Sentenza 14 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Decreto decisorio 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/09/2021, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01091/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2020, proposto da
La Mase S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Squadroni Fulvia in Verona, piazza Brà 1;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 679 del 16.7.2020 adottata all’esito dell’avvio di procedimento amministrativo ex art. 242 del d.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. “per potenziale contaminazione porzione di terreno presso sede operativa della ditta La Mase srl in Strada La Rizza, 74 ( F.385 m. 192)” nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società La Mase ha dedotto di essere conduttrice di un immobile nel territorio del Comune di Verona, all’interno del quale si svolge un’attività di autotrasporto per conto terzi, movimentazione e stoccaggio di merci e intermediazione dei trasporti; in data 13.11.2014 la Polizia di Stato sequestrava una parte dell’area, avendovi rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti e uno scarico su suolo non autorizzato.
In seguito a tali accadimenti la Provincia di Verona avviava un procedimento ex art. 244 D. Lgs. 152/2006, nel corso del quale inoltrava al Comune di Verona una richiesta di informazioni: in ossequio a tale richiesta l’ente resistente effettuava un nuovo sopralluogo presso la sede aziendale, e, all’esito, adottava l’atto in questa sede gravato, avverso il quale è stato proposto un unico, articolato, motivo di impugnazione.
In primo luogo, si lamenta la contraddittorietà dell’atto rispetto alle determinazioni precedentemente assunte dallo stesso Comune nonché dalla Provincia di Verona; in secondo luogo, se ne contesta l’illogicità, in quanto atto superfluo alla luce della contemporanea pendenza di due ulteriori procedimenti aventi il medesimo oggetto. Infine, si deduce il difetto di istruttoria, rimarcandosi l’assenza di ogni responsabilità in capo alla ricorrente per la contaminazione del sito riscontrata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza in data 14.07.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la società La Mase ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Verona ha ordinato alla ricorrente di presentare, entro il termine indicato nell’atto, una relazione tecnica descrittiva delle misure adottate per la messa in sicurezza del sito ove la società opera, e gli esiti di un’indagine ambientale finalizzata alla verifica dell’eventuale superamento delle C.S.C. per la matrice suolo.
Il provvedimento gravato trae spunto dagli esiti di un sopralluogo effettuato presso la sede aziendale da personale operante presso la Direzione Ambiente del Comune di Verona in data 3.02.2020, in riscontro alla richiesta di informazioni della Provincia di Verona (che, in precedenza, aveva avviato nei confronti della medesima società un procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006); giova riportare alcuni passaggi del verbale redatto in tale occasione: “ Lungo il confine sud est, in fondo all’area che era utilizzata per il lavaggio camion, è presente una zona adibita a deposito rifiuti, con indicazione dei vari codici CER, composta da bidoni metallici posizionati su palletts in legno.
A sinistra di quest’area di stoccaggio rifiuti, dietro una struttura metallica priva di copertura adibita ad officina, è presente un’area non pavimentata sulla quale sono presenti cisterne, contenitori e pallets. Sul terreno è visibile una chiazza scura che, al tatto, risulta di consistenza oleosa. Il Sig. Masenelli riferisce che probabilmente trattasi di ceneri residue dalla bruciatura di alcuni pallets. Tuttavia la consistenza oleosa e l’odore di idrocarburi non risulta ascrivibile a questa ipotesi bensì, più verosimilmente, ad uno sversamento di olio lubrificante ” ( cfr . doc. 5 della produzione di parte resistente). Occorre aggiungere che il titolare della società non aveva ottenuto il rilascio di nessuna autorizzazione ambientale, e che, all’interno dell’area veniva, altresì, rinvenuto un deposito di rifiuti non autorizzato; dagli atti emerge, inoltre, che nell’immobile insistono alcune strutture edilizie abusivamente realizzate, delle quali è stata disposta la demolizione, non ancora effettuata alla data del sopralluogo ( cfr . doc. 15 della produzione di parte resistente).
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza citata in quanto contraddittoria rispetto a precedenti determinazione assunte dall’Amministrazione procedente e dalla Provincia, e in particolare rispetto: al provvedimento in data 3.04.2017 di chiusura del procedimento avviato ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 avente ad oggetto la “ messa in sicurezza dei rifiuti eventualmente presenti nell’area non oggetto di sequestro, al fine di impedire una contaminazione delle matrici ambientali” ; al provvedimento in data 11.01.2016 di sospensione del procedimento avviato per la presentazione di un piano di caratterizzazione relativamente al sito in oggetto; all’atto in data 20.01.2016 di avvio del procedimento di bonifica del sito ad iniziativa della Provincia.
Osserva il Collegio che la documentazione in atti comprova, coerentemente con quanto dedotto dal Comune resistente nelle proprie difese, l’insussistenza della paventata contraddittorietà (che, per vero, resta meramente enunciata dalla società ricorrente senza una adeguata articolazione delle ragioni che la concreterebbero): gli atti richiamati, infatti, riposano su presupposti fattuali del tutto distinti rispetto a quelli da cui ha tratto origine l’adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
In particolare: con il provvedimento in data 3.04.2017 il Comune rilevava l’avvenuta rimozione dei rifiuti pericolosi depositati in modo incontrollato presso la sede aziendale, come da segnalazione della Polizia Stradale in data 17.10.2016, e di conseguenza dichiarava concluso il relativo procedimento ( cfr . doc. 12 della produzione di parte ricorrente); con il provvedimento in data 11.01.2016 veniva, invece, sospeso il procedimento avviato il precedente 3.11.2015 e finalizzato a disporre l’adozione di un piano di caratterizzazione del sito in dipendenza della potenziale contaminazione in esso riscontrata, rimandando alla Provincia l’attivazione del procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006 ( cfr . doc. 10 della produzione di parte ricorrente); infine, con atto in data 20.01.2016, la Provincia comunicava l’avvio del procedimento per la bonifica del sito in ragione di tale contaminazione ( cfr . doc. 11 della produzione di parte ricorrente).
Da quanto precede emerge che si tratta di atti relativi a vicende verificatesi anteriormente ai fatti da cui il provvedimento gravato ha preso abbrivio: come è stato in precedenza osservato, infatti, a fondamento degli incombenti disposti a carico della ricorrente vi è l’ipotizzato sversamento di olio lubrificante all’interno della sede aziendale, in ragione della macchia oleosa in loco riscontrata in occasione del sopralluogo in data 3.02.2020, e, dunque, diversi anni dopo l’adozione dei precedenti provvedimenti elencati ( cfr . doc. 5 della produzione di parte resistente).
Per le medesime ragioni risulta, del pari, insussistente la lamentata illogicità del provvedimento alla luce della pendenza di altri procedimenti, l’uno di competenza comunale e l’altro avviato dalla Provincia, in relazione al medesimo sito: è sufficiente ribadire che si tratta di procedimenti relativi a fatti del tutto estranei rispetto a quelli posti a base dell’atto impugnato.
Giova, peraltro, rimarcare che l’Amministrazione resistente ha evidenziato, senza che vi sia stata alcuna specifica contestazione in proposito ad iniziativa della controparte, che il punto ove è stata riscontrata la chiazza oleosa citata nel provvedimento qui gravato è distante circa 50 mt. da quello ove era stato effettuato il rilievo nell’ambito dell’indagine ambientale che ha dato corso ai precedenti provvedimenti citati in ragione del rilevato superamento del parametro “idrocarburi pesanti (C>12)” ( cfr . docc. 12-13 della produzione di parte resistente).
Infine, il Collegio non ritiene sussistente il dedotto eccesso di potere dell’atto gravato per difetto di istruttoria che, a dire della ricorrente, deriverebbe dal carattere storico della contaminazione del sito, tale da escludere ogni responsabilità della società La Mase per l’eventuale inquinamento riscontrato: secondo quanto già rilevato, il pericolo di contaminazione evidenziato dalla macchia oleosa presente sul terreno ove opera la ricorrente, rendeva doveroso l’avvio delle attività di messa in sicurezza del sito e di indagine di cui all’art. 242 D.Lgs. 152/2006; deve, in proposito, considerarsi che il liquido sversato è stato rinvenuto all’interno della sede operativa della società La Mase, su di un’area non pavimentata ove sono allocate cisterne, contenitori e pallets: si vedano il verbale di sopralluogo in data 3.02.2020 e le fotografie in esso incluse, verbale richiamato nel provvedimento impugnato.
Le circostanze evidenziate giustificano l’adozione del provvedimento in esame nei riguardi dell’odierna ricorrente, la quale, peraltro, non ha adeguatamente contrastato tali evidenze in fatto mediante la deduzione di circostanze puntuali, tali da condurre a diverse risultanze in punto di individuazione di un altro responsabile dell’inquinamento con specifico riguardo allo sversamento di olii di cui in commento (non viene dedotto, in particolare, che terzi abbiano la disponibilità materiale dell’area ove è stato riscontrato lo sversamento).
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO