TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3443/2020 promossa da:
( ), in proprio e quale erede di NA Parte_1 C.F._1 Persona_1 deceduta nel corso del giudizio, ( ), CP_1 C.F._2 Parte_2
) e ( ), in qualità di eredi
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 legittimi di NA , tutti rappresentati e difesi dall'avv. BENEDETTI MARIO, Persona_1 giusta procura speciale in atti
ATTORI contro
( e Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( , in proprio e quali eredi di deceduto nel corso del C.F._6 Persona_2 giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. PAPILLI DOMENICO giusta procura speciale in atti
CONVENUTI
Nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
RZ AM
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il presente giudizio e , premesso di essere proprietari Tes_1 Controparte_5 dell'immobile sito in Ladispoli, Viale Regina Elena n. 24, posto al piano primo rialzato della scala
“A”, distinto con il numero interno 4 (quattro), censito al N.C.E.U. alla partita 408, foglio 72,
p.lla 164, sub. 3, hanno dedotto che a causa di un errore materiale nel rogito stipulato da terzi in data 2.12.1993 veniva alienato l'appartamento adiacente interno 5, distinto al sub. 4 erroneamente indicato come sub 3 e che per effetto di un mero errore di ordine materiale, concretatosi nel difetto di concordanza tra il numero di subalterno abbinato alla planimetria depositata in catasto in relazione alla compravendita del 30.09.1982 e quello effettivamente riportato nell'atto pubblico di compravendita del 02.12.1993, l'errore era poi recepito nei successivi adempimenti pubblicitari, nell'ultimo atto di trasferimento, effettuato in favore dei convenuti che avevano acquistato l'immobile interno 5 in data 27.05.2003 veniva indicato il numero di subalterno di un immobile che non avrebbe potuto costituire oggetto di vendita in quanto non di proprietà e nella disponibilità del soggetto venditore, che pertanto Sig.ri e Controparte_2 Persona_2 risultavano essere, seppur in via meramente formale, nudi proprietari e Controparte_3 usufruttuari di un appartamento identificato con estremi non corretti ed invece riferibili all'immobile dei Sig.ri e e l'immobile degli attori risultava illegittimamente gravato CP_1 Per_1 da un'ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario stipulato in data 27 maggio 2003 dai convenuti.
Tutto quanto sopra premesso gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “a) Previa verifica dell'esatta proprietà dei Sig.ri e accertare e dichiarare l'errore, meramente Tes_1 Controparte_5 formale, di identificazione catastale, nel quale sono incorsi, esclusivamente o di concerto con il Notaio Dott.
[...]
gli odierni convenuti in sede di stipula dell'atto di compravendita del 27.05.2003 - in cui risulta CP_6 erroneamente indicato il numero di subalterno 3 in luogo del corretto numero di subalterno 4 -, errore successivamente reiterato, sotto la di loro esclusiva responsabilità, in sede di redazione della nota di trascrizione ex art. 2659 c.c.; b) per l'effetto, condannare gli odierni convenuti a provvedere, a loro cura e spese, alla rettifica notarile del sopra citato atto pubblico inficiato da errore materiale, oltre che alla presentazione della nota di trascrizione relativa all'atto di rettifica;
c) per l'effetto, condannare gli odierni convenuti alla cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che formalmente interessano l'immobile sito in Ladispoli, Viale Regina
Elena n. 24, posto al piano primo rialzato della scala “A”, distinto con il numero interno 4 (quattro), censito al
N.C.E.U. alla partita 408, foglio 72, p.lla 164, sub. 3; d) condannare gli odierni convenuti a rifondere in favore dei coniugi Euro 602,57, pari all'importo da questi corrisposto in favore del Geom. Parte_4 Per_3 per l'espletamento della relazione tecnica versata in atti”.
[...]
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si costituivano tardivamente i convenuti i quali eccepivano di non essere responsabili dell'errore materiale oggetto di causa ascrivibile in via esclusiva al notaio rogante il rogito del 2003 e la conseguente trascrizione e chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa del predetto notaio.
Disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio con , istruita la Controparte_4 causa mediante acquisizioni documentali, le parti hanno chiesto rinviarsi il procedimento per trattative e all'udienza del 1.07.2025 hanno concordemente dichiarato cessata la materia del contendere, avendo i convenuti provveduto a rettificare l'identificazione catastale del proprio immobile e avendo conseguentemente cancellato le iscrizioni pregiudizievoli CP_7 sull'immobile attoreo. Gli attori hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, di mediazione e alla rifusione delle documentate spese per la consulenza tecnica di parte versata in atti. Indi all'udienza del
21.10.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass. 8381/1997).
Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere].
Nel caso di specie, sebbene sia incontestato che l'errore di identificazione catastale dell'immobile dei convenuti non sia ascrivibile a loro diretta responsabilità, nondimeno è documentato in atti che sin dal 2018 gli attori hanno chiesto ai convenuti di attivarsi per provvedere alla rettifica del loro atto di acquisto al fine di ottenere anche la cancellazione dell'ipoteca erroneamente trascritta sull'immobile attoreo. Dalla stessa comparsa di costituzione dei convenuti i medesimi risultavano pienamente consapevoli dell'errore che aveva dato origine al giudizio.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ebbene, soltanto in seguito all'instaurazione del presente procedimento, in data 13.04.2021, i convenuti sono addivenuti alla rettifica del loro atto di acquisto, propedeutica alla cancellazione dell'ipoteca da parte di sull'immobile degli attori. I medesimi, quindi, devono ritenersi CP_7 virtualmente soccombenti, in quanto attivatisi per provvedere al correzione dell'errore oggetto di causa.
I convenuti devono essere quindi condannati al pagamento delle spese di lite, quantificate ai sensi del DM 187/2022 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, valore dei medi, limitatamente all'attività effettivamente espletata.
Non possono di contro i convenuti essere condannati alla rifusione delle spese di consulenza documentate in atti, non avendo gli attori depositato la fattura del professionista e non potendo ricondursi il pagamento documentato in atti alla predetta prestazione. Né d'altra parte i convenuti possono essere condannati al pagamento delle spese di mediazione non documentate in atti.
Possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite con rimasta contumace. CP_7
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi € 7.616 per onorari, il tutto oltre spese vive, iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti e rimasta contumace. CP_7
Civitavecchia, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
5 di 5