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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°11646 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11646 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dal Dirigente del Settore Avvocatura, avv. Alida Di Napoli, in virtù EL procura generale alle liti per Notaio di Persona_1
Casavatore (NA) rep. 2736/2023, rilasciata dal Sindaco pro tempore, ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 19.07.2023
Opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla Via Pio XII n. 114, presso lo studio dell'avv.
ES NI, che lo rappresenta e difende in virtù EL procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°11646 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3722/2022 (emesso in data
15.09.2022 e pubblicato in data 19.09.2022 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente
RG n. 7369/2022), con il quale e su ricorso dell'odierna parte opposta le era stato ingiunto il pagamento di €.27.326,00, oltre interessi come da domanda e spese EL procedura.
A fondamento EL propria domanda, l'opposta aveva esposto: - che con atto in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale del dott. Parte_1 Per_2
Rep. n. 295/84 del 20.06.1984, vistato e reso esecutorio dal ella seduta del
[...] CP_2
12 luglio 1984, prot. n. 417181, registrato a Napoli – Ufficio registro Atti pubblici in data 20 luglio
1984 al n. 12192/B, la e Parrocchiale SA di S. MA AT Controparte_1
Con in Casoria, in persona del Preposito Curato , aveva concesso in fitto al Controparte_4 [...]
, in persona del Vice Sindaco Sig. accettato - giusta deliberazione EL Parte_1 Persona_3
Giunta Municipale n. 532 del 1984, esecutiva a termini di legge - il fondo sito in alla Via Pt_1
Cava - angolo Via Pio XII esteso mq. 12.992, riportato in catasto terreni di detto Comune alla partita
183, f. 4, infra la maggiore superficie EL particella 665 di mq. 23.800,00 per la realizzazione del progetto EL “Villa Comunale”; - che gli artt. 4 e 5 EL medesima convenzione prevedevano “…la durata del contratto di fitto … in … anni nove…tale contratto novennale si intenderà sempre tacitamente prorogato di nove anni in nove anni in mancanza di contrario avviso da una delle parti costituite almeno un anno prima EL scadenza di ciascun novennio…”; - che gli artt. 6 e 7 EL citata convenzione prevedevano invece “… Il Comune si obbliga a corrispondere alla Prepositura quale compenso annuo di fitto Lire 24.684.105 per il primo anno e di L. 15.375.172 per ogni anno successivo … tale canone annuo sarà revisionato annualmente a partire dal secondo anno… in ragione delle variazioni dell'indice del costo EL vita accertata dall'ISTAT per l'anno precedente…”; -che il si era obbligato a corrispondere al Preposito pro-tempore Parte_1 di S. MA gli importi sopramenzionati in rate quadrimestrali anticipate;
- che per effetto degli aggiornamenti ISTAT l'importo annuale dovuto dall'Ente era pari allo stato ad €.16.395,98
(sedicimilatrecentonovantacinque//98); - che, sebbene correttamente imputata al relativo capitolo di bilancio per l'anno 2021, giusta impegno n. 525 del 2021, il si era reso, tuttavia, moroso nel Pt_1 pagamento dei tre quadrimestri anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022 per
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complessivi €.27.326,63 di cui €.16.395,98 per l'anno 2021 ed €.10.930,65 per il primo e secondo quadrimestre 2022; - che la bonaria richiesta di pagamento, inoltrata a mezzo PEC non aveva sortito effetto alcuno.
Quali motivi di opposizione, il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 deduceva: - la carenza di legittimazione attiva EL Prepositura EL Insigne collegiale e Parrocchiale
SA di S. MA AT in;
- l'infondatezza EL domanda avversa, stante la radicale Pt_1 nullità dell'istituto dell'usufrutto perpetuo istituito in favore dell'opposta; - in via riconvenzionale, il diritto del stante la sussistenza di tale nullità, alla restituzione di quanto indebitamente Pt_1 versato negli ultimi 10 anni dal a favore EL , somma quantificata in Parte_1 CP_1
€.163.959,80.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “1) in via preliminare ed assorbente, previo accertamento EL insussistenza di capacità processuale EL Prepositura, dichiarare la carenza di legittimazione attiva EL Controparte_5
in persona del Preposito Curato rev.do e, per l'effetto, annullare
[...] Controparte_6
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, previa declaratoria EL infondatezza EL pretesa fatta valere dalla opposta, revocare il decreto ingiuntivo;
3) per le ragioni di cui alla parte espositiva del presente atto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, laddove nel corso del giudizio fosse chiesta da controparte;
3) accertare la nullità del contratto per carenza di legittimazione ad agire e EL causa del contratto;
4) condannare in via riconvenzionale al pagamento di € 163.959,80 per la restituzione di quanto indebitamente versato negli ultimi 10 anni dal a Parte_1 favore EL;
5) condannare, in ogni caso, l'opposta, in persona del Preposito curato CP_1 pro tempore, alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.” (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione).
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: -
[...]
l'inammissibilità dell'avversa opposizione per inesistenza di procura alle liti;
- l'infondatezza delle avverse eccezioni nonché EL spiegata domanda riconvenzionale.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare con sentenza la assoluta inammissibilità EL avversa opposizione per la inesistenza di procura alle liti, con condanna alle spese;
in via gradata, qualora ritenuto emendabile il vizio, circostanza che espressamente si impugna ed esclude, - Concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo
n. 3722/2022 - R.G. 7369/2022 del Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Cristina Capone per
l'importo di € 27.326,00, oltre interessi, spese e competenze EL procedura ai sensi dell'art. 648
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
c.p.c., Nel merito: 1) rigettare l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale inammissibili ed infondate e, per l'effetto, confermare il il Decreto Ingiuntivo n. 3722/2022 - R.G. 7369/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Cristina Capone per l'importo di € 27.326,00, oltre interessi, spese e competenze EL procedura;
2) Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., quantificato in una somma pari al quintuplo delle spese di lite ovvero alla diversa somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare;
3) Condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, ai sensi del Pt_1
D.M. n.55/2014, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. con attribuzione ai procuratori costituiti.” (cfr. pag. 19-20 EL comparsa di costituzione e risposta)
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza dell'01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto EL tempestività EL opposizione stante l'avvenuta notifica EL stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi EL domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte opposta, fondata, a suo dire, sull'inesistenza EL procura alle liti, poiché quella allegata si riferirebbe “ad un procedimento/giudizio amministrativo promosso da Rete” e non recherebbe né data né luogo di sottoscrizione. Tale rilievo non può essere condiviso, poiché la procura alle liti prodotta dal Pt_1 opponente, come già rilevato da codesto Giudicante all'udienza del 07.03.2023, non contiene alcun riferimento al procedimento menzionato dalla Prepositura, sicché non è dato ravvisare il vizio lamentato.
Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità EL procedura speciale, ma verificare il fondamento EL pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004;
13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi
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probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante EL domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione EL pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione EL circostanza dell'inadempimento EL controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere EL prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere EL prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento EL decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito EL novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore
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dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere EL prova.
Ciò precisato, deve ritenersi che l'opposizione sia fondata e, pertanto, vada accolta per le ragioni che seguono.
Nella specie, con la convenzione del 15.12.1925 era stato riconosciuto in capo al Parte_1
l'obbligo di curare l'amministrazione dei beni ivi indicati, dei quali esso riceveva il possesso,
[...] con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla loro conservazione e al loro miglioramento, curandone l'eventuale concessione in locazione e compiendo, sugli stessi, tutti gli
“atti dominicali di amministrazione” di sua spettanza;
era stato, altresì, previsto a carico del Pt_1
l'obbligo di provvedere all'adempimento degli oneri di culto mediante il versamento, in favore del
Preposito, di una somma annuale ivi predeterminata.
In particolare, dal citato documento si ricava:– che i beni in discorso, a seguito EL legge eversiva del 1867, furono incamerati dallo Stato;
– che tali beni furono successivamente rivendicati in proprietà dal e che, a seguito di un lungo contenzioso, con sentenza EL Corte di Pt_1
Cassazione di Napoli del 12.08.1874, la domanda fu accolta;
– che, riconosciuto il diritto di proprietà del sui predetti beni, l'ente riconobbe il proprio obbligo di adempimento degli oneri di culto Pt_1 di cui essi erano gravati;
– che il Consiglio comunale, con deliberazione del 12.05.1908, provvide alla liquidazione dei suddetti oneri di culto;
– che, con delibera del 30.01.1910, veniva approvata la proposta EL Commissione e determinata la rendita netta in lire 8.019,16;– che, quindi, con atto del
18.10.1911, per notar , veniva prefissata la rendita netta dei beni rivendicati ai fini EL Per_4 soddisfazione degli oneri di culto obbligatori, somma soggetta a rivalutazione;
– che, tuttavia, la determinazione EL somma da corrispondere in favore del Preposito doveva essere effettuata annualmente in base alla rendita netta che i beni posseduti dal Comune producevano e avrebbero prodotto in futuro.
Successivamente, con verbale del 06.07.1933, si era provveduto alla cessione temporanea, in favore del Preposito, dell'amministrazione dei predetti beni da parte del in esecuzione Parte_1 EL deliberazione podestarile del 14 novembre 1932, n. 461. In particolare, con il citato verbale (art. 2) era stato disposto l'affidamento, per la durata di cinque anni, al PA EL SA , CP_1 dell'amministrazione dei fondi rustici e urbani, dei censi, canoni, capitali, prestazioni e quant'altro in esso indicato. Inoltre, in esecuzione del medesimo verbale (art. 5), era stata consegnata al Preposito la documentazione relativa a tutti i contratti in corso aventi ad oggetto i beni trasferiti in amministrazione, nonché quella concernente le polizze dei depositi cauzionali per i fitti in corso.
Venendo, ora, alla più recente convenzione del 20.06.1984, con essa il Parte_1 dovendo provvedere alla realizzazione EL “Villa Comunale” sui terreni oggetto del presente
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giudizio, aveva convenuto con la che in forza di detto atto (art. 2), la cedeva CP_1 CP_1 in favore del il diritto di superficie, in perpetuo e a titolo oneroso, sui terreni allo Parte_1 stato di proprietà del stesso e in usufrutto atipico — in quanto perpetuo — EL SA Pt_1 collegiale e parrocchiale di Controparte_1
Per effetto EL cessione, il (art. 6) si obbligava a corrispondere in favore dell'usufruttuario, Pt_1
Preposito di , a titolo di compenso annuo per fitto, la somma di lire 24.684.105 per il primo CP_1 anno e di lire 15.375.172 per ciascun anno successivo, da versarsi in rate quadrimestrali anticipate, ancorando tale compenso alle variazioni annuali in aumento dell'indice del costo EL vita accertate dall'ISTAT a decorrere dall'anno successivo.
Riassumendo, quindi, il si è reso cessionario, dietro pagamento di un corrispettivo, Pt_1 del diritto di superficie in perpetuo ed a titolo oneroso sui fondi in oggetto per ragioni di interesse pubblico, riconoscendo, per altra via, in favore del Preposito il diritto ad esigere le rendite per destinarle a scopo di culto, similmente al diritto di usufrutto atipico, in quanto perpetuo.
Orbene, proprio in forza di tale atto, parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento EL somma pattuita a titolo di compenso annuo per la cessione del diritto di superficie sulla suddetta area, per un importo annuale pari allo stato ad €.16.395,98, obbligo rimasto inadempiuto per i tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022, per complessivi
€.27.326,63 di cui €.16.395, 98 per l'anno 2021 ed €.10.930,65 per il primo e secondo quadrimestre
2022.
Parte opponente si è, tuttavia, opposta all'accoglimento di tale domanda, deducendo di essere legittima proprietaria dei beni in questione, mentre, per altro verso, parte opposta non ha fornito alcuna prova EL fondatezza EL pretesa azionata in via monitoria.
Orbene, la convenzione del 20.06.1984 deve essere letta e interpretata alla luce dei provvedimenti che l'hanno preceduta e, in particolare, EL convenzione del 1925 — la quale espressamente attribuiva al l'onere di compiere, sui beni in discussione, tutti gli Parte_1 atti dominicali di amministrazione di sua spettanza — nonché EL sentenza EL Corte di
Cassazione di Napoli del 12.08.1874, che a suo tempo accolse la domanda di rivendicazione proposta dal Non è, pertanto, un caso che, con verbale del 06.07.1933, si sia provveduto alla cessione, Pt_1 in favore EL parte opposta, del solo diritto di amministrazione dei predetti beni, e per un periodo di tempo, peraltro, limitato.
In particolare, è stato evidenziato che, con la convenzione del 1984, è stato riconosciuto in favore del
Comune un diritto reale di superficie, di carattere perpetuo, così come è stato attribuito alla parte opposta un diritto di usufrutto atipico, in quanto non soggetto a limiti di durata. Tale assetto negoziale si fonda, tuttavia, sul presupposto EL definitiva acquisizione dei beni in oggetto al patrimonio del
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il quale, nel tempo, ne ha disposto, alienandoli o concedendoli in locazione o in fitto, come Pt_1 risulta dal verbale sopra richiamato, non potendosi revocare in dubbio il titolo di proprietà spettante al medesimo. Pt_1
In proposito, si rende opportuna una breve digressione di carattere normativo, al fine di chiarire tale ultimo profilo, oggetto di contestazione da parte opposta.
Ebbene, in linea generale, deve essere rimarcato che, in materia di beni di appartenenza pubblica, il codice civile opera una distinzione tra beni demaniali (artt. 822 ss. c.c.) e beni patrimoniali (art. 826
c.c.), fondata, rispettivamente, sul criterio tipologico per i primi e sul criterio funzionale EL destinazione per i secondi (art. 828 c.c.). In negativo, la mancata inclusione tra i beni demaniali e l'assenza di destinazione a pubblico servizio qualificano, per contro, i beni patrimoniali in senso esclusivamente soggettivo, caratterizzati dalla mera titolarità pubblica. Tali beni, privi di un profilo destinatorio idoneo ad attrarli al regime pubblicistico, sono tradizionalmente definiti beni patrimoniali disponibili (Cass. civ., n. 6019/2016; Cass. S.U. n. 14865/2006; Cass. S.U. n. 391/1999; Cons. Stato, sez. V, n. 596/2019).
Nella specie, i beni oggetto di causa furono appresi al demanio dello Stato in esito alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico (R.D. 7 luglio 1866, n. 3036). La legge 15 agosto 1867,
n. 3848, nel disporre la soppressione degli enti ecclesiastici e la perdita EL personalità giuridica dei capitoli delle chiese collegiate, determinò lo svincolo dei relativi beni al fine di rimetterli in circolazione e sottrarli al vincolo EL manomorta, pur facendo salvo l'adempimento dei pesi come di diritto (art. 5). Tale disciplina, pertanto, non produsse effetto estintivo del diritto di percepire le rendite dei beni o di farne uso secondo la volontà del fondatore (Cass. civ., 4 febbraio 1986, n. 678).
Dal tenore e dalla ratio delle citate disposizioni si desume che il legislatore del tempo intese eliminare enti ecclesiastici ritenuti non necessari, privandoli EL personalità giuridica e rimettendo in circolazione i beni, ma senza annullare la volontà dei fondatori, lasciando sopravvivere i relativi oneri “sì e come di diritto”.
Lo svincolo in concreto operato dal si inserisce, dunque, nella previsione EL norma Pt_1 richiamata, senza estinguere le prestazioni a carico del patrono.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato che “deve escludersi che detti beni siano di diritto entrati
a far parte del demanio pubblico indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica funzione, non essendo in tal senso indicative le disposizioni dell'art. 2 del citato R.D. n. 3848 e dell'art. 11 del R.D. n. 3036, le quali, nel prevedere la devoluzione al 'demanio' dello Stato dei beni dei soppressi enti morali, si riferirono al patrimonio dello Stato secondo il linguaggio del tempo, in cui il termine indicava l'insieme dei beni statali, distinguendosi poi tra demanio pubblico e demanio
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privato (o patrimoniale) a seconda EL destinazione e del regime giuridico applicabile” (Cass. civ.,
n. 10253/1997).
Nella fattispecie in esame, risulta pacifico e incontestato che i terreni in oggetto erano destinati alla realizzazione EL “Villa Comunale”, ossia a soddisfare un interesse pubblico. Tali beni devono, pertanto, ritenersi utilmente acquisiti al patrimonio comunale.
Non può, conseguentemente, essere condivisa la tesi di parte opposta, secondo cui “il Comune non è affatto proprietario di quei beni, ma ne ha ottenuto la rivendica quale patrono laicale ai sensi EL legge n. 3848/1867”, atteso che tale affermazione è intrinsecamente contraddittoria: non è infatti ammissibile riconoscere, da un lato, il diritto di proprietà in capo al in forza EL legislazione Pt_1 eversiva, e, dall'altro, negarlo senza fornire alcuna ragione giustificativa.
Il rapporto tra le parti deve, pertanto, essere ricondotto nell'ambito del diritto di usufrutto.
Ai sensi dell'art. 981 c.c., l'usufrutto consiste nel diritto dell'usufruttuario di godere EL cosa altrui, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica impressa dal proprietario. Si tratta di un diritto reale di godimento che comporta una compressione, seppur temporanea, dei poteri del proprietario.
A garanzia di tale temporaneità, l'art. 979 c.c. stabilisce che l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, mentre, se costituito in favore di persone giuridiche o enti non personificati, la durata non può superare il trentennio. Ne consegue che un usufrutto privo di termine, o qualificato come perpetuo, risulta incompatibile con l'ordinamento giuridico, poiché priverebbe il proprietario in modo definitivo del contenuto economico del suo diritto (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2020, n.
193).
Il medesimo principio vale anche per gli usufrutti perpetui costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1942. Ai sensi dell'art. 252 disp. att. c.c., infatti, tali diritti non possono ritenersi sopravvissuti con le medesime caratteristiche, dovendosi considerare soggetti al limite di durata trentennale previsto dall'art. 979, comma 2, c.c., ove titolare sia una persona giuridica.
Da ciò consegue che l'usufrutto perpetuo in favore EL Prepositura EL CP_1 [...]
deve ritenersi estinto alla data del 28 ottobre CP_1 Controparte_1
1971, essendo spirato il termine massimo di durata, e, in ogni caso, nullo per l'eccedenza rispetto al limite legale.
Pertanto, alcunché può essere riconosciuto in favore EL parte opposta.
Da quanto precede, dunque, non può che discendere l'accoglimento EL spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata dal la stessa va Parte_1 rigettata, non essendo stata fornita prova alcuna degli esborsi di cui ha chiesto la restituzione.
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In considerazione EL reciproca soccombenza, ricorrono giusti ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte opposta ex art. 96 c.p.c. per difetto di soccombenza.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3722/2022, emesso in data 15.09.2022 e pubblicato in data 19.09.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento avente RG n. 7369/2022;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 Pt_1
4) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa il giorno 07.11.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
10
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11646 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dal Dirigente del Settore Avvocatura, avv. Alida Di Napoli, in virtù EL procura generale alle liti per Notaio di Persona_1
Casavatore (NA) rep. 2736/2023, rilasciata dal Sindaco pro tempore, ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 19.07.2023
Opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla Via Pio XII n. 114, presso lo studio dell'avv.
ES NI, che lo rappresenta e difende in virtù EL procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°11646 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3722/2022 (emesso in data
15.09.2022 e pubblicato in data 19.09.2022 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente
RG n. 7369/2022), con il quale e su ricorso dell'odierna parte opposta le era stato ingiunto il pagamento di €.27.326,00, oltre interessi come da domanda e spese EL procedura.
A fondamento EL propria domanda, l'opposta aveva esposto: - che con atto in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale del dott. Parte_1 Per_2
Rep. n. 295/84 del 20.06.1984, vistato e reso esecutorio dal ella seduta del
[...] CP_2
12 luglio 1984, prot. n. 417181, registrato a Napoli – Ufficio registro Atti pubblici in data 20 luglio
1984 al n. 12192/B, la e Parrocchiale SA di S. MA AT Controparte_1
Con in Casoria, in persona del Preposito Curato , aveva concesso in fitto al Controparte_4 [...]
, in persona del Vice Sindaco Sig. accettato - giusta deliberazione EL Parte_1 Persona_3
Giunta Municipale n. 532 del 1984, esecutiva a termini di legge - il fondo sito in alla Via Pt_1
Cava - angolo Via Pio XII esteso mq. 12.992, riportato in catasto terreni di detto Comune alla partita
183, f. 4, infra la maggiore superficie EL particella 665 di mq. 23.800,00 per la realizzazione del progetto EL “Villa Comunale”; - che gli artt. 4 e 5 EL medesima convenzione prevedevano “…la durata del contratto di fitto … in … anni nove…tale contratto novennale si intenderà sempre tacitamente prorogato di nove anni in nove anni in mancanza di contrario avviso da una delle parti costituite almeno un anno prima EL scadenza di ciascun novennio…”; - che gli artt. 6 e 7 EL citata convenzione prevedevano invece “… Il Comune si obbliga a corrispondere alla Prepositura quale compenso annuo di fitto Lire 24.684.105 per il primo anno e di L. 15.375.172 per ogni anno successivo … tale canone annuo sarà revisionato annualmente a partire dal secondo anno… in ragione delle variazioni dell'indice del costo EL vita accertata dall'ISTAT per l'anno precedente…”; -che il si era obbligato a corrispondere al Preposito pro-tempore Parte_1 di S. MA gli importi sopramenzionati in rate quadrimestrali anticipate;
- che per effetto degli aggiornamenti ISTAT l'importo annuale dovuto dall'Ente era pari allo stato ad €.16.395,98
(sedicimilatrecentonovantacinque//98); - che, sebbene correttamente imputata al relativo capitolo di bilancio per l'anno 2021, giusta impegno n. 525 del 2021, il si era reso, tuttavia, moroso nel Pt_1 pagamento dei tre quadrimestri anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022 per
2 R.g.n°11646 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
complessivi €.27.326,63 di cui €.16.395,98 per l'anno 2021 ed €.10.930,65 per il primo e secondo quadrimestre 2022; - che la bonaria richiesta di pagamento, inoltrata a mezzo PEC non aveva sortito effetto alcuno.
Quali motivi di opposizione, il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 deduceva: - la carenza di legittimazione attiva EL Prepositura EL Insigne collegiale e Parrocchiale
SA di S. MA AT in;
- l'infondatezza EL domanda avversa, stante la radicale Pt_1 nullità dell'istituto dell'usufrutto perpetuo istituito in favore dell'opposta; - in via riconvenzionale, il diritto del stante la sussistenza di tale nullità, alla restituzione di quanto indebitamente Pt_1 versato negli ultimi 10 anni dal a favore EL , somma quantificata in Parte_1 CP_1
€.163.959,80.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “1) in via preliminare ed assorbente, previo accertamento EL insussistenza di capacità processuale EL Prepositura, dichiarare la carenza di legittimazione attiva EL Controparte_5
in persona del Preposito Curato rev.do e, per l'effetto, annullare
[...] Controparte_6
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, previa declaratoria EL infondatezza EL pretesa fatta valere dalla opposta, revocare il decreto ingiuntivo;
3) per le ragioni di cui alla parte espositiva del presente atto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, laddove nel corso del giudizio fosse chiesta da controparte;
3) accertare la nullità del contratto per carenza di legittimazione ad agire e EL causa del contratto;
4) condannare in via riconvenzionale al pagamento di € 163.959,80 per la restituzione di quanto indebitamente versato negli ultimi 10 anni dal a Parte_1 favore EL;
5) condannare, in ogni caso, l'opposta, in persona del Preposito curato CP_1 pro tempore, alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.” (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione).
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: -
[...]
l'inammissibilità dell'avversa opposizione per inesistenza di procura alle liti;
- l'infondatezza delle avverse eccezioni nonché EL spiegata domanda riconvenzionale.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare con sentenza la assoluta inammissibilità EL avversa opposizione per la inesistenza di procura alle liti, con condanna alle spese;
in via gradata, qualora ritenuto emendabile il vizio, circostanza che espressamente si impugna ed esclude, - Concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo
n. 3722/2022 - R.G. 7369/2022 del Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Cristina Capone per
l'importo di € 27.326,00, oltre interessi, spese e competenze EL procedura ai sensi dell'art. 648
3 R.g.n°11646 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
c.p.c., Nel merito: 1) rigettare l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale inammissibili ed infondate e, per l'effetto, confermare il il Decreto Ingiuntivo n. 3722/2022 - R.G. 7369/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Cristina Capone per l'importo di € 27.326,00, oltre interessi, spese e competenze EL procedura;
2) Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., quantificato in una somma pari al quintuplo delle spese di lite ovvero alla diversa somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare;
3) Condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, ai sensi del Pt_1
D.M. n.55/2014, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. con attribuzione ai procuratori costituiti.” (cfr. pag. 19-20 EL comparsa di costituzione e risposta)
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza dell'01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto EL tempestività EL opposizione stante l'avvenuta notifica EL stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi EL domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte opposta, fondata, a suo dire, sull'inesistenza EL procura alle liti, poiché quella allegata si riferirebbe “ad un procedimento/giudizio amministrativo promosso da Rete” e non recherebbe né data né luogo di sottoscrizione. Tale rilievo non può essere condiviso, poiché la procura alle liti prodotta dal Pt_1 opponente, come già rilevato da codesto Giudicante all'udienza del 07.03.2023, non contiene alcun riferimento al procedimento menzionato dalla Prepositura, sicché non è dato ravvisare il vizio lamentato.
Tanto premesso in rito, nel merito si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità EL procedura speciale, ma verificare il fondamento EL pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004;
13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante EL domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione EL pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione EL circostanza dell'inadempimento EL controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere EL prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere EL prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento EL decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito EL novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere EL prova.
Ciò precisato, deve ritenersi che l'opposizione sia fondata e, pertanto, vada accolta per le ragioni che seguono.
Nella specie, con la convenzione del 15.12.1925 era stato riconosciuto in capo al Parte_1
l'obbligo di curare l'amministrazione dei beni ivi indicati, dei quali esso riceveva il possesso,
[...] con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla loro conservazione e al loro miglioramento, curandone l'eventuale concessione in locazione e compiendo, sugli stessi, tutti gli
“atti dominicali di amministrazione” di sua spettanza;
era stato, altresì, previsto a carico del Pt_1
l'obbligo di provvedere all'adempimento degli oneri di culto mediante il versamento, in favore del
Preposito, di una somma annuale ivi predeterminata.
In particolare, dal citato documento si ricava:– che i beni in discorso, a seguito EL legge eversiva del 1867, furono incamerati dallo Stato;
– che tali beni furono successivamente rivendicati in proprietà dal e che, a seguito di un lungo contenzioso, con sentenza EL Corte di Pt_1
Cassazione di Napoli del 12.08.1874, la domanda fu accolta;
– che, riconosciuto il diritto di proprietà del sui predetti beni, l'ente riconobbe il proprio obbligo di adempimento degli oneri di culto Pt_1 di cui essi erano gravati;
– che il Consiglio comunale, con deliberazione del 12.05.1908, provvide alla liquidazione dei suddetti oneri di culto;
– che, con delibera del 30.01.1910, veniva approvata la proposta EL Commissione e determinata la rendita netta in lire 8.019,16;– che, quindi, con atto del
18.10.1911, per notar , veniva prefissata la rendita netta dei beni rivendicati ai fini EL Per_4 soddisfazione degli oneri di culto obbligatori, somma soggetta a rivalutazione;
– che, tuttavia, la determinazione EL somma da corrispondere in favore del Preposito doveva essere effettuata annualmente in base alla rendita netta che i beni posseduti dal Comune producevano e avrebbero prodotto in futuro.
Successivamente, con verbale del 06.07.1933, si era provveduto alla cessione temporanea, in favore del Preposito, dell'amministrazione dei predetti beni da parte del in esecuzione Parte_1 EL deliberazione podestarile del 14 novembre 1932, n. 461. In particolare, con il citato verbale (art. 2) era stato disposto l'affidamento, per la durata di cinque anni, al PA EL SA , CP_1 dell'amministrazione dei fondi rustici e urbani, dei censi, canoni, capitali, prestazioni e quant'altro in esso indicato. Inoltre, in esecuzione del medesimo verbale (art. 5), era stata consegnata al Preposito la documentazione relativa a tutti i contratti in corso aventi ad oggetto i beni trasferiti in amministrazione, nonché quella concernente le polizze dei depositi cauzionali per i fitti in corso.
Venendo, ora, alla più recente convenzione del 20.06.1984, con essa il Parte_1 dovendo provvedere alla realizzazione EL “Villa Comunale” sui terreni oggetto del presente
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
giudizio, aveva convenuto con la che in forza di detto atto (art. 2), la cedeva CP_1 CP_1 in favore del il diritto di superficie, in perpetuo e a titolo oneroso, sui terreni allo Parte_1 stato di proprietà del stesso e in usufrutto atipico — in quanto perpetuo — EL SA Pt_1 collegiale e parrocchiale di Controparte_1
Per effetto EL cessione, il (art. 6) si obbligava a corrispondere in favore dell'usufruttuario, Pt_1
Preposito di , a titolo di compenso annuo per fitto, la somma di lire 24.684.105 per il primo CP_1 anno e di lire 15.375.172 per ciascun anno successivo, da versarsi in rate quadrimestrali anticipate, ancorando tale compenso alle variazioni annuali in aumento dell'indice del costo EL vita accertate dall'ISTAT a decorrere dall'anno successivo.
Riassumendo, quindi, il si è reso cessionario, dietro pagamento di un corrispettivo, Pt_1 del diritto di superficie in perpetuo ed a titolo oneroso sui fondi in oggetto per ragioni di interesse pubblico, riconoscendo, per altra via, in favore del Preposito il diritto ad esigere le rendite per destinarle a scopo di culto, similmente al diritto di usufrutto atipico, in quanto perpetuo.
Orbene, proprio in forza di tale atto, parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento EL somma pattuita a titolo di compenso annuo per la cessione del diritto di superficie sulla suddetta area, per un importo annuale pari allo stato ad €.16.395,98, obbligo rimasto inadempiuto per i tre quadrimestri dell'anno 2021 e del primo e secondo quadrimestre dell'anno 2022, per complessivi
€.27.326,63 di cui €.16.395, 98 per l'anno 2021 ed €.10.930,65 per il primo e secondo quadrimestre
2022.
Parte opponente si è, tuttavia, opposta all'accoglimento di tale domanda, deducendo di essere legittima proprietaria dei beni in questione, mentre, per altro verso, parte opposta non ha fornito alcuna prova EL fondatezza EL pretesa azionata in via monitoria.
Orbene, la convenzione del 20.06.1984 deve essere letta e interpretata alla luce dei provvedimenti che l'hanno preceduta e, in particolare, EL convenzione del 1925 — la quale espressamente attribuiva al l'onere di compiere, sui beni in discussione, tutti gli Parte_1 atti dominicali di amministrazione di sua spettanza — nonché EL sentenza EL Corte di
Cassazione di Napoli del 12.08.1874, che a suo tempo accolse la domanda di rivendicazione proposta dal Non è, pertanto, un caso che, con verbale del 06.07.1933, si sia provveduto alla cessione, Pt_1 in favore EL parte opposta, del solo diritto di amministrazione dei predetti beni, e per un periodo di tempo, peraltro, limitato.
In particolare, è stato evidenziato che, con la convenzione del 1984, è stato riconosciuto in favore del
Comune un diritto reale di superficie, di carattere perpetuo, così come è stato attribuito alla parte opposta un diritto di usufrutto atipico, in quanto non soggetto a limiti di durata. Tale assetto negoziale si fonda, tuttavia, sul presupposto EL definitiva acquisizione dei beni in oggetto al patrimonio del
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
il quale, nel tempo, ne ha disposto, alienandoli o concedendoli in locazione o in fitto, come Pt_1 risulta dal verbale sopra richiamato, non potendosi revocare in dubbio il titolo di proprietà spettante al medesimo. Pt_1
In proposito, si rende opportuna una breve digressione di carattere normativo, al fine di chiarire tale ultimo profilo, oggetto di contestazione da parte opposta.
Ebbene, in linea generale, deve essere rimarcato che, in materia di beni di appartenenza pubblica, il codice civile opera una distinzione tra beni demaniali (artt. 822 ss. c.c.) e beni patrimoniali (art. 826
c.c.), fondata, rispettivamente, sul criterio tipologico per i primi e sul criterio funzionale EL destinazione per i secondi (art. 828 c.c.). In negativo, la mancata inclusione tra i beni demaniali e l'assenza di destinazione a pubblico servizio qualificano, per contro, i beni patrimoniali in senso esclusivamente soggettivo, caratterizzati dalla mera titolarità pubblica. Tali beni, privi di un profilo destinatorio idoneo ad attrarli al regime pubblicistico, sono tradizionalmente definiti beni patrimoniali disponibili (Cass. civ., n. 6019/2016; Cass. S.U. n. 14865/2006; Cass. S.U. n. 391/1999; Cons. Stato, sez. V, n. 596/2019).
Nella specie, i beni oggetto di causa furono appresi al demanio dello Stato in esito alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico (R.D. 7 luglio 1866, n. 3036). La legge 15 agosto 1867,
n. 3848, nel disporre la soppressione degli enti ecclesiastici e la perdita EL personalità giuridica dei capitoli delle chiese collegiate, determinò lo svincolo dei relativi beni al fine di rimetterli in circolazione e sottrarli al vincolo EL manomorta, pur facendo salvo l'adempimento dei pesi come di diritto (art. 5). Tale disciplina, pertanto, non produsse effetto estintivo del diritto di percepire le rendite dei beni o di farne uso secondo la volontà del fondatore (Cass. civ., 4 febbraio 1986, n. 678).
Dal tenore e dalla ratio delle citate disposizioni si desume che il legislatore del tempo intese eliminare enti ecclesiastici ritenuti non necessari, privandoli EL personalità giuridica e rimettendo in circolazione i beni, ma senza annullare la volontà dei fondatori, lasciando sopravvivere i relativi oneri “sì e come di diritto”.
Lo svincolo in concreto operato dal si inserisce, dunque, nella previsione EL norma Pt_1 richiamata, senza estinguere le prestazioni a carico del patrono.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato che “deve escludersi che detti beni siano di diritto entrati
a far parte del demanio pubblico indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica funzione, non essendo in tal senso indicative le disposizioni dell'art. 2 del citato R.D. n. 3848 e dell'art. 11 del R.D. n. 3036, le quali, nel prevedere la devoluzione al 'demanio' dello Stato dei beni dei soppressi enti morali, si riferirono al patrimonio dello Stato secondo il linguaggio del tempo, in cui il termine indicava l'insieme dei beni statali, distinguendosi poi tra demanio pubblico e demanio
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privato (o patrimoniale) a seconda EL destinazione e del regime giuridico applicabile” (Cass. civ.,
n. 10253/1997).
Nella fattispecie in esame, risulta pacifico e incontestato che i terreni in oggetto erano destinati alla realizzazione EL “Villa Comunale”, ossia a soddisfare un interesse pubblico. Tali beni devono, pertanto, ritenersi utilmente acquisiti al patrimonio comunale.
Non può, conseguentemente, essere condivisa la tesi di parte opposta, secondo cui “il Comune non è affatto proprietario di quei beni, ma ne ha ottenuto la rivendica quale patrono laicale ai sensi EL legge n. 3848/1867”, atteso che tale affermazione è intrinsecamente contraddittoria: non è infatti ammissibile riconoscere, da un lato, il diritto di proprietà in capo al in forza EL legislazione Pt_1 eversiva, e, dall'altro, negarlo senza fornire alcuna ragione giustificativa.
Il rapporto tra le parti deve, pertanto, essere ricondotto nell'ambito del diritto di usufrutto.
Ai sensi dell'art. 981 c.c., l'usufrutto consiste nel diritto dell'usufruttuario di godere EL cosa altrui, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica impressa dal proprietario. Si tratta di un diritto reale di godimento che comporta una compressione, seppur temporanea, dei poteri del proprietario.
A garanzia di tale temporaneità, l'art. 979 c.c. stabilisce che l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, mentre, se costituito in favore di persone giuridiche o enti non personificati, la durata non può superare il trentennio. Ne consegue che un usufrutto privo di termine, o qualificato come perpetuo, risulta incompatibile con l'ordinamento giuridico, poiché priverebbe il proprietario in modo definitivo del contenuto economico del suo diritto (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2020, n.
193).
Il medesimo principio vale anche per gli usufrutti perpetui costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1942. Ai sensi dell'art. 252 disp. att. c.c., infatti, tali diritti non possono ritenersi sopravvissuti con le medesime caratteristiche, dovendosi considerare soggetti al limite di durata trentennale previsto dall'art. 979, comma 2, c.c., ove titolare sia una persona giuridica.
Da ciò consegue che l'usufrutto perpetuo in favore EL Prepositura EL CP_1 [...]
deve ritenersi estinto alla data del 28 ottobre CP_1 Controparte_1
1971, essendo spirato il termine massimo di durata, e, in ogni caso, nullo per l'eccedenza rispetto al limite legale.
Pertanto, alcunché può essere riconosciuto in favore EL parte opposta.
Da quanto precede, dunque, non può che discendere l'accoglimento EL spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata dal la stessa va Parte_1 rigettata, non essendo stata fornita prova alcuna degli esborsi di cui ha chiesto la restituzione.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
In considerazione EL reciproca soccombenza, ricorrono giusti ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte opposta ex art. 96 c.p.c. per difetto di soccombenza.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3722/2022, emesso in data 15.09.2022 e pubblicato in data 19.09.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento avente RG n. 7369/2022;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 Pt_1
4) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa il giorno 07.11.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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