TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8234/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 27/07/1963 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RECCIA ACHILLE e dall'avv. Cipriano Di Tella, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide
Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento oltre alla condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92 anche se solo con decorrenza dal mese di SETTEMBRE 2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……Le infermità obiettivate nella Sig.ra NON sono riducibili Parte_2 con opportuno trattamento riabilitativo e sono produttive di un grado d'invalidità nel- la misura del 100 % ( cento per cento ) . nei termini previsti dalla legge. E Controparte_2
NECESSITANO dell'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente NON è in grado di compiere, autonomamente, gli atti quotidiani della vita, e né di deambulare senza
l'aiuto di terzi (mangiare da sola, uscire da sola, telefonare, capire il valore del denaro, prendere i farmaci da sola , ecc. ). Inoltre, si riconosce paziente portatore di handicap, Art.
2 3 , comma 3 , con la connotazione di gravità , di cui alla Legge 104 / 92 . N. B. il giudizio invalidante è da far retrodatare al mese di Settembre 2024 ( Visita - UTIC ASL CE Pt_3
).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal SETTEMBRE 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso, in ragione dello spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 - Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 100 % e con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 da Settembre 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 16/05/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8234/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 27/07/1963 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RECCIA ACHILLE e dall'avv. Cipriano Di Tella, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide
Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento oltre alla condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1 In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Sul punto, va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92 anche se solo con decorrenza dal mese di SETTEMBRE 2024 (v. CTU, in atti).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che:
“……Le infermità obiettivate nella Sig.ra NON sono riducibili Parte_2 con opportuno trattamento riabilitativo e sono produttive di un grado d'invalidità nel- la misura del 100 % ( cento per cento ) . nei termini previsti dalla legge. E Controparte_2
NECESSITANO dell'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente NON è in grado di compiere, autonomamente, gli atti quotidiani della vita, e né di deambulare senza
l'aiuto di terzi (mangiare da sola, uscire da sola, telefonare, capire il valore del denaro, prendere i farmaci da sola , ecc. ). Inoltre, si riconosce paziente portatore di handicap, Art.
2 3 , comma 3 , con la connotazione di gravità , di cui alla Legge 104 / 92 . N. B. il giudizio invalidante è da far retrodatare al mese di Settembre 2024 ( Visita - UTIC ASL CE Pt_3
).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal SETTEMBRE 2024, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso, in ragione dello spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 - Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida al 100 % e con accompagnamento e in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 da Settembre 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 16/05/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4