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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10121/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FORGIONE RINO e dall'avv. Parte_1
BELLAROSA ROBERTA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. BAGLIONI CHIARA presso cui è CP_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 7.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 07/05/1995. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.368, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...], il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 2776/2022 emessa dal
Tribunale di Torino in data 27/06/2022.
Con ricorso depositato il 07/06/2024, hiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori , iscrizione i cui estremi Parte_1 CP_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che la SI rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via CP_1
Montevideo n. 22, disposta in sede di separazione personale e che ha già provveduto a rilasciare.
DÀ ATTO che a far data dal 01.02.2025 il SI. esclusivo proprietario dell'immobile sito Parte_1 in Torino, Via Montevideo n. 22, avrà quindi diritto a rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso.
DÀ ATTO che il sig. riconosce di non aver nulla a pretendere riguardo allo stato Parte_1 dell'immobile al momento della sua remissione nel possesso, posto che il bene è stato mantenuto nelle condizioni esistenti al momento della sua assegnazione a favore della SI , fatto CP_1 salvo il normale deterioramento legato al tempo trascorso (ed anche alla presenza degli animali domestici, peraltro di proprietà del SI. . La SI potrà quindi essere chiamata Parte_1 CP_1
a rispondere solo di eventuali danneggiamenti da lei cagionati, sopravvenuti, accertati e contestati contestualmente al rilascio.
DÀ ATTO che la SI si impegna e si obbliga a sostenere in proprio e in via esclusiva le CP_1 spese condominiali ordinarie della casa familiare a far data dal luglio 2021 e fino alla data del rilascio con versamento diretto al condominio;
in caso di mancato pagamento delle sopracitate spese ordinarie da parte della signora con conseguente rivalsa del condominio sul SI. CP_1 Parte_1 quest'ultimo avrà diritto di richiedere alla SI.ra senza formalità alcuna la restituzione di CP_1 quanto anticipato a titolo di spese ordinarie.
DISPONE che i genitori concorreranno in misura paritaria al mantenimento dei figli e Per_1
IA in misura di € 400,00 pro capite oltre rivalutazione ISTAT come per legge, (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare direttamente a ciascuno di loro sui rispettivi conti correnti a loro intestati, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano reciprocamente a richiedere l'assegno divorzile in assenza dei presupposti di legge.
DÀ ATTO che il SI. terrà con sé e si occuperà del cane di famiglia, che ha già ripreso con Parte_1 sé, e dei due gatti, finora rimasti nella casa familiare, e ne sosterrà in via esclusiva i relativi costi
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10121/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FORGIONE RINO e dall'avv. Parte_1
BELLAROSA ROBERTA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. BAGLIONI CHIARA presso cui è CP_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 7.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 07/05/1995. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.368, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...], il [...].
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 2776/2022 emessa dal
Tribunale di Torino in data 27/06/2022.
Con ricorso depositato il 07/06/2024, hiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori , iscrizione i cui estremi Parte_1 CP_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che la SI rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via CP_1
Montevideo n. 22, disposta in sede di separazione personale e che ha già provveduto a rilasciare.
DÀ ATTO che a far data dal 01.02.2025 il SI. esclusivo proprietario dell'immobile sito Parte_1 in Torino, Via Montevideo n. 22, avrà quindi diritto a rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso.
DÀ ATTO che il sig. riconosce di non aver nulla a pretendere riguardo allo stato Parte_1 dell'immobile al momento della sua remissione nel possesso, posto che il bene è stato mantenuto nelle condizioni esistenti al momento della sua assegnazione a favore della SI , fatto CP_1 salvo il normale deterioramento legato al tempo trascorso (ed anche alla presenza degli animali domestici, peraltro di proprietà del SI. . La SI potrà quindi essere chiamata Parte_1 CP_1
a rispondere solo di eventuali danneggiamenti da lei cagionati, sopravvenuti, accertati e contestati contestualmente al rilascio.
DÀ ATTO che la SI si impegna e si obbliga a sostenere in proprio e in via esclusiva le CP_1 spese condominiali ordinarie della casa familiare a far data dal luglio 2021 e fino alla data del rilascio con versamento diretto al condominio;
in caso di mancato pagamento delle sopracitate spese ordinarie da parte della signora con conseguente rivalsa del condominio sul SI. CP_1 Parte_1 quest'ultimo avrà diritto di richiedere alla SI.ra senza formalità alcuna la restituzione di CP_1 quanto anticipato a titolo di spese ordinarie.
DISPONE che i genitori concorreranno in misura paritaria al mantenimento dei figli e Per_1
IA in misura di € 400,00 pro capite oltre rivalutazione ISTAT come per legge, (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare direttamente a ciascuno di loro sui rispettivi conti correnti a loro intestati, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano reciprocamente a richiedere l'assegno divorzile in assenza dei presupposti di legge.
DÀ ATTO che il SI. terrà con sé e si occuperà del cane di famiglia, che ha già ripreso con Parte_1 sé, e dei due gatti, finora rimasti nella casa familiare, e ne sosterrà in via esclusiva i relativi costi
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.