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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2185/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025,
da e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
PIETRELLA MARIA TERESA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
30.05.2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
29.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2185/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a VITTORIO VENETO (TV) il 28/09/1965, e C.F._1
(CF: ), n. a VITTORIO VENETO (TV) Parte_2 C.F._2
il 03/06/1973, che hanno contratto matrimonio il 05.05.2001 a EN
DI PI (TV), atto trascritto al n. 4, parte II, Serie A, anno 2001,
del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Mareno di Piave (TV)
via dei Boeri n. 5 di proprietà della signora Parte_2
unitamente ai mobili ed arredi (fatta eccezione per quanto infra indicato), viene assegnata alla stessa nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente;
3. Il figlio minore , collocato prevalentemente e con Per_1
residenza presso la madre, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà
al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Attesa la prossima maggiore età del figlio minore, il padre potrà
esercitare il diritto di visita concordando direttamente con e previo preavviso alla madre, le modalità, i giorni e i Per_1
tempi di permanenza presso l'abitazione paterna anche durante le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive;
5. verserà a tramite accredito sul Parte_1 Parte_2
c/c n.ro [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese l'importo di € 400,00 (quattrocento,00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio con Per_1
rivalutazione ISTAT annuale che avrà decorso dopo un anno dall'omologazione della separazione e al compimento della maggiore età verserà direttamente tale importo al figlio Per_1
Il padre provvederà a versare direttamente alla figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente l'importo di euro
400,00 (quattrocento,00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario con rivalutazione ISTAT annuale e ciò fino a quando Per_2
non sarà economicamente autosufficiente;
6. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia maggiorenne e del figlio minore sono poste a carico di Parte_1
nella misura del 100% e ciò fino a quando ciascuno dei figli non sarà economicamente autosufficiente.
Tutte le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo sottoscritto in data 1.12.2016 dal Presidente del Tribunale di Treviso e dal Presidente dell'ordine degli Avvocati di Treviso, da sostenersi in favore del figlio saranno previamente Per_1
concordate tra i genitori.
Le cure odontoiatriche di qualsiasi natura saranno concordate tra i genitori ma spetterà al sig. la scelta del Parte_1
professionista che le effettuerà.
L'assegno unico universale erogato per pari ad euro 58,00 Per_1
(cinquantaotto,00) sarà integralmente percepito dal signor
, come già avviene. Parte_1
7. Attesa l'indipendenza economica di entrambi i ricorrenti nulla essi reciprocamente chiedono a titolo di contributo per il mantenimento.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Le parti concordano che l'autovettura FIAT 500 targata FS875DR
intestata al sig. e in uso a sarà Parte_1 Parte_2
volturata a quest'ultima a sue spese entro il 31 luglio 2025. Le
parti concordano altresì che essendo l'auto intestata al sig.
[...]
ma in uso alla signora il pagamento della Parte_1 Parte_2
tassa di circolazione (c.d bollo auto) è a carico della signora con obbligo della stessa di provvedere al relativo Parte_2
pagamento entro e non oltre il 30 aprile 2025.
La signora invierà la ricevuta del pagamento della Parte_2
tassa di circolazione al sig. entro la medesima data Parte_1
del 30 aprile 2025.
Successivamente al passaggio di proprietà la tassa di circolazione sarà a carico dell'intestatario.
9. Il sig. preleverà dalla casa coniugale entro il Parte_1
31 luglio 2025 gli effetti personali che alla data del presente ricorso ivi si trovano compresi i monili in oro personali, ove non già prelevati;
potrà prelevare sempre entro il 31 luglio 2025 il mobile “vetrinetta” dallo stesso personalmente acquistato ed attualmente collocato in salotto nonché il quadro autore “Carlini”
collocato attualmente in entrata e raffigurante due uomini di spalle,
le due stampe raffiguranti paesaggi invernali attualmente collocate sulle scale, l'intero arredamento della sauna finlandese e il tavolo in legno da esterno con le relative sedie attualmente collocato in garage dallo stesso acquistati.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di EN DI PI
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi