CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG nr. 359/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/05/2021 Da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Spata e con domicilio eletto presso lo studio sito in Dolo (VE), Via Cantiere n. 9, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_1 crappresentato e difeso dall'Avv. Maria MELOGRANI, la quale elegge domicilio in OV presso l'Ufficio Legale della Sede Prov.le dell'Istituto in Galleria Trieste n.5, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 510/2020 resa dal Tribunale di OV in data 19.11.2020, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Assegno sociale.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In principalità e di merito: accertato e dichiarato il diritto spettante al Sig.
di vedersi riconosciuto l'assegno sociale in quanto residente nel territorio nazionale in Parte_1 CP_ maniera effettiva, stabile e continuativa per un periodo superiore a dieci anni, condanni l a corrispondere l'importo dovuto a titolo di assegno sociale ammontante a quanto dovuto a segui lla presentazione della domanda in data 17/10/2018 fino ad oggi. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita: in via principale di merito: confermare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso;
Con rifusione di spese.
*
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19/5/2021, l'odierno appellante – residente in Italia dall'1/1/1995 – Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 510/2020 del 19/11/2020 con la quale il Tribunale di OV, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava la richiesta del ricorrente di riconoscimento dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 335/1995 (domanda presentata in data 17/10/2018) per mancanza del requisito della residenza decennale, così come previsto dall'art. 20, co. 10, DL 112/2008 (convertito con Legge 133/2008).
In particolare, il giudice di prime cure, statuiva che <I dati documentali prodotti dalle parti non consentono di ritenere provata il soggiorno continuativo per dieci anni nel territorio nazionale del ricorrente;
egli infatti è risultato più volte irreperibile alla residenza richiesta o posseduta>>. Evidenziava che i capitoli di prova testimoniale richiesta dal ricorrente, al fine di provare la residenza dell' erano Pt_1 inadeguati per loro genericità in quanto non precisavano ove lo stesso avesse soggiornato nel corso dei trascorsi dieci anni. Parimenti, alla luce dell'estratto contributivo il giudice di primo grado affermava che non poteva CP_1 ritenersi dimostrata la permanenza ininterrotta del ricorrente sul territorio nazionale dall'1.4.1998 al 20.6.1998, ritenendo, in ogni caso, che si trattava di una prospettazione fondata su elementi di fatti nuovi, non ammissibile nel giudizio.
In conclusione, il giudice di prime cure condannava l' alla rifusione Pt_1 delle spese di lite in favore dell' CP_1
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante proponeva appello sulla base di due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello lo contestava la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure affermava che la documentazione allegata non consentiva di provare il luogo di residenza e la continuità della stessa.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado errava nella valutazione delle prove documentali. Difatti, così l'appellante, riteneva che se lo fosse risultato non reperibile nella residenza di Torino, ciò non Pt_1 avrebbe escluso la sua permanenza in Italia.
Evidenziava che nel periodo dall'1.6.1995 al 20.6.2008 l'odierno appellante aveva lavorato sul territorio nazionale come dimostrato dall'estratto conto
2 dell' depositato in atti, e che lo stesso non veniva preso in CP_1 considerazione del giudice di primo grado;
quanto all'irreperibilità dell'appellante, riteneva che ciò non escludesse che lo stesso avesse lavorato e soggiornato costantemente in Italia, da ciò dovendosi in definitiva ricavare la costante presenza dello sul territorio nazionale per oltre 10 anni. Pt_1
D'altro canto, osservava l'appellante che, a seguito della perdita dell'occupazione, era stato ospitato presse abitazioni altrui, dato che emergeva delle comunicazioni di ospitalità che si sono succedute dal 2010 al 2013; mentre dal 2008 al 2009 l'appellante sottoscriveva un contratto di assicurazione per l'auto; richiamava poi comunicazioni intervenute con la Questura relative al passaporto.
Rilevava, inoltre, che il suo costante soggiorno nel territorio nazionale veniva provato anche dalla documentazione medica dismessa, atteso che, per problemi di salute, utilizzava il servizio di sanità nazionale nel periodo dal 2012 al 2013.
Infine, richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'abitualità della dimora nonché sull'elemento probatorio del requisito della residenza legale e continuativa decennale.
2.2. Con il secondo motivo di gravame lo contestava la Pt_1 mancata ammissione della prova orale da parte del giudice di primo grado.
Sul punto, l'appellante precisava che i capitoli di prova non venivano proposti al solo fine di dimostrare il luogo in cui aveva soggiornato bensì Pt_1
a dimostrare che lo stesso aveva soggiornato nel territorio nazionale per almeno dieci anni;
riteneva, pertanto, che i testimoni indicati in atti potevano riferire se l'appellante fosse rimasto a lavorare in Italia nonché a soggiornarvi.
3. Si costituiva ritualmente l' instando per il rigetto dell'appello e CP_1 rilevando, in via preliminare, la assoluta genericità del ricorso e dei motivi di doglianza dello stesso;
al contempo, evidenziava che la sinteticità della sentenza non ne comprometteva la qualità e la chiarezza poiché si evinceva, dalla lettura della stessa, che il giudice di primo grado aveva formato il proprio convincimento evidenziando i passaggi logici per arrivare a statuire la condanna dell'appellante.
3 Richiamava sia la normativa in tema di assegno sociale che giurisprudenza di merito afferente al requisito della residenza in Italia in via continuativa per almeno 10 anni.
Tenuto conto della documentazione assolutamente insufficiente a sostenere la tesi dell'appellante, l'Istituto provvedeva a depositare una serie di documenti, nello specifico, documenti esistenti presso gli archivi dell (ove CP_1
l'appellante dichiarava di essere ambulante, risultando di aver lavorato solo 2 settimane dal 12.06.2008 al 20.06.2008) nonché quelli del Comune di OV (ove risultava cancellato per irreperibilità dal 26.09.2005 al 26.02.2008 e residente nel relativo Comune dal 10.07.2015) e del Comune di Torino (ove risultava cancellato per irreperibilità dal 05.12.1996 al 28.01.1997, dal 26.03.1197 al 22.10.2002).
Ribadiva, altresì, che il ricorrente presentava la domanda di assegno sociale in data 9.5.2017 (respinta per carenza del requisito della residenza stabile e continuativa senza esservi alcun seguito) sia la domanda di Reddito di Inclusione (presentata in data 1.3.2019 ed accolta); da ciò ne derivava che dal marzo 2019 aveva riscosso per 18 mesi l'importo previsto.
Precisava, infine, che dall'estratto conto previdenziale era facilmente evincibile che l'appellante non aveva 10 anni di permanenza effettiva, stabile e continuativa nel territorio nazionale, atteso che dall'1.6.1995 al 20.6.2008 erano presenti dei vuoti e scoperture contributive, tenuto conto, tra l'altro, che lo chiedeva che il requisito di cui è causa venisse accertato in Pt_1 giudizio dalla data della domanda di assegno sociale, ovvero dalla data del 17.10.2018.
Quanto al contratto di assicurazione, riferito al periodo compreso dall'1.9.2008 all'1.9.2009, risultava essere privo di rilevanza ai fini della dimostrazione della presenza effettiva e continuativa sul territorio nazionale;
parimenti, le dichiarazioni di ospitalità, relativa agli anni 2010 e 2013, non assumevano valore probatorio in ordine alla residenza stabile e ininterrotta in Italia. Identico discorso per la documentazione medica depositata in atti non provando la presenza continuativa richiesta dalla normativa in esame.
3.1. Quanto al secondo motivo di appello afferente alla mancata ammissione delle prove testimoniali, rilevava, del resto, l'incapacità a testimoniare dei soggetti indicati essendo loro conoscenti e connazionali di parte appellante.
4 Ad ogni buon conto, richiamava sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale – in ordine del requisito della stabile permanenza sul territorio, atto ad ottenere il riconoscimento del beneficio di cui è causa – che pronuncia della Corte d'Appello di Venezia su vicenda analoga, sottolineando che la sussistenza del requisito costituito dal soggiorno legale e continuativo in Italia per oltre dieci anni era indiscutibilmente riconosciuto dalla giurisprudenza.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.9.2022, 2.1.2023 e 16.1.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 29.5.2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente valutati, è infondato e, come tale, deve essere rigettato per le seguenti assorbenti ragioni.
6. Unica ragione – avallata dalla sentenza gravata - per la quale nega CP_1
l'assegno sociale – e su ciò si fonda tanto l'appello quanto le difese di CP_1 che non segnala altre ragioni ostative – attiene alla mancanza (sostenuta da del requisito del soggiorno continuativo in Italia da parte dello CP_1 per almeno 10 anni;
in ogni caso non è contestato che il Pt_1 soggiorno, sin da quando è iniziato e, quindi, certamente dal 1995, sia stato effettuato legalmente. È contestata quindi la stabile ed effettiva permanenza dello sul territorio nazionale e non che l'appellante non possegga Pt_1 un valido titolo che, dal 1995 (allorquando ha ottenuto la residenza a Torino ed ha lavorato) gli ha consentito e gli consente ancora oggi di permanere in Italia legalmente.
Ciò chiarito, occorre rilevare come il requisito di cui si discute sia in effetti previsto dall'art. 20, co. 10, DL 112/2008, che così recita: <A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale>> [il sottolineato è dello scrivente].
6.1. Atteso che le parti la hanno sollevata, prima questione da risolvere (in diritto), prima di analizzare la vicenda dedotta in giudizio, è stabilire cosa si debba intendere per 10 anni continuativi e, in particolare, se i 10 anni in oggetto debbano decorrere a ritroso dalla data della richiesta dell'assegno sociale oppure sia sufficiente rinvenire un qualche periodo nell'arco della vita
5 del soggetto (magari anche 20 anni prima della richiesta di assegno) di continuativa presenza del richiedente l'assegno (straniero ovvero italiano che sia) sul territorio nazionale.
Ora, innanzitutto, è fuor di dubbio – e sul punto le parti paiono concordare – che il soggiorno continuativo non possa intendersi quale stabile, fisica e continuativa permanenza del soggetto sul territorio italiano;
in tal senso, peraltro, la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che <Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.>> (cass. civ. 16989/2019; si veda, inoltre, Corte Cost Ord. n. 197/2013).
È poi certo, per ovvie ragioni che qui nessuno pone in dubbio, tanto che parte appellante anche nel presente grado chiede di essere ammessa alla prova testimoniale, che sia il richiedente l'assegno a dover dar prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto.
Quanto alla questione se i 10 anni debbano collocarsi (per così dire, a caso) entro un eventualmente più lungo periodo di permanenza dello straniero (ovvero anche del cittadino italiano) in Italia ovvero a ritroso dalla data di domanda dell'assegno sociale, le parti mostrano di avere, qui, opinioni divergenti. sostiene – salvo quanto si dirà in appresso – che i 10 anni da valutare CP_1 sono quelli che scorrono, a ritroso, dalla data della domanda di assegno (nel nostro caso, quindi, i 10 anni a ritroso dal 17/10/2018). per appellante sostiene, invece, che i 10 anni di permanenza continuativa sul territorio nazionale devono/possono collocarsi da qualche parte nell'arco di un periodo più lungo di permanenza, seppur non continua, sul territorio nazionale;
secondo tesi dello occorrerebbe quindi individuare un Pt_1 qualche periodo di permanenza di 10 anni continuativi;
cita quindi l'appellante
6 a sostegno della propria tesi una circolare – la n. 105/2008, che alcuna CP_1 delle parti produce in giudizio – il cui contenuto, per come descritto dall'appellante, nulla contesta. CP_1
Reputa il Collegio preferibile (ancorché nel caso in esame la questione abbia limitato rilievo) la soluzione prospettata (entro il presente giudizio) da CP_1
Ed infatti, se è vero che l'assegno di cui si discute si perde, venendo necessariamente revocato, con la perdita delle condizioni di suo godimento, ne viene che anche la condizione (soggiorno legale e continuativo per 10 anni) di cui qui si discute debba sussistere all'atto della domanda della provvidenza da ciò necessariamente conseguendo che la verifica deve essere svolta con riferimento ai 10 anni decorrenti a ritroso da tale momento.
6.2. Posto quanto sopra, rileva il Collegio come, dalla documentazione in atti non sia possibile ricostruire nulla di sufficientemente preciso con riferimento al non limitato lasso temporale intercorrente tra l'anno 2008 e l'anno 2012 e, inoltre, quanto all'anno 2014 e, infine anche con riferimento al periodo intercluso tra l'estate dell'anno 2015 e la fine dell'anno 2018.
Ed infatti, innanzitutto affrontando il tema posto con il secondo motivo di appello, rileva il Collegio come i capitoli di prova testimoniale proposti dall'appellante siano inammissibili [1) “Vero che il Sig. risiede Parte_1 stabilmente in Italia dall'1.1.1995”; 2) “Vero che il Sig. nel periodo Parte_1 intercorrente dal 17/10/2008 al 17/10/2018 ha sempre risieduto in Italia”]. Il capitolato si dimostra infatti con tutta evidenza generico e funzionale a dar prova di un dato assolutamente irrilevante, vale a dire la residenza anziché qualcosa di più concreto della residenza consistente nella permanenza e, in ultima analisi, nello stabile collegamento dello straniero, per 10 anni, con il territorio nazionale italiano.
Condivisibile si palesa quindi la decisione del Tribunale di OV nel momento in cui non ha consentito allo di introdurre testimoni. Pt_1
Dalla documentazione in atti non poi è ricavabile la stabile permanenza (nel senso indicato dalla Cassazione) dello sul territorio Italiano. Pt_1
Ed infatti, come sopra anticipato, se è possibile affermare una certa stabile presenza dello per alcuni periodi, in effetti non brevi, sul Pt_1 territorio nazionale, non è tuttavia possibile ricostruire tale presenza per un periodo continuativo di 10 anni.
7 Infatti, se è vero che per alcuni periodi l'appellante è risultato irreperibile alla residenza dichiarata (dapprima a Torino e poi a OV), è anche vero che la residenza gli è stata riconosciuta e se ciò è avvenuto è perché, come sempre accade, sono stati fatti accertamenti di effettività del domicilio in un determinato luogo e periodo. Ed allora, innanzitutto, lo risulta Pt_1 residente a [...]al momento della domanda dell'assegno e risulta esserlo stato da luglio 2015 quantomeno fino alla data di attestazione da parte dell'anagrafe (quindi fino al 19/11/2018).
Lo ha pertanto collezionato un lungo periodo di apparente Pt_1 permanenza dall'estate del 2015 fino alla fine dell'anno 2018; periodo che, tuttavia, riscontrato dalla sola attestazione di iniziale e di finale residenza, in assenza di altri dati di confronto non può condurre ad affermare esservi stata effettiva e continuativa permanenza in Italia che l'appellante avrebbe potuto dimostrare esibendo il proprio passaporto con l'indicazione di eventuali periodo trascorsi fuori dal territorio unionale.
Analoghe considerazioni, peraltro in assenza totale di informazioni circa la residenza dello possono essere svolte con riferimento a tutto Pt_1
l'anno 2014 (nulla emergendo dai documenti dimessi dall'appellane), potendosi invece ipotizzare la presenza dell'appellante in Italia nei due anni precedenti, ciò all'esito della congiunta lettura – che fornisce dati indiziari univoci, precisi e concordanti - della documentazione sanitaria (accessi in ospedale di cui al doc. 6) e dichiarazioni di ospitalità (doc. 8) con riferimento agli anni 2012 e 2013.
Parimenti complicato è poi affermare la presenza dello in Italia Pt_1 nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2012 atteso che l'estratto conto previdenziale (doc. 5) da atto di un limitatissimo periodo lavorativo – due settimane a giugno – nell'ambito dell'intero anno 2008 e, da qui in poi, nulla più nonostante lo avesse allegato di avere svolto attività di Pt_1 ambulante.
Quanto agli anni dal 2009 al 2011, reputa il Collegio come i dati documentali forniti (qualche dichiarazione di ospitalità per gli anni 2010, 2012 e 2013 – doc. 8) ed un contratto di assicurazione di un autoveicolo a nome dello per l'anno 2009 (doc. 10) costituiscano presunzioni semplici che Pt_1 non consentono una valutazione integrata del dato documentale e, da ciò, non permettono di giungere ad una affermazione di sussistenza della prova, in ogni
8 caso nulla potendosi dire in merito a buona porzione dell'anno 2008 e con riferimento all'anno 2011. Non potendosi inoltre ed in ogni caso non tenere conto del fatto che dello è risultata del tutto sconosciuta la Pt_1 residenza legale/formale dal mese di febbraio 2008 al mese di luglio 2015.
6.3. Come già sopra affermato, preme al Collegio evidenziare come un periodo continuativo di 10 anni non sia parimenti rinvenibile anche accedendo alla ricostruzione teorica (di cui si è sopra detto) sostenuta dalla parte appellante.
Ed infatti, alcuna stabilità è emersa con riferimento agli anni 1996 e 1997 posto che lo ha, seppur per limitata porzione dell'anno 1997, Pt_1 fatto perdere le tracce di sé presso il Comune (Torino) di iniziale residenza ed inoltre, con riferimento a tali annualità, non risulta che lo abbia Pt_1 lavorato.
Quindi, in relazione ai primi anni di apparente presenza (non necessariamente stabile) dello in Italia, è possibile ricostruire una certa continuità Pt_1 sola a partire dal 1998 posto che dall'estratto conto previdenziale risultano i seguenti dati: - anno 1998: 16 settimane di lavoro); - anno 1999: 34 settimane di lavoro;
- anno 2020: 10 settimane di lavoro;
- anno 2001: 41 settimane di lavoro;
- anno 2002: 52 settimane di lavoro;
- anno 2003: 52 settimane di lavoro;
- anno 2004: 48 settimane di lavoro;
- anno 2007: 38 settimane di lavoro;
- anno 2008 2 settimane di lavoro.
Nulla invero potendosi dire con riferimento all'anno 2005 – se non che vi è un riscontro della presenza dello all'atto della verifica di Pt_1 residenza in OV nel settembre 2005 – e con riferimento all'anno 2006 in relazione al quale nulla emerge dalla complessiva documentazione in atti.
Pertanto, anche prendendo le mosse dall'anno 1998, non è possibile ricostruire, visto quanto sopra detto con riferimento agli anni 2005 e 2006, un periodo di continuativa presenza, di una decina di anni, dello in Pt_1
Italia.
7. Da quanto sopra in definitiva discende l'infondatezza delle pretese dell'appellante e, con ciò, del ricorso d'appello.
8. Quanto alle spese di lite, sulle stesse non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/05/2021 Da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Spata e con domicilio eletto presso lo studio sito in Dolo (VE), Via Cantiere n. 9, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_1 crappresentato e difeso dall'Avv. Maria MELOGRANI, la quale elegge domicilio in OV presso l'Ufficio Legale della Sede Prov.le dell'Istituto in Galleria Trieste n.5, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 510/2020 resa dal Tribunale di OV in data 19.11.2020, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Assegno sociale.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In principalità e di merito: accertato e dichiarato il diritto spettante al Sig.
di vedersi riconosciuto l'assegno sociale in quanto residente nel territorio nazionale in Parte_1 CP_ maniera effettiva, stabile e continuativa per un periodo superiore a dieci anni, condanni l a corrispondere l'importo dovuto a titolo di assegno sociale ammontante a quanto dovuto a segui lla presentazione della domanda in data 17/10/2018 fino ad oggi. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita: in via principale di merito: confermare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso;
Con rifusione di spese.
*
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19/5/2021, l'odierno appellante – residente in Italia dall'1/1/1995 – Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 510/2020 del 19/11/2020 con la quale il Tribunale di OV, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava la richiesta del ricorrente di riconoscimento dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 335/1995 (domanda presentata in data 17/10/2018) per mancanza del requisito della residenza decennale, così come previsto dall'art. 20, co. 10, DL 112/2008 (convertito con Legge 133/2008).
In particolare, il giudice di prime cure, statuiva che <I dati documentali prodotti dalle parti non consentono di ritenere provata il soggiorno continuativo per dieci anni nel territorio nazionale del ricorrente;
egli infatti è risultato più volte irreperibile alla residenza richiesta o posseduta>>. Evidenziava che i capitoli di prova testimoniale richiesta dal ricorrente, al fine di provare la residenza dell' erano Pt_1 inadeguati per loro genericità in quanto non precisavano ove lo stesso avesse soggiornato nel corso dei trascorsi dieci anni. Parimenti, alla luce dell'estratto contributivo il giudice di primo grado affermava che non poteva CP_1 ritenersi dimostrata la permanenza ininterrotta del ricorrente sul territorio nazionale dall'1.4.1998 al 20.6.1998, ritenendo, in ogni caso, che si trattava di una prospettazione fondata su elementi di fatti nuovi, non ammissibile nel giudizio.
In conclusione, il giudice di prime cure condannava l' alla rifusione Pt_1 delle spese di lite in favore dell' CP_1
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante proponeva appello sulla base di due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello lo contestava la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure affermava che la documentazione allegata non consentiva di provare il luogo di residenza e la continuità della stessa.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado errava nella valutazione delle prove documentali. Difatti, così l'appellante, riteneva che se lo fosse risultato non reperibile nella residenza di Torino, ciò non Pt_1 avrebbe escluso la sua permanenza in Italia.
Evidenziava che nel periodo dall'1.6.1995 al 20.6.2008 l'odierno appellante aveva lavorato sul territorio nazionale come dimostrato dall'estratto conto
2 dell' depositato in atti, e che lo stesso non veniva preso in CP_1 considerazione del giudice di primo grado;
quanto all'irreperibilità dell'appellante, riteneva che ciò non escludesse che lo stesso avesse lavorato e soggiornato costantemente in Italia, da ciò dovendosi in definitiva ricavare la costante presenza dello sul territorio nazionale per oltre 10 anni. Pt_1
D'altro canto, osservava l'appellante che, a seguito della perdita dell'occupazione, era stato ospitato presse abitazioni altrui, dato che emergeva delle comunicazioni di ospitalità che si sono succedute dal 2010 al 2013; mentre dal 2008 al 2009 l'appellante sottoscriveva un contratto di assicurazione per l'auto; richiamava poi comunicazioni intervenute con la Questura relative al passaporto.
Rilevava, inoltre, che il suo costante soggiorno nel territorio nazionale veniva provato anche dalla documentazione medica dismessa, atteso che, per problemi di salute, utilizzava il servizio di sanità nazionale nel periodo dal 2012 al 2013.
Infine, richiamava giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'abitualità della dimora nonché sull'elemento probatorio del requisito della residenza legale e continuativa decennale.
2.2. Con il secondo motivo di gravame lo contestava la Pt_1 mancata ammissione della prova orale da parte del giudice di primo grado.
Sul punto, l'appellante precisava che i capitoli di prova non venivano proposti al solo fine di dimostrare il luogo in cui aveva soggiornato bensì Pt_1
a dimostrare che lo stesso aveva soggiornato nel territorio nazionale per almeno dieci anni;
riteneva, pertanto, che i testimoni indicati in atti potevano riferire se l'appellante fosse rimasto a lavorare in Italia nonché a soggiornarvi.
3. Si costituiva ritualmente l' instando per il rigetto dell'appello e CP_1 rilevando, in via preliminare, la assoluta genericità del ricorso e dei motivi di doglianza dello stesso;
al contempo, evidenziava che la sinteticità della sentenza non ne comprometteva la qualità e la chiarezza poiché si evinceva, dalla lettura della stessa, che il giudice di primo grado aveva formato il proprio convincimento evidenziando i passaggi logici per arrivare a statuire la condanna dell'appellante.
3 Richiamava sia la normativa in tema di assegno sociale che giurisprudenza di merito afferente al requisito della residenza in Italia in via continuativa per almeno 10 anni.
Tenuto conto della documentazione assolutamente insufficiente a sostenere la tesi dell'appellante, l'Istituto provvedeva a depositare una serie di documenti, nello specifico, documenti esistenti presso gli archivi dell (ove CP_1
l'appellante dichiarava di essere ambulante, risultando di aver lavorato solo 2 settimane dal 12.06.2008 al 20.06.2008) nonché quelli del Comune di OV (ove risultava cancellato per irreperibilità dal 26.09.2005 al 26.02.2008 e residente nel relativo Comune dal 10.07.2015) e del Comune di Torino (ove risultava cancellato per irreperibilità dal 05.12.1996 al 28.01.1997, dal 26.03.1197 al 22.10.2002).
Ribadiva, altresì, che il ricorrente presentava la domanda di assegno sociale in data 9.5.2017 (respinta per carenza del requisito della residenza stabile e continuativa senza esservi alcun seguito) sia la domanda di Reddito di Inclusione (presentata in data 1.3.2019 ed accolta); da ciò ne derivava che dal marzo 2019 aveva riscosso per 18 mesi l'importo previsto.
Precisava, infine, che dall'estratto conto previdenziale era facilmente evincibile che l'appellante non aveva 10 anni di permanenza effettiva, stabile e continuativa nel territorio nazionale, atteso che dall'1.6.1995 al 20.6.2008 erano presenti dei vuoti e scoperture contributive, tenuto conto, tra l'altro, che lo chiedeva che il requisito di cui è causa venisse accertato in Pt_1 giudizio dalla data della domanda di assegno sociale, ovvero dalla data del 17.10.2018.
Quanto al contratto di assicurazione, riferito al periodo compreso dall'1.9.2008 all'1.9.2009, risultava essere privo di rilevanza ai fini della dimostrazione della presenza effettiva e continuativa sul territorio nazionale;
parimenti, le dichiarazioni di ospitalità, relativa agli anni 2010 e 2013, non assumevano valore probatorio in ordine alla residenza stabile e ininterrotta in Italia. Identico discorso per la documentazione medica depositata in atti non provando la presenza continuativa richiesta dalla normativa in esame.
3.1. Quanto al secondo motivo di appello afferente alla mancata ammissione delle prove testimoniali, rilevava, del resto, l'incapacità a testimoniare dei soggetti indicati essendo loro conoscenti e connazionali di parte appellante.
4 Ad ogni buon conto, richiamava sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale – in ordine del requisito della stabile permanenza sul territorio, atto ad ottenere il riconoscimento del beneficio di cui è causa – che pronuncia della Corte d'Appello di Venezia su vicenda analoga, sottolineando che la sussistenza del requisito costituito dal soggiorno legale e continuativo in Italia per oltre dieci anni era indiscutibilmente riconosciuto dalla giurisprudenza.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.9.2022, 2.1.2023 e 16.1.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 29.5.2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente valutati, è infondato e, come tale, deve essere rigettato per le seguenti assorbenti ragioni.
6. Unica ragione – avallata dalla sentenza gravata - per la quale nega CP_1
l'assegno sociale – e su ciò si fonda tanto l'appello quanto le difese di CP_1 che non segnala altre ragioni ostative – attiene alla mancanza (sostenuta da del requisito del soggiorno continuativo in Italia da parte dello CP_1 per almeno 10 anni;
in ogni caso non è contestato che il Pt_1 soggiorno, sin da quando è iniziato e, quindi, certamente dal 1995, sia stato effettuato legalmente. È contestata quindi la stabile ed effettiva permanenza dello sul territorio nazionale e non che l'appellante non possegga Pt_1 un valido titolo che, dal 1995 (allorquando ha ottenuto la residenza a Torino ed ha lavorato) gli ha consentito e gli consente ancora oggi di permanere in Italia legalmente.
Ciò chiarito, occorre rilevare come il requisito di cui si discute sia in effetti previsto dall'art. 20, co. 10, DL 112/2008, che così recita: <A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale>> [il sottolineato è dello scrivente].
6.1. Atteso che le parti la hanno sollevata, prima questione da risolvere (in diritto), prima di analizzare la vicenda dedotta in giudizio, è stabilire cosa si debba intendere per 10 anni continuativi e, in particolare, se i 10 anni in oggetto debbano decorrere a ritroso dalla data della richiesta dell'assegno sociale oppure sia sufficiente rinvenire un qualche periodo nell'arco della vita
5 del soggetto (magari anche 20 anni prima della richiesta di assegno) di continuativa presenza del richiedente l'assegno (straniero ovvero italiano che sia) sul territorio nazionale.
Ora, innanzitutto, è fuor di dubbio – e sul punto le parti paiono concordare – che il soggiorno continuativo non possa intendersi quale stabile, fisica e continuativa permanenza del soggetto sul territorio italiano;
in tal senso, peraltro, la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che <Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.>> (cass. civ. 16989/2019; si veda, inoltre, Corte Cost Ord. n. 197/2013).
È poi certo, per ovvie ragioni che qui nessuno pone in dubbio, tanto che parte appellante anche nel presente grado chiede di essere ammessa alla prova testimoniale, che sia il richiedente l'assegno a dover dar prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto.
Quanto alla questione se i 10 anni debbano collocarsi (per così dire, a caso) entro un eventualmente più lungo periodo di permanenza dello straniero (ovvero anche del cittadino italiano) in Italia ovvero a ritroso dalla data di domanda dell'assegno sociale, le parti mostrano di avere, qui, opinioni divergenti. sostiene – salvo quanto si dirà in appresso – che i 10 anni da valutare CP_1 sono quelli che scorrono, a ritroso, dalla data della domanda di assegno (nel nostro caso, quindi, i 10 anni a ritroso dal 17/10/2018). per appellante sostiene, invece, che i 10 anni di permanenza continuativa sul territorio nazionale devono/possono collocarsi da qualche parte nell'arco di un periodo più lungo di permanenza, seppur non continua, sul territorio nazionale;
secondo tesi dello occorrerebbe quindi individuare un Pt_1 qualche periodo di permanenza di 10 anni continuativi;
cita quindi l'appellante
6 a sostegno della propria tesi una circolare – la n. 105/2008, che alcuna CP_1 delle parti produce in giudizio – il cui contenuto, per come descritto dall'appellante, nulla contesta. CP_1
Reputa il Collegio preferibile (ancorché nel caso in esame la questione abbia limitato rilievo) la soluzione prospettata (entro il presente giudizio) da CP_1
Ed infatti, se è vero che l'assegno di cui si discute si perde, venendo necessariamente revocato, con la perdita delle condizioni di suo godimento, ne viene che anche la condizione (soggiorno legale e continuativo per 10 anni) di cui qui si discute debba sussistere all'atto della domanda della provvidenza da ciò necessariamente conseguendo che la verifica deve essere svolta con riferimento ai 10 anni decorrenti a ritroso da tale momento.
6.2. Posto quanto sopra, rileva il Collegio come, dalla documentazione in atti non sia possibile ricostruire nulla di sufficientemente preciso con riferimento al non limitato lasso temporale intercorrente tra l'anno 2008 e l'anno 2012 e, inoltre, quanto all'anno 2014 e, infine anche con riferimento al periodo intercluso tra l'estate dell'anno 2015 e la fine dell'anno 2018.
Ed infatti, innanzitutto affrontando il tema posto con il secondo motivo di appello, rileva il Collegio come i capitoli di prova testimoniale proposti dall'appellante siano inammissibili [1) “Vero che il Sig. risiede Parte_1 stabilmente in Italia dall'1.1.1995”; 2) “Vero che il Sig. nel periodo Parte_1 intercorrente dal 17/10/2008 al 17/10/2018 ha sempre risieduto in Italia”]. Il capitolato si dimostra infatti con tutta evidenza generico e funzionale a dar prova di un dato assolutamente irrilevante, vale a dire la residenza anziché qualcosa di più concreto della residenza consistente nella permanenza e, in ultima analisi, nello stabile collegamento dello straniero, per 10 anni, con il territorio nazionale italiano.
Condivisibile si palesa quindi la decisione del Tribunale di OV nel momento in cui non ha consentito allo di introdurre testimoni. Pt_1
Dalla documentazione in atti non poi è ricavabile la stabile permanenza (nel senso indicato dalla Cassazione) dello sul territorio Italiano. Pt_1
Ed infatti, come sopra anticipato, se è possibile affermare una certa stabile presenza dello per alcuni periodi, in effetti non brevi, sul Pt_1 territorio nazionale, non è tuttavia possibile ricostruire tale presenza per un periodo continuativo di 10 anni.
7 Infatti, se è vero che per alcuni periodi l'appellante è risultato irreperibile alla residenza dichiarata (dapprima a Torino e poi a OV), è anche vero che la residenza gli è stata riconosciuta e se ciò è avvenuto è perché, come sempre accade, sono stati fatti accertamenti di effettività del domicilio in un determinato luogo e periodo. Ed allora, innanzitutto, lo risulta Pt_1 residente a [...]al momento della domanda dell'assegno e risulta esserlo stato da luglio 2015 quantomeno fino alla data di attestazione da parte dell'anagrafe (quindi fino al 19/11/2018).
Lo ha pertanto collezionato un lungo periodo di apparente Pt_1 permanenza dall'estate del 2015 fino alla fine dell'anno 2018; periodo che, tuttavia, riscontrato dalla sola attestazione di iniziale e di finale residenza, in assenza di altri dati di confronto non può condurre ad affermare esservi stata effettiva e continuativa permanenza in Italia che l'appellante avrebbe potuto dimostrare esibendo il proprio passaporto con l'indicazione di eventuali periodo trascorsi fuori dal territorio unionale.
Analoghe considerazioni, peraltro in assenza totale di informazioni circa la residenza dello possono essere svolte con riferimento a tutto Pt_1
l'anno 2014 (nulla emergendo dai documenti dimessi dall'appellane), potendosi invece ipotizzare la presenza dell'appellante in Italia nei due anni precedenti, ciò all'esito della congiunta lettura – che fornisce dati indiziari univoci, precisi e concordanti - della documentazione sanitaria (accessi in ospedale di cui al doc. 6) e dichiarazioni di ospitalità (doc. 8) con riferimento agli anni 2012 e 2013.
Parimenti complicato è poi affermare la presenza dello in Italia Pt_1 nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2012 atteso che l'estratto conto previdenziale (doc. 5) da atto di un limitatissimo periodo lavorativo – due settimane a giugno – nell'ambito dell'intero anno 2008 e, da qui in poi, nulla più nonostante lo avesse allegato di avere svolto attività di Pt_1 ambulante.
Quanto agli anni dal 2009 al 2011, reputa il Collegio come i dati documentali forniti (qualche dichiarazione di ospitalità per gli anni 2010, 2012 e 2013 – doc. 8) ed un contratto di assicurazione di un autoveicolo a nome dello per l'anno 2009 (doc. 10) costituiscano presunzioni semplici che Pt_1 non consentono una valutazione integrata del dato documentale e, da ciò, non permettono di giungere ad una affermazione di sussistenza della prova, in ogni
8 caso nulla potendosi dire in merito a buona porzione dell'anno 2008 e con riferimento all'anno 2011. Non potendosi inoltre ed in ogni caso non tenere conto del fatto che dello è risultata del tutto sconosciuta la Pt_1 residenza legale/formale dal mese di febbraio 2008 al mese di luglio 2015.
6.3. Come già sopra affermato, preme al Collegio evidenziare come un periodo continuativo di 10 anni non sia parimenti rinvenibile anche accedendo alla ricostruzione teorica (di cui si è sopra detto) sostenuta dalla parte appellante.
Ed infatti, alcuna stabilità è emersa con riferimento agli anni 1996 e 1997 posto che lo ha, seppur per limitata porzione dell'anno 1997, Pt_1 fatto perdere le tracce di sé presso il Comune (Torino) di iniziale residenza ed inoltre, con riferimento a tali annualità, non risulta che lo abbia Pt_1 lavorato.
Quindi, in relazione ai primi anni di apparente presenza (non necessariamente stabile) dello in Italia, è possibile ricostruire una certa continuità Pt_1 sola a partire dal 1998 posto che dall'estratto conto previdenziale risultano i seguenti dati: - anno 1998: 16 settimane di lavoro); - anno 1999: 34 settimane di lavoro;
- anno 2020: 10 settimane di lavoro;
- anno 2001: 41 settimane di lavoro;
- anno 2002: 52 settimane di lavoro;
- anno 2003: 52 settimane di lavoro;
- anno 2004: 48 settimane di lavoro;
- anno 2007: 38 settimane di lavoro;
- anno 2008 2 settimane di lavoro.
Nulla invero potendosi dire con riferimento all'anno 2005 – se non che vi è un riscontro della presenza dello all'atto della verifica di Pt_1 residenza in OV nel settembre 2005 – e con riferimento all'anno 2006 in relazione al quale nulla emerge dalla complessiva documentazione in atti.
Pertanto, anche prendendo le mosse dall'anno 1998, non è possibile ricostruire, visto quanto sopra detto con riferimento agli anni 2005 e 2006, un periodo di continuativa presenza, di una decina di anni, dello in Pt_1
Italia.
7. Da quanto sopra in definitiva discende l'infondatezza delle pretese dell'appellante e, con ciò, del ricorso d'appello.
8. Quanto alle spese di lite, sulle stesse non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
10