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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa AN FE, richiamato il decreto di trattazione scritta della controversia RG 3701/2024 emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 18 Novembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa AN FE, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3701/2024 avente ad oggetto: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Borrello Angela Simona;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
( (Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
[...] dall'Avv. Alessandro Pillitu;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249003287344000, notificata in data 27.06.2024, in relazione alla sola cartella di pagamento n. 09420180015050445000 della somma complessiva di
€ 2.597,38.
In particolare ha sollevato l'eccezione di omessa e/o nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio nonché la prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto la declaratoria di non debenza delle relative somme per i motivi suesposti.
Si è costituito in giudizio l' che ha sottolineato l'inammissibilità della domanda avversaria CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto.
Si è costituita in giudizio l' che ha evidenziato, in primis, la Controparte_4 corretta notifica della cartella di pagamento, coma da allegati in atti a cui si rimanda per sinteticità, prodromica all'intimazione di pagamento ritenendo quindi attuale il credito, anche in virtù della sospensione della prescrizione in seguito alla normativa covid 19.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda
******* Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che Controparte_5 alcuna contestazione afferente la formazione del titolo esecutivo può essere mossa all'
[...]
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente Controparte_5 impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione del credito previdenziale azionato a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali. In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Posto che l' ha allegato in atti la relata di notifica della cartella di pagamento Controparte_5
n. 09420180015050445000 inserita nell'intimazione di pagamento impugnata e attestante la validità della notifica avvenuta mezzo posta con avviso rilasciato dall'agente postale nel novembre 2018 , come da allegati in atti a cui si rimanda , appare evidente come non possa configurarsi la prescrizione del relativo credito non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1312, 00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc Così deciso in Reggio Calabria, lì 19.11.2025
Il G.O.P.
Dott. AN FE
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa AN FE, richiamato il decreto di trattazione scritta della controversia RG 3701/2024 emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 18 Novembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa AN FE, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3701/2024 avente ad oggetto: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Borrello Angela Simona;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
( (Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
[...] dall'Avv. Alessandro Pillitu;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249003287344000, notificata in data 27.06.2024, in relazione alla sola cartella di pagamento n. 09420180015050445000 della somma complessiva di
€ 2.597,38.
In particolare ha sollevato l'eccezione di omessa e/o nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio nonché la prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto la declaratoria di non debenza delle relative somme per i motivi suesposti.
Si è costituito in giudizio l' che ha sottolineato l'inammissibilità della domanda avversaria CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto.
Si è costituita in giudizio l' che ha evidenziato, in primis, la Controparte_4 corretta notifica della cartella di pagamento, coma da allegati in atti a cui si rimanda per sinteticità, prodromica all'intimazione di pagamento ritenendo quindi attuale il credito, anche in virtù della sospensione della prescrizione in seguito alla normativa covid 19.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda
******* Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che Controparte_5 alcuna contestazione afferente la formazione del titolo esecutivo può essere mossa all'
[...]
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente Controparte_5 impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione del credito previdenziale azionato a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali. In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Posto che l' ha allegato in atti la relata di notifica della cartella di pagamento Controparte_5
n. 09420180015050445000 inserita nell'intimazione di pagamento impugnata e attestante la validità della notifica avvenuta mezzo posta con avviso rilasciato dall'agente postale nel novembre 2018 , come da allegati in atti a cui si rimanda , appare evidente come non possa configurarsi la prescrizione del relativo credito non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1312, 00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc Così deciso in Reggio Calabria, lì 19.11.2025
Il G.O.P.
Dott. AN FE