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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 03.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3525 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Michele De Florio ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver vanamente inoltrato in data 01.03.2022 domanda per il riconoscimento della pensione CP_ anticipata di vecchiaia, ha chiesto la condanna dell a tale riconoscimento, previa applicazione delle agevolazioni previste per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 503/'92.
CP_ Si è costituito l contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
1 Il D.Lgs. n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
L'art. 1 punto 8 di detta normativa afferma che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%: pertanto a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
L'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 222/'84, secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ove ricorra detta invalidità, la decorrenza della pensione, ai sensi dell'art. 62 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa. Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da epoca successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge.
Nella fattispecie in esame – pacifici (oltre che documentati) i requisiti anagrafico e CP_ contributivo – l ha specificamente contestato che l'istante possa ritenersi invalido nella misura prevista dall'anzidetta normativa.
Di contro, con riguardo al contestato requisito sanitario, il C.T.U. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione tecnica depositata in atti, e ha concluso che tali stati patologici determinano una invalidità in misura pari all'80% a decorrere da gennaio 2024.
Pertanto, è stata accertata, con decorrenza dal mese di gennaio del 2024 (cfr. conclusioni
CTU), la sussistenza del presupposto (invalidità pari o superiore all'80%) al quale l'art. 1 co. 8 del D.Lgs. 503/'92 subordina il riconoscimento della pensione di vecchiaia con anticipo rispetto all'ordinaria età pensionabile prevista per legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
2 CP_ Cionondimeno, si conviene con l' sul fatto che la decorrenza della pensione deve essere differita di un anno rispetto alla maturazione dei requisiti.
La questione è stata specificamente affrontata dalla Suprema Corte, che ha chiarito quanto segue: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della
l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"…” (cfr. Cass.
Sez. L, sentenza n. 29191 del 13/11/2018).
Il richiamato orientamento è stato confermato da ulteriori pronunce (cfr. Cass. nn.
24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018) e, da ultimo, dalla Cassazione con ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382, nella quale si afferma che “E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007”.
In questa sede si rinvia alle condivisibili argomentazioni espresse dalla giurisprudenza appena citata, alla stregua delle quali anche la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, sicché il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Per tali ragioni, va dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto di beneficiare delle agevolazioni previste per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1
D.Lgs. 503/'92, sin dal mese di gennaio del 2024 (ferma restando la decorrenza del trattamento pensionistico dopo dodici mesi dall'anzidetta data).
L'accoglimento entro questi limiti della domanda giustifica la compensazione di 2/3 delle CP_ spese di lite, che nella restante parte vengono poste a carico dell – così come quelle
3 dell'espletata consulenza tecnica, già provvisoriamente liquidate con separato decreto – e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto di beneficiare delle agevolazioni previste per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 503/'92, sin dal mese di gennaio del 2024 (ferma restando la decorrenza del trattamento pensionistico secondo quanto specificato in parte motiva); CP_ b) Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e pone a carico dell la restante parte che, distratta a favore del difensore attoreo, si liquida in € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 11.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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