Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8553/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
promossa da rappresentata e Parte_1
difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Simona Serena, domiciliata presso il suo studio parte attrice contro
avv. , quale titolare dell'omonima Azienda Agricola di HI CP_1 CP_2
RA, in re propria, domiciliato presso il suo studio,
parte convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(o “ ”) chiedeva al
[...] Parte_1
Tribunale, nel merito, di: accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'importo di euro 46.017,06 (inclusa iva al 4%) a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori per cui è causa, oltre a interessi di legge dal dì del dovuto sino alla data della domanda giudiziale e oltre agli interessi moratori ex
HI a pagare detto importo;
in via subordinata, accertare e dichiarare la congruità dell'importo richiesto come corrispettivo dei lavori per cui è causa, nonché l'adempimento di parte attrice e condannare parte convenuta al pagamento dell'importo di € 46.017,06, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo preliminarmente al Tribunale di disporre la mediazione degli organismi ex art. 16 d. lgs. 28/2010 e art. 4 d.m.
180/2010; nel merito, di respingere la domanda attorea per indeterminatezza e, in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento dell'importo di €
4.637,37 per esborsi sopportati dal convenuto per il completamento delle opere da parte di altra ditta, oltre al risarcimento del danno per la risoluzione del contratto di locazione, da parte del conduttore, a causa del malfunzionamento degli impianti, e le mancate certificazioni richieste, danno da valutarsi equitativamente.
Alla prima udienza il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ante-riforma.
La causa era coassegnata al giudice onorario di pace, che disponeva la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
All'udienza successiva, dopo una serie di differimenti dovuti alla diffusione dell'epidemia da coronavirus, la parte attrice non accettava la proposta conciliativa del convenuto.
Ammesse ed assunte le prove orali, previa nuova coassegnazione della causa, questo giudice onorario di pace disponeva la c.t.u. contabile finalizzata alla verifica dell'esecuzione delle opere, fornitura e posa in opera dei materiali desumibili dai documenti di parte attrice, alla congruità dei prezzi applicati e conseguente determinazione del corrispettivo dovuto all'attrice, a saldo, dedotto l'acconto pagato dal convenuto.
Con il tempestivo deposito della relazione finale e la liquidazione del compenso del c.t.u., la causa era ritenuta matura per la decisione, con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ricalendarizzata a causa del ruolo aggiuntivo assegnato al giudice onorario di pace e tenutasi mediante il deposito di note scritte.
All'udienza, rilevato che “nuovamente, non sono state autorizzate memorie né deduzioni aggiuntive, da riservarsi agli atti conclusivi, delle quali non si terrà alcun conto e che devono ritenersi stralciate dalle note scritte” - in quanto, nonostante il disposto normativo, la parte attrice non si limitava a precisare le conclusioni e si dilungava in considerazioni di diverse pagine - la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ante- riforma.
Solo la parte attrice depositava sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica, ancorché omessa la comparsa avversaria, insistendo ripetutamente nelle proprie conclusioni.
Il convenuto, infine, instava inspiegabilmente per la rimessione in termini, in pendenza dei medesimi, sul supposto impedimento derivante da un precedente ricovero con dimissione e assenza dal proprio studio, essendo in convalescenza ancora per alcuni giorni.
Ritenuta carente la prova dell'impossibilità per il convenuto e difensore, in proprio, di provvedere al deposito della comparsa conclusionale, nel rispetto del termine e, a maggior ragione, della memoria di replica, ovvero, di una causa di forza maggiore non imputabile al convenuto, senza che ciò comportasse alcuna conseguenza pregiudizievole o lesione del diritto di difesa, l'istanza era respinta.
La domanda attorea merita accoglimento mentre la domanda riconvenzionale della convenuta è infondata e dev'essere respinta per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO
L'attrice deduce di essere stata contattata per un preventivo relativo alla realizzazione di impianti igienico-sanitari e di riscaldamento con radiatori nell'immobile di proprietà del convenuto in località Lugana di Sirmione, in cui era condotta l'omonima azienda agricola;
che il preventivo era approvato dal convenuto e dalla di lui consorte;
che, alla luce delle numerose modifiche richieste dal convenuto, le parti decidevano concordemente di optare per un impianto di riscaldamento a pannelli radianti al pavimento, anziché un impianto tradizionale a radiatori, e aggiungere anche un impianto di ventilazione meccanica controllata;
che il convenuto autorizzava l'inizio dei lavori e sceglieva personalmente gli accessori idraulici da installare, pagati dall'attrice; che il convenuto saldava regolarmente la prima fattura di acconto emessa dall'attrice, per euro 15.600,00 e parzialmente le altre due fatture per euro 7.500,00 anziché euro 31.200,00, iva inclusa;
che, nonostante numerosi solleciti, null'altro era corrisposto dal convenuto;
che durante l'esecuzione dei lavori il convenuto aveva chiesto all'attrice di eseguire ulteriori lavori extra-contrattuali presso altro suo immobile in Cremona, quantificati in euro 9.502,11 e mai pagati;
che l'attrice inviava al convenuto una formale lettera di diffida di pagamento della somma complessiva di euro 44.247,18, e che l'obbligatoria procedura di negoziazione assistita aveva esito negativo.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ammette l'avvenuta approvazione del preventivo per l'importo convenuto in euro 38.820,00; contesta il mancato collaudo oltre la rispondenza dei calcoli termotecnici e la loro conformità di legge, per quanto riguarda l'immobile di Sirmione, così come i calcoli e la conformità dell'impianto di condizionamento progettato e realizzato per l'immobile di Cremona;
contesta nel quantum la pretesa attorea, in quanto il credito residuo, dedotto i pagamenti parziali del convenuto, ammonterebbe a euro 32.902,11 e non euro 46.017,06 di cui alla domanda;
deduce che i lavori di allacciamento gas-acqua, inclusi nel preventivo, erano stati realizzati da altra ditta, a spese del convenuto, così come la sostituzione e montaggio di nuovi box- doccia, presentando vizi quelli forniti dall'attrice, per complessivi euro 4.637, 36, di cui alla domanda riconvenzionale;
che il costo del tecnico progettista (euro
1.500,00) era già compreso nel preventivo;
che il professionista di fiducia incaricato dal convenuto per la verifica e la dichiarazione di conformità degli impianti aveva richiesto un esborso di euro 2.500,00, oltre iva;
che anche l'impianto di condizionamento del negozio di Cremona presentava vizi
(formazione di ghiaccio), che incidevano negativamente sulla locazione del medesimo e causavano il recesso del conduttore dal contratto;
che permangono vizi di funzionamento dell'impianto anche nel locale lavanderia di Sirmione;
che i costi di manodopera e progettazione esposti per l'impianto di Cremona erano stati contestati dal convenuto, così come il consuntivo totale (euro 9.502,11), non rispondente ai prezzi di mercato, rispetto al costo del condizionatore (euro
3.519,93); che manca tuttora il collaudo dell'impianto di Cremona e la documentazione tecnica necessaria ai fini del rilascio dell'agibilità da parte del
. Controparte_3
La domanda non è supportata da un'adeguata prova documentale;
il preventivo in atti, su cui sono indicate le opere da compiere e il corrispettivo a carico del committente, è proveniente unilateralmente dall'attrice, non firmato né accettato dal convenuto, e parimenti le fatture di vendita del materiale sono intestate alla , pur recanti la menzione del progetto Parte_1
“Alfianellese-Ghilardi”, e prive della prova del pagamento;
nemmeno dalla scarsa corrispondenza con il direttore dei lavori o il progettista degli impianti è possibile desumere la completa (e corretta) esecuzione di lavori e forniture elencati nei riepiloghi indirizzati al convenuto.
Il convenuto, peraltro, ha esplicitamente ammesso l'esecuzione dei lavori e la circostanza può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. in virtù del principio di non contestazione.
I testi escussi hanno confermato l'esecuzione delle opere e, in generale, le possibili modifiche intervenute in corso d'opera.
La fattispecie è inquadrabile nel contratto d'opera (art. 2222 e seguenti c.c.), che ha per oggetto il compimento di opere o servizi, verso corrispettivo, da parte di una persona fisica, un artigiano o una ditta individuale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
a differenza dell'appaltatore, che possiede un'organizzazione imprenditoriale complessa di mezzi e risorse, tale da definirsi almeno un'impresa di medie dimensioni, e riveste generalmente la forma di una società di capitale
(s.p.a. o s.r.l.).
Si evince dai documenti prodotti che il convenuto, dopo aver esonerato l'attrice dal proseguimento dei lavori il 18/8/2017 - senza aver saldato, in tutto e in parte, le ultime due fatture di acconto - ha dichiarato con email del 21/9/2017 di chiudere ogni rapporto per l'insolito motivo di una “risposta inopportuna e di cattivo gusto” alla propria consorte, e affermava di aver incaricato altra ditta per “il completamento degli impianti“ e “per la contabilità e verifica delle piena rispondenza degli impianti”.
Ha fatto seguito altra missiva del 26/10/2017 di contestazione (tardiva) dei costi esposti nelle fatture non pagate e conferma dell'ultimazione dei lavori e dei collaudi degli impianti da parte di altra ditta.
Con email del 7/12/2017 il convenuto ha poi denunciato alcuni vizi dell'impianto di Sirmione e il 22/2/2018 anche dell'impianto di Cremona: pare difficile, dunque, poter ravvisare l'accettazione delle opere, non ultimate, da parte del committente.
Per consolidata giurisprudenza, in tema d'appalto “la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale "ipso facto" ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, comma IV, cod. civ., occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
22879/2015).
La Suprema Corte, in particolare, ha ravvisato l'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento, da parte del committente, del corrispettivo, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia (Cassazione civile, sez. II, sent. n. 10452/2020), mentre gli acconti pagati in corso d'opera non costituiscono accettazione tacita, neppure per “facta concludentia” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
13224/2019).
Il convenuto, tuttavia, ha esercitato il diritto potestativo di recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. (art. 2227 c.c. per il contratto d'opera), che determina lo scioglimento del contratto, con effetti ex nunc, ed impone al committente di tenere indenne l'appaltatore/prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. La circostanza che il committente si sia avvalso dello ius poenitendi non priva però il recedente del diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera, non sottostando alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c. ed al conseguente regime decadenziale e prescrizionale.
Sul punto è intervenuta un'importante statuizione della Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera" (Cass. civ., sez. II, sent. n. 421 dell'8/1/2024).
Ciò in quanto la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile - ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. - nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.
Nessuna prova degli asseriti vizi né dell'importanza e a gravità dell'inadempimento, ai fini della responsabilità risarcitoria dell'attrice, è stata offerta dal convenuto.
Inammissibile, di conseguenza, la chiesta c.t.u. sul quantum per il ripristino.
Tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, con le dovute integrazioni, deve quindi essere confermata l'ordinanza del 18/1/2022.
Non provata è anche l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione a causa del malfunzionamento degli impianti, di cui il convenuto si limita a produrre la ricevuta della comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Tantomeno è dimostrato il danno per le non meglio specificate certificazioni richieste, ai fini dell'agibilità, del permesso di costruire.
Ciò premesso, il convenuto è tenuto al pagamento dell'indennizzo previsto ex lege, corrispondente al saldo dovuto per le opere e forniture, non contestate, eseguite dall'attrice, previa verifica della congruità dei prezzi applicati, e quantificato nella c.t.u. disposta in corso di causa.
Sono indubbiamente condivisibili le conclusioni elaborate nelle tabelle di sintesi della pregevole relazione ed il ricalcolo dei costi di materiali e manodopera eseguito dal c.t.u., tenuto conto della percentuale di ricarico ritenuta normale
(20%) dalla giurisprudenza tributaria, per determinare il prezzo congruo relativo.
A maggior ragione, se si considera il diverso valore dei costi esposti dall'attrice: preventivo euro 38.820,00 e lavori ulteriori (doc. 10 e docc. riepilogo lavori), fatturato euro 46.800,00, domanda euro 46.017,06.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento di euro 35.464,74, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma IV, c.c. dal momento della domanda, a favore dell'attrice.
Da respingere la domanda riconvenzionale del convenuto, per quanto già detto, difettando altresì la prova del pagamento dei lavori di ripristino, non essendo all'uopo sufficiente il consuntivo con mera dizione di “quietanza” o la fattura in atti (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 3293 del 12/2/2018).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di Parte_1
nei confronti di HI RA e condanna HR RA al pagamento di euro 35.464,74, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma
IV, c.c. dal momento della domanda, a favore di Parte_1
condanna HI RA a rifondere ad
[...]
le spese processuali, Parte_1
che liquida in € 7.616,00 (valori medi ex d.m. n. 147/2022 per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 5 giugno 2025
Il Giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.