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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4321/2024, pubblicata il 17/04/2024,
TRA
IA' (C.F. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA EMO ANGELO N.10 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA SEGRETA 6 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. MONTANARI MARTINA (C.F. ) e dell'Avv. C.F._1
BERGAMO GUIDO ( VIA SANTA MARIA SEGRETA 6 20123 C.F._2
MILANO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in VIA VINCENZO MONTI 8 20123 MILANO
-APPELLATA - contumace-
OGGETTO: locazione.
FATTO E DIRITTO
(già ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
4321/24 del Tribunale di Milano che – revocato il decreto ingiuntivo n.6560/23 ottenuto nei suoi confronti da per l'importo di Euro 67.250,00 Controparte_2
pagina 1 di 5 – l'ha condannata al pagamento della minor somma di Euro 17.035,06 (oltre interessi) pari a nove canoni di locazione (così riqualificato il contratto inter partes in data 1.5.21) per i mesi di gennaio 2022 e da marzo ad ottobre 2022, relativamente all'immobile sito in Milano via V. Monti n.
8. Poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 447 bis cpc (a seguito del mutamento del rito disposto in corso di causa, stante l'oggetto della controversia) e pubblicata il
17.4.2024, l'appellante ha proposto l'appello attraverso ricorso, richiedendo in via telematica l'iscrizione a ruolo in data 18.11.24 ed indicando a tal fine quale oggetto della causa “art.28 fase di opposizione”, con il relativo codice “210011”: nella stessa data del 18.11.24 l'appellante ha ricevuto la PEC di accettazione del deposito e quella di consegna, e quindi quella ulteriore con la quale, alle h.20.11,
è stato comunicato l'esito negativo della procedura per “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Il successivo
19.11.2024, scaduto il termine di cui all'art.327 cpc, la Cancelleria ha quindi comunicato il rifiuto della busta per essere il deposito stato richiesto “su fascicolo appartenente ad altro registro. Iscrivere al contenzioso, materia di locazione”. La ha quindi proposto “istanza di rimessione in termini ex art.153 Parte_1
cpc… riconoscendo valido ed efficace il deposito già effettuato ovvero autorizzando un nuovo deposito telematico ovvero il deposito cartaceo del suddetto ricorso”, e notificato a il ricorso in appello, l'istanza Controparte_2
ex art. 153 cpc e il provvedimento presidenziale.
All'udienza fissata per la discussione dell'appello e dell'istanza di rimessione in termini è comparsa la sola insistendo nelle proprie domande ed Parte_1
istanze.
Dichiarata la contumacia dell'appellata non costituita, la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
L'appello è inammissibile, per essere stato proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cpc, e dunque entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata.
Correttamente la ha proposto l'impugnazione con ricorso, in Parte_1 pagina 2 di 5 aderenza al rito di cui all'art.447 bis cpc che ha governato il procedimento di primo grado dopo il mutamento disposto ex art.426 cpc: è dunque con riferimento al deposito del ricorso (e cioè all'iscrizione a ruolo) che va valutata la tempestività dell'impugnazione, che avrebbe dovuto avvenire entro il 18.11.2024, secondo le modalità prescritte dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 11
d.lgs. 149/2022, il quale prevede espressamente che “il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. Si tratta di procedimento a formazione progressiva, a mente del quale il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata, il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del
Ministero della Giustizia, il gestore PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna, il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su ReGIndE ed effettua i controlli automatici formali, l'esito dei controlli formali è comunicato tramite
PEC al depositante, il gestore dei servizi telematici recupera le PEC di accettazione e consegna e le salva nel fascicolo del procedimento, il cancelliere accetta manualmente il deposito dell'atto ed infine il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante e recupera l'accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico. Il depositante riceve pertanto quattro PEC: la prima di accettazione, la seconda di avvenuta consegna;
la terza di esito dei controlli automatici e la quarta di esito controlli automatici da parte della cancelleria.
Ritiene questo Collegio che solo l'esito positivo della terza PEC integri l'adempimento del deposito, realizzando il contatto tra la parte e l'Ufficio che porta alla cognizione del Giudice l'atto d'impulso processuale, e ciò nonostante l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. disponga che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche pagina 3 di 5 regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza” (con ciò indicando il perfezionamento del deposito con il momento in cui viene generata la seconda PEC), essendo la procedura comunque sottoposta alla condizione dell'esito positivo della stessa. Ed infatti “il perfezionamento del deposito telematico di un atto, benché anticipato al momento della ricezione della seconda delle quattro PEC di cui si è ampiamente dato conto in precedenza, resta comunque condizionato dal superamento (positivo) dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali: in altri termini, il valore della
RdAC è equiparabile a quello del timbro del “depositato” solo per effetto del superamento dei controlli automatici, nel senso che è l'esito positivo di questi ultimi che consente alla seconda ricevuta PEC di produrre – anticipatamente rispetto al momento di ricezione della quarta ricevuta – gli effetti giuridici previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (e D.M. n. 44 del 2011, art. 13)”
(Cass. n. 17404/20). La Suprema Corte ha quindi ammesso che, in caso di esito negativo della terza PEC, al depositante sia consentito di chiedere la rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito, ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso.
L'accoglimento dell'istanza, tuttavia, presuppone che il fallimento del procedimento di deposito sia avvenuto per causa non imputabile alla parte (così, ad esempio, nel caso esaminato da Cass. n. 31592/23), mentre nella fattispecie che ci occupa è stato determinato dall'aver richiesto l'iscrizione Parte_1
in ruolo diverso da quello contenzioso e con l'indicazione di un codice non corrispondente. Tali errori non possono d'altronde essere qualificati come scusabili, considerato che, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo in atti, già in primo grado erano stati rettificati dall'Ufficio che aveva corretto con l'indicazione a mano l'errato codice 210011 (al quale il sistema automaticamente seleziona il ruolo predeterminato di riferimento “lavoro”) nel corretto codice pagina 4 di 5 144999 abbinato al registro “locazione” secondo la qualificazione del contratto dedotto in causa come locazione. D'altro canto la restituzione della terza PEC è avvenuta alle ore 20,11dell'ultimo giorno utile per impugnare, circostanza che avrebbe ancora consentito al Difensore di rimediare al proprio errore. L'esito negativo della terza PEC, deputata ad attestare l'avvenuto inserimento dell'atto nei registri informatizzati, ha pertanto impedito il raggiungimento dello scopo, ravvisabile invece nella casistica della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa dell'appellante, non essendo stata la causa iscritta a ruolo.
Stante la contumacia della parte vittoriosa nessuna statuizione deve essere resa in punto spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4321/24 del Tribunale di Milano Parte_1
pubblicata il 17.4.2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
2. Nulla per le spese.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 7.5.2025.
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4321/2024, pubblicata il 17/04/2024,
TRA
IA' (C.F. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA EMO ANGELO N.10 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA SEGRETA 6 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. MONTANARI MARTINA (C.F. ) e dell'Avv. C.F._1
BERGAMO GUIDO ( VIA SANTA MARIA SEGRETA 6 20123 C.F._2
MILANO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in VIA VINCENZO MONTI 8 20123 MILANO
-APPELLATA - contumace-
OGGETTO: locazione.
FATTO E DIRITTO
(già ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
4321/24 del Tribunale di Milano che – revocato il decreto ingiuntivo n.6560/23 ottenuto nei suoi confronti da per l'importo di Euro 67.250,00 Controparte_2
pagina 1 di 5 – l'ha condannata al pagamento della minor somma di Euro 17.035,06 (oltre interessi) pari a nove canoni di locazione (così riqualificato il contratto inter partes in data 1.5.21) per i mesi di gennaio 2022 e da marzo ad ottobre 2022, relativamente all'immobile sito in Milano via V. Monti n.
8. Poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 447 bis cpc (a seguito del mutamento del rito disposto in corso di causa, stante l'oggetto della controversia) e pubblicata il
17.4.2024, l'appellante ha proposto l'appello attraverso ricorso, richiedendo in via telematica l'iscrizione a ruolo in data 18.11.24 ed indicando a tal fine quale oggetto della causa “art.28 fase di opposizione”, con il relativo codice “210011”: nella stessa data del 18.11.24 l'appellante ha ricevuto la PEC di accettazione del deposito e quella di consegna, e quindi quella ulteriore con la quale, alle h.20.11,
è stato comunicato l'esito negativo della procedura per “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Il successivo
19.11.2024, scaduto il termine di cui all'art.327 cpc, la Cancelleria ha quindi comunicato il rifiuto della busta per essere il deposito stato richiesto “su fascicolo appartenente ad altro registro. Iscrivere al contenzioso, materia di locazione”. La ha quindi proposto “istanza di rimessione in termini ex art.153 Parte_1
cpc… riconoscendo valido ed efficace il deposito già effettuato ovvero autorizzando un nuovo deposito telematico ovvero il deposito cartaceo del suddetto ricorso”, e notificato a il ricorso in appello, l'istanza Controparte_2
ex art. 153 cpc e il provvedimento presidenziale.
All'udienza fissata per la discussione dell'appello e dell'istanza di rimessione in termini è comparsa la sola insistendo nelle proprie domande ed Parte_1
istanze.
Dichiarata la contumacia dell'appellata non costituita, la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
L'appello è inammissibile, per essere stato proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cpc, e dunque entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata.
Correttamente la ha proposto l'impugnazione con ricorso, in Parte_1 pagina 2 di 5 aderenza al rito di cui all'art.447 bis cpc che ha governato il procedimento di primo grado dopo il mutamento disposto ex art.426 cpc: è dunque con riferimento al deposito del ricorso (e cioè all'iscrizione a ruolo) che va valutata la tempestività dell'impugnazione, che avrebbe dovuto avvenire entro il 18.11.2024, secondo le modalità prescritte dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 11
d.lgs. 149/2022, il quale prevede espressamente che “il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. Si tratta di procedimento a formazione progressiva, a mente del quale il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata, il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del
Ministero della Giustizia, il gestore PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna, il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su ReGIndE ed effettua i controlli automatici formali, l'esito dei controlli formali è comunicato tramite
PEC al depositante, il gestore dei servizi telematici recupera le PEC di accettazione e consegna e le salva nel fascicolo del procedimento, il cancelliere accetta manualmente il deposito dell'atto ed infine il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante e recupera l'accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico. Il depositante riceve pertanto quattro PEC: la prima di accettazione, la seconda di avvenuta consegna;
la terza di esito dei controlli automatici e la quarta di esito controlli automatici da parte della cancelleria.
Ritiene questo Collegio che solo l'esito positivo della terza PEC integri l'adempimento del deposito, realizzando il contatto tra la parte e l'Ufficio che porta alla cognizione del Giudice l'atto d'impulso processuale, e ciò nonostante l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. disponga che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche pagina 3 di 5 regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza” (con ciò indicando il perfezionamento del deposito con il momento in cui viene generata la seconda PEC), essendo la procedura comunque sottoposta alla condizione dell'esito positivo della stessa. Ed infatti “il perfezionamento del deposito telematico di un atto, benché anticipato al momento della ricezione della seconda delle quattro PEC di cui si è ampiamente dato conto in precedenza, resta comunque condizionato dal superamento (positivo) dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali: in altri termini, il valore della
RdAC è equiparabile a quello del timbro del “depositato” solo per effetto del superamento dei controlli automatici, nel senso che è l'esito positivo di questi ultimi che consente alla seconda ricevuta PEC di produrre – anticipatamente rispetto al momento di ricezione della quarta ricevuta – gli effetti giuridici previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (e D.M. n. 44 del 2011, art. 13)”
(Cass. n. 17404/20). La Suprema Corte ha quindi ammesso che, in caso di esito negativo della terza PEC, al depositante sia consentito di chiedere la rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito, ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso.
L'accoglimento dell'istanza, tuttavia, presuppone che il fallimento del procedimento di deposito sia avvenuto per causa non imputabile alla parte (così, ad esempio, nel caso esaminato da Cass. n. 31592/23), mentre nella fattispecie che ci occupa è stato determinato dall'aver richiesto l'iscrizione Parte_1
in ruolo diverso da quello contenzioso e con l'indicazione di un codice non corrispondente. Tali errori non possono d'altronde essere qualificati come scusabili, considerato che, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo in atti, già in primo grado erano stati rettificati dall'Ufficio che aveva corretto con l'indicazione a mano l'errato codice 210011 (al quale il sistema automaticamente seleziona il ruolo predeterminato di riferimento “lavoro”) nel corretto codice pagina 4 di 5 144999 abbinato al registro “locazione” secondo la qualificazione del contratto dedotto in causa come locazione. D'altro canto la restituzione della terza PEC è avvenuta alle ore 20,11dell'ultimo giorno utile per impugnare, circostanza che avrebbe ancora consentito al Difensore di rimediare al proprio errore. L'esito negativo della terza PEC, deputata ad attestare l'avvenuto inserimento dell'atto nei registri informatizzati, ha pertanto impedito il raggiungimento dello scopo, ravvisabile invece nella casistica della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa dell'appellante, non essendo stata la causa iscritta a ruolo.
Stante la contumacia della parte vittoriosa nessuna statuizione deve essere resa in punto spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4321/24 del Tribunale di Milano Parte_1
pubblicata il 17.4.2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
2. Nulla per le spese.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 7.5.2025.
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Laura Sara Tragni
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