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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1931/2024 V.G. introdotta con ricorso del 23.12.2024 congiuntamente proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bonafede Antonina e CU IN (C.F.
), rappresentato e difeso dall'avv. Piccione Duilio C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero;
*** premesso che:
- e CU IN, dopo aver dedotto che dalla Parte_1 loro relazione sentimentale è nato a [...] il [...] il figlio , Persona_1 hanno chiesto che ne venga regolato il regime di affidamento e collocazione alle condizioni di cui all'accordo formalizzato con il ricorso, di seguito riportate:
“- statuire l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la stessa;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, Persona_1 previo preavviso di 24 ore al genitore collocatario, ed in caso di disaccordo, due volte a settimana, ed in particolare il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,45 alle ore 18,00; - disporre che, a settimane alterne, il padre possa trascorrere con il minore la giornata del sabato o della domenica;
- disporre che l'assegno unico previsto per il minore venga percepito per intero dalla sig.ra ”. Parte_1
- con decreto del 23.12.2024 il Giudice delegato, come richiesto dalle parti, ha fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. l'udienza di comparizione personale delle parti, udienza sostituita, su concorde richiesta delle parti, con il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ha disposto, altresì, la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del relativo parere;
- con atto del 14.1.2025, acquisito al fascicolo telematico pari in data, il PM ha espresso parere favorevole;
- con note di trattazione scritta rispettivamente del 13.1.2025 i difensori delle parti hanno reiterato la richiesta di accoglimento delle domande già formulate con il ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento del minore;
Persona_1
- con ordinanza del 17.1.2025 il giudice delegato ha disposto la comparizione personale delle parti;
- all'udienza odierna le parti hanno personalmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, indi il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio;
considerato, in merito al regime di affidamento dei figli minori, che l'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltreché dei compiti di cura, costituendo eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento esclusivo, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337-quater c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
rilevato nel caso in esame che, pur non risultando ragioni di pregiudizio strettamente correlate al rapporto tra il minore e il , quest'ultimo ha rappresentato di Persona_1 Per_1 svolgere un'attività lavorativa che, comportando frequenti trasferte al di fuori del territorio del
Comune di residenza del minore, non gli consente di assicurare una adeguata e tempestiva assistenza ai fini dell'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
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ritenuto che
le circostanze dedotte dai ricorrenti e confermate personalmente in udienza giustificano il regime di affidamento esclusivo alla madre, apparendo contrario all'interesse del minore il diverso regime dell'affidamento condiviso alla luce delle concrete difficoltà manifestate dal;
Per_1 ritenuto, conseguentemente, che le condizioni di cui all'accordo raggiunto possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del minore, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio minore siano regolati alle condizioni indicate nel ricorso congiunto Persona_1 così come sopra riportato e trascritto;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, il 5.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
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