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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1607 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente ad Parte_1 C.F._1
Olbia, via Della Stampa, n. 58, , (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 16.03.1977, ivi residente in [...] e , (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata ad [...] il [...] e residente a [...], nella loro qualità di eredi della sig.ra , (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_4 C.F._4
deceduta in data 23.08.2010 e del sig. , (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._5
Buddusò il 3.02.1946, ivi deceduto in data 19.12.2014, rappresentati e difesi da l'Avv. Rossella Pinna,
nel cui studio di Via Roma 40, a Sassari, sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce a ciascun atto introduttivo attori
contro
con sede in in persona del Responsabile Controparte_1 CP_1
dello Staff Penale della Direzione Group General Counsel e procuratore speciale in forza dei poteri di rappresentanza, dott. rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di Controparte_2
pagina 1 di 11 costituzione, dall' avv.to Paola Serra, presso il cui studio in Sassari, via Roma n.15 è elettivamente domiciliata;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli attori, come da atti introduttivi tutti del 26.06.2018 ad eccezione di quelle alle lettere D) ed E); nell'interesse della convenuta, come da comparsa di costituzione del 12.07.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali e nelle note scritte del 26.03.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori convenivano in giudizio Pt_1 [...]
Contr
(d'ora in poi , esponendo: Controparte_1
- di essere eredi dei propri genitori: deceduta a Buddusò in data Parte_4
23.08.2010 e deceduto a Buddusò in data 19.12.2014; Persona_1
- che in data 2.11.2000, in Buddusò, su proposta del sig. in qualità di Persona_2
promotore della società di intermediazione mobiliare AX SIM (poi divenuta CP_1
, la sig.ra sottoscriveva un modulo di adesione al fondo MIDA AZIONARIO,
[...] Pt_4
n. 84797, per la somma di allora £. 135.000.000 (circa €. 69.722,00);
- che tale somma veniva versata al mediatore tramite assegno n. 149.243.905-05 Per_2
dell'importo di £. 10.000.000 (circa €. 5165,00) della Banca Popolare Commercio e
Industria del 3.11.2000, e di £. 125.000.000 (circa €. 64.557,00) in contanti;
- che la fiducia riposta nel era dovuto al fatto che molti conoscenti della sig.ra Per_2
US – in primis la madre - avevano investito ingenti somme con ottimi risultati;
- che il avrebbe riferito sempre e solo verbalmente del buon andamento Per_2
dell'investimento, tuttavia, verso la fine del mese di febbraio 2001, la sig.ra Pt_4
pagina 2 di 11 apprendeva da notizie di stampa dell'avvio di un procedimento penale nei confronti del per fatti riferibili al suo operato quale promotore finanziario;
Per_2
- che con raccomandata a.r. del 15.04.2001, tramite legali, la sig.ra chiedeva ad Axa Pt_4
notizie sul proprio investimento e veniva a conoscenza del fatto di non risultare cliente
AX; presentava pertanto querela;
Contr
- che con r.a.r. del 21.10.2011 e 07.10.2016 tramite legali, la sig.ra richiedeva a Pt_4
in qualità di successore universale per incorporazione dell' , la restituzione di CP_4
tutte le somme versate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il pagamento dei danni morali e materiali, la rifusione di tutte le spese dei giudizi penali nonché il pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di €. 25.000,00 liquidata con sentenza GUP n.
481/2009;
- che dopo il decesso dei genitori, gli eredi – oggi attori – chiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti per i fatti sopra esposti, in qualità di eredi della madre per l'intera somma trafugata dal promotore (£. 135.000.000 – circa €. 69.721,68) e nella qualità di eredi del padre ( ), per la quota pervenuta a quest'ultimo per successione a seguito del Persona_1
decesso della moglie e nella qualità di eredi del padre ( ), per la quota Persona_1
pervenuta a quest'ultimo per successione a seguito del decesso della moglie.
Sulla responsabilità di esponevano che: Persona_2
- egli si presentava come Agente AX codice 31400, curando le trattative e incassando il denaro;
- nel 2001 la falsa qualità del e l'appropriazione indebita delle somme emergevano Per_2
in tutta evidenza determinandone il fallimento e la denuncia per vari reati che il Per_2
avrebbe confessato nel processo penale a suo carico (cioè, di aver ricevuto da numerosissimi clienti ingenti somme da investire in prodotti collocati sul mercato da e in CP_4
realtà mai consegnate alla società (doc. 14 - Verbale ud. GUP 12.01.2005);
pagina 3 di 11 - il avrebbe posto un serie di illeciti come promotore finanziario, tra cui l'omessa Per_2
trasmissione dei contratti sottoscritti dai clienti, l'appropriazione di denaro di questi, la richiesta di mezzi di pagamento difformi da quelli rituali.
Sulla responsabilità solidale di esponeva che: CP_4
- l' società autorizzata a svolgere attività di collocamento di fondi comuni CP_4
di investimento e valori mobiliari e si avvale di promotori finanziari che devono risultare iscritti all'Albo Unico Nazionale;
- il Campus era un promotore finanziario, iscritto all'Albo con delibera Consob n. Per_2
5949 del 28.01.1992 e avrebbe lavorato sino al 1998 per conto della Internationale
Nederlanden Sviluppo Investimenti SIM S.p.A., corrente in Milano, rapporto risolto a seguito di irregolarità analoghe a quelle sopra descritte;
- dal 7 luglio 1998, veniva reclutato da (poi d Per_2 Controparte_5 CP_4
Contr oggi , che gli conferiva il mandato di agenzia con il codice 31400, consentendogli di svolgere attività di mandatario in via esclusiva ed a tempo indeterminato per “la promozione
ed il collocamento, presso il pubblico, anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza,
di strumenti finanziari, servizi d'investimento e servizi accessori” collocati dalla società
mandante ed indicati nei documenti allegati al mandato;
- AX non avrebbe mai controllato il suo operato.
Così concludevano:
A) previo accertamento della responsabilità di per i fatti di cui in Persona_2
espositiva;
B) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2049 c.c. e 31 del T.U.F. (d.lgs. 58/1998)
di (già , in persona del legale Controparte_1 CP_4
rappresentante pro tempore, per i medesimi fatti di cui in espositiva;
C)- conseguentemente, condannare (già AX Controparte_1
pagina 4 di 11 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore CP_4
degli attori, quali eredi della sig.ra e del sig. (per la Parte_4 Persona_1
quota pervenuta a quest'ultimo per successione a seguito del decesso della moglie) del danno patrimoniale quantificato nella misura di €. 69.721,68 (£. 135.000.000) con gli interessi e la rivalutazione monetaria,
D) (domanda rinunciata con foglio PC del 23.05.23 e scritti difensivi del 26.03.2025)
E) (domanda rinunciata con foglio PC del 23.05.23 e scritti difensivi del 26.03.2025);
F) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
***
Contr Si costituiva in giudizio (d'ora in poi , contestando Controparte_1
quanto esposto da parti attrici. In particolare:
- in via preliminare eccepiva la prescrizione dei diritti di credito vantati, atteso che il termine di prescrizione nei confronti dell'intermediario sarebbe quinquennale. Ne consegue che l'azione si sarebbe prescritta nel giugno 2006, decorsi cinque anni dalla prima richiesta di risarcimento alla quale – con comunicazione in data 12.6.2001 - seguiva, la risposta dell'Axa
con la quale si dava atto che non erano pervenuti i contratti. A nulla rileverebbero, quindi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'asserita costituzione di parte civile della quale non
è neppure dato intendere la data, senza considerare che la prescrizione sarebbe comunque maturata anche successivamente all'intervenuta passaggio in giudicato della sentenza penale,
non essendo intervenuti atti interruttivi idonei.
Nel merito sosteneva che nessuna responsabilità potrebbe essere invocata nei confronti di atteso che nessun investimento sarebbe ad essa riferibile: i moduli di investimento CP_4
non sono riferiti ad ma ad altra società: FIDAGEST spa;
soggetto totalmente CP_4
estraneo alla prima e nemmeno vi sarebbe prova di alcun versamento effettuato nei confronti pagina 5 di 11 del Campus. Inoltre, atteso che il è stato condannato in sede penale in concorso con Per_2
più soggetti, verrebbe meno il nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a facenti capo al con esonero della responsabilità di Axa. Per_2
Sulla base della mancanza di prova dei danni patrimoniali e morali e delle spese di costituzione di parte civile chiedeva il rigetto delle relative domande di risarcimento.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme per i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della convenuta;
in via subordinata e nel merito rigettare, comunque, le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Giova, innanzitutto, osservare che nel medesimo caso che ha interessato il Campus come intermediatore per sono intervenute, nel tempo, una moltitudine di pronunce sia CP_4
del Tribunale che della Corte d'Appello di Sassari, prodotte dai ricorrenti, dalle quali in questa sede, ricorrendo le medesime condizioni, non si ritiene di discostarsi.
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere deve essere rigettata.
Invero, atteso che è pacifico che il diritto al risarcimento azionato dagli eredi (la cui Pt_1
qualità di eredi di che aveva investito il denaro è incontestata) nei Parte_4
Contr confronti di attiene un danno che deriva da fatto illecito commesso in suo danno dal promotore della predetta società e, pertanto, trova applicazione l'art. Persona_2
2947, terzo comma c.c. secondo cui “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [comma 1]… In
pagina 6 di 11 ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia […] se è
intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla […] data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ebbene, la sig.ra è giunta a conoscenza del fatto e ha sporto querela il 23.07.2001 e da Pt_4
tale giorno è iniziata a decorrenza del termine di prescrizione, che tuttavia è stato interrotto dalla costituzione di parte civile della stessa nel processo penale avvenuta in data 09.06.2004
e dunque circa tre anni dopo la data da cui va calcolato il dies a quo, circostanza che rende irrilevante argomentare sulla durata del termine prescrizionale di cinque anni o del termine maggiore dato dalla prescrizione ordinaria o massima del reato contestato (art. 416 c.p. o art. 646 c.p. con le relative aggravanti o meno). La costituzione di parte civile che emerge dagli atti, e, in particolare, dal verbale dell'udienza del 09.06.2004 (all. 32 parti attrici), costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, che è iniziata nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale avvenuta in data 02.09.2015. Ancora, gli eredi della sig.ra hanno promosso azione per ottenere il risarcimento dei danni patiti – e già Pt_4
riconosciuti nella sentenza penale con provvisionale di €. 25.000,00, in data 26.04.2018 e,
dunque, nuovamente nei 5 anni successivi all'irrevocabilità.
Contr Quanto all'effetto interruttivo nei confronti anche di AX (oggi , deve rilevarsi che la
Suprema Corte in più occasioni (cfr ex multis Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28456 del 28/11/2017)
ha chiarito che: “… la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni
altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti
tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei
coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, e il termine di
pagina 7 di 11 prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza
penale che ha definito il giudizio”.
Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione civile risulta interrotto almeno dal
09.06.2004 anche nei confronti di Axa ex art. 1310 comma 1 c.c., secondo cui ”gli atti con i
quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno
effetto riguardo agli altri debitori”.
b) Richiamato il fatto sopra esposto, nel merito, è incontestato tra le parti che Per_2
all'epoca dei fatti sopra descritti, rivestisse dal 7.7.1998 la qualità di promotore
[...]
Contr finanziario collaboratore dell' (come dichiarato da , società intermediatrice in CP_4
forza di specifica delibera Consob n. 10322, e tutte le circostanze rappresentate dagli attori e poste a fondamento della pretesa creditoria azionata - ossia la sottoscrizione dei contratti di investimento su modulistica Axa e riferibili al in qualità di promotore di detta Per_2
società tramite il codice 31400, nonché le modalità dei versamenti eseguiti (mediante 2
assegni e un versamento in contanti), il mancato investimento e la denuncia querela - trovano riscontro nei documenti prodotti in giudizio. Le risultanze documentali sono poi suffragate dall'interrogatorio reso dal nell'ambito del procedimento penale avviato a suo Per_2
carico in concorso con altri, nel quale, come emerge dalla motivazione della sentenza del
GUP di Sassari n. 481/2009 (doc. 13), aveva descritto operazioni analoghe compiute nei confronti di altre persone offese, riferendo di avere ricevuto da numerosi clienti somme ingenti, per essere investite in prodotti collocati sul mercato finanziario da CP_4
senza poi provvedervi e trattenendo le somme (cfr. verbale udienza Gup del 12.01.2005,
pagg. 10 e segg. - doc. 14). Inoltre, il all'udienza del 23 febbraio 2005 (doc. 15) Per_2
confermava di aver percepito da la somma di £. 135.000.000, di cui vi è Parte_4
prova documentale di parte della somma nell'assegno di cui al doc.
5. A ciò si aggiunga che la teste sentita ha confermato di essere stata presente al momento Testimone_1
pagina 8 di 11 della sottoscrizione dei moduli di investimento e alla presenza del e anche alla Per_2
consegna dell'assegno e dei soldi in contanti per l'ammontare di £. 135.000.000.
Contr Pertanto, non ha pregio la difesa di secondo cui non vi sarebbe prova nel giudizio dei versamenti eseguiti al e del collegamento tra gli stessi versamenti e gli investimenti Per_2
in , essendo come sopra ampiamente esposto, documentati non solo i contratti di CP_4
investimento riconducibili alla società tutti rientranti nell'ambito del mandato, ma anche e limitatamente alla pretesa azionata, provata la consegna delle somme mediante assegni e in contanti laddove la prova documentale risultata corroborata sia dalle emergenze dell'istruttoria penale (sull'utilizzo quale prova atipica delle risultanze istruttorie del procedimento penale cfr. Cass Sez.
1 - Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018; Sez.
2 - Sentenza
n. 1593 del 20/01/2017) che dalla deposizione della testimone Testimone_1
Ne consegue che deve essere affermata anche la responsabilità solidale della società
convenuta per i fatti compiuti dal in quanto vi è prova chiara del nesso di Per_2
occasionalità necessaria tra il danno e le incombenze affidate da Axa al Invero, una Per_2
volta dimostrato da parte del danneggiato la qualità di promotore finanziario del soggetto con cui è stato negoziato l'investimento e la esistenza di un rapporto di preposizione tra lo stesso promotore e la società di intermediazione mobiliare (si pensi alla presenza del nei locali aventi insegna AX, o presso la propria abitazione e all'utilizzo da parte Per_2
dello stesso della modulistica di pertinenza della società con spendita del nome), gravava sulla SIM appellata offrire la prova liberatoria, mancata nella fattispecie, dell'estraneità
dell'attività dannosa rispetto al mandato affidato al promotore e della consapevolezza da parte del danneggiato investitore di tale estraneità. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito come questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, financo illecite, essendo detta responsabilità “esclusa solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di
pagina 9 di 11 anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi”, elementi
Contr che non sono stati allegati da con la conseguenza che deve quindi essere esclusa ogni responsabilità esclusiva o concorrente ex art. 1227 c.c. di nei termini Parte_4
descritti.
A tale stregua, deve essere accolta integralmente la pretesa risarcitoria azionata dagli attori e pari a €. 69.721,68 (£. 135.000.000) su cui sono altresì dovuti, stante il ritardo nella ricezione dell'importo risarcitorio e la avanzata richiesta di integrale ristoro, interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma di anno in anno rivalutata dai singoli versamenti alla odierna pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 1712 del17/02/1995). Sulla somma da rideterminarsi secondo il criterio esposto, sono dovuti ulteriori interessi legali sino al saldo.
Si prende atto della rinuncia da parte degli attori alle domande di danni morali e spese sostenute per la costituzione di parte civile che esime il Tribunale da ogni pronuncia in merito.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM vigente (valore da 52.001 a 260.000, valori minimi,
stante la serialità della controversia;
per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie le domande degli attori e, per l'effetto, condanna , in Controparte_1
persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori l'importo di €. 69.721,68, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma di anno in anno rivalutata dalla data del versamento alla presente pronuncia, oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
pagina 10 di 11 - condanna , in persona del legale rappresentante, a rifondere a Controparte_1
ciascun attore, le spese di lite che liquida nell'importo di €. 7.052,00, per competenze, oltre spese esenti, spese generali iva e cpa di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Sassari in data 10.04.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1607 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente ad Parte_1 C.F._1
Olbia, via Della Stampa, n. 58, , (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 16.03.1977, ivi residente in [...] e , (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata ad [...] il [...] e residente a [...], nella loro qualità di eredi della sig.ra , (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_4 C.F._4
deceduta in data 23.08.2010 e del sig. , (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._5
Buddusò il 3.02.1946, ivi deceduto in data 19.12.2014, rappresentati e difesi da l'Avv. Rossella Pinna,
nel cui studio di Via Roma 40, a Sassari, sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce a ciascun atto introduttivo attori
contro
con sede in in persona del Responsabile Controparte_1 CP_1
dello Staff Penale della Direzione Group General Counsel e procuratore speciale in forza dei poteri di rappresentanza, dott. rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di Controparte_2
pagina 1 di 11 costituzione, dall' avv.to Paola Serra, presso il cui studio in Sassari, via Roma n.15 è elettivamente domiciliata;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli attori, come da atti introduttivi tutti del 26.06.2018 ad eccezione di quelle alle lettere D) ed E); nell'interesse della convenuta, come da comparsa di costituzione del 12.07.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali e nelle note scritte del 26.03.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori convenivano in giudizio Pt_1 [...]
Contr
(d'ora in poi , esponendo: Controparte_1
- di essere eredi dei propri genitori: deceduta a Buddusò in data Parte_4
23.08.2010 e deceduto a Buddusò in data 19.12.2014; Persona_1
- che in data 2.11.2000, in Buddusò, su proposta del sig. in qualità di Persona_2
promotore della società di intermediazione mobiliare AX SIM (poi divenuta CP_1
, la sig.ra sottoscriveva un modulo di adesione al fondo MIDA AZIONARIO,
[...] Pt_4
n. 84797, per la somma di allora £. 135.000.000 (circa €. 69.722,00);
- che tale somma veniva versata al mediatore tramite assegno n. 149.243.905-05 Per_2
dell'importo di £. 10.000.000 (circa €. 5165,00) della Banca Popolare Commercio e
Industria del 3.11.2000, e di £. 125.000.000 (circa €. 64.557,00) in contanti;
- che la fiducia riposta nel era dovuto al fatto che molti conoscenti della sig.ra Per_2
US – in primis la madre - avevano investito ingenti somme con ottimi risultati;
- che il avrebbe riferito sempre e solo verbalmente del buon andamento Per_2
dell'investimento, tuttavia, verso la fine del mese di febbraio 2001, la sig.ra Pt_4
pagina 2 di 11 apprendeva da notizie di stampa dell'avvio di un procedimento penale nei confronti del per fatti riferibili al suo operato quale promotore finanziario;
Per_2
- che con raccomandata a.r. del 15.04.2001, tramite legali, la sig.ra chiedeva ad Axa Pt_4
notizie sul proprio investimento e veniva a conoscenza del fatto di non risultare cliente
AX; presentava pertanto querela;
Contr
- che con r.a.r. del 21.10.2011 e 07.10.2016 tramite legali, la sig.ra richiedeva a Pt_4
in qualità di successore universale per incorporazione dell' , la restituzione di CP_4
tutte le somme versate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il pagamento dei danni morali e materiali, la rifusione di tutte le spese dei giudizi penali nonché il pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di €. 25.000,00 liquidata con sentenza GUP n.
481/2009;
- che dopo il decesso dei genitori, gli eredi – oggi attori – chiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti per i fatti sopra esposti, in qualità di eredi della madre per l'intera somma trafugata dal promotore (£. 135.000.000 – circa €. 69.721,68) e nella qualità di eredi del padre ( ), per la quota pervenuta a quest'ultimo per successione a seguito del Persona_1
decesso della moglie e nella qualità di eredi del padre ( ), per la quota Persona_1
pervenuta a quest'ultimo per successione a seguito del decesso della moglie.
Sulla responsabilità di esponevano che: Persona_2
- egli si presentava come Agente AX codice 31400, curando le trattative e incassando il denaro;
- nel 2001 la falsa qualità del e l'appropriazione indebita delle somme emergevano Per_2
in tutta evidenza determinandone il fallimento e la denuncia per vari reati che il Per_2
avrebbe confessato nel processo penale a suo carico (cioè, di aver ricevuto da numerosissimi clienti ingenti somme da investire in prodotti collocati sul mercato da e in CP_4
realtà mai consegnate alla società (doc. 14 - Verbale ud. GUP 12.01.2005);
pagina 3 di 11 - il avrebbe posto un serie di illeciti come promotore finanziario, tra cui l'omessa Per_2
trasmissione dei contratti sottoscritti dai clienti, l'appropriazione di denaro di questi, la richiesta di mezzi di pagamento difformi da quelli rituali.
Sulla responsabilità solidale di esponeva che: CP_4
- l' società autorizzata a svolgere attività di collocamento di fondi comuni CP_4
di investimento e valori mobiliari e si avvale di promotori finanziari che devono risultare iscritti all'Albo Unico Nazionale;
- il Campus era un promotore finanziario, iscritto all'Albo con delibera Consob n. Per_2
5949 del 28.01.1992 e avrebbe lavorato sino al 1998 per conto della Internationale
Nederlanden Sviluppo Investimenti SIM S.p.A., corrente in Milano, rapporto risolto a seguito di irregolarità analoghe a quelle sopra descritte;
- dal 7 luglio 1998, veniva reclutato da (poi d Per_2 Controparte_5 CP_4
Contr oggi , che gli conferiva il mandato di agenzia con il codice 31400, consentendogli di svolgere attività di mandatario in via esclusiva ed a tempo indeterminato per “la promozione
ed il collocamento, presso il pubblico, anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza,
di strumenti finanziari, servizi d'investimento e servizi accessori” collocati dalla società
mandante ed indicati nei documenti allegati al mandato;
- AX non avrebbe mai controllato il suo operato.
Così concludevano:
A) previo accertamento della responsabilità di per i fatti di cui in Persona_2
espositiva;
B) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2049 c.c. e 31 del T.U.F. (d.lgs. 58/1998)
di (già , in persona del legale Controparte_1 CP_4
rappresentante pro tempore, per i medesimi fatti di cui in espositiva;
C)- conseguentemente, condannare (già AX Controparte_1
pagina 4 di 11 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore CP_4
degli attori, quali eredi della sig.ra e del sig. (per la Parte_4 Persona_1
quota pervenuta a quest'ultimo per successione a seguito del decesso della moglie) del danno patrimoniale quantificato nella misura di €. 69.721,68 (£. 135.000.000) con gli interessi e la rivalutazione monetaria,
D) (domanda rinunciata con foglio PC del 23.05.23 e scritti difensivi del 26.03.2025)
E) (domanda rinunciata con foglio PC del 23.05.23 e scritti difensivi del 26.03.2025);
F) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
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Contr Si costituiva in giudizio (d'ora in poi , contestando Controparte_1
quanto esposto da parti attrici. In particolare:
- in via preliminare eccepiva la prescrizione dei diritti di credito vantati, atteso che il termine di prescrizione nei confronti dell'intermediario sarebbe quinquennale. Ne consegue che l'azione si sarebbe prescritta nel giugno 2006, decorsi cinque anni dalla prima richiesta di risarcimento alla quale – con comunicazione in data 12.6.2001 - seguiva, la risposta dell'Axa
con la quale si dava atto che non erano pervenuti i contratti. A nulla rileverebbero, quindi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'asserita costituzione di parte civile della quale non
è neppure dato intendere la data, senza considerare che la prescrizione sarebbe comunque maturata anche successivamente all'intervenuta passaggio in giudicato della sentenza penale,
non essendo intervenuti atti interruttivi idonei.
Nel merito sosteneva che nessuna responsabilità potrebbe essere invocata nei confronti di atteso che nessun investimento sarebbe ad essa riferibile: i moduli di investimento CP_4
non sono riferiti ad ma ad altra società: FIDAGEST spa;
soggetto totalmente CP_4
estraneo alla prima e nemmeno vi sarebbe prova di alcun versamento effettuato nei confronti pagina 5 di 11 del Campus. Inoltre, atteso che il è stato condannato in sede penale in concorso con Per_2
più soggetti, verrebbe meno il nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a facenti capo al con esonero della responsabilità di Axa. Per_2
Sulla base della mancanza di prova dei danni patrimoniali e morali e delle spese di costituzione di parte civile chiedeva il rigetto delle relative domande di risarcimento.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme per i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della convenuta;
in via subordinata e nel merito rigettare, comunque, le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
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La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Giova, innanzitutto, osservare che nel medesimo caso che ha interessato il Campus come intermediatore per sono intervenute, nel tempo, una moltitudine di pronunce sia CP_4
del Tribunale che della Corte d'Appello di Sassari, prodotte dai ricorrenti, dalle quali in questa sede, ricorrendo le medesime condizioni, non si ritiene di discostarsi.
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere deve essere rigettata.
Invero, atteso che è pacifico che il diritto al risarcimento azionato dagli eredi (la cui Pt_1
qualità di eredi di che aveva investito il denaro è incontestata) nei Parte_4
Contr confronti di attiene un danno che deriva da fatto illecito commesso in suo danno dal promotore della predetta società e, pertanto, trova applicazione l'art. Persona_2
2947, terzo comma c.c. secondo cui “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [comma 1]… In
pagina 6 di 11 ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia […] se è
intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla […] data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ebbene, la sig.ra è giunta a conoscenza del fatto e ha sporto querela il 23.07.2001 e da Pt_4
tale giorno è iniziata a decorrenza del termine di prescrizione, che tuttavia è stato interrotto dalla costituzione di parte civile della stessa nel processo penale avvenuta in data 09.06.2004
e dunque circa tre anni dopo la data da cui va calcolato il dies a quo, circostanza che rende irrilevante argomentare sulla durata del termine prescrizionale di cinque anni o del termine maggiore dato dalla prescrizione ordinaria o massima del reato contestato (art. 416 c.p. o art. 646 c.p. con le relative aggravanti o meno). La costituzione di parte civile che emerge dagli atti, e, in particolare, dal verbale dell'udienza del 09.06.2004 (all. 32 parti attrici), costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, che è iniziata nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale avvenuta in data 02.09.2015. Ancora, gli eredi della sig.ra hanno promosso azione per ottenere il risarcimento dei danni patiti – e già Pt_4
riconosciuti nella sentenza penale con provvisionale di €. 25.000,00, in data 26.04.2018 e,
dunque, nuovamente nei 5 anni successivi all'irrevocabilità.
Contr Quanto all'effetto interruttivo nei confronti anche di AX (oggi , deve rilevarsi che la
Suprema Corte in più occasioni (cfr ex multis Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28456 del 28/11/2017)
ha chiarito che: “… la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni
altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti
tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei
coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, e il termine di
pagina 7 di 11 prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza
penale che ha definito il giudizio”.
Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione civile risulta interrotto almeno dal
09.06.2004 anche nei confronti di Axa ex art. 1310 comma 1 c.c., secondo cui ”gli atti con i
quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno
effetto riguardo agli altri debitori”.
b) Richiamato il fatto sopra esposto, nel merito, è incontestato tra le parti che Per_2
all'epoca dei fatti sopra descritti, rivestisse dal 7.7.1998 la qualità di promotore
[...]
Contr finanziario collaboratore dell' (come dichiarato da , società intermediatrice in CP_4
forza di specifica delibera Consob n. 10322, e tutte le circostanze rappresentate dagli attori e poste a fondamento della pretesa creditoria azionata - ossia la sottoscrizione dei contratti di investimento su modulistica Axa e riferibili al in qualità di promotore di detta Per_2
società tramite il codice 31400, nonché le modalità dei versamenti eseguiti (mediante 2
assegni e un versamento in contanti), il mancato investimento e la denuncia querela - trovano riscontro nei documenti prodotti in giudizio. Le risultanze documentali sono poi suffragate dall'interrogatorio reso dal nell'ambito del procedimento penale avviato a suo Per_2
carico in concorso con altri, nel quale, come emerge dalla motivazione della sentenza del
GUP di Sassari n. 481/2009 (doc. 13), aveva descritto operazioni analoghe compiute nei confronti di altre persone offese, riferendo di avere ricevuto da numerosi clienti somme ingenti, per essere investite in prodotti collocati sul mercato finanziario da CP_4
senza poi provvedervi e trattenendo le somme (cfr. verbale udienza Gup del 12.01.2005,
pagg. 10 e segg. - doc. 14). Inoltre, il all'udienza del 23 febbraio 2005 (doc. 15) Per_2
confermava di aver percepito da la somma di £. 135.000.000, di cui vi è Parte_4
prova documentale di parte della somma nell'assegno di cui al doc.
5. A ciò si aggiunga che la teste sentita ha confermato di essere stata presente al momento Testimone_1
pagina 8 di 11 della sottoscrizione dei moduli di investimento e alla presenza del e anche alla Per_2
consegna dell'assegno e dei soldi in contanti per l'ammontare di £. 135.000.000.
Contr Pertanto, non ha pregio la difesa di secondo cui non vi sarebbe prova nel giudizio dei versamenti eseguiti al e del collegamento tra gli stessi versamenti e gli investimenti Per_2
in , essendo come sopra ampiamente esposto, documentati non solo i contratti di CP_4
investimento riconducibili alla società tutti rientranti nell'ambito del mandato, ma anche e limitatamente alla pretesa azionata, provata la consegna delle somme mediante assegni e in contanti laddove la prova documentale risultata corroborata sia dalle emergenze dell'istruttoria penale (sull'utilizzo quale prova atipica delle risultanze istruttorie del procedimento penale cfr. Cass Sez.
1 - Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018; Sez.
2 - Sentenza
n. 1593 del 20/01/2017) che dalla deposizione della testimone Testimone_1
Ne consegue che deve essere affermata anche la responsabilità solidale della società
convenuta per i fatti compiuti dal in quanto vi è prova chiara del nesso di Per_2
occasionalità necessaria tra il danno e le incombenze affidate da Axa al Invero, una Per_2
volta dimostrato da parte del danneggiato la qualità di promotore finanziario del soggetto con cui è stato negoziato l'investimento e la esistenza di un rapporto di preposizione tra lo stesso promotore e la società di intermediazione mobiliare (si pensi alla presenza del nei locali aventi insegna AX, o presso la propria abitazione e all'utilizzo da parte Per_2
dello stesso della modulistica di pertinenza della società con spendita del nome), gravava sulla SIM appellata offrire la prova liberatoria, mancata nella fattispecie, dell'estraneità
dell'attività dannosa rispetto al mandato affidato al promotore e della consapevolezza da parte del danneggiato investitore di tale estraneità. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito come questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, financo illecite, essendo detta responsabilità “esclusa solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di
pagina 9 di 11 anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi”, elementi
Contr che non sono stati allegati da con la conseguenza che deve quindi essere esclusa ogni responsabilità esclusiva o concorrente ex art. 1227 c.c. di nei termini Parte_4
descritti.
A tale stregua, deve essere accolta integralmente la pretesa risarcitoria azionata dagli attori e pari a €. 69.721,68 (£. 135.000.000) su cui sono altresì dovuti, stante il ritardo nella ricezione dell'importo risarcitorio e la avanzata richiesta di integrale ristoro, interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma di anno in anno rivalutata dai singoli versamenti alla odierna pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 1712 del17/02/1995). Sulla somma da rideterminarsi secondo il criterio esposto, sono dovuti ulteriori interessi legali sino al saldo.
Si prende atto della rinuncia da parte degli attori alle domande di danni morali e spese sostenute per la costituzione di parte civile che esime il Tribunale da ogni pronuncia in merito.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM vigente (valore da 52.001 a 260.000, valori minimi,
stante la serialità della controversia;
per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie le domande degli attori e, per l'effetto, condanna , in Controparte_1
persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori l'importo di €. 69.721,68, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma di anno in anno rivalutata dalla data del versamento alla presente pronuncia, oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
pagina 10 di 11 - condanna , in persona del legale rappresentante, a rifondere a Controparte_1
ciascun attore, le spese di lite che liquida nell'importo di €. 7.052,00, per competenze, oltre spese esenti, spese generali iva e cpa di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Sassari in data 10.04.2025
Il Giudice
I.Bradamante
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