Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 24354/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5460/2020 del
22/09/2020 n.R.G. 17285/20 emesso del Tribunale di Napoli per il mancato pagamento di consumi di acqua e vertente tra
(P.Iva C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano
Attore/Opponente
e cod. fisc./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Milo;
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
1) In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Napoli
Nord;
2) Nel merito, annullare e/o revocare l'ingiunzione impugnata e dare atto dell'avvenuto pagamento delle somme;
3) dichiarare non dovuti gli interessi moratori;
4) compensare le spese legali.
Per la convenuta:
1) condannare l'opponente al pagamento degli interessi moratori al tasso previsto dall'art.
2.5 della convenzione di utenza del 28.1.14 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
IVA come per legge, con attribuzione al procuratore e difensore di parte opposta antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5460/2020 del 22/09/2020 con il quale gli è stato imposto il pagamento dell'importo di euro 1694267,81, oltre interessi come richiesti e spese, sostenendo: che il Tribunale di Napoli era incompetente territorialmente essendo competente il Tribunale di
Napoli Nord;
che la convenzione di utenza sottoscritta il
28/01/2014 non era stata approvata dal e che Controparte_2
l'opposta, relativamente all'area territoriale nella quale rientra il Comune di , ha mere competenze di contabilizzazione e Parte_1 riscossione dei corrispettivi, che non era autorizzata a sottoscrivere alcuna convenzione di fornitura, che non poteva assumere alcun obbligo di fornitura, che quest'ultima restava a carico della;
che non si comprendeva come era stato CP_3 determinato il prezzo ovvero la tariffa applicata ed in che modo erano state effettuate le misurazioni;
che una parte delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, per l'importo di euro
1.490.868,34, erano state liquidate;
che la richiesta di interessi moratori era illegittima. ha resistito all'opposizione ponendo in Controparte_1 risalto: che le eccezioni sollevate dal erano Parte_1 già state esaminate e respinte in altri giudizi e le relative sentenze erano passate in cosa giudicata;
che l'opponente aveva pagato una parte della somma ingiunta;
che la competenza del
Tribunale di Napoli era stata affermata in altri giudizi, che sul punto si era formato il giudicato, che in ogni caso la competenza del Tribunale di Napoli era fondata sulla previsione di cui all'art. 5 della convenzione;
che la validità della convenzione del 28.1.2014 era stata affermata in numerose pronunce;
che la convenzione era stata regolarmente approvata dalla Giunta con delibera n. 1 del 14.1.2014; che aveva regolarmente provocato il contraddittorio con l'opponente per eseguire le letture dei contatori;
che la fatturazione era avvenuta sulla base delle tariffe approvate dall'ARERA(anno 2018)e dall'Ente Idrico
Campano(2019); che le fatture erano state regolarmente inviate al e non erano state contestate;
che la convenzione del Pt_1
28.1.2014 prevedeva espressamente il pagamento di interessi moratori.
Tutto ciò premesso, va dato atto che fin dall'inizio del procedimento è emerso che l'opponente aveva provveduto al pagamento di una quota importante della somma ingiunta(con provvedimento del 26.4.2021 era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 5460/2020, fino all'importo di euro 338933,86).
Nelle more del giudizio il ha pagato l'intera somma Pt_1 ingiunta.
Consegue che il decreto ingiuntivo n. 5460/2020 deve essere revocato.
Quanto alle eccezioni sollevate dal con l'opposizione va Pt_1 evidenziato che le stesse sono state già respinte da questo stesso
Tribunale con numerose sentenze rese tra le stesse parti cosicchè sulle relative statuizioni si è formato il giudicato tenuto conto che:
“qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il
"petitum" del primo” (Cassazione civile, sez. III, 06/03/2012, n.
3453); “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile. In relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia”
(Cassazione civile, sez. I, 28/10/2011.
In particolare, vengono in rilievo le sentenze n. 5054/2011, n.
10737/2013, 3291/2014, 10477/2015 e 10023/2019 del Tribunale di
Napoli, tutte definitive in quanto non appellate.
D'altra parte, non può contestarsi la competenza del Tribunale di
Napoli tenuto conto della previsione espressa della convenzione(art. 5) e considerato che la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la tesoreria dell'ente non è né esclusiva, né inderogabile (Cass. 2758/2007)”.
Quanto alla misura del credito, la stessa corrisponde alle fatture emesse da le fatture sono state trasmesse al CP_1
e non sono state contestate. Parte_1
Per la rilevazione dei consumi ha convocato il CP_1
per eseguire la lettura dei contatori in contraddittorio. Pt_1
Consegue alla luce di quanto precede che l'opposta ha pienamente provato il fondamento della pretesa azionata in via monitoria.
Ciò posto, va ribadito che è ammesso dall'opposta che è intervenuto il pagamento della somma ingiunta.
Il va condannato al pagamento degli interessi Parte_1 al tasso previsto e secondo le modalità previste dall'art.
2.5 della convenzione del 28.1.2014(tasso previsto per le transazioni commerciali).
Non sussistono i presupposti per ritenere la invalidità della clausola convenzionale sugli interessi.
Le spese della fase monitoria vanno liquidate in favore dell'opposta tenuto conto che sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e che quest'ultimo è stato revocato in ragione del pagamento della somma ingiunta nel corso del giudizio di opposizione.
Le spese del giudizio di opposizione sono compensate per un terzo in ragione del pagamento della sorte capitale nelle more del giudizio di opposizione, vanno poste per i rimanenti due terzi a carico del opponente. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5460/2020 proposta dal nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) da atto dell'intervento pagamento nelle more del giudizio della somma di cui è stato imposto il pagamento con il decreto ingiuntivo n. 5460/2020 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5460/2020.
2) Condanna il al pagamento degli interessi Parte_1 convenzionali nella misura e con le modalità previste dall'art.
2.5 della convenzione del 28.1.14(tasso delle transazioni commerciali) dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo (decorrenza degli interessi sulle somme portate dalle fatture dopo il 30° successivo all'emissione della fattura).
3) Condanna il al pagamento delle spese Parte_1 della fase monitoria del procedimento che liquida in euro
870,00 per esborsi ed euro 7073,00 per compensi oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
4) Compensa in ragione di un terzo le spese del giudizio di opposizione e condanna il al pagamento Parte_1 dei rimanenti due terzi che liquida in euro 25427,17, oltre rimborso forfettario CPA ed IVA con attribuzione all'Avv.
Mario Milo.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice dott. Mauro Impresa