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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1336 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza all'udienza del 5.11.2024 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MANNETTA ANTONIO, giusta mandato in calce all'atto di opposizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
opponente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. TECCE GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
FATTO
Con atto di opposizione agli atti esecutivi la citava in giudizio Parte_1
al fine di vedere accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, CP_1
l'improduttività dell'atto di precetto notificatole il 10.3.2021, stante l'avvenuto utilizzo di un mandato difensivo non pertinente e superato da quello riferito al grado successivo, chiedendo di ritenere viziato l'atto di precetto e, perciò, inidoneo allo scopo, tale da riflettersi sugli atti conseguenti che da esso dipendono; in particolare,
l'opponente evidenziava che aveva notificato un precedente precetto fondato CP_1
sul medesimo titolo (sentenza n. 3383/2020 del 5.10.2020, munita di formula esecutiva in data 22.10.2020 e notificata il 9.11.2020, con cui la Corte di Appello di Napoli aveva rigettato l'appello proposto dalla e confermato quanto statuito dalla Parte_1
1 sentenza n. 171/2015 resa dal Tribunale di Benevento - ex Ariano irpino - in data
12.5.2015, munita di formula esecutiva il 22.5.2015 e notificata il 28.5.2015) invocando il mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 29 ottobre 2015, mentre in questa sede – dopo aver rinunciato al precedente precetto – aveva invocato la procura ad litem risalente al 4 gennaio 2006; parte opponente, inoltre, argomentava anche in ordine alle ragioni per le quali non condivideva la invocata sentenza della Corte d'Appello, avverso la quale aveva già proposto ricorso per Cassazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità sia dell'unico CP_1
motivo di opposizione spiegato (uso disinvolto dei vari mandati), stante la validità del mandato invocato nel precetto, che delle argomentazioni relative al titolo di formazione giudiziale.
Con ordinanza del 29.5.2023, il G.E. – sussunto l'atto di citazione in un'opposizione al precetto e non agli atti esecutivi – disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione, che assegnava la causa alla sottoscritta.
Ascoltate le parti e ritenuta la causa direttamente matura per la decisione, nel rispetto del programma di gestione, la sottoscritta la introitava in decisione all'udienza del 5.11.2024, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai propri atti) e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Preliminarmente - come giustamente evidenziato da parte opposta - è pacifico che nel giudizio di opposizione ad una esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il Giudice si debba limitare a verificare se, successivamente al titolo si siano verificati dei fatti estintivi o modificativi della pretesa (cfr. Cass. 28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass.
28.8.1999 n. 90611, Cass. 30.11.2005 n. 260892 ex plurimis), di talchè sono irrilevanti
2 in questa sede tutte le argomentazioni relative al merito del titolo posto a fondamento del precetto.
Infondato, invece, è l'unico motivo di opposizione specificamente formulato: utilizzo di un mandato difensivo non pertinente e superato da quello riferito al grado successivo.
Come giustamente evidenziato e documentato da parte opposta, infatti, sia nel primo grado di giudizio, che nel secondo ella conferiva procura al medesimo Avvocato
Giovanni Tecce (che la difende anche in questa sede) e – in particolare – in entrambe le procure era specificamente inserita anche la facoltà di intimare il precetto (cfr. mandato rilasciato nel 2006 a pag. 62 degli allegati depositati il 10.6.2021), ma in quello rilasciato nel 2015 (a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale - cfr. pag. 67 degli allegati depositati il 10.6.2021), in più era indicata l'elezione di domicilio presso uno studio di Napoli, senza alcuna revoca del precedente mandato, ragion per cui non sussistono ragioni per ritenere invalido il primo, tanto più che – anche costituendosi in questa sede – rilasciava apposito CP_1
mandato sempre al medesimo difensore (mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, considerando che l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna la a rimborsare direttamente in favore dell'Avv. Parte_1
GIOVANNI TECCE (dichiaratosi antistatario) le spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.397,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 26/05/2025 Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. (Nella specie, relativa ad ordinanza presidenziale attributiva di un assegno di mantenimento al coniuge separato, avverso la quale era stata proposta opposizione all'esecuzione perché priva di motivazione e soggetta ad "actio nullitatis", la S.C. ha affermato il principio di cui sopra escludendo che il vizio denunziato costituisse motivo di nullità originaria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. 2 In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche