Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASINARI DI SAN MARZANO 46, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA CORIGLIANO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL ME;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/7796 proposto da:
AL ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato ME MAMMOLA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ARCURI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PA ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 175/00 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 19/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al ET di Vibo Valentia del 19/10/92 CA AL, dicendosi proprietario e possessore di un fabbricato confinante, nella parte posteriore, con la proprietà di IA IC, esponeva - per quanto ancora rileva - che questi, in data 22/9/1992, aveva posto, lungo il confine e in aderenza alla proprietà di esso istante, una rete metallica di recinzione alta circa due metri;
che, in conseguenza della messa in opera di tale rete, la finestra del vano cucina di esso ricorrente era stata chiusa per metà della sua altezza e per tutta la sua larghezza;
che, con tale comportamento, il IA aveva consumato uno spoglio del possesso del diritto di veduta dal ricorrente esercitato dalla finestra. Chiedeva, pertanto, la reintegrazione ovvero la manutenzione del possesso della veduta e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva - per quanto ancora rileva - che il AL non aveva il possesso della veduta, in quanto sino a qualche mese prima la finestra era chiusa da una rete metallica "zanzariera" che impediva l'affaccio. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria, il ET, con sentenza 3/4/96, rigettava integralmente la domanda.
La decisione veniva in parte riformata dal Tribunale di Vibo Valentia che, in accoglimento dell'appello proposto dall'attore limitatamente al capo relativo al possesso della veduta, con sentenza 19/6/2000, ordinava al IA di reintegrare il AL nel detto possesso, dichiarando compensate le spese del doppio grado di giudizio. Contro la sentenza il IA ha proposto ricorso per Cassazione per tre motivi.
Ha resistito il AL con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale per un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, procedendo poi all'esame dei tre motivi che sorreggono il ricorso principale.
Denunciando vizi di motivazione su punti decisivi, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 1168, 1170 e 1066 c.c., il ricorrente principale deduce che la sentenza impugnata:
1) ha erroneamente fatto riferimento, ai fini dell'indagine sul possesso della veduta, all'astratta possibilità del resistente di esercitare la veduta dalla finestra essendo la zanzariera asportabile, anziché accertare in concreto se, nonostante la zanzariera, erano state effettivamente esercitate dal predetto sia l'inspectio che la prospectio nel fondo del vicino;
2) non ha accertato se sussistevano i requisiti, necessari ai fini della corretta applicazione dell'art. 1168 c.c., della violenza e clandestinità dello spoglio;
3)ha ritenuto sussistente l'esercizio della veduta in base alla pratica dell'anno precedente, laddove, in presenza di un ostacolo all'inspectio e alla prospectio rappresentato dalla zanzariera, occorreva accertare in concreto se la veduta era stata effettivamente esercitata dal resistente con continuità e per quanto tempo. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi insieme perché connessi, vanno entrambi disattesi.
Riesaminate le dichiarazioni dei testi, e in particolare quelle del teste Cullia, il quale con dovizia di particolari aveva riferito che la rete zanzariera di cui la finestra era munita, era stata asportata nella primavera-estate del 1992, in occasione di lavori di ristrutturazione eseguiti dal resistente, e che da quel momento la finestra era rimasta priva di ostruzione, in condizione cioè di consentire al AL l'affaccio pieno sul fondo del IA, il Tribunale ha rilevato che quest'ultimo, con il suo comportamento (collocando, cioè, un'alta recinzione in aderenza alla finestra) aveva impedito del tutto l'esercizio della veduta, privando il AL del possesso come esercitato allo stato. Non era perciò configurabile una molestia, ma uno spoglio ditalché ai fini della tutela possessoria, non era necessaria la prova del possesso ultrannale (richiesto solo per l'azione di manutenzione), rilevando ai fini della tutela possessoria lo stato di fatto al momento dello spoglio.
La sentenza è conforme ai principi di diritto in tema di spoglio (per la cui sussistenza occorre la privazione del possesso, quale esercitato all'attualità) ed è basata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, sulla situazione di fatto concreta, quale accertata attraverso le dichiarazioni dei testi, peraltro non specificamente censurate.
Non attaccando la ratio decidendi nella sua interezza, ma solo - e genericamente - alcuni profili della stessa, i rilievi mossi con i primi due motivi sono, pertanto, inammissibili e vanno, quindi, entrambi respinti.
Il secondo motivo è anch'esso inammissibile perché verte su questione nuova, che non ha formato oggetto del giudizio di appello.
2 - Con l'unico motivo posto a sostegno del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito sul presupposto secondo il ricorrente errato perché non corrispondente alla realtà processuale - che il AL era rimasto soccombente nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il AL era rimasto totalmente soccombente in primo grado, avendo il ET rigettato integralmente la domanda da lui proposta contro il IA. Impugnata la sentenza solo in un capo (quello relativo al possesso della veduta), la soccombenza si era pertanto consolidata sul capo non impugnato (relativo al possesso di un passaggio attraverso un cancello).
Di conseguenza, appare più che giustificata la compensazione delle spese che, per entrambi i gradi di giudizio, risulta disposta dal giudice di appello perché "conforme ad equità" avuto riguardo dell'esito complessivo della lite.
Anche il ricorso incidentale va, quindi, respinto.
L'esito del giudizio giustifica anche in questa sede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, dichiarando compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004