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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza del 23 maggio 2025
Alle ore 10:23 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compaiono per l'attrice Parte_1
gli Avv. MAURO LATINI e BENEDETTA LATINI, per la convenuta
[...] [...]
l'Avv. GRETA CALDEROLI, per il convenuto CP_1 Controparte_2
l'Avv. ANNA MANGANIELLO, per i convenuti ed Controparte_3 Controparte_4
l'Avv. ELENA CIAMBELLI e per i convenuti , e CP_5 Controparte_6
l'Avv. PAOLO D'URSO. Controparte_7
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti, previa lunga discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 7.3.2025 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 19:00 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3304/2022 R.G. tra le seguenti parti:
1 , C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Firenze presso lo studio degli Avv.ti Mauro Latini e Benedetta Latini, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale attrice contro
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Bergamo presso Controparte_8 lo studio LLAvv. Greta Calderoli, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuta e
, in persona LLAmministratore condominiale pro Controparte_2
tempore C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Controparte_9 P.IVA_2
Moriconi e Anna Manganiello ed elettivamente domiciliato in Seravezza (LU) presso lo studio della prima, come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuto
e
, C.F. , elettivamente domiciliata in Querceta Controparte_4 CodiceFiscale_2
(LU) presso lo studio LLAvv. Elena Ciambelli, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuta
e
C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_3 CodiceFiscale_3
Querceta (LU) presso lo studio LLAvv. Elena Ciambelli, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuto
e
2 C.F. , , C.F. CP_5 CodiceFiscale_4 Controparte_6
e , C.F. , CodiceFiscale_5 Controparte_7 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati in Milano presso lo studio degli Avv.ti Paolo D'Urso e Nicola di
Lerna, che li rappresentano e difendono come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale convenuti
* * * * * *
Posizione delle parti
ha citato in giudizio la società il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e i GG.ri ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e chiedendo che questo Tribunale voglia:
[...] Controparte_7
“IN TESI, accertare e verificare l'illegittimità delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del
24.10.2020 e/o di quella in variante n. 2021/5017 del 17.02.2021 poiché lesive dei diritti individuali della sia sulle parti comuni che sul bene di proprietà esclusiva di Parte_1 quest'ultima; e per l'effetto condannare la e/o in luogo di essa il signor Controparte_1
nonché il in persona Parte_2 Controparte_10 LLAmministratore p.t., alla rimozione di esse ed all'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
IN IPOTESI, e solo ove il Giudice adito non ritenesse le allegazioni documentali compiute idonee e sufficienti a comprovare la piena titolarità in capo alla del ripostiglio- Parte_1
sottoscala posto al piano terreno del fabbricato ubicato in Via Carducci n. 18 - CP_10
accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui
[...] all'art. 1158 e segg. c.c. e nei riguardi di tutti gli altri condomini facenti parte del
(stante appunto l'incidenza della domanda Controparte_10 sull'estensione dei diritti di ciascuno di essi), l'intervenuta ON del diritto di proprietà sul predetto bene immobile, ubicato nel comune di Forte dei Marmi (LU) e catastalmente rappresentato: locale ripostiglio-sottoscala censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio di mappa n. 14, p.lla 270, subalterno 5 a favore di Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - Codice
[...]
Fiscale . C.F._7
Con ordine al competente Dirigente LLAgenzia del Territorio di Lucca di procedere alla trascrizione LLemananda sentenza con suo esonero da qualsivoglia responsabilità”.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto:
3 - di avere depositato in data 2.4.2021 innanzi a questo tribunale ricorso ex artt. 1171 c.c. e 688
c.p.c. nei confronti di e di per sentir Controparte_1 Controparte_11 dichiarare l'immediata sospensione delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del 24.10.2020, per la cui esecuzione la aveva incaricato la Controparte_1 Controparte_11 ciò al fine di fare accertare nella successiva fase di merito l'illegittimità di dette opere, con conseguente condanna alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi;
- di avere fondato il ricorso ex artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c. sul presupposto della illegittimità LLinstallazione della piattaforma elevatrice nel vano scale condominiale, in quanto lesiva dei suoi diritti individuali, sia sulle parti comuni che sul locale cantina-ripostiglio di sua proprietà esclusiva, essendo proprietaria LLunità immobiliare posta al primo piano del fabbricato condominiale sito in Via Carducci n. 18, nonché di un locale CP_10
cantina-ripostiglio ubicato al piano terreno e rappresentato al Catasto Fabbricati di detto
Comune nel foglio 14, particella 270 sub. 5, per esservi subentrata in luogo della madre
; Parte_3
- che nel procedimento cautelare è stata disposta una consulenza tecnica all'esito della quale il
C.T.U., ing. , ha accertato che l'istallazione LLascensore “ha comportato il taglio Per_1 delle scale e la parziale occupazione del sottoscala non condominiale”, in quanto di proprietà esclusiva della Parte_1
- che il ricorso non è stato accolto in quanto i lavori erano stati medio tempore ultimati, né è stata accolta la domanda di riduzione in pristino poiché esulante dal perimetro cautelare, ma ai fini della statuizione sulle spese del procedimento è stata vagliata dal giudice del cautelare la soccombenza virtuale, evidenziandosi in motivazione che “il ricorso avrebbe meritato accoglimento, essendo state confermate dal ctu le doglianze in punto di taglio delle scale
(condominiali) e di parziale occupazione del sottoscala (di proprietà esclusiva)”;
- che si rende, in ogni caso, necessario introdurre il giudizio di merito per fare accertare l'illegittimità della installazione LLascensore nel vano scale condominiale, in quanto lesiva dei diritti individuali LLattrice sia sulle parti comuni che sul bene di sua proprietà esclusiva
(rectius il locale cantina/sottoscala);
- che la titolarità del locale cantina/sottoscala in capo all'attrice si desume dagli atti pubblici di compravendita e dalle relative planimetrie, allegate agli stessi per formarne parte integrante, che hanno avuto ad oggetto il fabbricato fin dalla sua costituzione;
CP_12
- che i contratti in questione sono rappresentati dall'atto in data 7.12.1973 a rogito del Notaio di Firenze (stipulato da e con Persona_2 Pt_4 Per_3 Persona_4 Parte_3
relativamente ad una porzione di fabbricato, e con e CP_13 Persona_5
4 per la restante porzione di fabbricato), nonché dall'atto in data 18.12.1974 a rogito Per_6
del Notaio di (stipulato da con Persona_7 CP_10 Parte_3 Per_8
, oltre che dall'atto in data 19.12.1974 a rogito del Notaio di Firenze,
[...] Persona_9
rep. n. 12919 (stipulato da e con CP_13 Controparte_14 CP_15
) e dall'atto in data 19.12.1974 a rogito del Notaio di Firenze, rep.
[...] Persona_2
n. 12920 (stipulato da e con ); CP_13 Controparte_14 Parte_3
- che, in particolare, l'acquisto a titolo derivativo del locale cantina/sottoscala in capo alla dante causa LLattrice risulta dall'atto 19.12.1974 a rogito del Notaio di Firenze, Per_2 rep. n. 12920, nel quale viene precisato che fa parte della vendita anche “un piccolo locale sottoscala posto al piano terreno del fabbricato contrassegnato nella planimetria di cui in appresso, con la lettera A e con accesso dal vano scale condominiale […] B – Un piccolo appezzamento di terreno adiacente ed annesso al detto fabbricato”, meglio individuati “con il contorno in rosso nella planimetria che è allegata al presente atto sotto lettera A”;
- che il locale cantina/sottoscala è sempre rimasto nella titolarità sia formale che sostanziale LLattrice, la quale è subentrata alla de cuius per effetto di successione testamentaria;
- che la proprietà del bene in capo all'attrice deriva anche a titolo originario per ON, stante il pacifico, continuo ed ininterrotto possesso ultraventennale dello stesso, in quanto dal
1973-74 fino ad oggi è sempre stato nella piena ed esclusiva disponibilità della famiglia
Parte_1
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la (inde cit. Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree, poiché inammissibili e comunque CP_1
infondate.
In via preliminare, la ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alle CP_1 domande attoree, avendo in data 1.6.2021 ceduto ad l'appartamento di Controparte_3 sua proprietà nel data antecedente alla notifica LLatto di Controparte_2
citazione.
Ulteriormente in via preliminare, la società convenuta ha eccepito “l'inammissibilità della domanda attorea per decorso del termine annuale di cui all'art. 1170 cod. civ.”, ritenendo che il presente giudizio abbia ad oggetto un'azione di manutenzione proposta in data
29.7.2022, a fronte di una lamentata turbativa iniziata nel marzo 2021 e conclusasi in data
6.5.2021 con la ultimazione LLinstallazione LLascensore.
Sempre in via preliminare, la ha eccepito “l'inammissibilità ex art. 38, co. 1, c.p.c. CP_1 della domanda attorea nella parte in cui chiede accertarsi l'illegittimità delle opere realizzate
“perché lesive dei diritti individuali della (…) sulle parti comuni condominiali”, e Parte_1
5 il conseguente ripristino dello stato dei relativi luoghi condominiali”, assumendo che, prima di procedere all'installazione della piattaforma elevatrice, ha ottenuto l'approvazione in merito all'esecuzione LLopera attraverso due delibere assembleari condominiali, entrambe impugnate dall'attrice, ma il cui giudizio si è concluso con il rigetto LLimpugnazione.
In merito alla vicenda, la società convenuta ha replicato che lo spazio sottostante la scala condominiale è di proprietà comune, ai sensi LLart. 1117 c.c., in quanto nell'atto originario di frazionamento LLedificio (e, quindi, di costituzione del del 7.12.1973 non CP_2 vi è alcuna riserva di proprietà relativa al vano sottoscala, mentre l'atto del 19.12.1974 a rogito del Notaio di Firenze, rep. n. 12920, con il quale e Per_2 CP_13 [...]
hanno venduto a il fabbricato C e il vano sottoscala (bene Controparte_14 Parte_3
condominiale), non è opponibile agli altri condomini, poiché a tale atto non parteciparono le allora condomine e . Persona_8 Controparte_15
La ha inoltre contestato che l'installazione della piattaforma elevatrice abbia CP_1
interessato il vano sottoscala e il suo accesso, controdeducendo che la stessa ha ridotto la larghezza dei gradini della prima rampa delle scale condominiali e dei primi 3,5 gradini della seconda rampa, sino a cm. 106 dalla parete del sottoscala.
Ha infine contestato la ricorrenza dei presupposti per l'ON, da parte LLattrice, del diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala in questione, allegando che la successione ereditaria di in favore della figlia ha riguardato la sola quota di 2/3, essendo Parte_3
la restante quota di 1/3 rimasta di proprietà di fino al 9.1.2003, data di Controparte_16 cessione di tale quota all'attrice. Ha inoltre replicato che in data 24.1.2022 l'attrice ha unilateralmente accatastato il vano sottoscala di cui trattasi, sino a quel momento privo di identificativo specifico, a dimostrazione della carenza dei presupposti per usucapire il bene.
Si è costituito in giudizio anche il (inde cit. Condominio) Controparte_2 eccependo, in rito, l'inammissibilità della domanda di accertamento LLillegittimità delle opere oggetto di Scia n. 2020/2134 del 24.10.2020 e di successiva variante n. 2021/5017 del
17.02.2021 (rectius l'installazione della piattaforma elevatrice), in quanto dette opere sono state oggetto di preventiva autorizzazione mediante delibere assembleari assunte a maggioranza dei condomini in data 10.10.2020, 3.2.2021 e 20.5.2021, le quali sono state impugnate dall'attrice innanzi a questo tribunale, il cui giudizio (iscritto al n. 2885/2021 R.G.) si è concluso con una sentenza di rigetto, successivamente appellata innanzi alla Corte
d'Appello di Firenze.
6 Il ha ulteriormente eccepito in rito la litispendenza e, in subordine, la continenza CP_2
– pregiudizialità tra la causa di impugnazione delle delibere assembleari di autorizzazione all'installazione della piattaforma elevatrice e il presente giudizio.
Nel merito, il si è associato alle difese svolte dalla convenuta negando CP_2 CP_1 che l'intervento in questione abbia leso i diritti LLattrice sulle parti comuni del fabbricato condominiale e contestando la proprietà esclusiva della sul vano sottoscala, in Parte_1 relazione al quale ha replicato che trattasi di un bene comune ai sensi LLart. 1117 c.c., in quanto inconferenti gli atti di vendita richiamati dall'attrice a fondamento del preteso trasferimento, in suo favore, del vano sottoscala de quo. Ha, inoltre, contestato la ricorrenza dei presupposti per l'ON, da parte LLattrice, del diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala in questione, deducendo l'irrilevanza LLaccatastamento del vano sottoscala effettuato dall'attrice nel 2022, dovendo quest'ultima fornire idonea prova di avere posseduto il bene pacificamente e ininterrottamente uti dominus, anziché uti condominus, per oltre vent'anni.
Il Condominio ha inoltre proposto domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della convenuta nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedendo che venga CP_1 accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultima, poiché unica committente delle opere di realizzazione della piattaforma elevatrice, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità del Condominio nella vicenda di causa, in quanto la nel progettare e CP_1
realizzare la piattaforma de qua si è avvalsa LLart. 10, comma 3, D.L. 76/2020, donde l'assemblea condominiale si è limitata ad avallare una facoltà riconosciuta ex lege ai singoli condomini. In subordine, nell'ipotesi di condanna in via solidale delle parti convenute, il ha chiesto di essere manlevato e tenuto indenne da ogni pregiudizio da parte CP_2
della CP_1
Il ha quindi concluso chiedendo che questo Tribunale voglia: CP_2
“[…] - In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile la domanda formulata da parte attrice e volta all'accertamento LLillegittima realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dello stabile condominiale (oggetto di SCIA n. 2020/2134 del 24.10.2020 e/o di successiva variante n. 2021/5017 del 17.02.2021), in quanto proposta autonomamente dall'impugnativa delle delibere assembleari assunte dal in data 10.10.2020, Controparte_2
03.02.2021 e 20.05.2021;
- In subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, Voglia l'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Lucca - previa verifica LLidentità dei soggetti, di petitum e di causa petendi relativamente alla domanda avanzata nella presente causa ed in quella
7 pendente presso la Corte di Appello di Firenze e rubricata al n. 668/2022 R.G. - dichiarare la litispendenza, disponendo, con ordinanza, la cancellazione della presente causa dal ruolo;
- In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga la sussistenza LLeccepita litispendenza, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca dichiarare la continenza-pregiudizialità tra cause e Voglia sospendere il presente giudizio ex art. 295
c.p.c., attesa la pendenza della causa n. 668/2022 R.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avente ad oggetto l'impugnativa della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 274/2022 del
23.03.2022;
- In via principale, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accolga le suesposte eccezioni pregiudiziali, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca accertare e dichiarare che, per tutto quanto dedotto ed eccepito al paragrafo 3 A) e B) del presente atto,
l'esecuzione delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del 24.10.2020 e/o di successiva variante n. 2021/5017 del 17.02.2021 ed inerenti alla realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dello stabile condominiale non ha comportato la lesione dei diritti individuali della SInora su parti comuni né pregiudizio alla proprietà Parte_1
esclusiva della medesima, attesa la comprovata natura condominiale del vano sottoscala. Ciò anche in accoglimento LLeccezione di nullità LLatto di disposizione contenuto nella compravendita del 19.12.1974 Rep. n. 12920 ai Rogiti Notaio di Firenze, Persona_2
che si chiede di Voler accertare e dichiarare ai fini del rigetto della domanda attorea;
- Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca rigettare la domanda di rimozione delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del 24.10.2020 e/o di successiva variante
n. 2021/5017 del 17.02.2021 e di messa in pristino dello stato dei luoghi, dalla SInora avanzata in questa sede, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
- In VIA RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità di “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, P.Iva:
- in quanto unica committente ed esecutrice delle opere inerenti alla P.IVA_1 realizzazione della piattaforma elevatrice all'interno dello stabile condominiale - con conseguente rigetto delle domande formulate dalla SInora nei confronti Parte_1
del Controparte_2
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Controparte_2
- anche in via solidale - alla rimozione della piattaforma elevatrice ed all'integrale
[...] ripristino dello stato dei luoghi, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca, previo
8 accertamento LLesclusiva responsabilità di “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1,
P.Iva: , dichiarare quest'ultima obbligata a tenere indenne dalle conseguenze di P.IVA_1
eventuale sentenza sfavorevole il condannando la medesima Controparte_2
“ (a propria cura e spese) alla rimozione della piattaforma Controparte_1 elevatrice ed all'integrale ripristino dello stato dei luoghi e/o a rimborsare al
[...]
quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in esecuzione - anche coatta - di CP_2
eventuale condanna giudiziale.
- Infine, seppure esclusa la legittimazione passiva del in relazione Controparte_2
a detta pretesa, Voglia in ogni caso l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lucca respingere la domanda di accertamento LLintervenuto acquisto per ON del vano sottoscala all'interno del da parte della SInora in Controparte_2 Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il rimborso spese forfettarie.”
Si è costituita in giudizio anche la convenuta eccependo, in via preliminare, Controparte_4
la carenza di (legittimazione, ma in realtà di) titolarità passiva in ordine alla domanda attorea di rimozione della piattaforma elevatrice, trattandosi di opera fatta eseguire dalla a CP_1 propria cura e spese avvalendosi della disciplina di cui all'art. 10, comma 3, D.L. 76/2020.
Sulle ulteriori questioni di merito la ha svolto le medesime contestazioni e repliche CP_4 delle altre parti convenute, controdeducendo la mancanza di titolarità in capo all'attrice della proprietà del vano sottoscala, nonché l'insussistenza di una lesione dei diritti di quest'ultima sulle parti comuni e in proprietà esclusiva e l'assenza dei presupposti per invocare l'ON del vano sottoscala da parte della Parte_1
La convenuta ha inoltre proposto domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della chiedendo di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che CP_1 dovesse derivarle dall'eventuale accoglimento delle domande attoree, previo accertamento LLesclusiva responsabilità della in quanto unica committente delle opere di CP_1
realizzazione della piattaforma elevatrice. ha quindi concluso chiedendo che questo Tribunale voglia: Controparte_4
“- Preliminarmente dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva per la prima domanda dedotta da parte attrice;
9 - In via ulteriormente preliminare dichiarare la sospensione del presente procedimento in attesa del giudizio pendente in secondo grado innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, RG
668/2022;
- Nel merito rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice perché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni espresse in narrativa.
- In denegata ipotesi, in via riconvenzionale trasversale, laddove venissero accolte in tutto od in parte le domande di parte attrice, dichiarare la convenuta (P.I. Controparte_1
) con sede in Coccaglio (BS) in Via Fogliano n. 1, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, obbligata a manlevare e tenere indenne la SI.ra
[...]
, rispetto a qualsivoglia pregiudizio economico derivante dal presente giudizio, CP_4
chiedendo il differimento LLudienza al fine di notificare la comparsa di costituzione e risposta alla ai sensi LLart. 269 cpc, o nel caso in cui il Giudice Controparte_1
ritenesse non necessaria tale formalità in considerazione della costituzione della convenuta
chiedendo che la domanda venga istruita ai sensi LLart. 167 cpc. Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di causa oltre CPA e IVA come per legge”.
Si è altresì costituito in giudizio il convenuto eccependo, in via Controparte_3
preliminare, la carenza di (legittimazione, ma in realtà di) titolarità passiva in ordine alla domanda attorea di rimozione della piattaforma elevatrice, trattandosi di opera eseguita a cura e spese della quando lui non era ancora proprietario LLunità abitativa all'interno del CP_1
fabbricato condominiale.
Sulle ulteriori questioni di merito il ha svolto le medesime contestazioni e repliche CP_3 delle altre parti convenute, controdeducendo la mancanza di titolarità in capo all'attrice della proprietà del vano sottoscala, l'insussistenza di lesione dei diritti di quest'ultima sulle parti comuni e in proprietà esclusiva e l'assenza dei presupposti per invocare l'ON del vano sottoscala da parte della Parte_1
Il convenuto ha inoltre proposto domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della chiedendo di essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne da ogni pregiudizio che CP_1 dovesse derivargli dall'eventuale accoglimento delle domande attoree, previo accertamento LLesclusiva responsabilità della in quanto unica committente delle opere di CP_1
realizzazione della piattaforma elevatrice.
Il ha quindi concluso chiedendo che questo Tribunale voglia: CP_3
“- Preliminarmente dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva per la prima domanda dedotta da parte attrice;
10 - In via ulteriormente preliminare dichiarare la sospensione del presente procedimento in attesa del giudizio pendente in secondo grado innanzi alla Corte d'Appello di Firenze RG
668/2022;
- Nel merito rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice perché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni espresse in narrativa.
- In denegata ipotesi, in via riconvenzionale trasversale, laddove venissero accolte in tutto od in parte le domande di parte attrice, dichiarare la convenuta (P.I. Controparte_1
) con sede in Coccaglio (BS) in Via Fogliano n. 1, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, obbligata a manlevare e tenere indenne il SI. CP_3
rispetto a qualsivoglia pregiudizio economico derivante dal presente giudizio,
[...]
chiedendo il differimento LLudienza al fine di notificare la comparsa di costituzione e risposta alla ai sensi LLart. 269 cpc, o nel caso in cui il Giudice Controparte_1
ritenesse non necessaria tale formalità in considerazione della costituzione della convenuta
chiedendo che la domanda venga istruita ai sensi LLart. 167 cpc. Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di causa oltre CPA e IVA come per legge”.
Si sono, infine, costituiti in giudizio i convenuti , e CP_5 Controparte_6 dichiarandosi estranei alla vicenda di causa, in quanto l'unità immobiliare Controparte_7 di loro proprietà posta all'interno del fabbricato condominiale è indipendente rispetto alla parte del fabbricato ove è stata installata la piattaforma elevatrice, godendo di accessi autonomi rispetto al vano scale in cui è stata realizzata la piattaforma elevatrice, il quale è utilizzato dagli altri condomini per accedere alle loro proprietà.
In relazione alla domanda attorea di ON del diritto di proprietà sul vano sottoscala i convenuti hanno dichiarato di non avere alcun interesse a resistere nel giudizio, non avendo alcun interesse alla installazione LLascensore e neppure all'utilizzo del vano in questione.
I convenuti hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale adito voglia: CP_5
“in via principale, nel merito: in merito alle richieste formulate da parte attrice di accertare e verificare l'illegittimità delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del 24.10.2020 e/o di quella in variante n. 202175017 del 17.2.2021 e per l'effetto condannare la e/o Controparte_1
in luogo di essa il SInor nonché il Parte_2 Controparte_10 in persona LLAmministratore p.t, alla rimozione di esse ed all'integrale
[...] ripristino dello stato dei luoghi, i SInori , e CP_5 Controparte_6 CP_7
si rimettono alla decisione che l'adito Giudice vorrà assumere.
[...]
in via subordinata: in merito alle richieste di parte attrice di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 e segg. c.c. e nei riguardi di tutti gli altri condomini facenti
11 parte del (stante appunto l'incidenza della Controparte_10 domanda sull'estensione dei diritti di ciascuno di essi), l'intervenuta ON del diritto di proprietà sul bene immobile ubicato nel comune di Forte dei Marmi (LU) e catastalmente rappresentato: locale ripostiglio- sottoscala censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio di mappa n. 14, p.lla 270, sub. 5 a favore di , i SInori Parte_1 CP_5
, e non si oppongono”.
[...] Controparte_6 Controparte_7
A seguito delle domande “trasversali” formulate nei suoi confronti, la con memoria ex CP_1 art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., nel replicare a ciascuna di esse sostenendone l'infondatezza, ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande riconvenzionali svolte nei suoi riguardi, ferme restando per il resto le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
Parte attrice, a seguito delle eccezioni sollevate dai convenuti circa la pendenza del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. ha rinunciato alla domanda di accertamento della illegittimità LLinstallazione della piattaforma elevatrice con riferimento all'asserita lesione dei diritti individuali della medesima sulle parti comuni, limitando la domanda alla lesione dei propri diritti individuali sul bene di proprietà esclusiva rappresentato dal vano sottoscala.
Inoltre l'attrice, all'esito LListruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni ha riformulato le proprie richieste chiedendo che questo Tribunale voglia:
“IN TESI, accertare e verificare l'illegittimità delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del
24.10.2020 e/o di quella in variante n. 2021/5017 del 17.02.2021 poiché lesive dei diritti individuali della sul bene di proprietà esclusiva di quest'ultima; e per l'effetto Parte_1
condannare la e/o in luogo di essa il signor nonché Controparte_1 Parte_2 il in persona LLAmministratore p.t., in Controparte_10 solido tra di loro, alla rimozione di esse ed all'integrale ripristino dello stato dei luoghi. Il tutto previa fissazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis cpc di una somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
IN IPOTESI, e solo ove il Giudice adito non ritenesse le allegazioni documentali compiute unitamente alle risultanze di cui agli accertamenti peritali svolte idonee e sufficienti a comprovare la piena titolarità in capo alla del ripostiglio-sottoscala posto al piano Parte_1
terreno del fabbricato ubicato in Via Carducci n. 18 - accertare e CP_10
dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e segg. c.c. e nei riguardi di tutti gli altri condomini (signori – Codice Fiscale , Parte_2 C.F._8
– Codice Fiscale , – Codice Fiscale Controparte_4 C.F._9 CP_5
– Codice Fiscale , e C.F._10 Controparte_7 C.F._11
12 – Codice Fiscale ) facenti parte del Controparte_6 C.F._12
(stante appunto l'incidenza della domanda Controparte_10 sull'estensione dei diritti di ciascuno di essi), l'intervenuta ON ordinaria ex art. 1158
c.c. e/o di quella abbreviata ex art. 1159 c.c. del diritto di proprietà sul bene immobile costituito dal sottoscala cantina-ripostiglio, posto al piano terreno del fabbricato ubicato in
Comune di Forte dei Marmi (LU), Via Carducci n. 18 e catastalmente rappresentato:
• locale ripostiglio-sottoscala censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio di mappa
n. 14, p.lla 270, subalterno 5;
a favore di nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Niccolò n. 18 - Codice Fiscale . C.F._7
Con ordine al Dirigente LLAgenzia del Territorio di Lucca di procedere alla trascrizione LLemananda sentenza con suo esonero da qualsivoglia responsabilità.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con ivi comprese quelle afferenti la procedura
n. 270/2022 (conclusasi con verbale negativo del 18.11.2022, depositato telematicamente il
9.12.2022) oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.
Le parti convenute hanno concluso insistendo nella richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa e la ha avanzato, per la prima volta, CP_1
eccezione di improcedibilità della domanda attorea ex art. 75 c.p.p., assumendo l'avvenuto trasferimento LLazione civile nel processo penale da parte della Parte_1
Tutte le parti convenute hanno poi eccepito l'inammissibilità delle domande nuove svolte dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, e segnatamente: la domanda di condanna in solido di e alla Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
rimozione delle opere oggetto di SCIA n. 2020/2134 del 24.10.2020 e/o di quella in variante n. 2021/5017 del 17.02.2021 e all'integrale ripristino dello stato dei luoghi;
la richiesta di fissazione, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro da porre a carico degli obbligati per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
la domanda di accertamento LLON abbreviata ex art. 1159 c.c. del diritto di proprietà esclusiva LLattrice sul vano sottoscala;
la domanda di rifusione delle spese della mediazione n. 270/2022. I convenuti si sono altresì opposti all'ammissione delle produzioni documentali di parte attrice depositate unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, in quanto successive allo spirare dei termini processuali istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e non previamente autorizzate dal giudice.
13 Motivi della decisione
§ 1. - L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, di litispendenza e/o continenza
e/o pregiudizialità
In rito va respinta, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea
(avanzata in via principale) sotto il profilo che la vicenda è stata oggetto di separato procedimento di impugnativa delle delibere assembleari di autorizzazione della a CP_1
realizzare la piattaforma elevatrice nel vano scale condominiale, esitato in primo grado con sentenza di rigetto LLimpugnazione, avverso la quale è stato proposto appello innanzi alla
Corte d'Appello di Firenze, il cui giudizio è tutt'oggi pendente.
Come già rilevato dal precedente istruttore con ordinanza interinale del 21.4.2023 – la cui motivazione è pienamente condivisa da questo giudice – oggetto del presente giudizio è la domanda di rimozione della piattaforma elevatrice, in quanto pregiudizievole LLaffermato diritto di proprietà esclusiva della sul vano sottoscala parzialmente compromesso Parte_1 dall'opera in questione, mentre oggetto del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari è l'annullamento delle stesse.
Trattasi, con tutta evidenza, di domande aventi natura diversa e petita autonomi, in relazione alle quali non sono configurabili, neppure in astratto, profili di inammissibilità, né i presupposti della litispendenza e/o continenza di cause e tantomeno un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le stesse, atteso che, indipendentemente dall'esito del giudizio relativo alla impugnativa delle delibere assembleari, rimane fermo il diritto LLattrice – azionato nel presente giudizio – di conseguire aliunde la rimozione delle opere ritenute pregiudizievoli dei suoi diritti, attraverso un'azione di accertamento della proprietà esclusiva sul bene in questione (su cui torneremo meglio infra nella trattazione del merito).
Né può assumere alcuna valenza giuridica il fatto che nel giudizio di primo grado relativo all'impugnazione delle delibere assembleari il rigetto della domanda sia stato motivato dalla mancata prova del diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala, trattandosi di motivazione strumentale al diniego di annullamento, basata su una valutazione del dato documentale offerto in tale giudizio, non avente ad oggetto un'azione petitoria, e comunque superabile dalla prova LLacquisto della proprietà a titolo originario.
§ 2. - L'eccezione di improcedibilità della domanda attrice ex art. 75 c.p.p.
Sempre in rito va respinta, poiché destituita di fondamento, l'eccezione di improcedibilità, ex art. 75 c.p.p., della domanda attorea formulata in via principale sul presupposto LLavvenuto trasferimento LLazione civile nel processo penale da parte LLattrice.
14 Ai sensi LLart. 75, comma 1 c.p.c., “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.
Nel caso di specie, la costituzione di parte civile della nel procedimento penale, che Parte_1
ha visto come imputato, tra gli altri, il legale rappresentante della non riguarda affatto CP_1 la domanda avanzata dall'attrice nel presente giudizio (rectius la rimozione della piattaforma elevatrice, previo accertamento della proprietà esclusiva e non condominiale del vano sottoscala parzialmente invaso dalla stessa), bensì la richiesta di condanna LLimputato al risarcimento del danno morale, ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., subito dalla in Parte_1 conseguenza del reato di cui all'art. 392 c.p. ascritto all'imputato (rectius, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
La confonde, in realtà, l'identità del fatto storico principale su cui si fondano le CP_1
domande distintamente avanzate dalla nel presente giudizio e in quello penale, Parte_1 costituito dall'installazione della piattaforma elevatrice nel vano scale condominiale con parziale invasione del vano sottoscala – che l'attrice assume essere di sua esclusiva proprietà
– con le fattispecie giuridiche sottese a tali domande, le quali sono incontrovertibilmente diverse tra loro. Infatti, il presente giudizio di merito, successivo alla fase preliminare e cautelare LLazione di nunciazione di cui all'art. 1171 c.c., ha ad oggetto la domanda
(petitoria) di accertamento della proprietà esclusiva del vano sottoscala e il risarcimento in forma specifica conseguente alla lesione di tale diritto per effetto LLinstallazione della piattaforma elevatrice, che lo invade parzialmente, mentre la costituzione di parte civile nel giudizio penale riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice in conseguenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per avere la CP_1
proseguito e ultimato le opere di installazione della piattaforma elevatrice nonostante la pendenza del procedimento cautelare ex art. 1171 c.c.
Né potrebbe fondatamente argomentarsi che la domanda di risarcimento del danno morale azionata nel giudizio penale comporti, quantomeno, la rinuncia alla domanda ex art. 614 bis
c.p.c. avanzata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, afferendo quest'ultima all'esecuzione di obbligazioni di facere infungibili, di quelle di non fare, e comunque di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro. Trattasi dunque di domande prive di qualsivoglia comunanza di causa petendi e di petitum.
15 § 3. - La domanda di rimozione della piattaforma elevatrice in quanto lesiva del diritto di proprietà esclusiva LLattrice sul vano sottoscala
§ 3.1
Sotto il profilo giuridico devono svolgersi alcune considerazioni preliminari al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, le azioni di nunciazione di cui agli artt. 1171 e 1172 c.c. sono preordinate alla difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso, e l'ordinario giudizio di merito, successivo alla fase preliminare o cautelare, ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni poste a fondamento di essa e delle specifiche conclusioni, risulti volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di azione di nunciazione, comprendendo entrambe le fasi del giudizio, impone che, esaurita quella cautelare, quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento, alternativamente, relativo alla proprietà o al possesso (cfr., ex multis, Cass. 26/01/2006 n.
1519; Cass. 15/07/2003 n. 11027; Corte Appello Bari 7/08/2012 n. 904).
Riguardo alla legittimazione passiva nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “le condizioni LLazione di denunzia di nuova opera sono previste dall'art. 1171 c.c. esclusivamente con riferimento al procedimento cautelare, disciplinato dagli art. 689 ss. c.p.c. che si esaurisce con l'emissione
o il diniego del provvedimento temporaneo, e non anche con riferimento al successivo, autonomo giudizio di merito a cognizione ordinaria volto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela sono stati chiesti i provvedimenti. In quest'ultimo giudizio invece la legittimazione passiva si individua in base alla domanda, secondo le norme generali, e quindi legittimato passivo è il destinatario del comando della norma invocata dall'attore, e cioè
l'esecutore materiale o morale LLopera se il denunciante agisce in possessorio;
il proprietario o il titolare di altro diritto reale se egli agisce in petitorio” (Cassazione civile sez. II, 6/10/2000, n. 13327, conforme Cassazione civile 21/06/2013 n. 15710).
Pertanto, nel procedimento cautelare avente ad oggetto l'azione ex art. 1171 c.c. legittimato passivo è l'esecutore materiale LLopera e il committente della stessa, mentre nella fase di merito fondata su ragioni petitorie legittimato passivo è il proprietario o il titolare di altro diritto reale al momento della lesione del diritto (rectius al momento LLesecuzione LLopera che si assume illegittima), sussistendo viceversa legittimazione passiva LLesecutore materiale LLopera e del committente nel caso in cui il giudizio di merito sia fondato sul possesso del bene che si assume molestato dall'opera.
16 Orbene, nel caso di specie è indubbio che nel presente giudizio l'attrice abbia proposto un'azione petitoria e non possessoria, ciò evincendosi chiaramente dalla domanda e dai motivi addotti a sostegno. La fonda, infatti, la domanda di rimozione della Parte_1
piattaforma elevatrice sul presupposto di essere proprietaria esclusiva del vano sottoscala parzialmente invaso dal manufatto in questione, svolgendo al riguardo specifiche argomentazioni e deduzioni tese a dimostrare di essere divenuta proprietaria del vano – a titolo derivativo – per successione della madre a sua volta divenuta Parte_3
proprietaria del bene – sempre a titolo derivativo – con atto del 19.12.1974 a rogito del Notaio di Firenze, rep. n. 12920, nel quale viene precisato che fa parte della vendita anche Per_2
“un piccolo locale sottoscala posto al piano terreno del fabbricato contrassegnato nella planimetria di cui in appresso, con la lettera A e con accesso dal vano scale condominiale
[…] B – Un piccolo appezzamento di terreno adiacente ed annesso al detto fabbricato”, meglio individuati “con il contorno in rosso nella planimetria che è allegata al presente atto sotto lettera A”. Non solo, l'attrice corrobora l'azione petitoria proposta nella presente fase di merito avanzando anche domanda, subordinata, di accertamento LLON del diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala de quo.
Posto, dunque, che nel presente giudizio è stata proposta un'azione petitoria, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta secondo le norme generali, nel senso che il legittimato passivo si identifica in colui che è destinatario della norma invocata dall'attore.
Ne discende che, “quando la domanda di merito è quella di risarcimento del danno derivato dalla nuova opera, legittimato passivo è colui che, al momento della verificazione del danno, era tenuto, quale possessore o proprietario LLarea ed esecutore (in proprio o quale committente) dei lavori, ad osservare l'obbligo del neminem laedere nell'esecuzione dei lavori medesimi” (Cass. 25/03/1987 n. 2897), mentre in ordine alla domanda di accertamento del diritto di proprietà di esclusiva del vano sottoscala legittimati passivi sono i condomini proprietari alla data di proposizione della domanda.
Conseguentemente, nel caso di specie, in merito alla domanda di risarcimento in forma specifica (rectius di rimozione della piattaforma elevatrice), avuto riguardo al momento in cui si è verificato il danno (rappresentato dalla parziale invasione del vano sottoscala) sono legittimati passivi i proprietari LLarea sulla quale è stata realizzata l'opera e l'esecutore della stessa, rappresentati dalla (all'epoca esecutrice/committente LLopera e CP_1 comproprietaria del vano scala condominiale ove è stata realizzata l'opera) e dagli altri condomini proprietari del vano scala a comune, rappresentati dal con CP_2
conseguente carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto divenuto CP_3
17 comproprietario del vano scale condominiale successivamente all'evento che si assume lesivo del diritto di proprietà esclusiva LLattrice. Diversamente, riguardo alla domanda petitoria di accertamento della proprietà esclusiva del vano sottoscala parzialmente compromesso dall'installazione della piattaforma elevatrice, unici legittimati passivi sono i singoli condomini alla data di proposizione della domanda, quindi i convenuti e CP_4 CP_3
. CP_5
§ 3.2
Fatta chiarezza sull'inquadramento giuridico delle domande attoree e sulla conseguente legittimazione passiva in ordine alle stesse, deve ulteriormente osservarsi che la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dall'attrice presuppone il previo accertamento del diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala, configurandosi tra le due domande un rapporto di pregiudizialità–dipendenza. Inoltre, poiché spetta al giudice procedere alla corretta qualificazione giuridica delle domande, devesi rilevare che la domanda petitoria proposta dall'attrice costituisce un'azione di rivendicazione, in quanto tesa a recuperare il pieno dominio del vano sottoscala parzialmente invaso dalla piattaforma elevatrice, mentre devesi escludere che l'azione de qua sia riconducibile ad un'azione personale recuperatoria, di cui difettano i presupposti, primo fra tutti l'insussistenza o il venir meno di un titolo di detenzione.
Ciò posto, nella rivendicazione – com'è noto – l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi a contestare la proprietà altrui. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa e, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Per tale ragione l'attore deve risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto LLaccessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento LLON.
Alla luce LLenunciato principio, la prova della proprietà del vano sottoscala in capo all'attrice non può ritenersi raggiunta sulla base LLacquisto a titolo derivativo addotto dalla consistente nella successione ereditaria della madre , a sua volta Parte_1 Parte_3
asseritamente divenuta proprietaria del bene con atto del 19.12.1974 a rogito del Notaio
18 di Firenze, rep. n. 12920, costituendo anch'esso un acquisto a titolo derivativo e Per_2
perciò inidoneo a provare il diritto di proprietà del rivendicante, a prescindere dalla fondatezza LLassunto attoreo, che peraltro deve escludersi nel caso di specie.
Fermo restando il rilievo assorbente che precede, per mera completezza espositiva e anche ai fini della valutazione complessiva del principio di soccombenza, si osserva che nell'atto in data 7.12.1973 a rogito del Notaio di Firenze, con cui le originarie proprietarie Per_2
alienarono a il primo piano del fabbricato e a e Parte_3 CP_13 [...]
il piano terra e il secondo piano, nella parte relativa all'acquisto di questi CP_14
ultimi viene espressamente precisato che a costoro viene trasferita la proprietà del piano terra
“fatta eccezione del vano scale” e il secondo piano “con la comproprietà del vano scale (da terra a tetto)”, per esso dovendosi intendere, attesa la chiarezza del dettato letterale e l'univocità delle clausole contenute nell'atto, l'intero volume del vano scale, comprensivo cioè del vano sottoscala. Pertanto, alla data LLatto del 7.12.1973 e non Parte_1 Per_6 hanno acquistato l'area riguardante il vano sottoscala, che con tutta evidenza non potevano trasferire a con l'atto del 19.12.1974 a rogito del Notaio di Firenze, Parte_3 Per_2
rep. n. 12920, a prescindere dal fatto che il locale sottoscala sia stato, o meno, realizzato successivamente all'atto del 7.12.1973 (come sostenuto dall'attrice), venendo in rilievo, sul piano giuridico, la proprietà LLarea dov'è stato ricavato il vano e non la CP_12
materiale creazione dello stesso mediante la realizzazione di pareti. In altre parole, se un vano viene realizzato su un'area condominiale, il medesimo viene acquisito per accessione alla proprietà comune, a prescindere dalla variazione d'uso e al suo accampionamento, donde l'irrilevanza delle numerose schede catastali prodotte in atti dall'attrice a sostegno LLasserito trasferimento del vano sottoscala alla propria dante causa con atto del
19.12.1974.
Né può fondatamente sostenersi che il vano sottoscala, pur essendo condominiale, è stato trasferito da e alla con il citato atto del 19.12.1974 in quanto Parte_1 Per_6 Pt_3 intervenuto tra gli unici comproprietari del fabbricato, posto che prima di quest'ultimo atto sono stati stipulati da con atto in data 18.12.1974 a rogito Parte_3 Persona_8
del Notaio con cui la prima ha alienato porzione del primo piano, nonché da Per_7
e con atto in data 19.12.1974 a rogito del Notaio Parte_1 Per_6 Controparte_15
rep. n. 12919, con cui gli stessi hanno alienato il secondo piano. Ne discende che alla Per_9 data di stipula del suddetto atto, invocato dall'attrice a fondamento del diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala, i sigg.ri e non erano gli unici Parte_1 Per_6 Pt_3
19 comproprietari/condomini, con conseguente inopponibilità di tale atto ai condomini e inidoneità dello stesso a fondare un valido titolo di proprietà esclusiva su un bene comune.
Pertanto, non sussiste alcun valido acquisto a titolo derivativo del vano sottoscala da a e conseguentemente da quest'ultima all'attrice, fermo Controparte_17 Pt_3 restando che, quand'anche si fosse pervenuti ad un accertamento in termini positivi, lo stesso sarebbe stato inidoneo a dimostrare la fondatezza LLazione di rivendicazione, avendo solo valenza di legittimazione del possesso.
§ 3.3
Venendo dunque all'esame della domanda attorea di accertamento della proprietà esclusiva sul vano sottoscala mediante ON ex art. 1158 c.c., occorre premettere che la causa è stata istruita con prova orale e documentale, ed è stata altresì disposta dal precedente istruttore una consulenza d'ufficio volta ad accertare, per quanto di interesse nel presente giudizio, se la piattaforma abbia effettivamente pregiudicato/invaso il vano sottoscala (i restanti accertamenti demandati al CTU sono irrilevanti e ultronei ai fini di causa).
Preliminarmente, attese le conclusioni in via istruttoria dei convenuti, va ribadita l'inammissibilità delle istanze di prova orale non accolte da questo giudice con ordinanza interinale del 5.7.2024, confermata con ordinanza del 15.11.2024, in quanto i capitoli di prova formulati in via istruttoria dalle parti convenute attengono a circostanze per lo più irrilevanti
(capp. 1 – 6 e 8 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. del;
capp. 3 – 11 CP_2 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di e cap. 1 memoria ex art. 183, comma 6 CP_4
n. 3 c.p.c. della , e comunque generiche ai fini della prova contraria all'ON del CP_1
diritto di proprietà esclusiva sul vano sottoscala (capp. 7 e 9 memoria ex art. 183, comma 6 n.
3 c.p.c. del e capp. 1 e 2 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di . CP_2 CP_4
Ciò posto, sotto il profilo giuridico occorre premettere alcune considerazioni al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame.
Com'è noto, l'ON costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che rinviene la sua ratio nell'esigenza di favorire colui che, nel tempo, ha utilizzato e reso produttivo il bene, rendendolo così utile, non solo nel suo interesse, ma in quello generale della collettività.
La titolarità del diritto reale può essere acquisita attraverso l'ON, per la cui configurabilità devono ricorrere due presupposti, segnatamente: il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico del bene e la protrazione del medesimo per un determinato lasso di tempo.
20 Con riferimento al primo requisito rileva il possesso sia di buona che di mala fede, mentre è irrilevante la mera detenzione: è dunque necessario che la materiale disponibilità del bene sia accompagnata, da un punto di vista soggettivo, dall'animus possidendi, ossia dall'intento di riservare a sé in via esclusiva il godimento o la disposizione del bene.
Inoltre, per aversi ON di un bene condominiale da parte di uno dei contitolari è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res comune da parte LLinteressato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta ON del bene.
Quanto poi alla continuità del possesso, il soggetto interessato non ha l'onere di fornire la prova – particolarmente gravosa – di aver posseduto il bene per tutto l'arco di tempo richiesto dalla legge, potendo beneficiare della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142
c.c., il quale dispone che “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”.
La non interruzione del possesso si ha allorquando, nel lasso di tempo previsto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. naturale LLON (che si verifica nel caso in cui il soggetto interessato perda il possesso del bene), né una causa di interruzione c.d. civile LLON (che si concretizza nelle ipotesi contemplate dall'art. 2943 c.c., cui fa rinvio l'art. 1165 c.c.).
Per quanto concerne invece il secondo requisito, con riferimento ai beni immobili, l'art. 1158
c.c. fissa in vent'anni il tempo necessario per il maturare LLON, dovendosi al riguardo precisare che ai fini del computo del tempo utile per l'ON, chi abbia acquisito il possesso a titolo universale giova del possesso del de cuius, atteso che, ai sensi LLart. 1146, comma 1, c.c., alla morte del possessore, il possesso continua in capo al suo successore a titolo universale ipso iure.
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1158 e 1146, commi 1 e 2, c.c., del possesso uti dominus continuo ed ininterrotto per oltre venti anni del vano sottoscala rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_10
el foglio 14, particella 270 sub. 5, mediante successione nel possesso del precedente
[...]
possessore , madre e dante causa di e , Parte_3 Parte_1 Controparte_16
rispettivamente per la quota di 2/3 e 1/3, a seguito di successione ereditaria, nonché mediante unione al proprio possesso di quello del dante causa a titolo particolare per Controparte_16
la quota di 1/3.
21 Occorre premettere che l'attrice risulta divenuta erede della madre a far data Parte_3
dal 18.5.1997, unitamente al fratello , rispettivamente per la quota di 2/3 e Controparte_16
1/3, in virtù di apertura di successione testamentaria, subentrando entrambi nei diritti e nelle situazioni di fatto vantanti dalla de cuius (v. dichiarazione di successione depositata in atti dall'attrice). Inoltre, con atto di compravendita del 9.1.2003 a rogito del Parte_1
Notaio ha acquistato dal fratello la quota di 1/3 del vano Persona_10 Controparte_16 sottoscala (v. contratto di compravendita depositato in atti dall'attrice).
In merito al periodo rilevante ai fini LLaccertamento LLultraventennalità LLesercizio del possesso continuo, ininterrotto e palese del diritto di proprietà, in via esclusiva, sul vano sottoscala in questione bisogna avere riguardo al periodo antecedente alla realizzazione della piattaforma elevatrice, iniziata nel marzo 2021 e completata nel maggio dello stesso anno, costituendo detta opera una causa di interruzione c.d. naturale LLON.
Chiarito quanto sopra, dall'espletata istruttoria orale è emerso che il vano sottoscala nella sua complessiva area/volume (è irrilevante accertare se in passato vi fosse una parete divisoria con una porta di collegamento, posto che il vano sottoscala è sempre stato un bene unitario) è sempre stato utilizzato, in via esclusiva, per oltre vent'anni (antecedenti all'installazione della piattaforma elevatrice) dalla famiglia per essa intendendosi tutti i componenti, vale Parte_1
a dire la dante causa , il marito e i figli e Parte_3 Parte_1 Controparte_16
(cfr. testimonianze e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Al riguardo si osserva che non sussistono in atti motivi di dubitare LLattendibilità delle testimonianze rese in giudizio, in quanto risultano prive di contraddizioni, sono dettagliate nel riferimento dei fatti e addirittura risultano coerenti anche con le difese svolte dalle parti convenute. In particolare, tutti i testi riferiscono: di avere avuto molte volte occasione, in un arco temporale di oltre vent'anni (antecedenti alla realizzazione della piattaforma elevatrice), di accedere al vano sottoscala unitamente a un componente della famiglia o su Parte_1 autorizzazione LLattrice (v. teste , mediante utilizzo delle chiavi della porta di Tes_1
accesso in possesso della stessa famiglia di avere visto negli anni in questione la Parte_1
sola presenza nel vano sottoscala di suppellettili di esclusiva proprietà della famiglia di non avere mai visto nessun altro condomino accedere nel vano sottoscala;
che Parte_1
nessun condomino, diverso dalla famiglia ha mai riferito loro di essere nel Parte_1
possesso delle chiavi della porta di accesso del vano sottoscala;
che il vano sottoscala è considerato dall'attrice di pertinenza esclusiva LLappartamento di sua proprietà (cd. animus possidendi uti dominus).
22 I fatti sopra riferiti dai testi trovano implicita conferma anche nelle difese svolte dai convenuti, atteso che non risultano specificatamente contestate da alcuno dei condomini le allegazioni in fatto, introdotte dall'attrice fin dall'atto di citazione, secondo cui la famiglia utilizza in via esclusiva da oltre vent'anni ante installazione della piattaforma Parte_1 elevatrice, e tutt'oggi, il vano sottoscala di cui possiede in via esclusiva le chiavi della porta di accesso e vi ha da sempre collocato suppellettili di sua proprietà, impendendo in modo palese agli altri condomini di farne un pari uso. E' inoltre significativa sul punto, e dirimente, la circostanza che nessun condomino nel costituirsi in giudizio abbia proposto domanda, riconvenzionale, di restituzione del vano sottoscala, e neppure abbia avanzato la pur minima richiesta di messa a disposizione delle chiavi della porta di accesso al vano de quo. Né risulta allegato che i condomini convenuti e i loro danti causa abbiamo mai avuto le chiavi della porta di accesso al vano sottoscala, né che abbiano mai formalmente richiesto, alla Pt_3
prima e ai suoi figli/eredi poi, la restituzione del bene. I convenuti si sono limitati ad affermare genericamente che l'utilizzo esclusivo del vano sottoscala da parte LLattrice sarebbe frutto di una mera tolleranza, negli anni, da parte dei condomini, ma se così fosse, a fronte di un'azione edilizia ex art. 1171 c.c. in via cautelare e di una domanda di rivendicazione nella successiva fase di merito, gli stessi avrebbero dovuto, quantomeno, chiederne l'immediata restituzione, posto che il contegno tenuto dai comproprietari costituisce argomento di prova da valutare unitamente ad ogni altra prova emergente nel giudizio. Pertanto, il contegno tenuto dai condomini ante causam e in causa avvalora il possesso uti dominus, ininterrotto, palese e ultraventennale del vano sottoscala da parte della de cuius , prima, e dei suoi successori e , Parte_3 Parte_1 Controparte_16
dopo.
Né può fondatamente ritenersi che l'asserita inclusione del vano sottoscala nelle tabelle millesimali del e l'affermato pagamento della luce del vano de quo da parte del CP_2
costituiscano prova del possesso uti condominus, anziché uti dominus, da parte CP_2 LLattrice e prima ancora della sua dante causa, sia perché nelle tabelle millesimali si fa riferimento soltanto al vano scale e non anche al locale sottoscala, sia perché non risulta depositata in atti specifica documentazione di spesa, da parte del relativa CP_2 all'illuminazione del vano sottoscala. Al contrario, risultano prodotte in giudizio due fatture di spesa, entrambe emesse nel 2015, dalle quali emerge che l'attrice ha provveduto a propria cura e spese al ripristino della luce e alla installazione di una plafoniera nel vano sottoscala (v. doc. 16 fascicolo attoreo), spese che il non si è preoccupato di rimborsare, CP_2
evidentemente ritenendole di pertinenza esclusiva della Parte_1
23 Ad abundantiam, devesi rilevare che è la stessa assemblea dei condomini a riconoscere espressamente la proprietà in capo all'attrice del vano scala, laddove nel verbale LL1.9.2018 viene deliberato di “ripristinare l'apertura del cancello dall'interno delle singole abitazioni oltre alla luce nel vano sottoscala della RA facendo in modo che Parte_1 anche il relativo giardino (anch'esso esclusivo di quest'ultima) sia fornito di energia elettrica
(problemi riscontrati successivamente ai lavori effettuati per rilascio della certificazione LLimpianto elettrico condominiale)” (v. doc. 28 fascicolo attoreo). Poiché l'attrice non è proprietaria del vano sottoscala (a titolo derivativo) in forza di successione della madre, che a sua volta non era proprietaria del bene in forza di atto del 19.12.1974 a rogito del Notaio
il riconoscimento della proprietà del locale in questione in capo alla da Per_2 Parte_1 parte dei condomini non può che riferirsi all'ON dello stesso attraverso il suo possesso uti dominus ininterrotto, pacifico e ultraventennale. Né può fondatamente sostenersi che l'espressione “vano sottoscala della RA ” costituisca un mero refuso, Parte_1 in quanto non si tratta di un errore di calcolo, né LLindicazione di una parola al posto di un'altra simile o assonante, ma di un concetto articolato con il quale si esprime chiaramente il riconoscimento, da parte LLassemblea condominiale, della proprietà LLattrice sul vano sottoscala.
Da ultimo, va osservato che la regolarizzazione catastale del vano de quo effettuata dall'attrice in data 24.1.2022 deve ritenersi legittima sul piano formale (come confermato anche dal C.T.U. nella relazione peritale, v. pagg. 30 e 31), e non inficia il possesso uti dominus del bene ai fini LLON, atteso che l'accatastamento LLimmobile afferisce a un piano giuridico diverso dal possesso utile ai fini LLacquisto della proprietà a titolo originario, poiché il primo ha la funzione di rappresentare catastalmente un immobile, l'altro
(il possesso) è una situazione di fatto ad immagine di un diritto reale esercitata sul bene.
Conclusivamente, poiché l'esercizio del possesso da parte dei soggetti interessati è iniziato ben oltre venti anni prima LLinstallazione della piattaforma elevatrice ed è avvenuto in maniera continuativa, non interrotta e in modo palesemente incompatibile con il possesso altrui fino ad oggi, deve ritenersi decorso il termine ventennale richiesto dalla legge ai fini del maturare LLON del diritto di proprietà esclusiva sul vanno sottoscala da parte LLattrice, con conseguente declaratoria di avvenuta ON e riconoscimento in favore di LLacquisto a titolo originario del diritto di proprietà esclusiva, ai sensi Parte_1
e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1158 e 1146, commi 1 e 2 c.c., sul vano sottoscala posto al piano terra del fabbricato condominiale sito in Via CP_10
24 Carducci n. 18, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di nel foglio CP_10
14, particella 270 sub. 5.
La presente sentenza dovrà essere trascritta ai sensi LLart. 2651 c.c., con esonero del competente Dirigente LLUfficio dei registri immobiliari, ufficio di Pisa, da ogni responsabilità.
§ 3.4
Accertato il diritto di proprietà esclusiva LLattrice sul vano sottoscala de quo, può procedersi ad esaminare la domanda di rimozione della piattaforma elevatrice.
Al riguardo l'indagine peritale demandata al C.T.U. ha consentito di accertare che: “E' presente, all'interno del preesistente vano scala condominiale e per tutto il suo sviluppo verticale, la piattaforma elevatrice de qua, occupante lo spazio tra le due rampe di scale;
l'acceso alla cabina è previsto a tutti i tre piani del fabbricato (terra, 1^ e 2^) mediante apposite aperture dotate di serratura. La piattaforma è larga cm 108 e lunga cm 144, la porta di accesso è larga cm 80 netti. L'installazione della piattaforma ha comportato la necessità imprescindibile di ridurre la larghezza delle rampe della scala, pari a cm 125, in corrispondenza di essa;
adesso nella zona adiacente alla piattaforma, ai vari piani la larghezza della rampa di scala è pari a cm 97/98; inoltre la presenza della piattaforma ha comportato l'eliminazione parziale del parapetto della scala. Il locale ripostiglio sottoscala al piano terra, di forma ad "L" è accessibile mediante porta larga cm 70 e corrisponde planimetricamente alla rampa e al pianerottolo soprastanti;
il locale è stato oggetto di una riduzione della propria larghezza nella parte terminale (di forma rettangolare, evidenziata in giallo nella planimetria - All. 1), in corrispondenza della piattaforma elevatrice;
tale arretramento verso l'interno del locale sottoscala è pari a cm 19 per una lunghezza di cm
103, cioè fino alla parte terminale del locale, nella zona avente soffitto inclinato
(corrispondente alla soletta della scala soprastante) e ha, nella porzione oggetto LLarretramento, un'altezza netta massima del locale, di cm 138 e minima di cm 70” (v. pag.
49 relazione peritale).
L'accertamento peritale sul punto non è oggetto di contestazione delle parti, e comunque le conclusioni del consulente contenute nella relazione peritale sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene il giudice non doversene discostare.
Dall'espletata istruttoria emerge dunque che la piattaforma elevatrice ha invaso parzialmente il vano sottoscala, comportandone un arretramento verso l'interno pari a cm 19 per una
25 lunghezza di cm 103, con conseguente lesione del diritto di proprietà esclusiva LLattrice sul bene in questione.
Va tuttavia osservato che la tutela accordata al titolare di diritto reale sul bene immobile che si assume leso dall'opera, vale a dire il risarcimento in forma specifica, consiste nella eliminazione della situazione di compromissione del bene, che nel caso di specie non può essere rappresentata dalla rimozione della piattaforma elevatrice, che insiste per la quasi totalità sul vano scale condominiale, bensì dall'arretramento LLopera fino alla riduzione in pristino stato del volume del vano sottoscala in questione.
Pertanto, la domanda attorea per come formulata non può trovare accoglimento e deve essere pronunciata – senza che ciò implichi violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., trattandosi di un quid minus rispetto a quanto richiesto – la condanna della e del CP_1 all'arretramento della piattaforma elevatrice fino alla riduzione in pristino stato CP_2
del vano sottoscala di proprietà esclusiva della Parte_1
Come precedentemente osservato, riguardo alla domanda di risarcimento in forma specifica legittimato passivo è colui che, al momento della verificazione del danno, era tenuto, quale proprietario LLarea ed esecutore (in proprio o quale committente) dei lavori, ad osservare l'obbligo del neminem laedere nell'esecuzione dei lavori medesimi, di talché la e il CP_1
Condominio sono obbligati in solido nei confronti LLattrice, ai sensi LLart. 2055 c.c., al ripristino stato del vano sottoscala, irrilevante essendo che la abbia chiesto la Parte_1
condanna solidale delle parti convenute in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che non si tratta di domanda nuova, bensì di obbligazione solidale prevista ex lege in conseguenza LLaccoglimento della domanda risarcitoria, che può essere disposta d'ufficio.
Va invece rigettata la domanda attorea nei confronti del convenuto per evidente CP_18
carenza di legittimazione o, meglio, di titolarità passiva di quest'ultimo, egli essendo divenuto condomino successivamente alla installazione della piattaforma elevatrice, quindi dopo il verificarsi della lesione del diritto attoreo.
§ 4. - La domanda attorea di cui all'art. 614 bis c.p.c.
L'attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto, per la prima volta, che venga fissata, ai sensi LLart. 614 bis c.p.c., una somma di denaro a carico degli obbligati per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Tutte le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità di tale domanda, in quanto tardivamente proposta.
L'eccezione è fondata.
26 Al riguardo si è recentemente espressa la Suprema Corte, affermando che “l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito” (Cassazione civile sez. III, 23/05/2024, n. 14461).
Nel caso di specie la domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto il giudizio è stato introdotto ante novella legislativa (il D.Lgs. n. 149/2022 è applicabile ai giudizi instaurati dopo il 28/2/2023) e la domanda è stata proposta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, vale a dire oltre la maturazione delle preclusioni assertive, con evidente vulnus del contraddittorio.
§ 5. - La domanda di manleva del convenuto nei confronti della CP_18 CP_1
Il rigetto della domanda attorea di riduzione in pristino stato del vano sottoscala svolta nei confronti del comporta, naturalmente, l'assorbimento della domanda di manleva da CP_18
questi avanzata nei confronti della CP_1
Per maggior chiarezza sul punto occorre osservare che il ha inteso agire in manleva CP_18 nei confronti della propria dante causa facendo valere la garanzia per l'evizione, senonché la garanzia è stata azionata genericamente per “qualsivoglia pregiudizio economico derivante dal presente giudizio”, mentre alcuna domanda di risarcimento del danno o di riduzione del prezzo della vendita è stata esplicitamente proposta dal nei confronti della CP_18 CP_1 nel caso di accertamento della proprietà esclusiva del vano sottoscala in capo all'attrice, da cui consegue la perdita del diritto di comproprietà del medesimo sul locale in questione.
Pertanto, in questa sede la domanda di manleva deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di accoglimento, nei confronti del della domanda di riduzione in pristino stato del CP_18
vano sottoscala, e non può essere automaticamente estesa alle ulteriori tutele previste dalla legge nel caso di evizione, in relazione alle quali è necessaria la proposizione di espressa domanda da parte LLacquirente.
§ 6. - La domanda di manleva del e della nei confronti della CP_2 CP_4 CP_1
27 Le domande di manleva avanzate dalla e dal nei confronti della CP_4 CP_2
possono essere esaminate congiuntamente, involgendo le medesime questioni CP_1
giuridiche ed essendo sostanzialmente coincidenti.
La e il Condominio assumono che l'unica responsabile della installazione della CP_4
piattaforma elevatrice sarebbe la che per la cui realizzazione si è avvalsa della facoltà CP_1 prevista dall'art. 10, comma 3, D.L. 76/2020, essendosi l'assemblea condominiale limitata ad avallare una facoltà già riconosciuta dalla legge alla all'epoca condomina. CP_1
Tale assunto non può ritenersi condivisibile, posto che l'assemblea condominiale non si è limitata a prendere atto della volontà della di realizzare a propria cura e spese la CP_1
piattaforma elevatrice nel vano scale condominiale, bensì ha liberamente approvato i lavori di tale opera, deliberando inoltre che l'ascensore, una volta realizzato dalla “diverrà ad CP_1 ogni effetto bene del Condominio” (v. delibera assembleare del 10.10.2020, confermata con delibera del 3.2.2021 e con delibera del 20.5.2021). Alle assemblee in questione risulta che la abbia sempre votato a favore LLapprovazione LLinstallazione della piattaforma CP_4
elevatrice e dei relativi progetti, di talché deve escludersi il diritto del Condominio e della di essere manlevati dalla per le conseguenze derivanti dall'accoglimento CP_4 CP_1
della domanda attorea di riduzione in pristino stato del vano sottoscala, avendo costoro espressamente prestato il consenso e autorizzato la realizzazione LLopera in questione, acquisendola in proprietà come bene condominiale.
La domanda va pertanto rigettata.
§ 7. - Il dissenso dei condomini ex art. 1132 c.c. CP_5
Con comunicazione all'Amministratore del Condominio del 21.10.2022 i condomini CP_5
, e hanno dichiarato il proprio formale
[...] Controparte_6 Controparte_7 dissenso rispetto alla deliberazione con cui l'assemblea dei condomini ha deliberato di costituirsi e resistere nel presente gudizio.
Ai sensi LLart. 1132 c.c., “Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa”.
Al riguardo devesi osservare che laddove i convenuti avessero inteso avvalersi della CP_5 tutela accordata dall'art. 1132 c.c. avrebbero dovuto avanzare apposita domanda “trasversale” nei confronti del Condominio, domanda che invece non è stata proposta, di talché la
28 circostanza che i medesimi abbiano inviato una comunicazione di dissenso ex art. 1132 c.c. è del tutto irrilevante ai fini di causa, né deve farsi luogo ad alcuna pronuncia al riguardo.
Fermo restando il rilievo assorbente che precede, per mera completezza espositiva si osserva che la comunicazione ex art. 1132 c.c. del 21.10.2022 deve ritenersi priva di efficacia, atteso che la condomina , con delega degli altri condomini (eredi , CP_6 CP_5 Per_11 non solo era presente alla riunione del 30.9.2022, nella quale l'assemblea condominiale ha deliberato di resistere nel presente giudizio, ma ha anche espresso voto favorevole.
§ 8. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui, tenuto conto del parziale ma prevalente accoglimento delle domande attoree, vanno poste a carico, in via solidale, dei convenuti e nella misura di 2/3 e compensate CP_1 CP_4 Controparte_2
per il resto.
Vanno invece compensate integralmente le spese di lite tra l'attrice e i convenuti , CP_5 atteso che quest'ultimi non si sono opposti alle domande attoree e si sono rimessi alla decisione del giudice.
Sussistono inoltre i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra l'attrice e il convenuto sussistendo soccombenza della prima nei confronti del secondo sulla CP_18 domanda di riduzione in pristino stato del vano sottoscala e soccombenza di quest'ultimo sulla domanda attorea di ON ex art. 1158 c.c. del bene in questione, dovendosi sul punto valorizzare anche il fatto oggettivo LLacquisto, da parte del LLunità CP_18
immobiliare e delle parti comuni nel Condominio soltanto in data 1.6.2022, CP_2 vale a dire dopo l'installazione della piattaforma elevatrice e dopo l'intervenuta ON del vano sottoscala, a lui trasferito dalla dante causa come bene CP_12
Dette spese, comprensive della mediazione obbligatoria – in relazione alla quale vigono i principi di cui all'art. 91 c.p.c. e non sussistono preclusioni assertive –, vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale media, in relazione al valore della controversia (indeterminabile di complessità media), tenuto conto LLopera prestata e della media complessità delle questioni giuridiche per come dedotte dall'attrice, oltre aumento per pluralità di parti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione della complessiva indagine demandata e LLesito dei relativi accertamenti, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice per la quota di 1/3 e dei convenuti e per la restante CP_1 CP_4 CP_2
quota di 2/3.
29
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) dichiara maturata l'ON, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1158 e 1146 c.c., da parte di , C.F. , del diritto di Parte_1 CodiceFiscale_1
proprietà esclusiva sul vano sottoscala posto al piano terra del fabbricato condominiale sito in
Via Carducci n. 18, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_10 [...]
nel foglio 14, particella 270 sub. 5; CP_10
2) ordina al direttore LLAgenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pisa – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero di sue responsabilità al riguardo, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad ogni conseguente necessario incombente;
3) dichiara l'illegittimità della parziale occupazione del vano sottoscala di proprietà esclusiva LLattrice, sopra individuato, da parte della piattaforma elevatrice installata nel vano scale condominiale del fabbricato sito in Via Carducci n. 18 e, per l'effetto, CP_10
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_1
in persona LLAmministratore pro tempore, in via solidale, ad Controparte_2
arretrare la predetta piattaforma elevatrice fino alla riduzione in pristino stato del volume del vano sottoscala di proprietà esclusiva LLattrice;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice;
5) dichiara assorbita nel rigetto della domanda attorea di riduzione in pristino stato del vano sottoscala proposta nei confronti di la domanda di manleva da Persona_12 quest'ultimo avanzata nei confronti della Controparte_1
6) rigetta le domande di manleva avanzate dal e da Controparte_2 [...] nei confronti della CP_4 Controparte_1
7) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1
in persona LLAmministratore pro tempore, e la SI.ra Controparte_2 [...]
in via solidale, a rimborsare all'attrice 2/3 delle spese di lite, liquidando tale quota CP_4 in complessivi € 12.848,90, di cui € 10.800,00 per compenso di avvocato, € 1.620,00 per rimborso spese generali ed € 428,90 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge;
8) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e i convenuti Controparte_3
, e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
30 9) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice per la quota di 1/3 e dei convenuti e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
per la restante quota di 2/3.
[...]
Lucca, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
31