Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02322/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Savona, corso Italia n. 5/10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano in data 20/10/2023 avente n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 10/11/2023 con il quale è stata disposta la revoca della licenza rilasciata al ricorrente in data 09/10/2012 per lo svolgimento dell''attività investigativa ex art. 134 TULPS, in nome e per conto della società “-OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. TO Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza investigativa disposta dalla Prefettura di Milano a seguito di alcuni provvedimenti giudiziari e denunce dalle quali risulta che il ricorrente abbia tenuto un comportamento “truffaldino”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Assenza di coinvolgimento della società -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- nella misura di prevenzione della confisca che lo ha raggiunto.
Il ricorrente sostiene che non è stata accertata alcuna responsabilità penale a suo carico.
2. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 cost., all’art. 3 della l. n. 241/1990 nonché della circolare del ministero dell’interno n. 6454 del 17 marzo 2003.
Il ricorrente lamenta che la Prefettura abbia revocato il titolo autorizzatorio tenendo esclusivamente conto della misura di sicurezza sopra evidenziata e senza considerazione alcuna relativa alle pregresse esperienze del deducente, né tanto meno di quelle successive e quindi ha omesso
una valutazione complessiva della personalità del ricorrente.
3. Ulteriore analisi dell’art. 97 costituzione; violazione di legge, per difetto di istruttoria e di motivazione, per eccesso di potere, per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, evidente illogicità nonché ingiustizia grave e manifesta.
4. Violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 27, comma 2,della Costituzione.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
In via generale va premesso che, secondo costante e condivisa giurisprudenza, la funzione dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza, tra cui quelli relativi alle investigazioni private, non è quella di accertare responsabilità né tanto meno di sanzionare illeciti, bensì di porre rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni che, complessivamente e non già atomisticamente considerate, risultino ragionevolmente sintomatiche di un pericolo per l'incolumità pubblica e privata, per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Ne discende che il sindacato del giudice amministrativo deve arrestarsi innanzi alla verifica che le complessive valutazioni discrezionali operate dall’amministrazione non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli ovvero viziate da travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (cfr., ex multis, TAR Trieste, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 365; TAR Napoli, sez. V, 4 gennaio 2022, n. 64).
Al riguardo, l’art. 11, comma 2, TULPS statuisce che le autorizzazioni di polizia “possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”.
Inoltre, il comma 3 dispone che: “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Riguardo più in particolare al settore delle investigazioni private, l’art. 134, comma 1, TULPS stabilisce espressamente che: “senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
Secondo una lettura coordinata delle previsioni generali in materia di autorizzazioni di polizia, di cui al descritto art. 11 TULPS, e di quelle particolareggiate in materia di licenza per attività di investigazioni, ricerche o raccolta d’informazioni, di cui all’art. 134 TULPS, l’assenza di condanne penali per i reati sopra indicati costituisce un requisito soggettivo indispensabile per ottenere il provvedimento ampliativo, materializzandosi la valutazione ex lege di moralità e di affidabilità del richiedente.
Allo stesso modo, la presenza sopraggiunta di condanne penali per quei reati comporta la revoca della licenza, venendo a mancare i requisiti di moralità e di affidabilità del titolare.
Il Collegio, al riguardo, ritiene che la norma sia chiara nel non richiedere il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, giacché la disposizione del TULPS opera in chiave preventiva, tenuto conto che lo svolgimento dell'attività di investigazione, pur realizzando l’esercizio di attività imprenditoriale privata, ha evidenti riflessi di natura pubblicistica atteso che la relativa abilitazione consente lo svolgimento dell’attività investigativa per conto dei privati anche in materia penale.
Nel caso di specie risulta dalla misura di prevenzione patrimoniale applicata al ricorrente una serie di condotte di appropriazione e di condanne per reato di truffa con conseguente condanna penale che legittimano l’emissione della misura in questione.
A ciò si aggiunge che l’affermazione dell’avvenuta assoluzione del ricorrente è priva di prova, così come non risulta che la confisca di beni intestati a lui ed alla moglie sia stata revocata o annullata. Dal provvedimento giurisdizionale risulta poi che i fatti di reato sono stati commessi in stretta connessione con lo svolgimento delle attività investigativa in quanto hanno riguardato persone che rivestivano la qualifica di clienti della società investigativa del ricorrente.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali all’amministrazione, che liquida in €. 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RR, Presidente
TO Di AR, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di AR | IO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.