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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 741 R.G.V.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
28.06.1988 a Baruta (Venezuela) e residente in [...];
(C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
6.11.1988 a Carora (Venezuela), residente in Giulianova (Te), alla via Casa Comunale Territorio
Inesistente n. 109, entrambi cittadini italiani, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.
Nicola Rivellese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sala NS (Sa), al Corso
Vittorio Emanuele n. 16,
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro.
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta (art. 473 bis 51 c.p.c.).
Conclusioni delle parti: come da atti e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025; il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 23.07.2024, i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio civile il 15.04.2011 in Caracas (Venezuela) e dal quale sono nati due figlie , nata il [...] a [...] e , nata il [...] a Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 6 Napoli;
che essendo venuto meno l'affectio maritalis, con decreto del 24.05.2023, il Tribunale di Lagonegro ha omologato la separazione alle condizioni di cui al verbale di comparizione innanzi al Presidente del 19.04.2023; che è priva di occupazione e percepisce il reddito di Pt_1
cittadinanza e, inoltre, quale madre collocataria della minore , percepisce un Persona_2
contributo per figlio con disabilità di euro 1.200,00 che non concorre al reddito del nucleo familiare;
che, invece, ha lavorato come manovale alle dipendenze della Parte_2
e attualmente ha un reddito mensile di circa euro 600,00 attraverso Controparte_1 piccoli lavori saltuari;
che è ampiamente decorso il termine di cui all'art.3, I co., nr.2, lett. b) della L.898/1970 dalla pronuncia della separazione, all'esito della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente;
che non v'è possibilità alcuna di ricostituzione della comunione affettiva e materiale tra essi coniugi.
Tanto premesso hanno chiesto al Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione e del tentativo di conciliazione, l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caracas, Venezuela, trascritto nei registri dello Stato Civile di Sala NS, atto n.23 p.II, s. C, anno 2011;
3. affidare le figlie minori, e , in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i coniugi, con prevalente collocamento presso la sig.ra , con facoltà per il padre di Pt_1
vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: - il padre potrà tenere con sé le figliole il sabato e la domenica, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 20,00 della domenica (nel periodo invernale e/o scolastico); dalle ore 10,00 del sabato e sino alle ore
22,00 della domenica (nel periodo estivo e/o non scolastico); - nel corso della settimana
(intendendosi dal lunedì alla domenica inclusa): il padre terrà con sé le figlie il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (se il fine settimana le stesse saranno a lui affidate); diversamente (fine settimana con la madre), il martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21,00; - per le festività pasquali, e ad anni alterni, le figlie saranno con la madre la domenica di Pasqua mentre il padre le terrà con sé il successivo lunedì; - per le festività natalizie, e sempre ad anni alterni, le minori saranno con la madre i giorni dal 24 al 31 dicembre;
col padre, all'inverso, i giorni dal
1° gennaio al 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,00; - per il periodo estivo (intendendosi per esso i mesi di luglio e agosto di ciascun anno), le figlie staranno col padre per due settimane non consecutive secondo le date che saranno previamente concordate entro il 31 maggio di ciascun anno.
pagina 2 di 6
4. porre a carico del sig. , quale concorso al mantenimento delle minori l'assegno Pt_2 mensile di €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indice ISTAT, per ciascuna delle bambine da corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5. disporre che il sig. concorra nella misura del 50% per ciascuna delle bambine alle Pt_2
spese straordinarie scolastiche (quali, esemplificativamente, iscrizioni, rette, prescuola, doposcuola), spese mediche non coperte dal S.S.N., anche ortodontiche ed oculistiche (quali, esemplificativamente, spese per interventi chirurgici indifferibili, pubblici e privati, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche), di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione), sportive
(quali quelle per la pratica di un'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e, se del caso, di quanto necessario per l'attività agonistica)”.
Il PM in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
All'udienza del 12.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e confermato la volontà di divorziare chiedendo di pronunciare lo scioglimento matrimonio alle condizioni e conclusioni di cui al ricorso.
2. La domanda proposta dalle parti è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che entrambi i ricorrenti sono cittadini italiani e che Controparte_2
risiede in Sala NS (Sa), pertanto, in base a quanto stabilito dall'art. 3 Reg. UE n.
[...]
2201/2003, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di
Lagonegro. Ai sensi dell'art. 8 lett. a) Reg. UE n. 1259/2010, in assenza di una scelta per accordo scritto tra le parti, la domanda è disciplinata dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e quindi l'Italia.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di
Lagonegro cronol. n. 237/2023 del 24.05.2023, all'esito del giudizio di separazione consensuale, iscritto al n. 1670/2022 R.G., previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale in data 19.04.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
pagina 3 di 6 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti, dalla cui unione sono nati due figlie, (19.08.2011) e Persona_1 Persona_2
(29.09.2020), hanno concordato le seguenti condizioni:
“1. affidare le figlie minori, e , in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la sig.ra , con facoltà per il Pt_1
padre di vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: - il padre potrà tenere con sé le figliole il sabato e la domenica, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore
20,00 della domenica (nel periodo invernale e/o scolastico); dalle ore 10,00 del sabato e sino alle ore 22,00 della domenica (nel periodo estivo e/o non scolastico);
- nel corso della settimana (intendendosi dal lunedì alla domenica inclusa): il padre terrà con sé le figlie il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (se il fine settimana le stesse saranno a lui affidate); diversamente (fine settimana con la madre), il martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21,00;
- per le festività pasquali, e ad anni alterni, le figlie saranno con la madre la domenica di Pasqua mentre il padre le terrà con sé il successivo lunedì;
- per la festività natalizie, e sempre ad anni alterni, le minori saranno con la madre i giorni dal
24 al 31 dicembre;
col padre, all'inverso, i giorni dal 1° gennaio al 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,00;
- per il periodo estivo (intendendosi per esso i mesi di luglio e agosto di ciascun anno), le figlie staranno col padre per due settimane non consecutive secondo le date che saranno previamente concordate entro il 31 maggio di ciascun anno;
2. porre a carico del sig. , quale concorso al mantenimento delle minori, l'assegno Pt_2 mensile di €.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per ciascuna delle bambine da corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3. disporre che il sig. concorra nella misura del 50% per ciascuna delle bambine alle Pt_2
spese straordinarie scolastiche (quali, esemplificativamente, iscrizioni, rette, prescuola, doposcuola), spese mediche non coperte dal S.S.N., anche ortodontiche ed oculistiche (quali,
pagina 4 di 6 esemplificativamente, spese per interventi chirurgici indifferibili, pubblici e privati, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche), di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione), sportive
(quali quelle per la pratica di un'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e, se del caso, di quanto necessario per l'attività agonistica)”.
All'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto delle minori non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
4. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
➢ pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Caracas (Venezuela) il 15.04.2011 tra , nato il [...] a [...] Parte_2
(Venezuela) e , nata a [...] Parte_1
(Venezuela) il 28.06.1988;
➢ omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
➢ prende atto degli ulteriori accordi;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 23, Parte II, Serie C, reg. atti matrimonio anno 2011);
➢ nulla per le spese.
pagina 5 di 6 In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.06.2025
Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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