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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12343/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 UG D'CH MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA DON MINZONI 11 BOLOGNA presso il difensore avv. UG D'CH MATTEO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALMUSI Controparte_1 C.F._2 (SOSPESA DAL 27 NOVEMBRE 2024 AL 26 NOVEMBRE 2025) DONATA, elettivamente domiciliato in VIA SAN GERVASIO 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MALMUSI (SOSPESA DAL 27 NOVEMBRE 2024 AL 26 NOVEMBRE 2025) DONATA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.10.2022 (nata in Marocco a [...] il Parte_1 16.3.1999) chiede la separazione con addebito dal marito (nato il [...] a [...] Controparte_1 Zidouh in Marocco) cui il quale ha contratto matrimonio in Marocco (a Dar Ould Zidouh) in data 9.3.2016. Per_ Hanno un figlio (nato il [...] a [...] – oggi 6 anni). Dal ricorso La ricorrente – premesso che il matrimonio sarebbe stato “combinato” dalle due famiglie dei nubendi, per cui ella si sarebbe trovata costretta all'unione, non scelta liberamente (circostanza che il marito ha decisamente negato in udienza presidenziale, parlando della loro precedente conoscenza e frequentazione, fino al loro libero fidanzamento precedente la celebrazione del matrimonio) - lamenta pagina 1 di 10 reiterate condotte del marito violente, aggressive, prevaricatorie: da qui la domanda di addebito della separazione. Tali comportamenti sarebbero stati conseguenza dell'abuso di alcol dell' e perfino CP_1 dell'suo di sostanze stupefacenti (in particolare di cocaina): successivamente al ricorso a tali sostanze, l'uomo diventava violento ed aggressivo per ragioni anche futili, perdendo il controllo di sé. Accusa il marito anche di averla tenuta isolata consentendole di frequentare soltanto i parenti del marito e di uscire solo accompagnata dal marito;
anche per tale motivo la ricorrente non parla ancora l'italiano (in udienza è stato necessario il ricorso ad un'interprete di lingua araba). La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata con la nascita del bambino, peraltro sempre presente alle violenze subite dalla madre. In data 14.6.2022, in occasione dell'ennesimo episodio di violenza domestica, la ricorrente si determinava a chiamare il Pronto intervento dell'Arma dei Carabinieri (112). La donna è stata portata in ambulanza all'Ospedale di San Giovanni in Persiceto dove ha sporto denuncia, è stato tratto CP_1 in arresto. È ancora oggi sottoposto, per tali fatti, alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso il fratello, in Provincia di Savona. La ricorrente – che non ha mai lavorato – dal 17 giugno 2022 è collocata insieme al figlio presso la struttura SAV di Cento (FE) aiutata dai Servizi Sociali Seneca di San Giovanni Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al marito, l'affido super esclusivo del figlio, un assegno di mantenimento per il figlio e la moglie (a carico del marito) di €.600,00 complessivi (non viene distinto l'assegno per la moglie da quello per il bambino), oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Si è costituito il marito contestando la domanda di addebito avversaria e la stessa ricostruzione della loro vicenda familiare. Dalla “memoria difensiva” del marito 16.1.2023 Il resistente contesta la narrazione fatta dalla controparte, negando propri agiti violenti, affermando di avere sempre avuto, nei rapporti con la moglie, un atteggiamento rispettoso e che il loro matrimonio è stato anche coronato dalla nascita del figlio. Si descrive un marito e padre attento, che ha sempre provveduto economicamente al nucleo familiare. Contesta, a sua volta, alla moglie un repentino ed inspiegabile mutamento, in concomitanza con il suo ritorno da un periodo trascorso in Marocco, nel 2021. Da allora la moglie si sarebbe mostrata disinteressata verso il marito. La situazione si aggravava quando il resistente è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, che gli ha provocato la lesione di tendini della mano destra. Da allora, posto in infortunio, è rimasto a casa e lo stipendio gli è stato ridotto. Attualmente, il resistente vive a casa dei fratelli, a Ciriale (SV) non riuscendo, da solo, a mantenersi. L'attuale mensilità che percepisce ammonterebbe ad €.1.100,00 circa: la moglie dovrebbe percepire circa €.165,00 quale quota dell'assegno unico.
ha mantenuto anche la locazione dell'immobile di AL (BO) dove risiedeva con la CP_2 moglie, attualmente libero. Chiede: oltre al vincolo: l'affido condiviso del figlio, con sua collocazione con la madre (non parla di assegnazione della casa familiare), un regime di regole di visita padre-figlio (secondo modalità stabilite dal servizio sociale), si dichiara disposto a versare per il figlio un assegno di mantenimento di €.200, oltre al 50% delle spese straordinarie
L'udienza presidenziale 24.01.2023 All'udienza presidenziale le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive posizione già esposte nei loro atti di costituzione in giudizio. Le loro dichiarazioni di maggior rilievo
pagina 2 di 10 sono stati sentiti con un interprete di lingua araba (per garantire in maniera migliore la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle parti ed il contraddittorio): la moglie comprende abbastanza l'italiano, ma lo parla poco, il marito lo comprende e lo parla in maniera discreta.
La moglie ricorrente:
“Sono stata costretta a sposarmi dalla mia famiglia e da quella di mio marito. Io e mio marito siamo cugini e sono stata costretta a sposarlo. Mio marito è sempre stato violento nei miei confronti. Sono stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui. Quando mio marito beve alcool o fa uso di sostanze stupefacenti diventa violento: l'ho visto drogarsi anche davanti a mio figlio, in bagno, era una polvere bianca. Nostro figlio ha quasi quattro anni. Quando è nato il nostro primo figlio mio marito è diventato più aggressivo rispetto a quanto non lo fosse già durante il matrimonio. Ho chiamato i carabinieri perché mio marito è rientrato molto tardi una sera e mi ha obbligato ad avere un rapporto sessuale con lui. Da quel momento io e mio figlio siamo stati collocati in una struttura protetta. Non ho mai lavorato. Il bambino attualmente frequenta l'asilo. Non ho contatti con mio marito. Al momento mi aiuta il Comune. Attualmente frequento un corso di lingua italiana, della durata di tre mesi.”
Il marito convenuto:
“Mi sono sposato nel 2017 (dagli atti risulta nel 2016). Io e mia moglie prima del matrimonio abbiamo avuto una relazione di quattro anni, durante i quali ho sostenuto tutte le spese che la interessavano. Contesto le affermazioni di mia moglie. Se le accuse di violenze fossero state vere, sarebbe potuta tornare subito a casa sua. Quando lei era in gravidanza, siccome era più nervosa, lei è stata con mia sorella, a Savona, per assicurarle una gravidanza tranquilla. Dopo la nascita del bambino mia moglie è diventata più stressata, io volevo aiutarla e portarla dal medico. Il giorno dell'intervento dei carabinieri, mia moglie aveva comprato una collana a rate in Marocco, rate che sto pagando io versando i soldi a sua sorella, ecco quel giorno lei è stata chiamata da sua sorella e ho sentito che le diceva “dì a quell'animale di tuo marito di pagare l'ultima rata, così ti mando la collana”, quando sono rientrato a casa mia moglie mi ha chiesto se avessi portato i soldi e ho già trovato i carabinieri a casa. Lei li aveva chiamati già: quando sono entrato a casa l'ho trovata che stava riempiendo un sacco nero. Non l'ho toccata, non posso nemmeno toccarla con la mano destra a cui ho avuto un grave trauma. Sono due mesi che non vedo mio figlio, tuttavia il Servizio mi ha contattato per incontri con modalità protetta. Sono agli arresti domiciliari presso l'abitazione di mio fratello a Savona per i fatti dell'estate 2022. Ho perso tutto, anche la possibilità di risarcimento per l'infortunio sul lavoro che ho subito. Lavoravo come operaio in un'azienda, l'infortunio è avvenuto mentre utilizzavo un flessibile. Vivo da mio fratello, ma per mantenermi mi aiuta un sacerdote. Ho mantenuto la casa a AL, solo perché un connazionale si occupa delle spese.” a.d.r. “Percepivo l'assegno unico fino al momento in cui sono stato messo agli arresti domiciliari. L'assegno ammontava a circa 177 euro.”
Il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente delegato ha dato esito negativo. Alla stessa udienza, il convenuto si è dichiarato disposto a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma di 200 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 3 di 10 All'esito, il Presidente delegato pronunciava ordinanza 27.1.2023 con la quale, preso atto della mancata conciliazione tra le parti. Il provvedimento teneva conto di alcune specifiche circostanze: della misura cautelare personale all'epoca in atto, nei confronti del marito, che viveva in Provincia di Savona;
del fatto che la moglie aveva prospettive di entrare nel mondo del lavoro (stava studiando la lingua italiana e seguiva un apprendistato per diventare cuoca); il marito era agli arresti domiciliari e non stava lavorando (peraltro, aveva anche subito un grave infortunio alla mano destra). L'esistenza della misura cautelare applicata ad (con pendenza del procedimento penale) non CP_1 rendeva possibile un incarico al servizio per favorire una ricomposizione della relazione tra i coniugi.
In conclusione, il presidente delegato - autorizzati i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto - disponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, la sua collocazione prevalente presso la stessa, la possibilità per il padre di vedere il figlio in incontri con modalità protetta (con indicativa cadenza settimanale) demandando al servizio sociale competente la loro concreta attuazione e compatibilmente con le condizioni del padre sotto l'aspetto della sottoposizione a misura cautelare personale – con facoltà al servizio di prevedere un incremento degli incontri (in caso di loro esito favorevole) ovvero ridurli in caso contrario;
con decorrenza dalla domanda, poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 100,00 (cento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con la stessa decorrenza, l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Era, altresì, dato incarico al servizio sociale per monitorare la situazione familiare e depositare relazione di aggiornamento.
Nel prosieguo del giudizio era pronunciata sentenza parziale sul vincolo (in data 10.5.2023). Il procedimento veniva interrotto ai sensi degli artt.299 e 300 c.p.c., per perdita della capacità di stare in giudizio del procuratore costituito del convenuto, con ordinanza resa all'udienza 15.2.2024. Il giudizio era, quindi, riassunto (art.303 c.p.c.), con ricorso della parte attrice del 10.4.2024. A seguito di tale riassunzione – e della notifica alla controparte (del 30.6.2024 effettuata a mani dello stesso, con consegna del plico raccomandato inviato a mezzo posta) – non provvedeva alla Controparte_1 costituzione con altro procuratore, di fatto abbandonando il giudizio. Si precisa che, con il proprio in riassunzione, la modificava le domande iniziali – con Parte_1 particolare riguardo a quelle economiche – chiedendo un assegno maritale di €.100 ed un per il figlio di
€.150.
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. Le conclusioni finali delle parti Per l'attrice Come da memoria ex art.183 c.p.c. e ricorso in riassunzione: addebito della separazione al marito;
affido super-esclusivo del figlio alla madre;
visite del padre in forma protetta come da servizio sociale;
assegno di mantenimento per il figlio di €.150 oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno per la moglie di €.100.
Per il convenuto
pagina 4 di 10 Come da comparsa di costituzione in giudizio: affido condiviso del figlio con sua collocazione presso la madre, regolare le visite del padre tramite servizio sociale, assegno di mantenimento per il figlio (a carico del padre) di €.200 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda di addebito della separazione Vale la pena fare una doverosa premessa: l'attrice non si è messa in prova su nessuna delle sue domande. Allo stesso tempo – e con particolare riguardo proprio alla domanda di addebito – ella ha depositato documentazione relativa al processo penale a carico del marito per i suoi agiti violenti posti in essere nei riguardi della moglie: ordinanza del G.i.p. del tribunale di Bologna 17.6.2022, di convalida dell'arresto (eseguito in flagranza di reato) ed applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari (presso l'abitazione del fratello a Savona), a seguito dell'intervento delle FF.OO. (Carabinieri) del 14.6.2022 presso l'abitazione familiare – a AL, Fraz. Palata Pepoli, via dei Cacciatori n.734 – in relazione al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (p. e p. dall'art.572 c.p.) (doc.4); certificato del pronto soccorso dell'Ospedale di San Giovanni in Persiceto nella stessa data dell'intervento dei CC. (14.6.2022) (doc.6): la donna era giunta con ambulanza del 118. Ella presentava abrasioni ed ematomi agli arti superiori da schiacciamento, con prognosi di gg.10. Gli operanti dell'Arma dei Carabinieri avevano trovato in casa, al loro arrivo, la ricorrente, con in braccio il figlio (di appena tre anni all'epoca), impaurita che mostrava loro vari oggetti della casa ridotti in frantumi (a suo dire dal marito, sotto l'effetto di alcol): vi erano stoviglie e bicchieri rotti in terra. Fatti così gravi – lesioni personali procurate alla moglie (peraltro in presenza del bambino) rispetto ai quali il G.i.p. ha motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ex art.273 c.p.p.) – costituiscono una violazione degli obblighi coniugali dell'art.143 c.c. che giustificano il venir meno dell'affetto coniugale. Inoltre, il ricorso per separazione è stato depositato dalla a breve Parte_1 distanza dei fatti (il 27.10.2022) così venendo soddisfatto anche il presupposto, per la domanda di addebito, del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la proposizione della domanda di separazione personale.
Le altre domande di merito Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari Una loro sintesi Sono state depositate due relazioni il 14.02.2024 Relazione comunità “Accoglienza alla vita – Cento” datata 30.12.2023 In questa comunità madre e figlio sono collocati dal 17.06.2022. Sui genitori: la madre continua ad aderire in maniera positiva al progetto;
si mostra disponibile e collaborante. Nella gestione del figlio è adeguata e autonoma;
il minore appare sempre pulito e ben tenuto. Al 30 dicembre 2023 la madre ha due contratti di lavoro: dal mese di luglio, con contratto di 20 ore settimanali a tempo indeterminato, la mattina lavora come badante di una signora malata a Cento. Il pomeriggio, a ottobre e novembre, con un contratto pure di 20 ore settimanali, la signora ha lavorato per un'impresa di pulizie in un paese limitrofo a quello di domicilio. Percepisce stipendio e assegno unico che ammonta a circa 190 euro. La sig.ra frequenta un corso di lingua italiana. In data 01.08.2023 ha ritirato permesso di soggiorno suo e del figlio, che durerà fino al 23.05.2025. pagina 5 di 10 Dovrebbe essere inserita in lista d'attesa per l'assegnazione di casa popolare a AL. La sorella della Sig.ra rappresenta un punto di riferimento per lei. Parte_1 Sul padre: arrestato in flagranza (picchiava e segregava in casa la moglie); dopo un primo periodo in carcere, è stato posto agli arresti domiciliari a Savona, in casa del fratello di lui. Oggi dovrebbe risiedere a casa di amici nei pressi di Cento. Denunciato dalla moglie. Condizioni psicofisiche del minore (nato [...], oggi ormai 5 anni) Persona_2 Patologie: persistenza di roncopatia notturna con episodi di apnea, nonostante la terapia in atto. Tonsillite ricorrente. Suggerito (durante la visita del 19.04.2023) intervento di adenotonsillectomia. La mamma ha accettato l'intervento. Il bimbo (al 30 dicembre 2023) è in lista d'attesa. Il minore ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dal piano vaccinale regionale.
Relazione del servizio “Seneca” datata 13.02.24 Il servizio ha proseguito il monitoraggio della situazione del nucleo attraverso colloqui con la madre, contatti con la comunità in cui sono inseriti madre e figlio e incontri protetti padre-figlio. La madre ed il minore sono stati collocati presso una comunità madre-bambino in data 17.06.2022, a seguito di una violenta lite tra i genitori e violenza sessuale agita dal marito, consumatore abituale di sostanze stupefacenti (vedi sopra). Il padre alle operatrici ha riferito di sé sommarie informazioni;
ha raccontato di vivere in una frazione di Cento ospite di amici e di lavorare, senza specificare sede o professione. Si è appreso recentemente che si trova in carcere. Non ha mai contribuito alle spese e la madre riferisce di non aver mai ricevuto la quota prevista per il mantenimento ordinario del figlio. Con il servizio “Seneca”, la madre è collaborativa e il padre no. Percorso in comunità madre-bambino: vedi sopra (servizio “Accoglienza alla vita”). Incontri protetti padre-figlio: svolti a cadenza settimanale fino al mese di ottobre 2023, alla presenza dell'educatrice. Dal monitoraggio degli incontri protetti è stato possibile osservare un rapporto positivo tra padre e figlio. Valutazioni conclusive: La madre appare in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni del figlio, mostrandosi determinata a creare le condizioni per poter raggiungere un'indipendenza che le permetta di vivere da sola con il figlio. Per quanto riguarda il padre, nonostante il rapporto positivo con il figlio minore, sono state ravvisate criticità durante gli incontri protetti: il padre si è a lungo reso irreperibile e alla fine il servizio ha appreso, tramite il legale dell'uomo, che egli è stato arrestato e che si trova in carcere per scontare una pena di 10 mesi e 27 giorni. Prima dell'interruzione, il padre si è dimostrato facile allo scontro con gli operatori. Il padre non appare consapevole delle sue responsabilità e delle relative ricadute.
Relazione dei Servizi sociali nell'interesse del minore (16.03.2019) del giugno 2025 Persona_2 Dal 29.10.2024 il Servizio ha riattivato gli incontri protetti padre-figlio, con cadenza quindicinale e alla presenza dell'educatrice. La madre ha sempre aderito in maniera positiva al progetto del Servizio: il percorso comunitario è stato sempre positivo. La signora ha raggiunto un ottimo livello di autonomia e oggi è in grado di occuparsi delle questioni che riguardano lei e il minore. La madre ha messo in campo molteplici risorse e strategie per riuscire a gestire il figlio, dimostrando di possedere ottime capacità accuditive e di responsabilità nei suoi confronti: appare attenta alle esigenze e ai bisogni del minore, con un costante impegno per la sua serenità. Madre e figlio hanno un legame molto forte.
pagina 6 di 10 La madre sta lavorando come assistente familiare part-time a tempo indeterminato. È attualmente alla ricerca di un altro lavoro part-time integrativo per aumentare le proprie entrate in vista della fuoriuscita dalla comunit4à. Il padre ha riferito della revoca della carta di soggiorno dopo la condanna penale. Ha riferito di aver prenotato un appuntamento al per fare richiesta di permesso di soggiorno per motivi CP_3 familiari: il fratello, infatti, è cittadino italiano. Attualmente il padre del minore è domiciliato a Savona, presso l'abitazione del fratello convivente. Il signore lavora occasionalmente per una azienda bolognese che si occupa di montaggio e smontaggio stand. Il padre continua a negare le violenze nei confronti della moglie, sostenendo di essere stato accusato ingiustamente. Riferisce di essere molto contento di incontrare il figlio, ma lamenta di vederlo meno di quanto vorrebbe e spera di poter arrivare ad incontrarlo liberamente. Riporta, inoltre, di non essere in grado di versare l'assegno di mantenimento per il figlio, poiché in difficoltà economiche. Accade, non di rado, che il padre disdica gli incontri programmati, comunicando di avere impegni di lavoro o di trovarsi fuori regione. Nonostante le difficoltà organizzative, tuttavia, si è riscontrata una maggiore collaborazione da parte del padre nei confronti del Servizio: attualmente appare maggiormente in ascolto e disponibile al dialogo. Il Servizio ha ritenuto opportuno attivare un servizio di mediazione linguistica che garantisca la presenza di un mediatore per tutta la presenza dell'incontro, in quanto, il padre, sebbene sollecitato, è solito parlare con il minore in arabo. Non sono state rilevate affermazioni inappropriate da parte del padre. Il Servizio sta predisponendo un tentativo di contatto telefonico protetto tra padre e figlio, con cadenza settimanale, accogliendo il desiderio espresso dal minore di sentire il padre anche telefonicamente. Dal monitoraggio è emerso un rapporto positivo padre-minore, entrambi attendono con entusiasmo il momento dell'incontro e manifestano reciprocamente affetto. Padre e figlio riescono a interagire in modo più disteso: il padre si dimostra premuroso e affettuoso. Conclusioni: La madre del minore appare in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emotivi, affettivi ed educativi del minore. Appare focalizzata sulle necessità del minore e desiderosa di una maggiore autonomia e indipendenza che le permetta di vivere da sola con il figlio. Per_
è un bambino educato, dolce e affettuoso che manifesta un atteggiamento di grande rispetto per entrambi i genitori. Il padre appare legato al figlio, con il quale ha un rapporto positivo. Permangono alcune criticità legate al mancato riconoscimento delle proprie responsabilità rispetto a quanto accaduto con la moglie che viene accusata di aver inventato le violenze. Il padre, inoltre, pur insistendo nell'incremento degli incontri, non sempre si presenta agli appuntamenti programmati, avvisando con poco preavviso il Servizio. Il Servizio ritiene opportuno proseguire il percorso di incontri protetti, riservandosi di incrementarli qualora ve ne fossero i presupposti. Il Servizio proseguirà il monitoraggio della situazione attraverso gli interventi di supporto già in atto.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione pagina 7 di 10 all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, la condotta del padre – autore di violenza anche assistita (alla presenza del figlio minore) - porta a ritenere degna di accoglimento la domanda di affido esclusivo alla madre, ma non nella forma “rafforzata” (c.d. “super-esclusivo”) del quale non sussistono i requisiti. Dalle relazioni del servizio sociale risulta un padre che si sta attivando, sia pure lentamente, per riprendere un rapporto con il figlio: segno di un suo sincero interesse al bambino. Alla luce della situazione complessiva, caratterizzata da alcuni elementi di fondo: la distanza tra padre e figlio, l'andamento comunque in evoluzione positiva degli incontri padre-figlio – appare corretto conservare l'attuale calendarizzazione e modalità dei loro incontri, con un incarico al servizio sociale per proseguire nel suo compito di vigilanza e monitoraggio del nucleo (come meglio ed analiticamente specificato in dispositivo). La collocazione del bambino non potrà che essere presso la madre. non si provvede all'assegnazione della casa familiare (neppure richiesta dalla ricorrente nelle sue conclusioni) in quanto madre e figlio vivono ancora in struttura protetta, in attesa dell'assegnazione di una abitazione (cfr. comparsa conclusionale 7.2.2025). Gli aspetti economici All'udienza 19.9.2024 il procuratore dell'attrice ha dichiarato che la sua assistita ha trovato un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile è di circa 650 euro al mese (come badante di una signora anziana). In precedente la donna non aveva mai lavorato;
grave ostacolo a questo era anche la sua non conoscenza della lingua italiana.
Il convenuto non ha depositato alcuna documentazione reddituale. In udienza ha dichiarato di avere sempre lavorato come operaio, fino ad un grave infortunio occorsogli alla mano destra il 5.4.2022 (cfr. doc. n.2 all. alla comparsa di costituzione in giudizio del convenuto 16.1.2023): ciò lo limita, ovviamente, nelle possibilità lavorative. Non si hanno notizie precise sulla sua attuale condizione (se sottoposto ancora a misura cautelare – ha ricevuto, il 30.6.2024, la notifica del ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. a Savona, dove si trovava agli arresti domiciliari dal fratello). Dalla relazione del servizio sociale di giugno 2025, sembra che egli stia lavorando: avrebbe, infatti, dato disdetta ad alcuni incontri col servizio per impegni lavorativi. In presenza di un figlio minore, il giudice – all'udienza 2.11.2023 – attivando i poteri istruttori dell'art.473-bis. 2 c.p.c. ha autorizzato la stessa attrice a richiedere all' e all'Agenzia delle Entrate CP_4 eventuali posizioni lavorative, contributive, retributive del convenuto nato in Controparte_1 Marocco a Dar Ould Zidouh il 2.7.1986, con termine per il deposito di tale documentazione. La parte non si è attivata (invero, la convenuta è stata del tutto carente in tema di onere probatorio). All'udienza del 15.2.2024 il procuratore della ha dichiarato di avere avuto notizia che il Parte_1 marito era nuovamente detenuto pur senza conoscerne la ragione. Con la propria memoria di costituzione 16.1.2023 egli affermava che, in quel momento, la mensilità che percepiva ammontava ad €.1.100,00 circa:
In tale situazione, ritiene il Collegio – viste anche le richieste finali della ricorrente (che sono ripetitive del contenuto dell'ordinanza presidenziale) e quelle del marito, che ha concluso per una cifra leggermente superiore (€.200) – di poter determinare la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio in €.200, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). All'affido esclusivo alla madre consegue anche il suo diritto all'assegno unico nella misura del 100%. Non se ne conosce l'ammontare, il marito (nel costituirsi in giudizio) scriveva in memoria 16.1.2023 che l'ammontare era di circa €.330 (affermava, infatti, che la moglie ne percepiva la metà corrispondente a circa €.165,00).
pagina 8 di 10 Poi, all'udienza 24.1.2023 ha dichiarato: “Percepivo l'assegno unico fino al momento in cui sono stato messo agli arresti domiciliari. L'assegno ammontava a circa 177 euro.”
Riguardo, invece, all'assegno maritale, ritiene il Collegio che non ne sussistano i presupposti dellart.156, 1° co. c.c. Invero, la donna avrebbe potuto e dovuto attivarsi per trovare un lavoro: solo di recente sembra che sia entrata nel mondo del lavoro con un reddito scarso. Anche l'attivarsi per la conoscenza della lingua italiana era suo dovere per potere inserirsi nel mondo del lavoro e garantire al figlio una fonte di sostentamento: la sua omissione per anni è stato il risultato di una sua scelta di cui si deve assumere la responsabilità. Al tempo stesso, non si ha conoscenza del reddito del marito e se questi sia in grado di garantirsene uno ed in quale misura, visto anche il suo infortunio. Anche in questo, la ricorrente – appositamente autorizzata dal Giudice ad effettuare accertamenti sul reddito del marito – è stata passiva e non si è neppure messa in prova sulla sua domanda di corresponsione di assegno di mantenimento per sé.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate tra le parti nella misura di 1/3, restando le rimanenti, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del convenuto maggiormente soccombente e da liquidarsi a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato). La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio per studio ed introduttiva, minimo per istruzione e decisione (visto l'abbandono – di fatto - del giudizio da parte convenuta ed il mancato adempimento della ricorrente al provvedimento del giudice sulla richiesta di documentazione reddituale della controparte). Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 “Disposizione temporale”: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.”
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vedere il figlio in incontri con modalità protetta (nel caso non sia possibile in presenza, con modalità audio-video), indicativamente con cadenza settimanale – secondo indicazioni del servizio sociale competente e compatibilmente con le condizioni del padre (in caso di sua sottoposizione a misura cautelare personale o restrittiva – con facoltà al servizio di prevedere un incremento degli incontri (in caso di loro esito favorevole) ovvero ridurli in caso contrario;
- con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della pagina 9 di 10 continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione alla madre del 100% dell'assegno unico;
Respinge la domanda della ricorrente di assegno maritale;
dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il convenuto al pagamento delle residue spese, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.3.507,33 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12343/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 UG D'CH MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA DON MINZONI 11 BOLOGNA presso il difensore avv. UG D'CH MATTEO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALMUSI Controparte_1 C.F._2 (SOSPESA DAL 27 NOVEMBRE 2024 AL 26 NOVEMBRE 2025) DONATA, elettivamente domiciliato in VIA SAN GERVASIO 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MALMUSI (SOSPESA DAL 27 NOVEMBRE 2024 AL 26 NOVEMBRE 2025) DONATA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.10.2022 (nata in Marocco a [...] il Parte_1 16.3.1999) chiede la separazione con addebito dal marito (nato il [...] a [...] Controparte_1 Zidouh in Marocco) cui il quale ha contratto matrimonio in Marocco (a Dar Ould Zidouh) in data 9.3.2016. Per_ Hanno un figlio (nato il [...] a [...] – oggi 6 anni). Dal ricorso La ricorrente – premesso che il matrimonio sarebbe stato “combinato” dalle due famiglie dei nubendi, per cui ella si sarebbe trovata costretta all'unione, non scelta liberamente (circostanza che il marito ha decisamente negato in udienza presidenziale, parlando della loro precedente conoscenza e frequentazione, fino al loro libero fidanzamento precedente la celebrazione del matrimonio) - lamenta pagina 1 di 10 reiterate condotte del marito violente, aggressive, prevaricatorie: da qui la domanda di addebito della separazione. Tali comportamenti sarebbero stati conseguenza dell'abuso di alcol dell' e perfino CP_1 dell'suo di sostanze stupefacenti (in particolare di cocaina): successivamente al ricorso a tali sostanze, l'uomo diventava violento ed aggressivo per ragioni anche futili, perdendo il controllo di sé. Accusa il marito anche di averla tenuta isolata consentendole di frequentare soltanto i parenti del marito e di uscire solo accompagnata dal marito;
anche per tale motivo la ricorrente non parla ancora l'italiano (in udienza è stato necessario il ricorso ad un'interprete di lingua araba). La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata con la nascita del bambino, peraltro sempre presente alle violenze subite dalla madre. In data 14.6.2022, in occasione dell'ennesimo episodio di violenza domestica, la ricorrente si determinava a chiamare il Pronto intervento dell'Arma dei Carabinieri (112). La donna è stata portata in ambulanza all'Ospedale di San Giovanni in Persiceto dove ha sporto denuncia, è stato tratto CP_1 in arresto. È ancora oggi sottoposto, per tali fatti, alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso il fratello, in Provincia di Savona. La ricorrente – che non ha mai lavorato – dal 17 giugno 2022 è collocata insieme al figlio presso la struttura SAV di Cento (FE) aiutata dai Servizi Sociali Seneca di San Giovanni Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione al marito, l'affido super esclusivo del figlio, un assegno di mantenimento per il figlio e la moglie (a carico del marito) di €.600,00 complessivi (non viene distinto l'assegno per la moglie da quello per il bambino), oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Si è costituito il marito contestando la domanda di addebito avversaria e la stessa ricostruzione della loro vicenda familiare. Dalla “memoria difensiva” del marito 16.1.2023 Il resistente contesta la narrazione fatta dalla controparte, negando propri agiti violenti, affermando di avere sempre avuto, nei rapporti con la moglie, un atteggiamento rispettoso e che il loro matrimonio è stato anche coronato dalla nascita del figlio. Si descrive un marito e padre attento, che ha sempre provveduto economicamente al nucleo familiare. Contesta, a sua volta, alla moglie un repentino ed inspiegabile mutamento, in concomitanza con il suo ritorno da un periodo trascorso in Marocco, nel 2021. Da allora la moglie si sarebbe mostrata disinteressata verso il marito. La situazione si aggravava quando il resistente è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, che gli ha provocato la lesione di tendini della mano destra. Da allora, posto in infortunio, è rimasto a casa e lo stipendio gli è stato ridotto. Attualmente, il resistente vive a casa dei fratelli, a Ciriale (SV) non riuscendo, da solo, a mantenersi. L'attuale mensilità che percepisce ammonterebbe ad €.1.100,00 circa: la moglie dovrebbe percepire circa €.165,00 quale quota dell'assegno unico.
ha mantenuto anche la locazione dell'immobile di AL (BO) dove risiedeva con la CP_2 moglie, attualmente libero. Chiede: oltre al vincolo: l'affido condiviso del figlio, con sua collocazione con la madre (non parla di assegnazione della casa familiare), un regime di regole di visita padre-figlio (secondo modalità stabilite dal servizio sociale), si dichiara disposto a versare per il figlio un assegno di mantenimento di €.200, oltre al 50% delle spese straordinarie
L'udienza presidenziale 24.01.2023 All'udienza presidenziale le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive posizione già esposte nei loro atti di costituzione in giudizio. Le loro dichiarazioni di maggior rilievo
pagina 2 di 10 sono stati sentiti con un interprete di lingua araba (per garantire in maniera migliore la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle parti ed il contraddittorio): la moglie comprende abbastanza l'italiano, ma lo parla poco, il marito lo comprende e lo parla in maniera discreta.
La moglie ricorrente:
“Sono stata costretta a sposarmi dalla mia famiglia e da quella di mio marito. Io e mio marito siamo cugini e sono stata costretta a sposarlo. Mio marito è sempre stato violento nei miei confronti. Sono stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui. Quando mio marito beve alcool o fa uso di sostanze stupefacenti diventa violento: l'ho visto drogarsi anche davanti a mio figlio, in bagno, era una polvere bianca. Nostro figlio ha quasi quattro anni. Quando è nato il nostro primo figlio mio marito è diventato più aggressivo rispetto a quanto non lo fosse già durante il matrimonio. Ho chiamato i carabinieri perché mio marito è rientrato molto tardi una sera e mi ha obbligato ad avere un rapporto sessuale con lui. Da quel momento io e mio figlio siamo stati collocati in una struttura protetta. Non ho mai lavorato. Il bambino attualmente frequenta l'asilo. Non ho contatti con mio marito. Al momento mi aiuta il Comune. Attualmente frequento un corso di lingua italiana, della durata di tre mesi.”
Il marito convenuto:
“Mi sono sposato nel 2017 (dagli atti risulta nel 2016). Io e mia moglie prima del matrimonio abbiamo avuto una relazione di quattro anni, durante i quali ho sostenuto tutte le spese che la interessavano. Contesto le affermazioni di mia moglie. Se le accuse di violenze fossero state vere, sarebbe potuta tornare subito a casa sua. Quando lei era in gravidanza, siccome era più nervosa, lei è stata con mia sorella, a Savona, per assicurarle una gravidanza tranquilla. Dopo la nascita del bambino mia moglie è diventata più stressata, io volevo aiutarla e portarla dal medico. Il giorno dell'intervento dei carabinieri, mia moglie aveva comprato una collana a rate in Marocco, rate che sto pagando io versando i soldi a sua sorella, ecco quel giorno lei è stata chiamata da sua sorella e ho sentito che le diceva “dì a quell'animale di tuo marito di pagare l'ultima rata, così ti mando la collana”, quando sono rientrato a casa mia moglie mi ha chiesto se avessi portato i soldi e ho già trovato i carabinieri a casa. Lei li aveva chiamati già: quando sono entrato a casa l'ho trovata che stava riempiendo un sacco nero. Non l'ho toccata, non posso nemmeno toccarla con la mano destra a cui ho avuto un grave trauma. Sono due mesi che non vedo mio figlio, tuttavia il Servizio mi ha contattato per incontri con modalità protetta. Sono agli arresti domiciliari presso l'abitazione di mio fratello a Savona per i fatti dell'estate 2022. Ho perso tutto, anche la possibilità di risarcimento per l'infortunio sul lavoro che ho subito. Lavoravo come operaio in un'azienda, l'infortunio è avvenuto mentre utilizzavo un flessibile. Vivo da mio fratello, ma per mantenermi mi aiuta un sacerdote. Ho mantenuto la casa a AL, solo perché un connazionale si occupa delle spese.” a.d.r. “Percepivo l'assegno unico fino al momento in cui sono stato messo agli arresti domiciliari. L'assegno ammontava a circa 177 euro.”
Il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente delegato ha dato esito negativo. Alla stessa udienza, il convenuto si è dichiarato disposto a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma di 200 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 3 di 10 All'esito, il Presidente delegato pronunciava ordinanza 27.1.2023 con la quale, preso atto della mancata conciliazione tra le parti. Il provvedimento teneva conto di alcune specifiche circostanze: della misura cautelare personale all'epoca in atto, nei confronti del marito, che viveva in Provincia di Savona;
del fatto che la moglie aveva prospettive di entrare nel mondo del lavoro (stava studiando la lingua italiana e seguiva un apprendistato per diventare cuoca); il marito era agli arresti domiciliari e non stava lavorando (peraltro, aveva anche subito un grave infortunio alla mano destra). L'esistenza della misura cautelare applicata ad (con pendenza del procedimento penale) non CP_1 rendeva possibile un incarico al servizio per favorire una ricomposizione della relazione tra i coniugi.
In conclusione, il presidente delegato - autorizzati i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto - disponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, la sua collocazione prevalente presso la stessa, la possibilità per il padre di vedere il figlio in incontri con modalità protetta (con indicativa cadenza settimanale) demandando al servizio sociale competente la loro concreta attuazione e compatibilmente con le condizioni del padre sotto l'aspetto della sottoposizione a misura cautelare personale – con facoltà al servizio di prevedere un incremento degli incontri (in caso di loro esito favorevole) ovvero ridurli in caso contrario;
con decorrenza dalla domanda, poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 100,00 (cento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con la stessa decorrenza, l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Era, altresì, dato incarico al servizio sociale per monitorare la situazione familiare e depositare relazione di aggiornamento.
Nel prosieguo del giudizio era pronunciata sentenza parziale sul vincolo (in data 10.5.2023). Il procedimento veniva interrotto ai sensi degli artt.299 e 300 c.p.c., per perdita della capacità di stare in giudizio del procuratore costituito del convenuto, con ordinanza resa all'udienza 15.2.2024. Il giudizio era, quindi, riassunto (art.303 c.p.c.), con ricorso della parte attrice del 10.4.2024. A seguito di tale riassunzione – e della notifica alla controparte (del 30.6.2024 effettuata a mani dello stesso, con consegna del plico raccomandato inviato a mezzo posta) – non provvedeva alla Controparte_1 costituzione con altro procuratore, di fatto abbandonando il giudizio. Si precisa che, con il proprio in riassunzione, la modificava le domande iniziali – con Parte_1 particolare riguardo a quelle economiche – chiedendo un assegno maritale di €.100 ed un per il figlio di
€.150.
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. Le conclusioni finali delle parti Per l'attrice Come da memoria ex art.183 c.p.c. e ricorso in riassunzione: addebito della separazione al marito;
affido super-esclusivo del figlio alla madre;
visite del padre in forma protetta come da servizio sociale;
assegno di mantenimento per il figlio di €.150 oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno per la moglie di €.100.
Per il convenuto
pagina 4 di 10 Come da comparsa di costituzione in giudizio: affido condiviso del figlio con sua collocazione presso la madre, regolare le visite del padre tramite servizio sociale, assegno di mantenimento per il figlio (a carico del padre) di €.200 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda di addebito della separazione Vale la pena fare una doverosa premessa: l'attrice non si è messa in prova su nessuna delle sue domande. Allo stesso tempo – e con particolare riguardo proprio alla domanda di addebito – ella ha depositato documentazione relativa al processo penale a carico del marito per i suoi agiti violenti posti in essere nei riguardi della moglie: ordinanza del G.i.p. del tribunale di Bologna 17.6.2022, di convalida dell'arresto (eseguito in flagranza di reato) ed applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari (presso l'abitazione del fratello a Savona), a seguito dell'intervento delle FF.OO. (Carabinieri) del 14.6.2022 presso l'abitazione familiare – a AL, Fraz. Palata Pepoli, via dei Cacciatori n.734 – in relazione al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (p. e p. dall'art.572 c.p.) (doc.4); certificato del pronto soccorso dell'Ospedale di San Giovanni in Persiceto nella stessa data dell'intervento dei CC. (14.6.2022) (doc.6): la donna era giunta con ambulanza del 118. Ella presentava abrasioni ed ematomi agli arti superiori da schiacciamento, con prognosi di gg.10. Gli operanti dell'Arma dei Carabinieri avevano trovato in casa, al loro arrivo, la ricorrente, con in braccio il figlio (di appena tre anni all'epoca), impaurita che mostrava loro vari oggetti della casa ridotti in frantumi (a suo dire dal marito, sotto l'effetto di alcol): vi erano stoviglie e bicchieri rotti in terra. Fatti così gravi – lesioni personali procurate alla moglie (peraltro in presenza del bambino) rispetto ai quali il G.i.p. ha motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ex art.273 c.p.p.) – costituiscono una violazione degli obblighi coniugali dell'art.143 c.c. che giustificano il venir meno dell'affetto coniugale. Inoltre, il ricorso per separazione è stato depositato dalla a breve Parte_1 distanza dei fatti (il 27.10.2022) così venendo soddisfatto anche il presupposto, per la domanda di addebito, del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la proposizione della domanda di separazione personale.
Le altre domande di merito Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari Una loro sintesi Sono state depositate due relazioni il 14.02.2024 Relazione comunità “Accoglienza alla vita – Cento” datata 30.12.2023 In questa comunità madre e figlio sono collocati dal 17.06.2022. Sui genitori: la madre continua ad aderire in maniera positiva al progetto;
si mostra disponibile e collaborante. Nella gestione del figlio è adeguata e autonoma;
il minore appare sempre pulito e ben tenuto. Al 30 dicembre 2023 la madre ha due contratti di lavoro: dal mese di luglio, con contratto di 20 ore settimanali a tempo indeterminato, la mattina lavora come badante di una signora malata a Cento. Il pomeriggio, a ottobre e novembre, con un contratto pure di 20 ore settimanali, la signora ha lavorato per un'impresa di pulizie in un paese limitrofo a quello di domicilio. Percepisce stipendio e assegno unico che ammonta a circa 190 euro. La sig.ra frequenta un corso di lingua italiana. In data 01.08.2023 ha ritirato permesso di soggiorno suo e del figlio, che durerà fino al 23.05.2025. pagina 5 di 10 Dovrebbe essere inserita in lista d'attesa per l'assegnazione di casa popolare a AL. La sorella della Sig.ra rappresenta un punto di riferimento per lei. Parte_1 Sul padre: arrestato in flagranza (picchiava e segregava in casa la moglie); dopo un primo periodo in carcere, è stato posto agli arresti domiciliari a Savona, in casa del fratello di lui. Oggi dovrebbe risiedere a casa di amici nei pressi di Cento. Denunciato dalla moglie. Condizioni psicofisiche del minore (nato [...], oggi ormai 5 anni) Persona_2 Patologie: persistenza di roncopatia notturna con episodi di apnea, nonostante la terapia in atto. Tonsillite ricorrente. Suggerito (durante la visita del 19.04.2023) intervento di adenotonsillectomia. La mamma ha accettato l'intervento. Il bimbo (al 30 dicembre 2023) è in lista d'attesa. Il minore ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dal piano vaccinale regionale.
Relazione del servizio “Seneca” datata 13.02.24 Il servizio ha proseguito il monitoraggio della situazione del nucleo attraverso colloqui con la madre, contatti con la comunità in cui sono inseriti madre e figlio e incontri protetti padre-figlio. La madre ed il minore sono stati collocati presso una comunità madre-bambino in data 17.06.2022, a seguito di una violenta lite tra i genitori e violenza sessuale agita dal marito, consumatore abituale di sostanze stupefacenti (vedi sopra). Il padre alle operatrici ha riferito di sé sommarie informazioni;
ha raccontato di vivere in una frazione di Cento ospite di amici e di lavorare, senza specificare sede o professione. Si è appreso recentemente che si trova in carcere. Non ha mai contribuito alle spese e la madre riferisce di non aver mai ricevuto la quota prevista per il mantenimento ordinario del figlio. Con il servizio “Seneca”, la madre è collaborativa e il padre no. Percorso in comunità madre-bambino: vedi sopra (servizio “Accoglienza alla vita”). Incontri protetti padre-figlio: svolti a cadenza settimanale fino al mese di ottobre 2023, alla presenza dell'educatrice. Dal monitoraggio degli incontri protetti è stato possibile osservare un rapporto positivo tra padre e figlio. Valutazioni conclusive: La madre appare in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni del figlio, mostrandosi determinata a creare le condizioni per poter raggiungere un'indipendenza che le permetta di vivere da sola con il figlio. Per quanto riguarda il padre, nonostante il rapporto positivo con il figlio minore, sono state ravvisate criticità durante gli incontri protetti: il padre si è a lungo reso irreperibile e alla fine il servizio ha appreso, tramite il legale dell'uomo, che egli è stato arrestato e che si trova in carcere per scontare una pena di 10 mesi e 27 giorni. Prima dell'interruzione, il padre si è dimostrato facile allo scontro con gli operatori. Il padre non appare consapevole delle sue responsabilità e delle relative ricadute.
Relazione dei Servizi sociali nell'interesse del minore (16.03.2019) del giugno 2025 Persona_2 Dal 29.10.2024 il Servizio ha riattivato gli incontri protetti padre-figlio, con cadenza quindicinale e alla presenza dell'educatrice. La madre ha sempre aderito in maniera positiva al progetto del Servizio: il percorso comunitario è stato sempre positivo. La signora ha raggiunto un ottimo livello di autonomia e oggi è in grado di occuparsi delle questioni che riguardano lei e il minore. La madre ha messo in campo molteplici risorse e strategie per riuscire a gestire il figlio, dimostrando di possedere ottime capacità accuditive e di responsabilità nei suoi confronti: appare attenta alle esigenze e ai bisogni del minore, con un costante impegno per la sua serenità. Madre e figlio hanno un legame molto forte.
pagina 6 di 10 La madre sta lavorando come assistente familiare part-time a tempo indeterminato. È attualmente alla ricerca di un altro lavoro part-time integrativo per aumentare le proprie entrate in vista della fuoriuscita dalla comunit4à. Il padre ha riferito della revoca della carta di soggiorno dopo la condanna penale. Ha riferito di aver prenotato un appuntamento al per fare richiesta di permesso di soggiorno per motivi CP_3 familiari: il fratello, infatti, è cittadino italiano. Attualmente il padre del minore è domiciliato a Savona, presso l'abitazione del fratello convivente. Il signore lavora occasionalmente per una azienda bolognese che si occupa di montaggio e smontaggio stand. Il padre continua a negare le violenze nei confronti della moglie, sostenendo di essere stato accusato ingiustamente. Riferisce di essere molto contento di incontrare il figlio, ma lamenta di vederlo meno di quanto vorrebbe e spera di poter arrivare ad incontrarlo liberamente. Riporta, inoltre, di non essere in grado di versare l'assegno di mantenimento per il figlio, poiché in difficoltà economiche. Accade, non di rado, che il padre disdica gli incontri programmati, comunicando di avere impegni di lavoro o di trovarsi fuori regione. Nonostante le difficoltà organizzative, tuttavia, si è riscontrata una maggiore collaborazione da parte del padre nei confronti del Servizio: attualmente appare maggiormente in ascolto e disponibile al dialogo. Il Servizio ha ritenuto opportuno attivare un servizio di mediazione linguistica che garantisca la presenza di un mediatore per tutta la presenza dell'incontro, in quanto, il padre, sebbene sollecitato, è solito parlare con il minore in arabo. Non sono state rilevate affermazioni inappropriate da parte del padre. Il Servizio sta predisponendo un tentativo di contatto telefonico protetto tra padre e figlio, con cadenza settimanale, accogliendo il desiderio espresso dal minore di sentire il padre anche telefonicamente. Dal monitoraggio è emerso un rapporto positivo padre-minore, entrambi attendono con entusiasmo il momento dell'incontro e manifestano reciprocamente affetto. Padre e figlio riescono a interagire in modo più disteso: il padre si dimostra premuroso e affettuoso. Conclusioni: La madre del minore appare in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emotivi, affettivi ed educativi del minore. Appare focalizzata sulle necessità del minore e desiderosa di una maggiore autonomia e indipendenza che le permetta di vivere da sola con il figlio. Per_
è un bambino educato, dolce e affettuoso che manifesta un atteggiamento di grande rispetto per entrambi i genitori. Il padre appare legato al figlio, con il quale ha un rapporto positivo. Permangono alcune criticità legate al mancato riconoscimento delle proprie responsabilità rispetto a quanto accaduto con la moglie che viene accusata di aver inventato le violenze. Il padre, inoltre, pur insistendo nell'incremento degli incontri, non sempre si presenta agli appuntamenti programmati, avvisando con poco preavviso il Servizio. Il Servizio ritiene opportuno proseguire il percorso di incontri protetti, riservandosi di incrementarli qualora ve ne fossero i presupposti. Il Servizio proseguirà il monitoraggio della situazione attraverso gli interventi di supporto già in atto.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione pagina 7 di 10 all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, la condotta del padre – autore di violenza anche assistita (alla presenza del figlio minore) - porta a ritenere degna di accoglimento la domanda di affido esclusivo alla madre, ma non nella forma “rafforzata” (c.d. “super-esclusivo”) del quale non sussistono i requisiti. Dalle relazioni del servizio sociale risulta un padre che si sta attivando, sia pure lentamente, per riprendere un rapporto con il figlio: segno di un suo sincero interesse al bambino. Alla luce della situazione complessiva, caratterizzata da alcuni elementi di fondo: la distanza tra padre e figlio, l'andamento comunque in evoluzione positiva degli incontri padre-figlio – appare corretto conservare l'attuale calendarizzazione e modalità dei loro incontri, con un incarico al servizio sociale per proseguire nel suo compito di vigilanza e monitoraggio del nucleo (come meglio ed analiticamente specificato in dispositivo). La collocazione del bambino non potrà che essere presso la madre. non si provvede all'assegnazione della casa familiare (neppure richiesta dalla ricorrente nelle sue conclusioni) in quanto madre e figlio vivono ancora in struttura protetta, in attesa dell'assegnazione di una abitazione (cfr. comparsa conclusionale 7.2.2025). Gli aspetti economici All'udienza 19.9.2024 il procuratore dell'attrice ha dichiarato che la sua assistita ha trovato un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile è di circa 650 euro al mese (come badante di una signora anziana). In precedente la donna non aveva mai lavorato;
grave ostacolo a questo era anche la sua non conoscenza della lingua italiana.
Il convenuto non ha depositato alcuna documentazione reddituale. In udienza ha dichiarato di avere sempre lavorato come operaio, fino ad un grave infortunio occorsogli alla mano destra il 5.4.2022 (cfr. doc. n.2 all. alla comparsa di costituzione in giudizio del convenuto 16.1.2023): ciò lo limita, ovviamente, nelle possibilità lavorative. Non si hanno notizie precise sulla sua attuale condizione (se sottoposto ancora a misura cautelare – ha ricevuto, il 30.6.2024, la notifica del ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. a Savona, dove si trovava agli arresti domiciliari dal fratello). Dalla relazione del servizio sociale di giugno 2025, sembra che egli stia lavorando: avrebbe, infatti, dato disdetta ad alcuni incontri col servizio per impegni lavorativi. In presenza di un figlio minore, il giudice – all'udienza 2.11.2023 – attivando i poteri istruttori dell'art.473-bis. 2 c.p.c. ha autorizzato la stessa attrice a richiedere all' e all'Agenzia delle Entrate CP_4 eventuali posizioni lavorative, contributive, retributive del convenuto nato in Controparte_1 Marocco a Dar Ould Zidouh il 2.7.1986, con termine per il deposito di tale documentazione. La parte non si è attivata (invero, la convenuta è stata del tutto carente in tema di onere probatorio). All'udienza del 15.2.2024 il procuratore della ha dichiarato di avere avuto notizia che il Parte_1 marito era nuovamente detenuto pur senza conoscerne la ragione. Con la propria memoria di costituzione 16.1.2023 egli affermava che, in quel momento, la mensilità che percepiva ammontava ad €.1.100,00 circa:
In tale situazione, ritiene il Collegio – viste anche le richieste finali della ricorrente (che sono ripetitive del contenuto dell'ordinanza presidenziale) e quelle del marito, che ha concluso per una cifra leggermente superiore (€.200) – di poter determinare la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio in €.200, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). All'affido esclusivo alla madre consegue anche il suo diritto all'assegno unico nella misura del 100%. Non se ne conosce l'ammontare, il marito (nel costituirsi in giudizio) scriveva in memoria 16.1.2023 che l'ammontare era di circa €.330 (affermava, infatti, che la moglie ne percepiva la metà corrispondente a circa €.165,00).
pagina 8 di 10 Poi, all'udienza 24.1.2023 ha dichiarato: “Percepivo l'assegno unico fino al momento in cui sono stato messo agli arresti domiciliari. L'assegno ammontava a circa 177 euro.”
Riguardo, invece, all'assegno maritale, ritiene il Collegio che non ne sussistano i presupposti dellart.156, 1° co. c.c. Invero, la donna avrebbe potuto e dovuto attivarsi per trovare un lavoro: solo di recente sembra che sia entrata nel mondo del lavoro con un reddito scarso. Anche l'attivarsi per la conoscenza della lingua italiana era suo dovere per potere inserirsi nel mondo del lavoro e garantire al figlio una fonte di sostentamento: la sua omissione per anni è stato il risultato di una sua scelta di cui si deve assumere la responsabilità. Al tempo stesso, non si ha conoscenza del reddito del marito e se questi sia in grado di garantirsene uno ed in quale misura, visto anche il suo infortunio. Anche in questo, la ricorrente – appositamente autorizzata dal Giudice ad effettuare accertamenti sul reddito del marito – è stata passiva e non si è neppure messa in prova sulla sua domanda di corresponsione di assegno di mantenimento per sé.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate tra le parti nella misura di 1/3, restando le rimanenti, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del convenuto maggiormente soccombente e da liquidarsi a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato). La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa;
scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio per studio ed introduttiva, minimo per istruzione e decisione (visto l'abbandono – di fatto - del giudizio da parte convenuta ed il mancato adempimento della ricorrente al provvedimento del giudice sulla richiesta di documentazione reddituale della controparte). Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 “Disposizione temporale”: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.”
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vedere il figlio in incontri con modalità protetta (nel caso non sia possibile in presenza, con modalità audio-video), indicativamente con cadenza settimanale – secondo indicazioni del servizio sociale competente e compatibilmente con le condizioni del padre (in caso di sua sottoposizione a misura cautelare personale o restrittiva – con facoltà al servizio di prevedere un incremento degli incontri (in caso di loro esito favorevole) ovvero ridurli in caso contrario;
- con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della pagina 9 di 10 continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione alla madre del 100% dell'assegno unico;
Respinge la domanda della ricorrente di assegno maritale;
dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il convenuto al pagamento delle residue spese, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.3.507,33 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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