Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 7429
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Sentenza 20 marzo 2024

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 7748/2018, pubblicata il 20 marzo 2024. Le parti in causa erano un avvocato, ricorrente, e un ente, intimato, in merito alla prescrizione di un credito professionale per attività di patrocinio. Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di estinzione del giudizio, mentre l'intimato eccepiva la prescrizione ordinaria, sostenendo che il termine fosse già scaduto. La Corte d'Appello di Ancona aveva inizialmente ritenuto prescritto il credito, facendo decorrere il termine dalla scadenza del termine biennale per la prosecuzione del giudizio.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, argomentando che la prescrizione non poteva decorrere dalla scadenza del termine biennale, poiché il processo era ancora pendente fino all'adozione del decreto di estinzione. La Corte ha sottolineato che, in base alla normativa vigente, l'estinzione del processo richiede un provvedimento del giudice, il che implica che il rapporto professionale non si considera esaurito fino a tale momento. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona per un nuovo esame.

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In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 7429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7429
    Data del deposito : 20 marzo 2024

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