Art. 78.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960, n. 550 , e' stabilito in 150 unita'.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960, n. 550 , e' stabilito in 150 unita'.