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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 4692/2024, promossa da:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI FROSIO del Foro di Bergamo;
APPELLANTE contro
C.F: ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avv. CLAUDIO BARLETTA del Foro di Milano;
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio di opposizione a verbale di violazione del codice della strada Cron. n. 3297/2024; R.G. n. 1794/2023 depositata dal Giudice di Pace di Vigevano il 21 novembre 2024 non notificata, 1) Voglia, per le ragioni tutte esposte in narrativa, dichiarare la nullità e/o annullare i verbali di accertamento di violazione dell'art. 126 bis del codice della strada: nr. 5200VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 24-10-23; nr. 5318VU/23 notificato a mezzo
p.e.c. il 30-10-23; nr. 5351VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30-10-23; nr. 5344VU/23 notificato
a mezzo p.e.c. il 30-10-23; 2) voglia, inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
pagina 1 di 9 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”;
- parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: - nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla confermando la sentenza n. 318/2024 (RG 1794/2023), Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Vigevano il 21.11.2024 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, ed infine confermare i verbali
n. 5200VU/23, n. 5318VU/23, n. 5351VU/23 e n. 5344VU/23 oggetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria dei due gradi di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di lite per le motivazioni sopra esposte.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo proponeva avanti al Giudice di Pace di Vigevano ricorso in opposizione per Controparte_1
l'annullamento dei verbali n. 5200VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 24.10.2023, n. 5318VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2023, n. 5351VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2023 e n.
5344VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2023, emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di
OM e AM, relativi alla violazione dell'art. 126-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada 'C.d.S.'), per omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida dell'autore di pregresse violazioni dell'art. 142, co. 8 C.d.S., accertate con precedenti verbali.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che: Controparte_1
- in data 26.07.2023, entro il termine di 60 giorni, in qualità di proprietaria dell'autocarro Fiat
Ducato targato GC327RN ed obbligata in solido, effettuava il pagamento delle sanzioni di €
238,67, previste dai verbali di accertamento di violazione al C.d.S. per superamento dei limiti di velocità compreso tra i 12 ed i 17 km/h (doc. 5-9);
- il citato autocarro, nei giorni del 23-27 marzo 2023 e 4-6-7 aprile 2023 indicate nei verbali, era condotto dal sig. quale dipendente della ricorrente (doc.6); Parte_1
- il sig. decedette in Gose Rrogozhine (Albania) il 30.05.2023 quindi il giorno Parte_1 precedente alla notifica dei verbali di violazione dell'art. 142 C.d.S. (doc. 7-8);
- essendo il conducente deceduto all'estero, tutta la documentazione (carta d'identità, patente di guida, certificato di morte, certificato di successione ed altri documenti;
doc.7-11) venne consegnata dalla moglie del defunto di rientro dall'Albania solo dopo il 02.11.2023 e per tale pagina 2 di 9 ragione non era stato possibile, da parte della società, effettuare la comunicazione prevista dall'art. 126 bis, co. 2 C.d.S.;
- eseguito in data 26.07.2023 il pagamento delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. (doc. 1-5), il sig.
- nell'interesse di - contattava telefonicamente la polizia Parte_2 Controparte_1 locale di AM e, riferendo l'impossibilità di comunicare i dati della patente di guida per i motivi suesposti, riceveva la seguente risposta: “Non sappiamo che dirle farà opposizione ai verbali quando verranno notificati”.
Il Corpo di Polizia Intercomunale di Polizia Locale di OM e AM (per delega del Parte_3
, in persona del responsabile del servizio di P.L. depositava presso la Cancelleria del Giudice
[...]
di Pace, in data 08.01.2024, controdeduzioni scritte al ricorso in opposizione, chiedendone il rigetto.
Assunte le prove documentali e testimoniali, il Giudice di Pace di Vigevano - con sentenza n. 318/2024, pronunciata a verbale n. cron. 3297/2024 in data 21.11.2024 - rigettava il ricorso, confermando i verbali impugnati.
In sintesi, il Giudice di prime cure riteneva “insufficiente ed inadeguata” la giustificazione addotta dall'opponente (proprietario del veicolo) in relazione all'omessa comunicazione nei termini dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, “essendo il trasgressore dipendente della società ricorrente”; inoltre, rilevando che la società proprietaria del mezzo avesse provveduto al pagamento, dopo il decesso dell'autore della violazione, delle sanzioni di cui ai verbali presupposti, riteneva che l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S. poteva essere assolto “non solo inviando il documento del dipendente/trasgressore ma altresì, più semplicemente, comunicando l'intervenuto decesso del predetto”.
Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto appello con ricorso in data 19.12.2024, Controparte_1
affidato a tre motivi infra esposti.
Il si è costituito con memoria di risposta del 24.02.2025, insistendo per il rigetto Parte_3 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.05.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, precisando le conclusioni trascritte in epigrafe;
all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha deciso l'appello mediante lettura del dispositivo a verbale in coda di udienza, riservando il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Va preliminarmente rilevata - e corretta - l'erronea intestazione del ricorso e dell'epigrafe della sentenza di primo grado impugnata, che indicano quale parte opposta il Controparte_4
pagina 3 di 9 di (cioè un organismo operativo delle amministrazioni locali) e non il Parte_4 Parte_3
unica parte legittimata a resistere all'opposizione (cfr. Cass. n. 7308/2017).
[...]
Correttamente il suddetto, nulla eccependo sul punto, si è costituito quale parte legittimata a Pt_3
resistere all'impugnazione.
§2. Nel merito, l'appellante censura la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
1. errata ed omessa valutazione dei documenti prodotti e della prova testimoniale assunta in primo grado, comprovanti l'indisponibilità in capo alla società, prima del mese di novembre 2023, dei documenti di identità del trasgressore deceduto in Albania e l'avvenuta comunicazione della Parte_1 circostanza dell'intervenuto decesso del conducente al comando di polizia locale con una telefonata nel mese di luglio 2023; 2. violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis C.d.S., perché l'omessa comunicazione dei dati della patente del conducente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, è fondata su un “documentato” e “giustificato motivo”: la morte del conducente all'estero, intervenuta il giorno precedente la notifica dei verbali presupposti, rappresenta una situazione
“imprevedibile ed incoercibile” che ha impedito alla “proprietaria” del veicolo, di Controparte_1
comunicare specificamente i dati della patente, “perché il documento era fisicamente all'estero in
Albania con la moglie del defunto dipendente”;
3. per nullità dei verbali presupposti per la violazione dell'art. 142 C.d.S.
2.1 I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto contestano nel loro insieme la valutazione del Giudice di primo grado circa l'inadeguatezza delle giustificazioni addotte e delle prove fornite dal ricorrente in merito alla dedotta impossibilità di comunicare alla P.A. i dati della patente del conducente al momento della precedente infrazione sanzionata.
I motivi sono fondati.
2.2 Sulla questione di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 126-bis C.d.S., comma 2 - nella formulazione attualmente vigente, come modificata dall'intervento della Corte costituzionale n. 27/2005
- si scompone in più parti.
La prima parte della disposizione riguarda il meccanismo che determina la decurtazione del punteggio una volta che la contestazione sia stata definita, ossia quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi: in tali casi, il meccanismo si attiva ad opera dell'agente che ha accertato la violazione, il quale deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, che decorreranno dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
pagina 4 di 9 La seconda parte dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (terzo periodo) afferma che la comunicazione di cui al primo periodo deve essere effettuata a carico del conducente dell'autoveicolo con cui è stata commessa l'infrazione, in quanto è considerato soggetto responsabile della violazione. Qualora il conducente trasgressore non sia stato identificato, la norma pone a carico del proprietario del veicolo o di altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 c.p.c. l'obbligo di “fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
La disposizione, pertanto, comporta che, da un lato, il proprietario del veicolo (oppure altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196), debba fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, dall'altro, l'organo di polizia ricevente tali informazioni debba comunicare i dati del conducente, entro 30 giorni dalla definizione dell'eventuale contestazione del verbale cd. presupposto, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini della applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
L'art. 126-bis, comma 2 C.d.S., infine, prevede (al quinto periodo) il pagamento di una sanzione amministrativa da parte del proprietario del veicolo che abbia omesso di comunicare i citati dati, senza addurre un giustificato e documentato motivo.
2.3 La versione attuale della norma deriva dal D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, che ha modificato la disciplina prevista in caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, inserendo nella disposizione in esame il sintagma «senza giustificato e documentato motivo».
Tale intervento normativo si deve alla sentenza di C. Cost. n. 244 del 2006, che ha ammesso la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente e quindi esonerarlo da responsabilità.
2.4 Per la fattispecie (come quella in esame) a cui si applica il testo dell'art. 126-bis C.d.S., successivo alla modifica apportata dal D.L. n. 286 del 2006, si tratta dunque di stabilire se il motivo addotto dal proprietario del veicolo sia, in primo luogo, “documentato” e, in secondo luogo, “giustificato”.
Sebbene l'apprezzamento in ordine alla sussistenza di un motivo che giustifichi l'omessa comunicazione dei dati relativi al conducente da parte del proprietario del veicolo (od altro obbligato in solido) sia riservato al giudice di merito, la Suprema Corte ha opportunamente precisato (cfr. Cass. n. 30940/2018,
pagina 5 di 9 in motiv.) che la correlazione tra il D.L. n. 286 del 2006, emanato il 3 ottobre 2006, e la precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 244/2006, pubblicata il 22 giugno 2006 (nella quale già era stata evocata la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che, “presentandosi o scrivendo”, avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dei dati del conducente) impongono di interpretare, teleologicamente, l'aggettivo “documentato” in senso estensivo, quale sinonimo di “provato”, non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.
Per quanto poi riguarda l'apprezzamento in ordine alla sussistenza di un “giustificato motivo”, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30940/2018; Cass. n. 8771/2022) ha specificato come la nozione di “giustificato motivo” di cui all'art. 126 bis C.d.S., comma 2, sia forgiata dal legislatore come una “nozione elastica”, ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, allo scopo di consentire l'adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo.
Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione di fattori esterni relativi alla coscienza generale, non catalogabili in astratto o “non esattamente ed efficacemente specificabili a priori” (così Cass., Sez. U.,
n. 2572/2012), ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, nonché dei principi che la stessa disposizione implicitamente richiama.
2.5 Ciò posto, nel caso di specie l'odierna appellante ha, in primo grado, provato l'intervenuto decesso del conducente del veicolo al momento delle commesse infrazioni al C.d.S. (pacificamente individuato in , occorso in data 30.05.2023 a Gose, Rrogozhine (Albania), producendo copia del Parte_1 certificato di morte e del certificato notarile di successione n. 7830 rep., n. col. 1369 conferito all'estero e munito di apostille, entrambi rilasciati in data 02.11.2023 (cfr. doc. 11, 12 fasc. primo gr.; id. doc. 7 e
8 fasc. app.). Ha altresì comprovato documentalmente che il trasgressore, dipendente della società dal
24.06.2021 (v. ultima busta paga, sub. doc. 10 fasc. primo gr.; id. doc. 6 fasc. app.), era titolare di patente di guida rilasciata dalla Repubblica albanese (cfr. doc. 13-15 fasc. primo gr.; id. doc.
9-11 fasc. app.).
Sempre in primo grado (v. verb. ud. 07.05.2024) risulta altresì escusso - sui due capitoli formulati dall'opponente nel ricorso introduttivo - il teste già direttore amministrativo della Parte_2 [...]
il quale ha confermato che solo nel mese di novembre 2023 ricevette dai familiari del Controparte_1 sig. residenti in [...], i documenti d'identità e della patente (sopra indicati e prodotti) Parte_1
e che già nel mese di luglio 2023 contattò telefonicamente il comando di polizia locale di AM segnalando l'intervenuto decesso dell'autista e rappresentando al contempo la temporanea indisponibilità dei suddetti documenti [ADR: “Ho contattato il Comando di P.L. dopo aver ricevuto i verbali per la
pagina 6 di 9 violazione dell'art. 142 cds segnalando il decesso dell'autista; al momento non avevo ancora i documenti che ho ricevuto a novembre. Nell'occasione mi veniva consigliato di presentare ricorso per il verbale in oggeto. I verbali per la violazione dell'art. 142 cds sono stati tutti pagati”].
2.6 Orbene, alla luce di tali elementi probatori forniti dall'opponente in primo grado, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il Giudice di prime cure non abbia svolto una valutazione completa ed effettiva, secondo i parametri sopra evidenziati, della specifica situazione di giustificabilità dedotta dalla società opponente quanto alla mancata disponibilità dei dati della patente di guida del conducente, deceduto in
Albania il giorno precedente la notifica dei verbali presupposti (fatto in sé pacifico, oltre che documentato), limitandosi genericamente a constatare che il trasgressore fosse un “dipendente della società”, omettendo tuttavia di spiegare i motivi per i quali la condotta in concreto mantenuta dal proprietario del veicolo debba ritenersi “ingiustificata”.
Il richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - ribaditi dall'appellato in sede di discussione orale (v. Cass. n. 9555/2018, ma anche Cass. n. 13129/2009, Cass. n. 9847/2009, Cass. n.
12842/2009, Cass. n. 16952/2013, Cass. n. 30939/2018) - circa il “dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione” (corollario del più generale dovere di collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa, al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti), “non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo” riguardano, invero, fattispecie non pienamente sovrapponibili al caso in esame.
Qui, infatti, non si discorre della mancata conoscenza del conducente (o della dichiarazione mera di non conoscere l'identità del conducente) da parte della società – detentore/utilizzatore del veicolo Fiat Ducato targato GC327RN, intestato a - al momento del rilevamento delle infrazioni per Controparte_5
eccesso di velocità nelle date 4, 6 e 7 aprile 2023 e 24 maggio 2023; si tratta, piuttosto, della temporanea indisponibilità dei dati della patente di guida del trasgressore (tempestivamente identificato), motivata dall'intervenuto decesso di quest'ultimo all'estero in data 30.05.2023, ovverosia il giorno precedente la notifica dei verbali presupposti (31.05.2023).
2.7 Che la società-datore di lavoro, pur a fronte della sopravvenuta ed improvvisa, quanto imprevedibile, morte del dipendente, non sia rimasta totalmente “inerte” dinanzi alla richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, essendosi invece prontamente attivata segnalando telefonicamente le suddette eccezionali circostanze alla polizia locale nel mese di luglio 2023, quando non era ancora scaduto il termine di 60 giorni per ottemperare alla comunicazione di cui all'art. 126-bis
C.d.S, risulta provato, appunto, attraverso l'espletata prova orale.
pagina 7 di 9 Pertanto, proprio alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamati anche in motivazione dal Giudice di prime cure), secondo cui “deve distinguersi la condotta di chi si disinteressi totalmente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando in alcun modo all'invito rivoltogli, dalla condotta di chi abbia fornito una dichiarazione negativa”, ritiene il Tribunale che la giustificazione fornita e documentata dall'appellante sia, invece, idonea ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico della società opponente, dovendo essa valutarsi non soltanto in ragione della peculiarità del fatto storico e della imprevedibilità eventistica della situazione concreta, ma - come detto - anche dei principi che la stessa disposizione sanzionatoria implicitamente richiama.
2.8 Sotto tale ultimo profilo, non si dubita che la morte sopravvenuta del conducente sia evento che impedisce il pieno esplicarsi della finalità di interesse pubblicistico, vale a dire la repressione delle infrazioni stradali e la decurtazione dei punti dalla patente di guida, collegata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. tra le altre C. Cost. n. 424/2008; Cass. n. 41765/2021; Cass. n. 8479/2020), per la quale è strumentale l'obbligo di comunicazione in capo al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S, comma 2.
2.9 Conclusivamente, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 318/2024 del Giudice di Pace di
Vigevano, pronunciata a verbale n. cron. 3297/2024 in data 21.11.2024, l'appello va accolto con conseguente annullamento dei verbali di violazione al Codice della strada n. 5200VU/23 del 21.10.2023
e nn. 5318VU/23, 5351VU/23, 5344VU/23 del 25.10.2023 emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia
Locale di OM e AM.
Rimane assorbito il terzo motivo.
§3. Quanto al regolamento delle spese di lite si deve considerare la peculiarità della vicenda sussunta nella nozione di “giustificato motivo” ex art. 126-bis C.d.S. e la mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali (quantomeno negli esatti termini) sulla sua configurazione: conseguentemente, ritenendo sussistere “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, comma 2 c.p.c., si dispone la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 318/2024 del Giudice di Pace di Vigevano, pronunciata a verbale Controparte_1
n. cron. 3297/2024 in data 21.11.2024, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione e annulla i verbali impugnati n. 5200VU/23 del 21.10.2023 e nn. 5318VU/23, 5351VU/23, 5344VU/23 del pagina 8 di 9 25.10.2023;
• compensa le spese dell'intero giudizio;
• visti gli artt. 437, 429, co. 1, 438 e 430 c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia, lì 22 maggio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Depositata in Cancelleria il 28.05.2025
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 4692/2024, promossa da:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI FROSIO del Foro di Bergamo;
APPELLANTE contro
C.F: ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avv. CLAUDIO BARLETTA del Foro di Milano;
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio di opposizione a verbale di violazione del codice della strada Cron. n. 3297/2024; R.G. n. 1794/2023 depositata dal Giudice di Pace di Vigevano il 21 novembre 2024 non notificata, 1) Voglia, per le ragioni tutte esposte in narrativa, dichiarare la nullità e/o annullare i verbali di accertamento di violazione dell'art. 126 bis del codice della strada: nr. 5200VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 24-10-23; nr. 5318VU/23 notificato a mezzo
p.e.c. il 30-10-23; nr. 5351VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30-10-23; nr. 5344VU/23 notificato
a mezzo p.e.c. il 30-10-23; 2) voglia, inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
pagina 1 di 9 147/2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”;
- parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: - nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla confermando la sentenza n. 318/2024 (RG 1794/2023), Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Vigevano il 21.11.2024 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, ed infine confermare i verbali
n. 5200VU/23, n. 5318VU/23, n. 5351VU/23 e n. 5344VU/23 oggetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria dei due gradi di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di lite per le motivazioni sopra esposte.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo proponeva avanti al Giudice di Pace di Vigevano ricorso in opposizione per Controparte_1
l'annullamento dei verbali n. 5200VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 24.10.2023, n. 5318VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2023, n. 5351VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2023 e n.
5344VU/23 notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2023, emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di
OM e AM, relativi alla violazione dell'art. 126-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada 'C.d.S.'), per omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida dell'autore di pregresse violazioni dell'art. 142, co. 8 C.d.S., accertate con precedenti verbali.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che: Controparte_1
- in data 26.07.2023, entro il termine di 60 giorni, in qualità di proprietaria dell'autocarro Fiat
Ducato targato GC327RN ed obbligata in solido, effettuava il pagamento delle sanzioni di €
238,67, previste dai verbali di accertamento di violazione al C.d.S. per superamento dei limiti di velocità compreso tra i 12 ed i 17 km/h (doc. 5-9);
- il citato autocarro, nei giorni del 23-27 marzo 2023 e 4-6-7 aprile 2023 indicate nei verbali, era condotto dal sig. quale dipendente della ricorrente (doc.6); Parte_1
- il sig. decedette in Gose Rrogozhine (Albania) il 30.05.2023 quindi il giorno Parte_1 precedente alla notifica dei verbali di violazione dell'art. 142 C.d.S. (doc. 7-8);
- essendo il conducente deceduto all'estero, tutta la documentazione (carta d'identità, patente di guida, certificato di morte, certificato di successione ed altri documenti;
doc.7-11) venne consegnata dalla moglie del defunto di rientro dall'Albania solo dopo il 02.11.2023 e per tale pagina 2 di 9 ragione non era stato possibile, da parte della società, effettuare la comunicazione prevista dall'art. 126 bis, co. 2 C.d.S.;
- eseguito in data 26.07.2023 il pagamento delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. (doc. 1-5), il sig.
- nell'interesse di - contattava telefonicamente la polizia Parte_2 Controparte_1 locale di AM e, riferendo l'impossibilità di comunicare i dati della patente di guida per i motivi suesposti, riceveva la seguente risposta: “Non sappiamo che dirle farà opposizione ai verbali quando verranno notificati”.
Il Corpo di Polizia Intercomunale di Polizia Locale di OM e AM (per delega del Parte_3
, in persona del responsabile del servizio di P.L. depositava presso la Cancelleria del Giudice
[...]
di Pace, in data 08.01.2024, controdeduzioni scritte al ricorso in opposizione, chiedendone il rigetto.
Assunte le prove documentali e testimoniali, il Giudice di Pace di Vigevano - con sentenza n. 318/2024, pronunciata a verbale n. cron. 3297/2024 in data 21.11.2024 - rigettava il ricorso, confermando i verbali impugnati.
In sintesi, il Giudice di prime cure riteneva “insufficiente ed inadeguata” la giustificazione addotta dall'opponente (proprietario del veicolo) in relazione all'omessa comunicazione nei termini dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, “essendo il trasgressore dipendente della società ricorrente”; inoltre, rilevando che la società proprietaria del mezzo avesse provveduto al pagamento, dopo il decesso dell'autore della violazione, delle sanzioni di cui ai verbali presupposti, riteneva che l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S. poteva essere assolto “non solo inviando il documento del dipendente/trasgressore ma altresì, più semplicemente, comunicando l'intervenuto decesso del predetto”.
Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto appello con ricorso in data 19.12.2024, Controparte_1
affidato a tre motivi infra esposti.
Il si è costituito con memoria di risposta del 24.02.2025, insistendo per il rigetto Parte_3 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.05.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, precisando le conclusioni trascritte in epigrafe;
all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha deciso l'appello mediante lettura del dispositivo a verbale in coda di udienza, riservando il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Va preliminarmente rilevata - e corretta - l'erronea intestazione del ricorso e dell'epigrafe della sentenza di primo grado impugnata, che indicano quale parte opposta il Controparte_4
pagina 3 di 9 di (cioè un organismo operativo delle amministrazioni locali) e non il Parte_4 Parte_3
unica parte legittimata a resistere all'opposizione (cfr. Cass. n. 7308/2017).
[...]
Correttamente il suddetto, nulla eccependo sul punto, si è costituito quale parte legittimata a Pt_3
resistere all'impugnazione.
§2. Nel merito, l'appellante censura la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
1. errata ed omessa valutazione dei documenti prodotti e della prova testimoniale assunta in primo grado, comprovanti l'indisponibilità in capo alla società, prima del mese di novembre 2023, dei documenti di identità del trasgressore deceduto in Albania e l'avvenuta comunicazione della Parte_1 circostanza dell'intervenuto decesso del conducente al comando di polizia locale con una telefonata nel mese di luglio 2023; 2. violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis C.d.S., perché l'omessa comunicazione dei dati della patente del conducente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, è fondata su un “documentato” e “giustificato motivo”: la morte del conducente all'estero, intervenuta il giorno precedente la notifica dei verbali presupposti, rappresenta una situazione
“imprevedibile ed incoercibile” che ha impedito alla “proprietaria” del veicolo, di Controparte_1
comunicare specificamente i dati della patente, “perché il documento era fisicamente all'estero in
Albania con la moglie del defunto dipendente”;
3. per nullità dei verbali presupposti per la violazione dell'art. 142 C.d.S.
2.1 I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto contestano nel loro insieme la valutazione del Giudice di primo grado circa l'inadeguatezza delle giustificazioni addotte e delle prove fornite dal ricorrente in merito alla dedotta impossibilità di comunicare alla P.A. i dati della patente del conducente al momento della precedente infrazione sanzionata.
I motivi sono fondati.
2.2 Sulla questione di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 126-bis C.d.S., comma 2 - nella formulazione attualmente vigente, come modificata dall'intervento della Corte costituzionale n. 27/2005
- si scompone in più parti.
La prima parte della disposizione riguarda il meccanismo che determina la decurtazione del punteggio una volta che la contestazione sia stata definita, ossia quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi: in tali casi, il meccanismo si attiva ad opera dell'agente che ha accertato la violazione, il quale deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, che decorreranno dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
pagina 4 di 9 La seconda parte dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (terzo periodo) afferma che la comunicazione di cui al primo periodo deve essere effettuata a carico del conducente dell'autoveicolo con cui è stata commessa l'infrazione, in quanto è considerato soggetto responsabile della violazione. Qualora il conducente trasgressore non sia stato identificato, la norma pone a carico del proprietario del veicolo o di altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 c.p.c. l'obbligo di “fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
La disposizione, pertanto, comporta che, da un lato, il proprietario del veicolo (oppure altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196), debba fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, dall'altro, l'organo di polizia ricevente tali informazioni debba comunicare i dati del conducente, entro 30 giorni dalla definizione dell'eventuale contestazione del verbale cd. presupposto, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini della applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
L'art. 126-bis, comma 2 C.d.S., infine, prevede (al quinto periodo) il pagamento di una sanzione amministrativa da parte del proprietario del veicolo che abbia omesso di comunicare i citati dati, senza addurre un giustificato e documentato motivo.
2.3 La versione attuale della norma deriva dal D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, che ha modificato la disciplina prevista in caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, inserendo nella disposizione in esame il sintagma «senza giustificato e documentato motivo».
Tale intervento normativo si deve alla sentenza di C. Cost. n. 244 del 2006, che ha ammesso la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente e quindi esonerarlo da responsabilità.
2.4 Per la fattispecie (come quella in esame) a cui si applica il testo dell'art. 126-bis C.d.S., successivo alla modifica apportata dal D.L. n. 286 del 2006, si tratta dunque di stabilire se il motivo addotto dal proprietario del veicolo sia, in primo luogo, “documentato” e, in secondo luogo, “giustificato”.
Sebbene l'apprezzamento in ordine alla sussistenza di un motivo che giustifichi l'omessa comunicazione dei dati relativi al conducente da parte del proprietario del veicolo (od altro obbligato in solido) sia riservato al giudice di merito, la Suprema Corte ha opportunamente precisato (cfr. Cass. n. 30940/2018,
pagina 5 di 9 in motiv.) che la correlazione tra il D.L. n. 286 del 2006, emanato il 3 ottobre 2006, e la precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 244/2006, pubblicata il 22 giugno 2006 (nella quale già era stata evocata la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che, “presentandosi o scrivendo”, avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dei dati del conducente) impongono di interpretare, teleologicamente, l'aggettivo “documentato” in senso estensivo, quale sinonimo di “provato”, non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.
Per quanto poi riguarda l'apprezzamento in ordine alla sussistenza di un “giustificato motivo”, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30940/2018; Cass. n. 8771/2022) ha specificato come la nozione di “giustificato motivo” di cui all'art. 126 bis C.d.S., comma 2, sia forgiata dal legislatore come una “nozione elastica”, ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, allo scopo di consentire l'adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo.
Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione di fattori esterni relativi alla coscienza generale, non catalogabili in astratto o “non esattamente ed efficacemente specificabili a priori” (così Cass., Sez. U.,
n. 2572/2012), ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, nonché dei principi che la stessa disposizione implicitamente richiama.
2.5 Ciò posto, nel caso di specie l'odierna appellante ha, in primo grado, provato l'intervenuto decesso del conducente del veicolo al momento delle commesse infrazioni al C.d.S. (pacificamente individuato in , occorso in data 30.05.2023 a Gose, Rrogozhine (Albania), producendo copia del Parte_1 certificato di morte e del certificato notarile di successione n. 7830 rep., n. col. 1369 conferito all'estero e munito di apostille, entrambi rilasciati in data 02.11.2023 (cfr. doc. 11, 12 fasc. primo gr.; id. doc. 7 e
8 fasc. app.). Ha altresì comprovato documentalmente che il trasgressore, dipendente della società dal
24.06.2021 (v. ultima busta paga, sub. doc. 10 fasc. primo gr.; id. doc. 6 fasc. app.), era titolare di patente di guida rilasciata dalla Repubblica albanese (cfr. doc. 13-15 fasc. primo gr.; id. doc.
9-11 fasc. app.).
Sempre in primo grado (v. verb. ud. 07.05.2024) risulta altresì escusso - sui due capitoli formulati dall'opponente nel ricorso introduttivo - il teste già direttore amministrativo della Parte_2 [...]
il quale ha confermato che solo nel mese di novembre 2023 ricevette dai familiari del Controparte_1 sig. residenti in [...], i documenti d'identità e della patente (sopra indicati e prodotti) Parte_1
e che già nel mese di luglio 2023 contattò telefonicamente il comando di polizia locale di AM segnalando l'intervenuto decesso dell'autista e rappresentando al contempo la temporanea indisponibilità dei suddetti documenti [ADR: “Ho contattato il Comando di P.L. dopo aver ricevuto i verbali per la
pagina 6 di 9 violazione dell'art. 142 cds segnalando il decesso dell'autista; al momento non avevo ancora i documenti che ho ricevuto a novembre. Nell'occasione mi veniva consigliato di presentare ricorso per il verbale in oggeto. I verbali per la violazione dell'art. 142 cds sono stati tutti pagati”].
2.6 Orbene, alla luce di tali elementi probatori forniti dall'opponente in primo grado, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il Giudice di prime cure non abbia svolto una valutazione completa ed effettiva, secondo i parametri sopra evidenziati, della specifica situazione di giustificabilità dedotta dalla società opponente quanto alla mancata disponibilità dei dati della patente di guida del conducente, deceduto in
Albania il giorno precedente la notifica dei verbali presupposti (fatto in sé pacifico, oltre che documentato), limitandosi genericamente a constatare che il trasgressore fosse un “dipendente della società”, omettendo tuttavia di spiegare i motivi per i quali la condotta in concreto mantenuta dal proprietario del veicolo debba ritenersi “ingiustificata”.
Il richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità - ribaditi dall'appellato in sede di discussione orale (v. Cass. n. 9555/2018, ma anche Cass. n. 13129/2009, Cass. n. 9847/2009, Cass. n.
12842/2009, Cass. n. 16952/2013, Cass. n. 30939/2018) - circa il “dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione” (corollario del più generale dovere di collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa, al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti), “non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo” riguardano, invero, fattispecie non pienamente sovrapponibili al caso in esame.
Qui, infatti, non si discorre della mancata conoscenza del conducente (o della dichiarazione mera di non conoscere l'identità del conducente) da parte della società – detentore/utilizzatore del veicolo Fiat Ducato targato GC327RN, intestato a - al momento del rilevamento delle infrazioni per Controparte_5
eccesso di velocità nelle date 4, 6 e 7 aprile 2023 e 24 maggio 2023; si tratta, piuttosto, della temporanea indisponibilità dei dati della patente di guida del trasgressore (tempestivamente identificato), motivata dall'intervenuto decesso di quest'ultimo all'estero in data 30.05.2023, ovverosia il giorno precedente la notifica dei verbali presupposti (31.05.2023).
2.7 Che la società-datore di lavoro, pur a fronte della sopravvenuta ed improvvisa, quanto imprevedibile, morte del dipendente, non sia rimasta totalmente “inerte” dinanzi alla richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, essendosi invece prontamente attivata segnalando telefonicamente le suddette eccezionali circostanze alla polizia locale nel mese di luglio 2023, quando non era ancora scaduto il termine di 60 giorni per ottemperare alla comunicazione di cui all'art. 126-bis
C.d.S, risulta provato, appunto, attraverso l'espletata prova orale.
pagina 7 di 9 Pertanto, proprio alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamati anche in motivazione dal Giudice di prime cure), secondo cui “deve distinguersi la condotta di chi si disinteressi totalmente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando in alcun modo all'invito rivoltogli, dalla condotta di chi abbia fornito una dichiarazione negativa”, ritiene il Tribunale che la giustificazione fornita e documentata dall'appellante sia, invece, idonea ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico della società opponente, dovendo essa valutarsi non soltanto in ragione della peculiarità del fatto storico e della imprevedibilità eventistica della situazione concreta, ma - come detto - anche dei principi che la stessa disposizione sanzionatoria implicitamente richiama.
2.8 Sotto tale ultimo profilo, non si dubita che la morte sopravvenuta del conducente sia evento che impedisce il pieno esplicarsi della finalità di interesse pubblicistico, vale a dire la repressione delle infrazioni stradali e la decurtazione dei punti dalla patente di guida, collegata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. tra le altre C. Cost. n. 424/2008; Cass. n. 41765/2021; Cass. n. 8479/2020), per la quale è strumentale l'obbligo di comunicazione in capo al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S, comma 2.
2.9 Conclusivamente, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 318/2024 del Giudice di Pace di
Vigevano, pronunciata a verbale n. cron. 3297/2024 in data 21.11.2024, l'appello va accolto con conseguente annullamento dei verbali di violazione al Codice della strada n. 5200VU/23 del 21.10.2023
e nn. 5318VU/23, 5351VU/23, 5344VU/23 del 25.10.2023 emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia
Locale di OM e AM.
Rimane assorbito il terzo motivo.
§3. Quanto al regolamento delle spese di lite si deve considerare la peculiarità della vicenda sussunta nella nozione di “giustificato motivo” ex art. 126-bis C.d.S. e la mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali (quantomeno negli esatti termini) sulla sua configurazione: conseguentemente, ritenendo sussistere “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, comma 2 c.p.c., si dispone la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 318/2024 del Giudice di Pace di Vigevano, pronunciata a verbale Controparte_1
n. cron. 3297/2024 in data 21.11.2024, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione e annulla i verbali impugnati n. 5200VU/23 del 21.10.2023 e nn. 5318VU/23, 5351VU/23, 5344VU/23 del pagina 8 di 9 25.10.2023;
• compensa le spese dell'intero giudizio;
• visti gli artt. 437, 429, co. 1, 438 e 430 c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pavia, lì 22 maggio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Depositata in Cancelleria il 28.05.2025
pagina 9 di 9