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29 agosto 2014
29 agosto 2014
Art. 2. Destinatari e criteri 1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalita' ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorita' stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita' reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita', da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e' privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attivita' militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunita' di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.
2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalita' ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorita' stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita' reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita', da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e' privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attivita' militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunita' di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.
Commentari • 2
- 1. organizzazioni non governative e dirittoDiletta Lorenzitto · https://www.filodiritto.com/ · 23 agosto 2021 · 0.941252
Un'Organizzazione non governativa (ONG) è un'organizzazione privata e, quindi, non nata per volontà dello Stato, che, operando in modo indipendente, persegue finalità politico-sociali senza fini di lucro. La ragione della sua attività, pertanto, è di tipo ideale, quale una missione o una vocazione. Le ONG si caratterizzano per alcuni elementi fondamentali: La natura privatistica dell'organizzazione L'assenza dello scopo di lucro Il carattere internazionale dell'attività svolta nel perseguimento di attività finalizzate alla cooperazione allo sviluppo La natura pacifica del loro operato In generale, le ONG si dividono in due grandi categorie: quelle che concentrano la loro attività agendo …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 13/04/2017, n. 1875Provvedimento: […] che, infatti, pur alla luce delle produzioni documentali di parte ricorrente, non emerge – da parte di quest'ultima – l'effettivo perseguimento delle finalità indicate dagli artt. 1 e 2 della legge n. 125 del 2014, venendo unicamente in rilievo un'attività di gestione della Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) non finalizzata al reinserimento dei minori nei Paesi d'origine e senza – peraltro – che sia stato documentato il possesso del requisito economico-finanziario indicato dall'art. II, punto n. 10, delle Linee Guida ;Leggi di più...
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