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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG. 3263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3263/2023 promossa da:
(P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore;
(C.F. , Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati, difesi e assistiti dagli Avv.ti Alessandro Bellofiore B. (C.F. - PEC C.F._2
- fax Email_1 02.36.75.51.82), Giovannina Ventura (C.F. – PEC C.F._3
- fax 02.36.75.51.82) e Monica Email_2 Fasano (C.F. – PEC C.F._4 Email_3
– fax 02.36.75.51.82), presso lo studio dei quali in Milano, via Borgonuovo, n. 9 sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come in atti. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale trasgressore, e quale Parte_1 Parte_2 obbligato in solido, proponevano opposizione davanti al Giudice di Pace di Ravenna, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di CP_1 con la quale veniva applicata la sanzione di euro di euro 5.000 per violazione dell'articolo 35 co. 9 DPR 753/80 come riformato dall'art. 7 co. 9 del D.lgs n. 35 del 27.1.2010, come risultante dal verbale redatto dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria di Bologna redatto a seguito di un controllo amministrativo effettuato il 10/09/2019 al treno merci 55304 tratta Mantova-Frassina con il quale è stato CP_1 contestato al sig. , in qualità di rappresentante legale Parte_2 della Società di aver consentito, in qualità di Parte_1
“Trasportatore” una spedizione di merce pericolosa non conforme alle prescrizioni e norme RID;
in particolare i carri cisterna n. 33807814679-
6 e 33807819346-7 avevano il coperchio denominato “passo d'uomo” fissato senza rondella di sicurezza sotto i dadi, contrariamente a quanto indicato al punto 4.2.1.3 delle istruzioni per l'uso dei carri cisterna per gas
Cont compressi di .
2. Il Giudice di Pace di , con la impugnata sentenza n. 329/2023 CP_1 emessa in data 12.4.2023, respingeva ricorso proposto dagli odierni appellanti in quanto:
- l'ordinanza ingiunzione è stata emessa entro il termine di cinque anni previsto dalla commissione dell'illecito previsto dall'art. 28 della Legge 689/81;
- l'obbligo della presenza delle rondelle sulle ferrocisterne che trasportano merci pericolose è previsto dal R.I.D. par.
4.3.3.4. lett.
“e”;
- quale soggetto trasportare ha l'obbligo di attivare Parte_1 procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità di ogni singolo carro prima della sua partenza ai fini della sicurezza;
- la sanzione di cui all'art. 7 co. 9 D.lgs. n. 35 del 27.1.2020 è corretta trattandosi di norma speciale che ha modificato l'art. 35
D.P.R. 753/80 che fa riferimento all'idoneità tecnica dei veicoli delle cisterne o contenitori che trasportino merci pericolose;
- nulla sulle spese in quanto l'amministrazione è stata in giudizio personalmente.
3. e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 alla sentenza sopra richiamata affidandosi ai seguenti motivi:
- intervenuta prescrizione della pretesa e tardività della emissione dell'ordinanza ingiunzione in quanto il verbale è stato emesso in data 12.1.2019, impugnato dall'appellante, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 15.11.2022 ben oltre il termine di 90 giorni ovvero quello complessivo di 180 giorni e al più tardi di 210 giorni decorrenti dalla data di proposizione del ricorso;
- il RID non fa riferimento alcuno alla necessità di fissare i sistemi di chiusura delle cisterne con rondelle di sicurezza sotto i dadi;
- erronea applicazione della sanzione in quanto deve essere Pt_1 qualificato come traportatore sicché la norma sanzionatoria applicabile
è quella di cui al co. 12 dell'art. 7 DTL 35/20210 che prevede una sanzione più lieve di quella applicata di cui al co. 9 dell'art. 7 DTL
35/2010; e che, in ogni caso, la sanzione più favorevole va applicata in ragione della obiettiva incertezza della legge.
4. LA , ritualmente citata, non si è costituita e Controparte_1 veniva dichiarata contumace all'udienza del 13.3.2024.
L'atto di appello è stato notificato anche al
[...]
Controparte_3
, che non si sono costituiti.
[...]
5. In data 13.3.2024 si è tenuta la prima udienza ed all'udienza dell'8.1.2025 (tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno discusso la causa.
6. L'appello è fondato.
Va preliminarmente ritenuto correttamente notificato il ricorso in appello direttamente alla che, nel giudizio di Controparte_1 primo grado, si era difesa in proprio (…Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno effettuate - a pena di nullità - presso l'Avvocatura dello Stato (R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4 - applicabile ratione temporis
- prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata
L. n. 698 del 1981, art. 23). Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, le previsioni del secondo
e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello
Stato, comportano una deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello
Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U,
Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423; nello stesso senso, Sez.
2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n.
20990 del 12/10/2010, Rv. 614973). La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso
Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato …” Corte di Cassazione con sentenza n.
9770/2016). 7. L'appellante è stato sanzionato perché “in qualità di
“Trasportatore”, i carri 33807819-6 (detentore VTG Europa),
333807819351-7 (detentore GATX Europa) e 33807819346-7 (detentore GATX
Europa), avevano il coperchio denominato “passo d'uomo” fissato senza rondella di sicurezza sotto i dadi, contrariamente a quanto indicato al punto 4.2.1.3. delle istruzioni per l'uso dei carri cisterna per gas
Cont compressi di ”.
La norma sanzionatoria applicata (art. 7 co. 9 Dlgs n. 35/2010) punisce, per quanto d'interesse, la violazione “(del)le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose”. Il comma 3, in particolare, richiama il rispetto delle norme internazionali per il trasporto della merce pericolosa.
L'appellante sostiene che i) è stata ritenuta dagli accertatori la necessità delle rondelle di sicurezza sotto i dadi anche per il carro GATX
Europa sulla base del manuale di VTG Europa;
ii) il RID ed il manuale
Cont d'istruzione per l'uso dei carri cisterna per gas compressi non fa riferimento alla necessità di fissare il coperchio denominato “passo d'uomo” con rondelle di sicurezza sotto i dadi.
Orbene, gli accertatori hanno ritenuto la necessità della presenza delle rondelle di sicurezza sotto i dadi ricavandola dalle istruzioni d'uso per i carri cisterna per gas compressi di VTG (sull'evidente presupposto che le regole relative al VTG fossero applicabili anche ai carri cisterna
GATX), come si evince chiaramente dal tenore della contestazione poi confluita anche nell'ordinanza ingiunzione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 9.5.2019 prot. Intg. n. 2927 sull'obbligo della presenza delle rondelle sulle ferrocisterne che trasportano merci pericolose, richiamando il RID al par.
4.3.3.4.3. lettera “e” ha ribadito l'obbligatorietà delle rondelle sui dadi di chiusura dei passi d'uomo quando questo venga utilizzato per operazioni di apertura e chiusura da parte del soggetto caricatore/scaricatore e che l'obbligatorietà della presenza della rondella deve ricavarsi dalla documentazione tecnica del progetto e documentazione tecnica della cisterna o in alternativa da speciale attestazione dell'organismo abilitato.
La necessità delle rondelle sui dadi si ricava allora sulla base della documentazione tecnica del progetto e della documentazione tecnica della cisterna o in alternativa da speciale attestazione dell'organismo abilitato da speciale che va ad integrare le norme internazionali richiamate al co.
3 dell'art. 7 relative alla “idoneità tecnica delle cisterne” di cui al co. 9 del medesimo articolo.
Si ritiene che l'Amministrazione sulla quale grava l'onere della prova della violazione contestata non abbia assolto i propri obblighi.
Parte appellante ha depositato in atti il manuale di istruzioni per l'uso
Cont dei carri cisterna per gas compressi di .
Dall'esame dello stesso, in particolare il punto n.
4.2.1.3 citato nella contestazione, non sembra emergere la necessità delle rondelle né invero l'amministrazione ha fornito spiegazioni a riguardo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la contestazione in quanto non è stata inviata all'autorità procedente, nonostante ripetute richieste in tal senso, né la documentazione relativa al progetto costruttivo né tantomeno documentazione validata dall'autorità od organismo a ciò preposto.
Non si condivide il ragionamento seguito dal primo giudice.
In primo luogo, il fatto che gli accertatori contestano riguarda la violazione delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso, sicché non si comprende come detto manuale non fosse nella loro disponibilità.
In secondo luogo, non si comprende per quale ragione, la legittimità della sanzione si ricaverebbe dal fatto che non è stata inviata la documentazione relativa al progetto costruttivo né documentazione validata dall'autorità od organismo a ciò preposto.
La contestazione in esame riguarda la violazione di prescrizioni riguardo l'idoneità tecnica delle cisterne dedotta sulla base del RID come integrato dal manuale d'istruzione della cisterna, sicché è con riferimento alla sussistenza di tale violazione che deve essere condotto l'accertamento. E, sul punto, invero, nulla si dice in sentenza.
Infine, l'infrazione accertata dagli operanti della muoveva dal CP_4 presupposto che le regole per i VTG potessero applicarsi anche ai carri cisterna GATX, sicché l'illegittimità della sanzione concernente i carri
VTG può essere traslata anche alle cisterne GATX.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, l'ordinanza ingiunzione va annullata.
Ogni altro motivo assorbito.
8.Le spese di giudizio, del primo e secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...] e vengono liquidate complessivamente come in Controparte_5 dispositivo (valori minimi attesa la semplicità della questione trattata e con riferimento a tutte le fasi, eccetto quella istruttoria che non si è svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- ACCOGLIE l'appello proposto da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
2329/2023 resa in data 12.4.2023 e pubblicata il 29.6.2023, ANNULLA
l'ordinanza ingiunzione prot. N. 3220/2019/TC – Prot. Uscita n. 0081955 emessa dalla Prefettura di in data 15.11.2022; CP_1
- CONDANNA a Controparte_6 rifondere le spese di giudizio a in persona del legale Parte_1 rappresentante e che si liquidano complessivamente in Parte_2 euro 1.310 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
Così deciso, in Ravenna il 8.1.2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3263/2023 promossa da:
(P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore;
(C.F. , Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati, difesi e assistiti dagli Avv.ti Alessandro Bellofiore B. (C.F. - PEC C.F._2
- fax Email_1 02.36.75.51.82), Giovannina Ventura (C.F. – PEC C.F._3
- fax 02.36.75.51.82) e Monica Email_2 Fasano (C.F. – PEC C.F._4 Email_3
– fax 02.36.75.51.82), presso lo studio dei quali in Milano, via Borgonuovo, n. 9 sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come in atti. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale trasgressore, e quale Parte_1 Parte_2 obbligato in solido, proponevano opposizione davanti al Giudice di Pace di Ravenna, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di CP_1 con la quale veniva applicata la sanzione di euro di euro 5.000 per violazione dell'articolo 35 co. 9 DPR 753/80 come riformato dall'art. 7 co. 9 del D.lgs n. 35 del 27.1.2010, come risultante dal verbale redatto dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria di Bologna redatto a seguito di un controllo amministrativo effettuato il 10/09/2019 al treno merci 55304 tratta Mantova-Frassina con il quale è stato CP_1 contestato al sig. , in qualità di rappresentante legale Parte_2 della Società di aver consentito, in qualità di Parte_1
“Trasportatore” una spedizione di merce pericolosa non conforme alle prescrizioni e norme RID;
in particolare i carri cisterna n. 33807814679-
6 e 33807819346-7 avevano il coperchio denominato “passo d'uomo” fissato senza rondella di sicurezza sotto i dadi, contrariamente a quanto indicato al punto 4.2.1.3 delle istruzioni per l'uso dei carri cisterna per gas
Cont compressi di .
2. Il Giudice di Pace di , con la impugnata sentenza n. 329/2023 CP_1 emessa in data 12.4.2023, respingeva ricorso proposto dagli odierni appellanti in quanto:
- l'ordinanza ingiunzione è stata emessa entro il termine di cinque anni previsto dalla commissione dell'illecito previsto dall'art. 28 della Legge 689/81;
- l'obbligo della presenza delle rondelle sulle ferrocisterne che trasportano merci pericolose è previsto dal R.I.D. par.
4.3.3.4. lett.
“e”;
- quale soggetto trasportare ha l'obbligo di attivare Parte_1 procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità di ogni singolo carro prima della sua partenza ai fini della sicurezza;
- la sanzione di cui all'art. 7 co. 9 D.lgs. n. 35 del 27.1.2020 è corretta trattandosi di norma speciale che ha modificato l'art. 35
D.P.R. 753/80 che fa riferimento all'idoneità tecnica dei veicoli delle cisterne o contenitori che trasportino merci pericolose;
- nulla sulle spese in quanto l'amministrazione è stata in giudizio personalmente.
3. e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 alla sentenza sopra richiamata affidandosi ai seguenti motivi:
- intervenuta prescrizione della pretesa e tardività della emissione dell'ordinanza ingiunzione in quanto il verbale è stato emesso in data 12.1.2019, impugnato dall'appellante, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 15.11.2022 ben oltre il termine di 90 giorni ovvero quello complessivo di 180 giorni e al più tardi di 210 giorni decorrenti dalla data di proposizione del ricorso;
- il RID non fa riferimento alcuno alla necessità di fissare i sistemi di chiusura delle cisterne con rondelle di sicurezza sotto i dadi;
- erronea applicazione della sanzione in quanto deve essere Pt_1 qualificato come traportatore sicché la norma sanzionatoria applicabile
è quella di cui al co. 12 dell'art. 7 DTL 35/20210 che prevede una sanzione più lieve di quella applicata di cui al co. 9 dell'art. 7 DTL
35/2010; e che, in ogni caso, la sanzione più favorevole va applicata in ragione della obiettiva incertezza della legge.
4. LA , ritualmente citata, non si è costituita e Controparte_1 veniva dichiarata contumace all'udienza del 13.3.2024.
L'atto di appello è stato notificato anche al
[...]
Controparte_3
, che non si sono costituiti.
[...]
5. In data 13.3.2024 si è tenuta la prima udienza ed all'udienza dell'8.1.2025 (tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno discusso la causa.
6. L'appello è fondato.
Va preliminarmente ritenuto correttamente notificato il ricorso in appello direttamente alla che, nel giudizio di Controparte_1 primo grado, si era difesa in proprio (…Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno effettuate - a pena di nullità - presso l'Avvocatura dello Stato (R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4 - applicabile ratione temporis
- prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata
L. n. 698 del 1981, art. 23). Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, le previsioni del secondo
e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello
Stato, comportano una deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello
Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U,
Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423; nello stesso senso, Sez.
2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n.
20990 del 12/10/2010, Rv. 614973). La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso
Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato …” Corte di Cassazione con sentenza n.
9770/2016). 7. L'appellante è stato sanzionato perché “in qualità di
“Trasportatore”, i carri 33807819-6 (detentore VTG Europa),
333807819351-7 (detentore GATX Europa) e 33807819346-7 (detentore GATX
Europa), avevano il coperchio denominato “passo d'uomo” fissato senza rondella di sicurezza sotto i dadi, contrariamente a quanto indicato al punto 4.2.1.3. delle istruzioni per l'uso dei carri cisterna per gas
Cont compressi di ”.
La norma sanzionatoria applicata (art. 7 co. 9 Dlgs n. 35/2010) punisce, per quanto d'interesse, la violazione “(del)le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose”. Il comma 3, in particolare, richiama il rispetto delle norme internazionali per il trasporto della merce pericolosa.
L'appellante sostiene che i) è stata ritenuta dagli accertatori la necessità delle rondelle di sicurezza sotto i dadi anche per il carro GATX
Europa sulla base del manuale di VTG Europa;
ii) il RID ed il manuale
Cont d'istruzione per l'uso dei carri cisterna per gas compressi non fa riferimento alla necessità di fissare il coperchio denominato “passo d'uomo” con rondelle di sicurezza sotto i dadi.
Orbene, gli accertatori hanno ritenuto la necessità della presenza delle rondelle di sicurezza sotto i dadi ricavandola dalle istruzioni d'uso per i carri cisterna per gas compressi di VTG (sull'evidente presupposto che le regole relative al VTG fossero applicabili anche ai carri cisterna
GATX), come si evince chiaramente dal tenore della contestazione poi confluita anche nell'ordinanza ingiunzione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 9.5.2019 prot. Intg. n. 2927 sull'obbligo della presenza delle rondelle sulle ferrocisterne che trasportano merci pericolose, richiamando il RID al par.
4.3.3.4.3. lettera “e” ha ribadito l'obbligatorietà delle rondelle sui dadi di chiusura dei passi d'uomo quando questo venga utilizzato per operazioni di apertura e chiusura da parte del soggetto caricatore/scaricatore e che l'obbligatorietà della presenza della rondella deve ricavarsi dalla documentazione tecnica del progetto e documentazione tecnica della cisterna o in alternativa da speciale attestazione dell'organismo abilitato.
La necessità delle rondelle sui dadi si ricava allora sulla base della documentazione tecnica del progetto e della documentazione tecnica della cisterna o in alternativa da speciale attestazione dell'organismo abilitato da speciale che va ad integrare le norme internazionali richiamate al co.
3 dell'art. 7 relative alla “idoneità tecnica delle cisterne” di cui al co. 9 del medesimo articolo.
Si ritiene che l'Amministrazione sulla quale grava l'onere della prova della violazione contestata non abbia assolto i propri obblighi.
Parte appellante ha depositato in atti il manuale di istruzioni per l'uso
Cont dei carri cisterna per gas compressi di .
Dall'esame dello stesso, in particolare il punto n.
4.2.1.3 citato nella contestazione, non sembra emergere la necessità delle rondelle né invero l'amministrazione ha fornito spiegazioni a riguardo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la contestazione in quanto non è stata inviata all'autorità procedente, nonostante ripetute richieste in tal senso, né la documentazione relativa al progetto costruttivo né tantomeno documentazione validata dall'autorità od organismo a ciò preposto.
Non si condivide il ragionamento seguito dal primo giudice.
In primo luogo, il fatto che gli accertatori contestano riguarda la violazione delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso, sicché non si comprende come detto manuale non fosse nella loro disponibilità.
In secondo luogo, non si comprende per quale ragione, la legittimità della sanzione si ricaverebbe dal fatto che non è stata inviata la documentazione relativa al progetto costruttivo né documentazione validata dall'autorità od organismo a ciò preposto.
La contestazione in esame riguarda la violazione di prescrizioni riguardo l'idoneità tecnica delle cisterne dedotta sulla base del RID come integrato dal manuale d'istruzione della cisterna, sicché è con riferimento alla sussistenza di tale violazione che deve essere condotto l'accertamento. E, sul punto, invero, nulla si dice in sentenza.
Infine, l'infrazione accertata dagli operanti della muoveva dal CP_4 presupposto che le regole per i VTG potessero applicarsi anche ai carri cisterna GATX, sicché l'illegittimità della sanzione concernente i carri
VTG può essere traslata anche alle cisterne GATX.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, l'ordinanza ingiunzione va annullata.
Ogni altro motivo assorbito.
8.Le spese di giudizio, del primo e secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...] e vengono liquidate complessivamente come in Controparte_5 dispositivo (valori minimi attesa la semplicità della questione trattata e con riferimento a tutte le fasi, eccetto quella istruttoria che non si è svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- ACCOGLIE l'appello proposto da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
2329/2023 resa in data 12.4.2023 e pubblicata il 29.6.2023, ANNULLA
l'ordinanza ingiunzione prot. N. 3220/2019/TC – Prot. Uscita n. 0081955 emessa dalla Prefettura di in data 15.11.2022; CP_1
- CONDANNA a Controparte_6 rifondere le spese di giudizio a in persona del legale Parte_1 rappresentante e che si liquidano complessivamente in Parte_2 euro 1.310 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
Così deciso, in Ravenna il 8.1.2025
Il giudice
Dr. Fabrizio Valloni