Sentenza 20 marzo 2024
Massime • 1
In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 7429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7429 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
5 di 5 accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda