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)