Articolo 78 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 77Articolo 79
Versione
15 luglio 1964
Art. 78.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960, n. 550 , e' stabilito in 150 unita'.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964