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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15312/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15312/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STANISCI VALERIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STANISCI VALERIO
ATTRICE contro
(GIÀ ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. GORIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO 67 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte convenuta
“Dichiararsi improcedibile la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_3 fine di sentirla condannare, previo accertamento del suo inadempimento, alla restituzione della somma di euro 20.668,30 versatale quale corrispettivo per la redazione delle perizie econometriche e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando tutto quanto dedotto da controparte. pagina 1 di 2 Depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, respinte le richieste di prova, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il difensore di parte convenuta dava notizia dell'intervenuto fallimento dell'assistita (c.f. , già Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_3
e il g.i. dichiarava l'interruzione del giudizio.
Riassunta la causa da parte attrice, all'udienza fissata per la prosecuzione, nessuno compariva per Pt_1
[... e, precisate le conclusioni dalla sola convenuta, la causa era trattenuta in decisione.
……………
Stante il fallimento della società convenuta, al tribunale non rimane che dichiarare l'improcedibilità della domanda contro di esso svolta.
Ed invero, nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito deve essere dichiarata d'ufficio inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio -come nel caso in esame-, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f..
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara improcedibile la domanda promossa dall'attrice nei confronti del Controparte_1
Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15312/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STANISCI VALERIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STANISCI VALERIO
ATTRICE contro
(GIÀ ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. GORIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO 67 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte convenuta
“Dichiararsi improcedibile la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_3 fine di sentirla condannare, previo accertamento del suo inadempimento, alla restituzione della somma di euro 20.668,30 versatale quale corrispettivo per la redazione delle perizie econometriche e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando tutto quanto dedotto da controparte. pagina 1 di 2 Depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, respinte le richieste di prova, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il difensore di parte convenuta dava notizia dell'intervenuto fallimento dell'assistita (c.f. , già Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_3
e il g.i. dichiarava l'interruzione del giudizio.
Riassunta la causa da parte attrice, all'udienza fissata per la prosecuzione, nessuno compariva per Pt_1
[... e, precisate le conclusioni dalla sola convenuta, la causa era trattenuta in decisione.
……………
Stante il fallimento della società convenuta, al tribunale non rimane che dichiarare l'improcedibilità della domanda contro di esso svolta.
Ed invero, nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito deve essere dichiarata d'ufficio inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio -come nel caso in esame-, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f..
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara improcedibile la domanda promossa dall'attrice nei confronti del Controparte_1
Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 2 di 2