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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2907/2022 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Aluigi
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
20.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ritualmente notificato, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 854/2022 (R.G. 2164/2022), emesso dal Tribunale di Arezzo il 29.8.2022 su ricorso di con il quale gli è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.388, 93, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n.
1025_3989166628000290391, stipulato da e e Parte_1 Controparte_3 garantito da , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Gli odierni opponenti, in via preliminare, hanno eccepito la carenza di titolarità del credito in capo a la prescrizione delle richieste avanzate da nonché Controparte_2 Controparte_2
l'indeterminatezza e la nullità delle procure rilasciate da a Controparte_2 CP_4
pagina 1 di 9 Nel merito, hanno poi disconosciuto le firme apposte sul contratto di apertura di credito, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, nonché sulla cartolina di ricevimento di cui agli allegati 7 e 8; hanno poi lamentato la carenza di prova del credito;
la nullità e la vessatorietà degli artt. 15 e 17 del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto, spese e altri oneri.
Infine, , e hanno dedotto la nullità della fideiussione Parte_2 Parte_4 Parte_3 per violazione della normativa antitrust.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Arezzo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il DI opposto e, quindi: In via Preliminare e pregiudiziale si disconosce la firma sui documenti 3, 7 e 8 (ex adverso) e relativi allegati con relativa Parte_1 nullità e non opponibilità e comunque si eccepisce: a) La prescrizione di ogni richiesta per decorrenza dei termini;
b) la carenza di legittimazione processuale della per mancanza di prova CP_5 della titolarità del presunto credito e per improponibilità dell'azione stante la mancata attivazione della mediazione;
c) l'indeterminatezza e nullità delle procure rilasciate da a CP_2 CP_4
e di tutte le procure in atti ex art. 1418; 1346; 1324 CC;
E comunque si chiede:
[...]
a) Dichiarare non dovute le somme richieste per sorte, interessi e per oneri vari non risultando provate né determinabili;
b) Dichiarare non dovuti gli interessi per violazione delle norme sull'anatocismo e sull'usura, per indeterminatezza del tasso;
c) Rideterminare il saldo finale applicando a tutte le operazioni la valuta reale e non già quella indicata dall'istituto; d) Dichiarare nulle ed indeterminate le cms o qualunque altra commissione similare applicata;
e) Accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile tenuto conto di tutte le contestazioni formulate per la sorte, gli interessi, valute ed altro, da compensare con ogni somma eventualmente accertata in favore della società opposta, ex artt. 1853,
1247, 1945 CC;
f) Dichiarare nulla ed inefficace la fideiussione sottoscritta dai sigg.ri Parte_2
, e per violazione delle norme di legge, della normativa
[...] Parte_4 Parte_5 antitrust e del principio di Buona Fede.
g) Dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti. h) Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale, Controparte_2 previa richiesta della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, invocandone il rigetto.
Quanto alle questioni preliminari, ha evidenziato che: essa è titolare del credito, in forza del contratto di cessione del credito stipulato con è valida la procura rilasciata da Controparte_3 CP_
a non sono prescritti i crediti vantati dalla parte Controparte_1 Controparte_2 opposta.
pagina 2 di 9 Relativamente ai motivi riguardanti il merito dell'opposizione, parte convenuta ha, innanzitutto, proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti dalla parte opponente;
ha poi evidenziato la determinatezza dei tassi e delle spese indicate in contratto;
l'assenza di interessi anatocistici e usurari;
la regolarità della fideiussione.
Su tali basi, l'opposta ha chiesto “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 Pt_5
e della somma di € 12.388,93 (ovvero quella diversa somma
[...] Parte_2 Parte_4 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda avversaria, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) e alla Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 restituzione o pagamento a favore di della somma di € 12.388,93 (ovvero Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Il Tribunale, con decreto del 6.2.2023, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, ha assegnato alla parte opposta termine al fine di presentare la domanda di mediazione (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Verificato il corretto svolgimento del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica, a cura della dott.ssa Persona_1
All'esito dell'attività istruttoria, l'intestato Tribunale ha tentato la conciliazione tra le parti, con esito negativo (parte opponente non ha preso posizione sulla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis
c.p.c. “Propone alle parti di conciliare la causa con la corresponsione da parte degli opponenti di €
6.000,00 a spese compensate.”, accettata solo dall'opposta).
pagina 3 di 9 All'udienza del 20.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente, insistendo sulla richiesta di integrazione della CTU, ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Arezzo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il DI opposto e, quindi Preliminarmente, voler rimettere la causa in istruttoria disponendo CTU contabile per determinare il tasso effettivo annuo applicato tenuto conto di tutti gli oneri e le spese, il superamento del tasso usura e l'eventuale illegittima applicazione dell'anatocismo e, comunque, ancora: In via Preliminare e Pregiudiziale Respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del DI per mancanza dei requisiti con conferma dell'ordinanza 06.02.2023;
Respingere le domande avversarie diverse da quelle indicate nel D.I. per loro inammissibilità ed improcedibilità ed anche per non aver formulato alcuna riconvenzionale;
Dichiarare improcedibile la domanda avversaria per omesso o, comunque, non corretto svolgimento della procedura di mediazione, come da Note scritte 30.05.23 Ancora, in via Preliminare e pregiudiziale Visto il disconoscimento della firma sui documenti 3, 7 e 8 (ex adverso) e relativi allegati Parte_1 dichiarare la relativa nullità e non opponibilità di tali atti e comunque si eccepisce: La prescrizione di ogni richiesta per decorrenza dei termini;
la carenza di legittimazione processuale della CP_5 per mancanza di prova della titolarità del presunto credito e non dimostrazione dell'inserimento dello stesso nella presunta cessione;
l'indeterminatezza e nullità delle procure rilasciate da a CP_2
e di tutte le procure in atti ex art. 1418; 1346; 1324 CC;
E comunque si chiede: Dichiarare CP_4 non dovute le somme richieste per sorte, interessi e per oneri vari non risultando provate né determinabili le relative domande;
Dichiarare non dovuti gli interessi per violazione delle norme sull'anatocismo e sull'usura, per indeterminatezza del tasso (vedasi art. 7 sul contratto CP_6
Pesarese 04.10.93 -doc. 3 alleg. al DI opposto)e per illegittima applicazione dell'anatocismo;
Rideterminare il saldo finale applicando a tutte le operazioni la valuta reale e non già quella indicata dall'istituto;Dichiarare nulle ed indeterminate le cms o qualunque altra commissione similare applicata;
Accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile tenuto conto di tutte le contestazioni formulate per la sorte, gli interessi, valute ed altro, da compensare con ogni somma eventualmente accertata in favore della società opposta, ex artt. 1853, 1247, 1945 CC;
Dichiarare nulla ed inefficace la fideiussione e/o le clausole ivi indicate e sottoscritte dai sigg.ri , e per violazione delle norme di legge e del Parte_2 Parte_4 Parte_5
Codice del Consumatore, per vessatorietà della normativa antitrust e del principio di Buona Fede stante anche la violazione dell'art. 1957 CC. Dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti.
Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare:
1.Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1 creditrice nei confronti di e della Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 pagina 4 di 9 somma di € 12.388,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda avversaria, condannare (ex art.
2033 cc o 2041 cc) e alla Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 12.388,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che CP_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
L'opposizione proposta da , , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità della procura rilasciata da Controparte_1 alla società
[...] Controparte_2
L'eccezione è infondata.
Invero, dalla procura allegata sub doc. 2 del fascicolo monitorio risulta che Controparte_1 ha conferito a (già una procura “affinché, in persona dei suoi Controparte_2 CP_4 legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicati nonché in persona dei sub- procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, siano essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempimenti spontanei, terzi datori di garanzie o assicuratori.”
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre evidenziare che, parte opponente, per un verso, non ha indicato il dies a quo e il dies ad quem del termine di prescrizione;
per altro verso, la revoca dell'affidamento in conto corrente è stata notificata al debitore in data 13.11.2012 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio); successivamente, il 23.12.2019, ha dato notizia a Controparte_1
della cessione del credito intervenuta con mettendolo in mora;
Parte_1 Controparte_7 infine, in data 29.8.2022, ha ottenuto il provvedimento monitorio. Controparte_1
Venendo adesso al merito della controversia, la parte attrice ha disconosciuto le firme apposte sul contratto di apertura di credito in conto corrente, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, nonché sulla cartolina di ricevimento di cui agli allegati 7 e 8.
pagina 5 di 9 Quanto al disconoscimento invocato circa le cartoline di ricevimento di cui agli allegati 7 e 8, occorre osservare che, nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando
è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a invocare il disconoscimento della cartolina di ricevimento, senza proporre querela di falso.
Circa il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di apertura di credito in conto corrente, la parte opposta ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, nel corso dell'attività istruttoria, è stata disposta una CTU grafologica che – sulla scorta di argomentazioni logiche che risultano pienamente condivisibili e scevre da errori – ha accertato la autografia delle firme apposte da Parte_1 sul contratto di apertura di credito in conto corrente.
[...]
Invero, l'ausiliario del giudice ha confrontato la sottoscrizione disconosciuta del contratto di apertura di credito in conto corrente con le firme autografe vergate sul saggio comparativo.
Il raffronto tra le firme in oggetto di verifica e le comparative di , è stato compiuto Parte_1 attraverso la metodologia accertativa grafologica e sulla base degli indici della pressione grafica e del tipo di inchiostrazione, con relativa valutazione del tipo di penna utilizzata, delle inclinazioni, dell'andamento del rigo, del ritmo, della rapidità e della velocità grafica, della leggibilità e chiarezza, curvilineità/angolosità delle movenze, della struttura e ideazione grafica, della pressione quale l'alternanza o meno delle marcature e la loro localizzazione, la sfilatura dei tratti, la nettezza, la quantità pressoria e la qualità del tratto.
Da tale confronto sono emerse numerose e sostanziali concordanze, che hanno portato ad affermare la riconducibilità delle firme apposte sul contratto di apertura di credito in conto corrente a Parte_1
[...]
Il consulente tecnico ha poi risposto in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni critiche sollevate dalla parte opponente, sulla base di argomentazioni da cui non vi sono motivi per discostarsi in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo.
Nonostante la riconducibilità a delle sottoscrizioni apposte sul contratto di apertura di Parte_1 credito in conto corrente, non risulta adeguatamente provata la sussistenza del credito vantato da
[...] nei confronti degli odierni opponenti. Controparte_1
Al riguardo, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 9 Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
A ciò si aggiunga che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario”
o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la AN d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio
2011).
Superata la fase monitoria, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la è tenuta CP_3
a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, in sede monitoria, ha allegato il contratto di apertura di Controparte_1 credito su conto corrente bancario n. 1025_3989166628000290391, stipulato da e Parte_1
e garantito da , e CP_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, il relativo estratto conto ex art. 50 TUB e le fideiussioni.
[...]
Nella presente sede, la parte opposta, nonostante le contestazioni sollevate da parte opponente circa l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto, spese e altri oneri, non ha allegato gli estratti conto dalla data di apertura alla data di chiusura del rapporto, con la conseguenza che non risulta adeguatamente provata la pretesa vantata nei confronti di parte attrice.
Invero, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica è fondata con la conseguenza che è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, a partire dall'apertura del medesimo, ma ciò non è possibile in quanto la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha prodotto gli estratti conto.
Risulta documentalmente che il contratto di conto corrente sul quale operava l'apertura di credito è stato stipulato in data 4.10.1993 e dunque nel periodo antecedente al 2000; tale contratto prevede la capitalizzazione degli interessi con cadenza differenziata per interessi debitori e creditori (art. 7).
Orbene, con riferimento al periodo antecedente il 2000, l'assunto della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondato.
Come è noto, la pratica dell'anatocismo trimestrale è da ritenersi illegittima. La Corte di legittimità ha infatti sottolineato che “l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari”
(Cass. S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass.
S.U. n. 21095/2004).
Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, deve escludersi ogni capitalizzazione di interessi, secondo quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Cass. S.U. n. 24418/2010).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3 Parte_4
n. 854/2022 (R.G. 2164/2022), emesso dal Tribunale di Arezzo il 29.8.2022, assorbito ogni ulteriore profilo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Le spese della ctu grafologica come liquidate in separato provvedimento sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna considerando complessivamente l'esito degli accertamenti e la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 854/2022 (r.g. 2164/2022);
[...]
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano in euro
145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
- pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di ctu.
Arezzo, 06/06/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2907/2022 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Aluigi
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
20.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ritualmente notificato, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 854/2022 (R.G. 2164/2022), emesso dal Tribunale di Arezzo il 29.8.2022 su ricorso di con il quale gli è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.388, 93, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n.
1025_3989166628000290391, stipulato da e e Parte_1 Controparte_3 garantito da , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Gli odierni opponenti, in via preliminare, hanno eccepito la carenza di titolarità del credito in capo a la prescrizione delle richieste avanzate da nonché Controparte_2 Controparte_2
l'indeterminatezza e la nullità delle procure rilasciate da a Controparte_2 CP_4
pagina 1 di 9 Nel merito, hanno poi disconosciuto le firme apposte sul contratto di apertura di credito, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, nonché sulla cartolina di ricevimento di cui agli allegati 7 e 8; hanno poi lamentato la carenza di prova del credito;
la nullità e la vessatorietà degli artt. 15 e 17 del contratto di apertura di credito su conto corrente bancario;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto, spese e altri oneri.
Infine, , e hanno dedotto la nullità della fideiussione Parte_2 Parte_4 Parte_3 per violazione della normativa antitrust.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Arezzo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il DI opposto e, quindi: In via Preliminare e pregiudiziale si disconosce la firma sui documenti 3, 7 e 8 (ex adverso) e relativi allegati con relativa Parte_1 nullità e non opponibilità e comunque si eccepisce: a) La prescrizione di ogni richiesta per decorrenza dei termini;
b) la carenza di legittimazione processuale della per mancanza di prova CP_5 della titolarità del presunto credito e per improponibilità dell'azione stante la mancata attivazione della mediazione;
c) l'indeterminatezza e nullità delle procure rilasciate da a CP_2 CP_4
e di tutte le procure in atti ex art. 1418; 1346; 1324 CC;
E comunque si chiede:
[...]
a) Dichiarare non dovute le somme richieste per sorte, interessi e per oneri vari non risultando provate né determinabili;
b) Dichiarare non dovuti gli interessi per violazione delle norme sull'anatocismo e sull'usura, per indeterminatezza del tasso;
c) Rideterminare il saldo finale applicando a tutte le operazioni la valuta reale e non già quella indicata dall'istituto; d) Dichiarare nulle ed indeterminate le cms o qualunque altra commissione similare applicata;
e) Accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile tenuto conto di tutte le contestazioni formulate per la sorte, gli interessi, valute ed altro, da compensare con ogni somma eventualmente accertata in favore della società opposta, ex artt. 1853,
1247, 1945 CC;
f) Dichiarare nulla ed inefficace la fideiussione sottoscritta dai sigg.ri Parte_2
, e per violazione delle norme di legge, della normativa
[...] Parte_4 Parte_5 antitrust e del principio di Buona Fede.
g) Dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti. h) Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale, Controparte_2 previa richiesta della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, invocandone il rigetto.
Quanto alle questioni preliminari, ha evidenziato che: essa è titolare del credito, in forza del contratto di cessione del credito stipulato con è valida la procura rilasciata da Controparte_3 CP_
a non sono prescritti i crediti vantati dalla parte Controparte_1 Controparte_2 opposta.
pagina 2 di 9 Relativamente ai motivi riguardanti il merito dell'opposizione, parte convenuta ha, innanzitutto, proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti dalla parte opponente;
ha poi evidenziato la determinatezza dei tassi e delle spese indicate in contratto;
l'assenza di interessi anatocistici e usurari;
la regolarità della fideiussione.
Su tali basi, l'opposta ha chiesto “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 Pt_5
e della somma di € 12.388,93 (ovvero quella diversa somma
[...] Parte_2 Parte_4 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda avversaria, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) e alla Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 restituzione o pagamento a favore di della somma di € 12.388,93 (ovvero Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Il Tribunale, con decreto del 6.2.2023, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, ha assegnato alla parte opposta termine al fine di presentare la domanda di mediazione (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Verificato il corretto svolgimento del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica, a cura della dott.ssa Persona_1
All'esito dell'attività istruttoria, l'intestato Tribunale ha tentato la conciliazione tra le parti, con esito negativo (parte opponente non ha preso posizione sulla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis
c.p.c. “Propone alle parti di conciliare la causa con la corresponsione da parte degli opponenti di €
6.000,00 a spese compensate.”, accettata solo dall'opposta).
pagina 3 di 9 All'udienza del 20.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente, insistendo sulla richiesta di integrazione della CTU, ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Arezzo, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il DI opposto e, quindi Preliminarmente, voler rimettere la causa in istruttoria disponendo CTU contabile per determinare il tasso effettivo annuo applicato tenuto conto di tutti gli oneri e le spese, il superamento del tasso usura e l'eventuale illegittima applicazione dell'anatocismo e, comunque, ancora: In via Preliminare e Pregiudiziale Respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del DI per mancanza dei requisiti con conferma dell'ordinanza 06.02.2023;
Respingere le domande avversarie diverse da quelle indicate nel D.I. per loro inammissibilità ed improcedibilità ed anche per non aver formulato alcuna riconvenzionale;
Dichiarare improcedibile la domanda avversaria per omesso o, comunque, non corretto svolgimento della procedura di mediazione, come da Note scritte 30.05.23 Ancora, in via Preliminare e pregiudiziale Visto il disconoscimento della firma sui documenti 3, 7 e 8 (ex adverso) e relativi allegati Parte_1 dichiarare la relativa nullità e non opponibilità di tali atti e comunque si eccepisce: La prescrizione di ogni richiesta per decorrenza dei termini;
la carenza di legittimazione processuale della CP_5 per mancanza di prova della titolarità del presunto credito e non dimostrazione dell'inserimento dello stesso nella presunta cessione;
l'indeterminatezza e nullità delle procure rilasciate da a CP_2
e di tutte le procure in atti ex art. 1418; 1346; 1324 CC;
E comunque si chiede: Dichiarare CP_4 non dovute le somme richieste per sorte, interessi e per oneri vari non risultando provate né determinabili le relative domande;
Dichiarare non dovuti gli interessi per violazione delle norme sull'anatocismo e sull'usura, per indeterminatezza del tasso (vedasi art. 7 sul contratto CP_6
Pesarese 04.10.93 -doc. 3 alleg. al DI opposto)e per illegittima applicazione dell'anatocismo;
Rideterminare il saldo finale applicando a tutte le operazioni la valuta reale e non già quella indicata dall'istituto;Dichiarare nulle ed indeterminate le cms o qualunque altra commissione similare applicata;
Accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile tenuto conto di tutte le contestazioni formulate per la sorte, gli interessi, valute ed altro, da compensare con ogni somma eventualmente accertata in favore della società opposta, ex artt. 1853, 1247, 1945 CC;
Dichiarare nulla ed inefficace la fideiussione e/o le clausole ivi indicate e sottoscritte dai sigg.ri , e per violazione delle norme di legge e del Parte_2 Parte_4 Parte_5
Codice del Consumatore, per vessatorietà della normativa antitrust e del principio di Buona Fede stante anche la violazione dell'art. 1957 CC. Dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti.
Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare:
1.Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1 creditrice nei confronti di e della Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 pagina 4 di 9 somma di € 12.388,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda avversaria, condannare (ex art.
2033 cc o 2041 cc) e alla Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 12.388,93 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che CP_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
L'opposizione proposta da , , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità della procura rilasciata da Controparte_1 alla società
[...] Controparte_2
L'eccezione è infondata.
Invero, dalla procura allegata sub doc. 2 del fascicolo monitorio risulta che Controparte_1 ha conferito a (già una procura “affinché, in persona dei suoi Controparte_2 CP_4 legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicati nonché in persona dei sub- procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, siano essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempimenti spontanei, terzi datori di garanzie o assicuratori.”
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre evidenziare che, parte opponente, per un verso, non ha indicato il dies a quo e il dies ad quem del termine di prescrizione;
per altro verso, la revoca dell'affidamento in conto corrente è stata notificata al debitore in data 13.11.2012 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio); successivamente, il 23.12.2019, ha dato notizia a Controparte_1
della cessione del credito intervenuta con mettendolo in mora;
Parte_1 Controparte_7 infine, in data 29.8.2022, ha ottenuto il provvedimento monitorio. Controparte_1
Venendo adesso al merito della controversia, la parte attrice ha disconosciuto le firme apposte sul contratto di apertura di credito in conto corrente, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, nonché sulla cartolina di ricevimento di cui agli allegati 7 e 8.
pagina 5 di 9 Quanto al disconoscimento invocato circa le cartoline di ricevimento di cui agli allegati 7 e 8, occorre osservare che, nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando
è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a invocare il disconoscimento della cartolina di ricevimento, senza proporre querela di falso.
Circa il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di apertura di credito in conto corrente, la parte opposta ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, nel corso dell'attività istruttoria, è stata disposta una CTU grafologica che – sulla scorta di argomentazioni logiche che risultano pienamente condivisibili e scevre da errori – ha accertato la autografia delle firme apposte da Parte_1 sul contratto di apertura di credito in conto corrente.
[...]
Invero, l'ausiliario del giudice ha confrontato la sottoscrizione disconosciuta del contratto di apertura di credito in conto corrente con le firme autografe vergate sul saggio comparativo.
Il raffronto tra le firme in oggetto di verifica e le comparative di , è stato compiuto Parte_1 attraverso la metodologia accertativa grafologica e sulla base degli indici della pressione grafica e del tipo di inchiostrazione, con relativa valutazione del tipo di penna utilizzata, delle inclinazioni, dell'andamento del rigo, del ritmo, della rapidità e della velocità grafica, della leggibilità e chiarezza, curvilineità/angolosità delle movenze, della struttura e ideazione grafica, della pressione quale l'alternanza o meno delle marcature e la loro localizzazione, la sfilatura dei tratti, la nettezza, la quantità pressoria e la qualità del tratto.
Da tale confronto sono emerse numerose e sostanziali concordanze, che hanno portato ad affermare la riconducibilità delle firme apposte sul contratto di apertura di credito in conto corrente a Parte_1
[...]
Il consulente tecnico ha poi risposto in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni critiche sollevate dalla parte opponente, sulla base di argomentazioni da cui non vi sono motivi per discostarsi in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo.
Nonostante la riconducibilità a delle sottoscrizioni apposte sul contratto di apertura di Parte_1 credito in conto corrente, non risulta adeguatamente provata la sussistenza del credito vantato da
[...] nei confronti degli odierni opponenti. Controparte_1
Al riguardo, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 9 Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
A ciò si aggiunga che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario”
o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la AN d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio
2011).
Superata la fase monitoria, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la è tenuta CP_3
a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, in sede monitoria, ha allegato il contratto di apertura di Controparte_1 credito su conto corrente bancario n. 1025_3989166628000290391, stipulato da e Parte_1
e garantito da , e CP_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, il relativo estratto conto ex art. 50 TUB e le fideiussioni.
[...]
Nella presente sede, la parte opposta, nonostante le contestazioni sollevate da parte opponente circa l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto, spese e altri oneri, non ha allegato gli estratti conto dalla data di apertura alla data di chiusura del rapporto, con la conseguenza che non risulta adeguatamente provata la pretesa vantata nei confronti di parte attrice.
Invero, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica è fondata con la conseguenza che è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, a partire dall'apertura del medesimo, ma ciò non è possibile in quanto la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha prodotto gli estratti conto.
Risulta documentalmente che il contratto di conto corrente sul quale operava l'apertura di credito è stato stipulato in data 4.10.1993 e dunque nel periodo antecedente al 2000; tale contratto prevede la capitalizzazione degli interessi con cadenza differenziata per interessi debitori e creditori (art. 7).
Orbene, con riferimento al periodo antecedente il 2000, l'assunto della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondato.
Come è noto, la pratica dell'anatocismo trimestrale è da ritenersi illegittima. La Corte di legittimità ha infatti sottolineato che “l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari”
(Cass. S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass.
S.U. n. 21095/2004).
Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, deve escludersi ogni capitalizzazione di interessi, secondo quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Cass. S.U. n. 24418/2010).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3 Parte_4
n. 854/2022 (R.G. 2164/2022), emesso dal Tribunale di Arezzo il 29.8.2022, assorbito ogni ulteriore profilo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Le spese della ctu grafologica come liquidate in separato provvedimento sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna considerando complessivamente l'esito degli accertamenti e la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 854/2022 (r.g. 2164/2022);
[...]
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano in euro
145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
- pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di ctu.
Arezzo, 06/06/2025
Il Giudice Marina Rossi
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