Articolo 26 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 25Articolo 27
Versione
25 febbraio 1996
Art. 26. (Rimborsi IVA a non residenti). 1. All' articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996
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