Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 2
Versione
11 maggio 1963
Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1953-54, per la competenza propria dell'e-
sercizio stesso, sono stabilite, quali ri-
sultano dal conto consuntivo del bilancio,
in......................................... L. 2.339.070.235.776 - delle quali furono riscosse................ " 2.113.481.303.715 - e rimasero da riscuotere................... L. 225.588.932.061 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963