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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 816 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 4.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa DA (C.F./P.I. ), in persona del Presidente p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), piazza G. Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale alle liti rogata dal Notaio il 21.1.2022, rep. n. 163.068 – racc. n. 38.819; Persona_1
APPELLANTE CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 551/2023 emessa il 18.5.2023, depositata il 8.6.2023 e notificata il 15.6.2023. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Filadelfia, la per ivi sentirla condannare al risarcimento Parte_1 dei danni, quantificati nella somma di euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, occorsi al fondo di sua proprietà sito in Acquaro (VV), località “Capo e Dontani” e cagionati dall'accesso al fondo medesimo di un branco di cinghiali, denunciato in data 22.6.2022, il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio la rimanendo Parte_1 contumace nella lite. 1.2. La controversia veniva istruita attraverso le produzioni documentali dell'attore e mediante l'espletamento della prova testimoniale ammessa (escussione di un unico teste della parte attrice). Con sentenza n. 551/2023 emessa il 18.5.2023 e depositata in data 8.6.2023, il Giudice di Pace di Filadelfia accoglieva la domanda attorea condannando la al pagamento della somma di Parte_1 euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali, ponendo a carico della parte convenuta anche le spese di giudizio distratte ex art. 93 c.p.c..
1.3. Avverso tale sentenza proponeva appello la eccependo il difetto di giurisdizione del Parte_1
G.O. a favore del G.A.; la P.A. appellante lamentava altresì l'erroneità della decisione del giudice a quo per avere quest'ultimo inquadrato la fattispecie posta al suo esame nell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c., in luogo di quella corretta disciplinata dall'art. 2043 c.c.; deduceva, inoltre, che anche 1 scegliendo di applicare il paradigma risarcitorio di cui all'art. 2052 c.c., la domanda attorea doveva essere rigettata, difettando i presupposti applicativi della predetta azione. La appellante contestava, Pt_1 infine, la liquidazione equitativa del danno effettuata dal Giudice di prime cure. Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda risarcitoria spiegata in prime cure dalla parte avversa ovvero, in subordine, la riduzione delle somme pretese ex art. 1227 c.c., con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio.
1.4. Resisteva al gravame con apposita comparsa di costituzione e risposta la Parte_2
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-
[...] bis c.p.c.; nel merito, la società appellata assumeva l'infondatezza dell'impugnazione della controparte.
L'appellata concludeva chiedendo la conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
1.5. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, una volta fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 352, comma 1, c.p.c. di nuovo conio legislativo per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, la parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti del provvedimento oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre il Tribunale a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice di primo grado, invece, ha accolto. Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello della . Parte_1
2.1. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che codesto Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2 In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272; cfr. per il merito Corte Appello Napoli n. 815/2024). 2.2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione come formulata dalla . Parte_1
E' stato infatti condivisibilmente affermato sia dal Giudice amministrativo (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 427/2010), che dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10701/2006 che “Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'esatta determinazione dell'indennizzo dovuto al proprietario di un terreno coltivato danneggiato dalla fauna selvatica ( … nel caso di specie trattavasi di legge regionale umbra, n.d.r.), trattandosi di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e da liquidarsi secondo parametri prefissati”; la norma regionale, infatti, nell'indicare i criteri per la determinazione dell'importo dovuto, non attribuisce alcun potere discrezionale alla p.a., la quale deve compiere soltanto una stima di carattere tecnico (così anche Tribunale Crotone n. 137/2025). 3. Nel merito, l'impugnazione proposta, esaminata nelle sue ragioni di diritto, risulta essere fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. 3.1. La presente causa rientra nell'ormai frequente casistica dei danni causati a privati cittadini dalla fauna selvatica, soprattutto ungulati, sia come danni alle cose, sia come danni da sinistri stradali, sia come danni da aggressioni dirette. È essenziale, ai fini della decisione, anzitutto chiarire la natura della responsabilità astrattamente imputabile all'ente regionale, fonte della domanda di risarcimento danni proposta dalla Parte_2 in primo grado.
[...]
La ha domandato, in riforma della decisione del Giudice di prime cure, che la fattispecie de qua Pt_1 fosse ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sulla base di quello che è stato per lungo tempo l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica. Orbene, il citato orientamento non è più attuale alla luce dell'ultima posizione assunta dalla giurisprudenza, che di recente è tornata ad affrontare la questione, sollecitata dalla problematica connessa alla individuazione del soggetto che deve rispondere del danno cagionato dalla fauna selvatica, operando una vera e propria “rivoluzione” interpretativa che ha scardinato schemi ricostruttivi che sembravano oramai consolidati e ha delineato un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica. La Suprema Corte si è, quindi, nuovamente occupata della predetta ipotesi di responsabilità della P.A., ponendo particolare attenzione, come già anticipato, per la questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici.
3 Rilevati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto, e quindi le diverse soluzioni proposte, la Corte di legittimità ha preso atto della condizione di estrema difficoltà del soggetto privato, danneggiato dalla condotta di animali selvatici, che voglia agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti: questi, infatti, si trova costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche a doversi districare in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari, circostanza che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Negli anni si è andato ad affermare, in concreto, un regime della responsabilità civile - per i danni causati dagli animali selvatici - differenziato, regione per regione, regime di dubbia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato. Per superare l'incertezza del predetto quadro interpretativo, la Corte ha ritenuto di dover abbandonare il tradizionale criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, fino a quel momento utilizzato e previsto dall'art. 2043 c.c., criterio individuato sul presupposto dell'impossibilità di estendere alla predetta ipotesi di responsabilità il regime previsto dall'art. 2052 c.c., impostazione – quest'ultima - sottoposta a severa critica da parte del Collegio di legittimità per diverse ragioni. Innanzitutto, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta essere espressamente limitato agli animali domestici: esso, infatti, fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo; non si comprende, quindi, perché non possa applicarsi anche ai danni cagionati da animali selvatici. Inoltre, il criterio d'imputazione delineato nell'art. 2052 c.c. prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse – nel momento in cui cagiona il danno - «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito». Un'interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c. porta, quindi, a ritenere che il relativo criterio di imputazione della responsabilità si fondi non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali). Ne discende, quale logica conseguenza, l'applicabilità anche alla P.A., soggetto al quale appartiene la fauna selvatica – che è patrimonio indisponibile dello Stato – del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. Ed infatti il nuovo orientamento giurisprudenziale ha stabilito che la responsabilità de quo venga ricondotta, non più nell'alveo della più ampia fattispecie di responsabilità aquiliana prevista all'art. 2043 c.c., bensì in quella dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali) e dunque attribuita all'ente in Pt_1 quanto soggetto "utilizzatore" della fauna stessa: la infatti, è l'ente esponenziale della collettività Pt_1 che di tale fauna gode. La Suprema Corte, nella nota sentenza n. 7969/2020, ha affermato che "ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in Pt_1 quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a
4 poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"). 3.2. La Suprema Corte ha, quindi, elaborato un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica secondo le seguenti coordinate ermeneutiche: I) Anzitutto, soggetti legittimati passivi sono le Regioni, cioè gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; II) Per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve consistere, ai Pt_1 sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito". L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La per liberarsi dalla Pt_1 responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta;
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui spettava il compito Pt_1
(trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione, nello specifico caso omesse, misure che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà Pt_1 rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa;
(in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Pt_1 che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari). 3.3. L'evoluzione giurisprudenziale appena descritta è stata confermata da altre recentissime pronunce della Cassazione (v. Cass. civ., sez. III, 09/05/2024, n. 12714; Cass. civ., sez. III, 10/11/2023, n. 31350; Cassazione civile, sez. III, 09/04/2021, n. 9469) che hanno confermato il netto revirement sul tema, affermando la necessaria applicazione del regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche alla fauna
5 selvatica, con ogni ulteriore conseguenza in punto di legittimazione passiva e imputazione della relativa responsabilità. Nei medesimi termini anche la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Ascoli Piceno, 24/12/2024, n.807; Tribunale Trani, sez. I, 23/09/2024, n. 1332; Tribunale Firenze, sez. II, 06/09/2024, n. 2738; Tribunale Fermo, 09/01/2024, n. 9; Tribunale Sulmona, sez. I, 24/05/2021, n. 127). 4. Alla luce di quanto finora detto sulla natura della responsabilità de quo, è corretta sul punto la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ricondotto la responsabilità della Pt_1 nell'ambito dell'art. 2052 c.c., mentre errata è la prospettazione della la quale ha chiesto che la Pt_1 fattispecie venga ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c.. 4.1. Tuttavia, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 2052 c.c. impone al danneggiato, che allega di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare la dinamica dell'accaduto, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o comunque rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve consistere, ai sensi Pt_1 dell'art. 2052 c.c., come già accennato, nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”. L'ente regionale, quindi, è tenuto a fornire la prova che la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto. In altri termini, la deve dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori Pt_1 della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno e, pertanto, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo. A tale ultimo riguardo, la responsabilità dell'ente resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sull'ente medesimo, per effetto della presunzione iuris tantum, qualora il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità dell'Ente proprietario o utilizzatore, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato. Le suesposte considerazioni, riflettendosi in punto di riparto dell'onere probatorio, implicano che spetta al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale, mentre compete al proprietario o utilizzatore dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, ben potendo non solo il fatto del terzo ma, come detto, anche il comportamento colposo del danneggiato rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (cfr. ex ceteris, Cass. civ., sez. 3, 29.10.1975, n. 3674, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile, ma l'onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell'utente), con la conseguenza che la mancanza o l'insufficienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza della causa esimente, comportano la piena operatività della presunzione”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 26.06.1981, n. 4160, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, e comprensivo
6 anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato”, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità ex art 2052 c.c. del proprietario di un cane, ritenendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale; Cass. civ., sez. 3, 23.02.1983, n. 1400, in cui si evidenzia che nel caso fortuito è “riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante”). In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale si ritiene che l'art. 2052 c.c. stabilisca a carico del proprietario o utilizzatore dell'animale una vera e propria presunzione di responsabilità, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, e non una mera presunzione di colpa. Infatti, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)”. 4.2. Sulla scorta dei suddetti principi, non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta in prime cure dalla società appellata nei confronti della . Parte_1
Nello specifico, l'impianto probatorio dell'odierno appellato appare inidoneo a provare adeguatamente il fatto oggetto di causa. L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c., infatti, non esonera l'attore dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso. Infatti, a dimostrazione della verificazione del fatto oggetto di causa così come prospettato, la società appellata è ricorsa esclusivamente alla prova testimoniale. Essa ha avuto ad oggetto l'escussione di un solo teste, il dott. agronomo il quale ha Testimone_1 confermato di essersi recato sui luoghi oggetto di causa, su incarico conferitogli dalla società attrice/appellata, constatando “danni alle piante d'ulivo dovute al continuo strofinarsi dei cinghiali sui fusti degli alberi…scavate dai cinghiali per ricercare cibo. Ho accertato durante il sopralluogo la presenza di azioni di grufolamento ed impronte tipiche degli ungulati, quali tracce a sperone ed i loro residui biologici” (v. verbale di udienza del 13.1.2023 fascicolo d'ufficio di primo grado). La prova testimoniale appare, tuttavia, inidonea e insufficiente a provare il fatto storico, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale. Infatti, la predetta testimonianza non è stata supportata da elementi esterni di riscontro: l'unica documentazione depositata agli atti è la perizia redatta dal teste escusso, perizia che reca -a sostegno delle conclusioni rassegnate – rappresentazioni fotografiche nel numero di sette, un repertorio esiguo a fronte dei danni asseritamente provocati dal passaggio degli animali sul terreno in oggetto, oltre che a fronte della somma richiesta a titolo di ristoro per il pregiudizio patito. Le fotografie in atti, peraltro, non documentano il passaggio degli animali sul fondo della società appellata, né tampoco dimostrano, pure a volere ammettere che documentino dei danni, che gli stessi siano riconducibili all'azione di cinghiali. Tale prova, peraltro, era semplice e non particolarmente difficoltosa o onerosa per la società attrice in primo grado, anche in ragione della attuale e ordinaria diffusione di dispositivi cellulari dotati di fotocamera e di videocamera presso la popolazione e i cittadini.
7 D'altronde, ad adiuvandum della prova del fatto storico, la parte attrice non ha neanche documentato analoghi sinistri avvenuti nella zona in questione a danno dei proprietari di terreni finitimi o la ricorrenza periodica di tali eventi dannosi nel corso del tempo. Appare poco probabile, infatti, che la presenza di “un branco di cinghiali” (quindi di una pluralità di animali selvatici) abbia cagionato danni così significativi soltanto al fondo di proprietà dell'attuale appellata mentre non vi è alcuna notizia di analoghi pregiudizi occorsi ai terreni vicini. Inoltre, la prova testimoniale raccolta in primo grado è chiaramente stata assunta in violazione dei principi di legge che la disciplinano considerato che il teste escusso ha espresso delle valutazioni personali e delle opinioni che sono precluse ad un testimone (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5548 del 8 marzo 2010). 4.3. Vi è poi che nessun rilevante valore probatorio può essere assegnato alla perizia di parte prodotta in giudizio dal posto che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “la perizia CP_2 di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909); difatti “la perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica” (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016; cfr. anche Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190: “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto”). 4.4. Né tantomeno può trovare attuazione nel caso di specie il principio di non contestazione posto che esso non si applica alla parte rimasta contumace in primo grado (cfr. di recente Cass., sez. II, 2.1.2025, n. 25: “Nell'ambito del processo civile, alla parte rimasta contumace in primo grado, che costituendosi nel giudizio di appello abbia comunque contestato i fatti costitutivi della domanda dell'originario attore, non si applica il principio di non contestazione della domanda previsto dall'articolo 115 del Codice di procedura civile”).
4.5. Ebbene, in materia di risarcimento danni, il principio dell'onere della prova si sostanzia in vari momenti fondamentali individuabili nella prova dell'evento, nella prova del danno causato da quell'evento e in quella dell'entità del pregiudizio, tutte mancanti o, comunque, non sufficienti nel caso di specie. Il quadro probatorio appare, pertanto, inidoneo ad affermare sia l'an della responsabilità dell'ente regionale sia la individuazione specifica del danno subito dalla parte attrice/appellata e del relativo quantum.
5. Alla luce di ciò e di tutto quanto sopra esposto, a parere di questo Tribunale non può dirsi raggiunta la prova del fatto oggetto di causa, così come ricostruito dalla parte attrice in prime cure, e quindi del nesso di causalità e, pertanto, non occorre indagare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla Pt_1
che ha come indefettibile presupposto l'intervenuta prova del fatto dannoso subito.
[...]
La prova in questione, come ampiamente detto, non è stata offerta dalla parte attrice palesandosi erronea la pronuncia impugnata che ha invece riconosciuto la responsabilità della per i danni Parte_1 patrimoniali cagionati alla parte attrice.
8 Conseguentemente, assorbita ogni altra questione di merito anche per il principio di economia della motivazione, deve rigettarsi la domanda spiegata in primo grado dalla Parte_2 con conseguente accoglimento dell'atto di appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
551/2023, emessa dal Giudice di Pace di Filadelfia che, per l'effetto, va integralmente riformata.
5.1. Discende da ciò l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia medesima, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n. 21699/2011: ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento). Si rammenta che la pronuncia sulle restituzioni, conseguenti alla riforma della sentenza impugnata, è ammissibile anche d'ufficio, non necessitando di relativa domanda della parte interessata conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, infatti, il ripristino può essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (Corte di Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 23972 del 29.10.2020).
6. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. Quanto alla disciplina delle spese in sede d'impugnazione va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). 6.1. Ciò detto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della contumacia in primo grado della del rigetto della richiesta Parte_1 risarcitoria della società appellata sulla base dell'applicazione rigida del principio dell'onere della prova, della soccombenza virtuale della appellante sulla questione di giurisdizione sollevata e della chiara erroneità dell'appello in punto di riconduzione della domanda originaria dell'appellata nell'ambito dell'art. 2043 c.c. anziché nel paradigma operativo dell'art. 2052 c.c. come da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie integralmente l'appello spiegato della e, per l'effetto, in riforma integrale Parte_1 della sentenza n. 551/2023, emessa dal Giudice di Pace di Filadelfia il 18.5.2023 e depositata in data 8.6.2023, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dalla Parte_2
2) condanna l'odierna appellata alla restituzione in favore della parte appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
9 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 9 giugno 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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